Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 2
La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in tema di estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione.
L'estinzione della pena per decorso del tempo non opera nei confronti dei condannati recidivi di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., a condizione che la recidiva venga accertata in un qualsiasi momento immediatamente precedente al decorso del termine di prescrizione della pena.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
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- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 30 gennaio 2024
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato Francesco D. alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa per i reati di minaccia aggravata (capi A e D), violazione di domicilio aggravata (capo B) e tentato furto con strappo (capo C), oltre al risarcimento dei danni arrecati alle parti civili. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio della …
Leggi di più… - 4. Irrilevante recidiva contestata se prescrizione già maturata (Cass. 49935/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2024
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato. Corte di cassazione sez. Unite, ud. 28 settembre 2023 (dep. 14 dicembre 2023), n. 49935 Presidente Cassano – Relatore d'Agostino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava integralmente la pronuncia del 3 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Trapani, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato …
Leggi di più… - 5. Preclusione dell'estinzione della pena per prescrizioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 settembre 2021
(Ricorso rigettato) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 172, c. 7) Il fatto Il G.I.P. del Tribunale di Treviso, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una opposizione proposta da avverso un provvedimento, reso de plano, con il quale il predetto Giudice aveva parzialmente rigettato la richiesta di estinzione per prescrizione della pena di due anni e nove mesi di reclusione, costituente residuo della maggiore pena di cinque anni e nove mesi di reclusione e 958,23 euro di multa, da espiarsi a seguito dell'indulto applicato al condannato, nella misura di tre anni di reclusione e per l'intero ammontare della multa, con provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2013, n. 13398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13398 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/02/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 607
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 27719/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AT N. IL 01/01/1957;
avverso l'ordinanza n. 121/2012 TRIBUNALE di BOLZANO, del 17/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. CEDRANGOLO Oscar sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa per le ammende.
OSSERVA
Rileva:
1. - Con ordinanza, deliberata il 17 maggio 2012 e depositata in pari data, il Tribunale ordinario di Bolzano, in composizione monocratica e in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto la richiesta di dichiarazione della estinzione (per prescrizione) delle pene inflitte al condannato AD (rectius: IJ) LA colle sei sentente, meglio indicate nel provvedimento, sulla base del rilievo che, pur essendo decorsi i termini decennali delle date del passaggio in giudicato delle condanne, ostava alla estinzione la condizione soggettiva di recidivo del LA, risultante dal certificato del casellario giudiziale.
2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante dichiarazione resa il 14 giugno 2012, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., al direttore della Casa circondariale di Padova, colla quale denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 172 cod. pen., deducendo che, colla sola eccezione della ultima condanna inflittagli dal Tribunale ordinario di Bolzano, con sentenza del 20 novembre 1995, in nessuna delle altre sentenze i giudici avevano ritenuto la recidiva reiterata;
sicché non ricorreva la supposta causa impeditiva della estinzione della pena per prescrizione;
e, inoltre, che "per poter contestare la recidiva reiterata, ex art. 99 c.p.p., comma 4" è necessaria la preventiva dichiarazione della recidiva semplice "nelle precedenti determinazioni dell'Autorità giudicante".
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 17 settembre 2013, obietta: i motivi a sostegno del ricorso sono manifestamente infondati avuto riguardo alla sentenza del Tribunale ordinario di Bolzano del 20 novembre 1995. 4. - Il difensore del ricorrente, avvocato Goffredo Alviano Glaviano, replica, mediante memoria depositata il 31 gennaio 2013, insistendo per l'accoglimento del ricorso, argomentando che la recidiva "può essere presa in considerazione a ogni effetto giuridico solo se dichiarata dal giudice del merito" e, infine, censurando la ritenuta applicazione retroattiva della "più rigorosa disciplina" prevista dalla "L. n. 251 del 2005", in contrasto con l'art. 25 Cost., comma 2. 5. - Il ricorso è infondato.
5.1 - In tema di esclusione della prescrizione della pena questa Corte suprema di cassazione, innovando sul precedente indirizzo, ha fissato il principio di diritto, ormai consolidato, secondo il quale "la recidiva non è un mero status soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede. Ne consegue che, in ordine alla estinzione della pena per decorso del tempo, non è consentito al giudice dell'esecuzione, ai fini dell'applicazione dell'art. 172 c.p.p., comma 7, desumere la recidiva dall'esame dei precedenti penali, in mancanza di un accertamento in sede di cognizione, a nulla rilevando la non obbligatorietà della relativa contestazione" (v. ex plurimis: Sez. 1, n. 46229 del 06/10/2004 - dep. 29/11/2004, Nardelli, Rv. 230295; Sez. 1, n. 10425 del 02/02/2005 - dep. 16/03/2005, Esposito, Rv. 231209; Sez. 1, n. 44061 del 21/10/2008 - dep. 26/11/2008, Grillo, Rv. 241836). Orbene nella specie, colla ultima sentenza di condanna - e prima della maturazione dei termini di prescrizione delle pene irrogate colle precedenti sentenze - il giudice della cognizione ha accertato la recidiva reiterata del LA.
E tanto impedisce l'effetto della estinzione delle pene per decorso del tempo.
Non ignora, per vero, la Corte che un arresto sostanzialmente isolato di questa stessa sezione (sentenza n. n. 29856 del 24/06/2009 - dep. 17/07/2009, P.M. e De Angeli, Rv. 244318, ripresa dalla successiva n. 23878 del 26/05/2010 - dep. 22/06/2010, Di Muro, Rv. 247673, nella quale, tuttavia, il mero richiamo testuale dell principio espresso dalla prima costituisce - per quanto qui rileva - obiter dictum, essendo la ratio decidendi fondata sull'assorbente rilievo che nei confronti del condannato mai era intervenuta alcuna dichiarazione giudiziale della recidiva, pur ricorrendone le condizioni) ha stabilito una condizione ancor più rigorosa, per la esclusione della prescrizione della pena, e, precisamente, che la recidiva, prevista dai capoversi dell'art. 99 cod. pen., debba essere stata ritenuta in condanna pronunciata anteriormente a quella colla quale fu inflitta la pena della cui prescrizione si disputa: "ai fini dell'operatività della preclusione all'estinzione della pena per decorso del tempo prevista nei riguardi di recidivi dai capoversi dell'art. 99 cod. pen., è necessario che la recidiva sia stata dichiarata nel giudizio di merito e che riguardi condanne anteriori a quella n.b. anteriori alla condanna che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratta".
Tale assunto non è condivisibile. Il succitato arresto che lo ha affermato, limitandosi a richiamare un remoto precedente (Sez. 3, n. 1229 del 02/04/1965 - dep. 03/05/1965, Ungaro, Rv. 99579), senza ulteriormente argomentare, è incorso nel fraintendimento della pronuncia de qua. La medesima, come risulta dalla motivazione in extenso (v. pp. 2 - 3), non ha subordinato la esclusione della prescrizione della pena alla condizione che la recidiva dovesse essere stata dichiarata con sentenza anteriore a quella che ha irrogato la pena in questione (invero, collocandosi nell'orientamento, ormai superato, secondo il quale l'estinzione della pena non aveva luogo - anche in difetto della dichiarazione giudiziale della recidiva, prevista dai capoversi dell'art. 99 cod. pen. - qualora, alla stregua del certificato penale, ricorressero le condizioni relative, la sentenza Ungaro, esigeva "che ai fini della qualificazione di recidivo, a norma dell'art. 172 cod. pen., u.c., valessero soltanto le condanne anteriori al reato che diede luogo alla pena della cui estinzione si tratta, non anche la condanne successive").
La questione che le ricordate oscillazioni giurisprudenziali involgono concerne la individuazione del termine di riferimento rispetto al quale, in relazione alla previsione normativa "se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza", siffatte condiciones di esclusione della estinzione della pena assumono giuridico rilievo.
È, innanzi tutto, evidentemente fuori discussione la irrilevanza della condicio ostativa che abbia a verificarsi dopo la scadenza del termine di prescrizione della pena, essendo l'effetto della estinzione irreversibile (in carenza di alcuna previsione di revoca). Orbene, l'analisi della complessiva disciplina positiva delle cause di esclusione della estinzione della pena, alla luce della relativa rassegna contenuta nell'art. 172 cod. pen., u.c. accredita la conclusione che deve aversi riguardo al momento immediatamente precedente la maturazione del dies ad quem del termine della prescrizione, nel senso, appunto, che è sufficiente che alcuna delle cause ostative risulti perfezionata illo tempore, perché la estinzione della pena non abbia luogo.
In tal senso è esplicita la indicazione normativa della residua, concorrente causa impeditiva, costituita dalla commissione di un delitto della stessa indole, alla quale la legge annette rilevanza in funzione del dato cronologico della perpetrazione del reato "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena" e, dunque, in epoca necessariamente posteriore alla data della condanna che ha inflitto la pena de qua e, a fortiori, posteriore alla data di commissione del delitto per il quale la pena in questione è stata applicata. 5.2 - Il giudice della esecuzione non ha il potere di sindacare l'accertamento della recidiva operato nel giudizio di cognizione. 5.3 - Il giudice a quo non ha applicato la L. 5 dicembre 2005, n.251. Priva di pregio giuridico, in quanto non pertinente al caso in esame, è la censura del ricorrente per la supposta applicazione retroattiva delle legge in parola.
5.4 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013