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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2024; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata in [...] il [...] c.f. ; Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...] c.f. ; Parte_2 C.F._2
nata in [...] il [...] c.f. Parte_3
, C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano, C.F. , giusta procura C.F._4 alle liti in atti
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , nata il [...] a Persona_1
Bisceglie (BA).
Pag. 1 di 7 FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 21/02/2024, i ricorrenti hanno allegato che Parte_4
era loro ava e hanno allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a
[...] dimostrazione del diritto di cittadinanza.
emigrava in America ove si univa in matrimonio nel 1923 con Persona_1 [...]
, già cittadino italiano nato a [...] il [...] e naturalizzatosi statunitense in data Per_2
21.07.1930. Dalla loro relazione nasceva il 06.07.1934 (anche nota Parte_5 come , o . Persona_3 Persona_4 Persona_5
si naturalizzava cittadina statunitense in data 28.01.1943. Persona_1
nel 1959 si univa in matrimonio con (anche noto Parte_5 Persona_6 come e dalla predetta unione nasceva il 09.10.1960 Parte_2 Persona_7
(anche noto come , odierno ricorrente. Quest'ultimo a
[...] Parte_2 sua volta si univa in matrimonio, nel 1990, con (poi , Persona_8 Persona_9 dalla cui unione nascevano le odierne ricorrenti: nata il Parte_3
14.08.1997 e nata il [...]. Parte_1
In sostanza i ricorrenti hanno riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, l'avrebbe trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 03.10.2024 non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
DIRITTO
La domanda non è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana, , è nata a [...] in Persona_1 data 25.05.1904 come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il
31.08.2022 ed allegato al ricorso.
Pag. 2 di 7 L'inquadramento della domanda. Va esaminata in via preliminare la questione relativa all'effetto della perdita della cittadinanza italiana dell'ava dopo la nascita della figlia
(anche nota come , o Parte_5 Persona_3 Persona_4
e in particolare se tale evento ha determinato anche per la figlia la Persona_5 perdita della cittadinanza donde il venir meno di uno dei presupposti della domanda di accertamento così come proposta.
La natura della questione, in uno con il carattere del giudizio che concerne diritti indisponibili, indipendentemente dall'atteggiamento processuale assunto dal _1 convenuto in giudizio, ne impone l'esame da parte del Giudice, senza che vi sia necessità di instaurare il contraddittorio sul punto ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., e tanto anche in considerazione della diffusa disamina in ricorso della relativa questione
(sulla rilevabilità d'ufficio delle questioni che attengono alle eccezioni in senso lato, nella specifica materia dei diritti della cittadinanza, Cass., Sez. 6, n. 6205 del 18/3/2014; Sez. 1,
n. 12894 dell'11/5/2023).
Considerando la disciplina applicabile ratione temporis alle vicende in esame, la fattispecie su descritta era regolata dall'art. 12 della l. 13 giugno 1912, n. 555. Disponeva l'art. 12, comma 2: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, , nata nel territorio degli Parte_5
Stati uniti d'America – e per tale ragione cittadina statunitense secondo la legge straniera dell'epoca –, aveva acquistato anche la cittadinanza italiana perché figlia di R_
(quale effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della
[...] sentenza n. 30 del 1983, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana).
Sennonché la aveva per sua scelta perso la cittadinanza italiana avendo R_ manifestato nel 1943 la volontà di naturalizzarsi– allegato 8 (come stabilito dall'art. 8, n. 1,
l. 555/1912).
Ebbene in sede di legittimità è stato più volte affermato il principio secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, abbia perduto la
Pag. 3 di 7 cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge citata, non rilevando né l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, né che nella carta d'identità del padre, rilasciata dallo stato straniero, risulti il possesso della cittadinanza italiana, essendo principio indiscusso di diritto internazionale che ciascuno
Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. I predetti minori possono riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”
(Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 27/04/2011, Rv. 618019 – 01; nello stesso senso di recente
Sez. 1, Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023, Rv. 671530 - 01).
Ebbene i ricorrenti sostengono che alla fattispecie troverebbe applicazione l'art. 7 l. n.
555/1912, secondo il quale “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. La disposizione (che mirava a favorire il mantenimento di entrambe le cittadinanze possedute da coloro che già in possesso della cittadinanza italiana, ne avessero acquisita una all'estero, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo paese, sia il legame col paese d'origine), in quanto norma speciale rispetto all'art. 12 della stessa legge, determinerebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti, che il discendente di avo italiano, nato prima della naturalizzazione del genitore, conservava entrambe le cittadinanze.
Invero i ricorrenti giungono a tale conclusione assumendo che l'effetto della perdita della cittadinanza del figlio minore, quale diretta conseguenza della volontà del genitore di rinunciare alla propria cittadinanza italiana, sarebbe condizionata da una specifica situazione risultante dall'inciso contenuto nell'art. 12 cit., che subordina la perdita della cittadinanza da parte del minore all'acquisto di una cittadinanza straniera da parte di quest'ultimo (“divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”); sennonché detta ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie poiché la figlia dell'ava aveva Persona_1 già acquistato la cittadinanza straniera, per effetto della nascita sul territorio degli Stati uniti, e pertanto non poteva “diventare straniera” dopo la perdita della cittadinanza da parte della genitrice.
Pag. 4 di 7 Siffatta ricostruzione normativa, sostenuta con richiami a previsioni regolamentari del
, nonché a decisioni dei giudici amministrativi e di merito, non appare _1 condivisibile.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche di recente affermando il seguente principio di diritto: “In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n.
555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (Sez. 1, Ordinanza n. 454 del 08/01/2024, Rv. 669901 - 01).
La decisione, pur concernendo l'applicazione ad una caso di specie in cui operava la normativa anteriore alla l. 555/1912 (ossia, l'art. 11 del codice civile del 1865), opera un'accurata ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia, rilevando che: a) nel vigore del codice civile del 1865 la condizione del DE (che avesse acquistato iure sanguinis la cittadinanza del genitore – allora il solo padre – e iure soli la cittadinanza del paese estero ove era nato) rilevava esclusivamente quale fatto, “senza riconoscere effetti, all'interno dell'ordinamento nazionale, alla condizione giuridica acquisita secondo le regole dello Stato straniero”, impostazione che “non contempla[va] la condizione del DE involontario, vale a dire quella di colui che acquista nello stesso momento due cittadinanze, senza alcun concorso della sua volontà”; b) solo con la l. 555/1912 è stata positivamente riconosciuta e disciplinata la condizione del DE di diritto (e non già come mera condizione di fatto), ossia del cittadino dello Stato che contemporaneamente possa appartenere anche ad un altro Stato;
c) il DE non è considerato uno “straniero” dalla legge del 1912, limitandosi il legislatore a prendere atto che si possa essere contemporaneamente cittadino di due paesi diversi, ribadendo che “resta cittadino italiano, salvo che volontariamente rinunci al suo status civitatis, una volta raggiunta la maggiore età”.
In tale cornice normativa, l'arresto citato ha chiarito il rapporto esistente tra le norme degli art. 7 e 12: «alla regola dell'art. 7 si contrappone la regola dettata dall'art. 12 della stessa legge.
Pag. 5 di 7 Ed infatti, mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni:
1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con
l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961» (pag. 14).
In definitiva, il DE che perde la cittadinanza italiana diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, considerato che “nessuno (neppure il DE) può essere considerato “straniero” dallo
Stato italiano, finché conserva la cittadinanza italiana” (pag. 15 della sentenza citata); regola giuridica che risponde alle finalità della legislazione del 1912, diretta a conservare l'unità della cittadinanza all'interno della stessa famiglia (intesa all'epoca come comunità in cui il
“capo famiglia” era responsabile quanto alla protezione degli altri membri della famiglia e adottava decisioni vincolanti per tutti i componenti) e a scongiurare il rischio di apolidia
(essendo prevista la perdita della cittadinanza italiana solo a condizione che vi fosse la garanzia di acquisto di altra cittadinanza).
Per tutte le ragioni esposte, , cittadina statunitense per essere nata Parte_5 nel territorio degli Stati uniti d'America ed italiana perché figlia di , in Persona_1 conseguenza della perdita della cittadinanza italiana della ha perso la cittadinanza R_ italiana, divenendo “straniera” per l'ordinamento italiano poiché cittadina statunitense.
Non è stato allegato né provato che , una volta raggiunta la Parte_5 maggiore età, abbia esercitato il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana (come disciplinato dagli artt. 3 e 9 della l. 555/1912); pertanto, ella non poteva trasmetterla ai suoi discendenti e, quindi, ai ricorrenti.
Pag. 6 di 7 Il difetto di uno dei presupposti della domanda ne comporta, dunque, il rigetto.
Le spese di lite. Le spese possono essere integralmente compensate, alla luce della particolare complessità delle questioni giuridiche oggetto di decisione e dei recenti interventi della giurisprudenza di legittimità.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 16 aprile 2025 definitivamente pronunciando ex art. 281sexies
c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Marisa Attollino, all'udienza sostituita dalla trattazione scritta del 16 aprile 2024; verificato che i ricorrenti hanno depositato note per l'odierna udienza;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nata in [...] il [...] c.f. ; Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...] c.f. ; Parte_2 C.F._2
nata in [...] il [...] c.f. Parte_3
, C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Paiano, C.F. , giusta procura C.F._4 alle liti in atti
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_1
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , nata il [...] a Persona_1
Bisceglie (BA).
Pag. 1 di 7 FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 21/02/2024, i ricorrenti hanno allegato che Parte_4
era loro ava e hanno allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a
[...] dimostrazione del diritto di cittadinanza.
emigrava in America ove si univa in matrimonio nel 1923 con Persona_1 [...]
, già cittadino italiano nato a [...] il [...] e naturalizzatosi statunitense in data Per_2
21.07.1930. Dalla loro relazione nasceva il 06.07.1934 (anche nota Parte_5 come , o . Persona_3 Persona_4 Persona_5
si naturalizzava cittadina statunitense in data 28.01.1943. Persona_1
nel 1959 si univa in matrimonio con (anche noto Parte_5 Persona_6 come e dalla predetta unione nasceva il 09.10.1960 Parte_2 Persona_7
(anche noto come , odierno ricorrente. Quest'ultimo a
[...] Parte_2 sua volta si univa in matrimonio, nel 1990, con (poi , Persona_8 Persona_9 dalla cui unione nascevano le odierne ricorrenti: nata il Parte_3
14.08.1997 e nata il [...]. Parte_1
In sostanza i ricorrenti hanno riferito che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, l'avrebbe trasmessa iure sanguinis a suoi successori e dunque ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 03.10.2024 non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
DIRITTO
La domanda non è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'ava cittadina italiana, , è nata a [...] in Persona_1 data 25.05.1904 come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune il
31.08.2022 ed allegato al ricorso.
Pag. 2 di 7 L'inquadramento della domanda. Va esaminata in via preliminare la questione relativa all'effetto della perdita della cittadinanza italiana dell'ava dopo la nascita della figlia
(anche nota come , o Parte_5 Persona_3 Persona_4
e in particolare se tale evento ha determinato anche per la figlia la Persona_5 perdita della cittadinanza donde il venir meno di uno dei presupposti della domanda di accertamento così come proposta.
La natura della questione, in uno con il carattere del giudizio che concerne diritti indisponibili, indipendentemente dall'atteggiamento processuale assunto dal _1 convenuto in giudizio, ne impone l'esame da parte del Giudice, senza che vi sia necessità di instaurare il contraddittorio sul punto ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., e tanto anche in considerazione della diffusa disamina in ricorso della relativa questione
(sulla rilevabilità d'ufficio delle questioni che attengono alle eccezioni in senso lato, nella specifica materia dei diritti della cittadinanza, Cass., Sez. 6, n. 6205 del 18/3/2014; Sez. 1,
n. 12894 dell'11/5/2023).
Considerando la disciplina applicabile ratione temporis alle vicende in esame, la fattispecie su descritta era regolata dall'art. 12 della l. 13 giugno 1912, n. 555. Disponeva l'art. 12, comma 2: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Secondo la ricostruzione dei ricorrenti, , nata nel territorio degli Parte_5
Stati uniti d'America – e per tale ragione cittadina statunitense secondo la legge straniera dell'epoca –, aveva acquistato anche la cittadinanza italiana perché figlia di R_
(quale effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale ad opera della
[...] sentenza n. 30 del 1983, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana).
Sennonché la aveva per sua scelta perso la cittadinanza italiana avendo R_ manifestato nel 1943 la volontà di naturalizzarsi– allegato 8 (come stabilito dall'art. 8, n. 1,
l. 555/1912).
Ebbene in sede di legittimità è stato più volte affermato il principio secondo cui “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, abbia perduto la
Pag. 3 di 7 cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge citata, non rilevando né l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, né che nella carta d'identità del padre, rilasciata dallo stato straniero, risulti il possesso della cittadinanza italiana, essendo principio indiscusso di diritto internazionale che ciascuno
Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. I predetti minori possono riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge”
(Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 27/04/2011, Rv. 618019 – 01; nello stesso senso di recente
Sez. 1, Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023, Rv. 671530 - 01).
Ebbene i ricorrenti sostengono che alla fattispecie troverebbe applicazione l'art. 7 l. n.
555/1912, secondo il quale “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. La disposizione (che mirava a favorire il mantenimento di entrambe le cittadinanze possedute da coloro che già in possesso della cittadinanza italiana, ne avessero acquisita una all'estero, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo paese, sia il legame col paese d'origine), in quanto norma speciale rispetto all'art. 12 della stessa legge, determinerebbe, secondo la prospettazione dei ricorrenti, che il discendente di avo italiano, nato prima della naturalizzazione del genitore, conservava entrambe le cittadinanze.
Invero i ricorrenti giungono a tale conclusione assumendo che l'effetto della perdita della cittadinanza del figlio minore, quale diretta conseguenza della volontà del genitore di rinunciare alla propria cittadinanza italiana, sarebbe condizionata da una specifica situazione risultante dall'inciso contenuto nell'art. 12 cit., che subordina la perdita della cittadinanza da parte del minore all'acquisto di una cittadinanza straniera da parte di quest'ultimo (“divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”); sennonché detta ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie poiché la figlia dell'ava aveva Persona_1 già acquistato la cittadinanza straniera, per effetto della nascita sul territorio degli Stati uniti, e pertanto non poteva “diventare straniera” dopo la perdita della cittadinanza da parte della genitrice.
Pag. 4 di 7 Siffatta ricostruzione normativa, sostenuta con richiami a previsioni regolamentari del
, nonché a decisioni dei giudici amministrativi e di merito, non appare _1 condivisibile.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi anche di recente affermando il seguente principio di diritto: “In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n.
555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (Sez. 1, Ordinanza n. 454 del 08/01/2024, Rv. 669901 - 01).
La decisione, pur concernendo l'applicazione ad una caso di specie in cui operava la normativa anteriore alla l. 555/1912 (ossia, l'art. 11 del codice civile del 1865), opera un'accurata ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia, rilevando che: a) nel vigore del codice civile del 1865 la condizione del DE (che avesse acquistato iure sanguinis la cittadinanza del genitore – allora il solo padre – e iure soli la cittadinanza del paese estero ove era nato) rilevava esclusivamente quale fatto, “senza riconoscere effetti, all'interno dell'ordinamento nazionale, alla condizione giuridica acquisita secondo le regole dello Stato straniero”, impostazione che “non contempla[va] la condizione del DE involontario, vale a dire quella di colui che acquista nello stesso momento due cittadinanze, senza alcun concorso della sua volontà”; b) solo con la l. 555/1912 è stata positivamente riconosciuta e disciplinata la condizione del DE di diritto (e non già come mera condizione di fatto), ossia del cittadino dello Stato che contemporaneamente possa appartenere anche ad un altro Stato;
c) il DE non è considerato uno “straniero” dalla legge del 1912, limitandosi il legislatore a prendere atto che si possa essere contemporaneamente cittadino di due paesi diversi, ribadendo che “resta cittadino italiano, salvo che volontariamente rinunci al suo status civitatis, una volta raggiunta la maggiore età”.
In tale cornice normativa, l'arresto citato ha chiarito il rapporto esistente tra le norme degli art. 7 e 12: «alla regola dell'art. 7 si contrappone la regola dettata dall'art. 12 della stessa legge.
Pag. 5 di 7 Ed infatti, mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni:
1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con
l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto 1961» (pag. 14).
In definitiva, il DE che perde la cittadinanza italiana diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, considerato che “nessuno (neppure il DE) può essere considerato “straniero” dallo
Stato italiano, finché conserva la cittadinanza italiana” (pag. 15 della sentenza citata); regola giuridica che risponde alle finalità della legislazione del 1912, diretta a conservare l'unità della cittadinanza all'interno della stessa famiglia (intesa all'epoca come comunità in cui il
“capo famiglia” era responsabile quanto alla protezione degli altri membri della famiglia e adottava decisioni vincolanti per tutti i componenti) e a scongiurare il rischio di apolidia
(essendo prevista la perdita della cittadinanza italiana solo a condizione che vi fosse la garanzia di acquisto di altra cittadinanza).
Per tutte le ragioni esposte, , cittadina statunitense per essere nata Parte_5 nel territorio degli Stati uniti d'America ed italiana perché figlia di , in Persona_1 conseguenza della perdita della cittadinanza italiana della ha perso la cittadinanza R_ italiana, divenendo “straniera” per l'ordinamento italiano poiché cittadina statunitense.
Non è stato allegato né provato che , una volta raggiunta la Parte_5 maggiore età, abbia esercitato il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana (come disciplinato dagli artt. 3 e 9 della l. 555/1912); pertanto, ella non poteva trasmetterla ai suoi discendenti e, quindi, ai ricorrenti.
Pag. 6 di 7 Il difetto di uno dei presupposti della domanda ne comporta, dunque, il rigetto.
Le spese di lite. Le spese possono essere integralmente compensate, alla luce della particolare complessità delle questioni giuridiche oggetto di decisione e dei recenti interventi della giurisprudenza di legittimità.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria.
Il cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 16 aprile 2025 definitivamente pronunciando ex art. 281sexies
c.p.c. sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_1
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA le spese di lite.
Il Giudice
Marisa Attollino
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