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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/11/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 483 del Registro Generale VG 2025
TRA
, n. a NA (ME) il 02/03/1983 Parte_1
[...]
, n. a NA (ME) il 14/07/1987, Parte_2
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. BARBARO MARIANNA e dall'avv. COPPOLINO GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 11/06/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA;
che dall'unione erano nati due figli;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 12 giugno 2024; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di
1 comparizione dei coniugi in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio disponeva la comparizione personale dei genitori, al fine di verificare, nell'ambito del procedimento diretto alla adozione di provvedimenti concernenti la potestà genitoriale ed al fine di accertare se le condizioni di separazione, con particolare riferimento alla assegnazione dei figli, fossero compatibili con il benessere delle figlie stesse.
I coniugi, comparsi personalmente, chiedevano termine, al fine di depositare nuovo accordo, il quale veniva allegato in data 3 ottobre 2025.
All'esito della udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia
2 definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso, rectius, quelle contenute nell'accordo depositato in data 3 ottobre 2025 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Va evidenziato che i servizi sociali avevano sottolineato che la collocazione effettiva delle due minori, le quali erano vivevano separate, ognuna presso uno dei genitori, era pregiudizievole per lo sviluppo psichico e per la crescita delle stesse, costrette a crescere separatamente, lontane l'una dall'altra.
Per tale ragione, i coniugi hanno modificato le precedenti condizioni di separazione, le quali avevano favorito la separazione delle minori, prevedendo che le due bambine, pur nell'ambito di un affido condiviso, risiedano presso la madre, con facoltà di visita per il padre, manifestando quindi, nel corso del procedimento, di avere acquisito consapevolezza circa l'importanza che le figlie crescano insieme.
Alla luce di tale modifica, nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
A tutela delle minori, stante quanto evidenziato dal consultorio familiare, appare necessario che i servizi sociali proseguano il monitoraggio al fine di verificare che la coppia si attenga agli accordi che da ultimo sono stati depositati e che le due minori crescano insieme e siano adeguatamente seguite da entrambi i genitori nel loro percorso di crescita e nel soddisfacimento delle necessità evolutive.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 11/06/2016 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di NA, tra e Parte_1
, come generalizzati in intestazione, alle condizioni Parte_2
concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dispone che i servizi sociali competenti provvedano al monitoraggio di cui in parte motiva.
Così deciso in Barcellona P.G. il 04/11/2025 .
Il Presidente est. (Antonino Orifici )
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Antonino Orifici Presidente est. dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice dott.ssa Anna Smedile Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 483 del Registro Generale VG 2025
TRA
, n. a NA (ME) il 02/03/1983 Parte_1
[...]
, n. a NA (ME) il 14/07/1987, Parte_2
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. BARBARO MARIANNA e dall'avv. COPPOLINO GIUSEPPE, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 11/06/2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NA;
che dall'unione erano nati due figli;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 12 giugno 2024; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di
1 comparizione dei coniugi in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio disponeva la comparizione personale dei genitori, al fine di verificare, nell'ambito del procedimento diretto alla adozione di provvedimenti concernenti la potestà genitoriale ed al fine di accertare se le condizioni di separazione, con particolare riferimento alla assegnazione dei figli, fossero compatibili con il benessere delle figlie stesse.
I coniugi, comparsi personalmente, chiedevano termine, al fine di depositare nuovo accordo, il quale veniva allegato in data 3 ottobre 2025.
All'esito della udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva assunta in decisione.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia
2 definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso, rectius, quelle contenute nell'accordo depositato in data 3 ottobre 2025 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Va evidenziato che i servizi sociali avevano sottolineato che la collocazione effettiva delle due minori, le quali erano vivevano separate, ognuna presso uno dei genitori, era pregiudizievole per lo sviluppo psichico e per la crescita delle stesse, costrette a crescere separatamente, lontane l'una dall'altra.
Per tale ragione, i coniugi hanno modificato le precedenti condizioni di separazione, le quali avevano favorito la separazione delle minori, prevedendo che le due bambine, pur nell'ambito di un affido condiviso, risiedano presso la madre, con facoltà di visita per il padre, manifestando quindi, nel corso del procedimento, di avere acquisito consapevolezza circa l'importanza che le figlie crescano insieme.
Alla luce di tale modifica, nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
A tutela delle minori, stante quanto evidenziato dal consultorio familiare, appare necessario che i servizi sociali proseguano il monitoraggio al fine di verificare che la coppia si attenga agli accordi che da ultimo sono stati depositati e che le due minori crescano insieme e siano adeguatamente seguite da entrambi i genitori nel loro percorso di crescita e nel soddisfacimento delle necessità evolutive.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 11/06/2016 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di NA, tra e Parte_1
, come generalizzati in intestazione, alle condizioni Parte_2
concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di NA di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dispone che i servizi sociali competenti provvedano al monitoraggio di cui in parte motiva.
Così deciso in Barcellona P.G. il 04/11/2025 .
Il Presidente est. (Antonino Orifici )
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