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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/08/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 755-2020
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, CP_1 con l'Avv. Simonetta Sforzi, di Grosseto, appellante nei confronti di
e soci della cancellata MC Controparte_2 CP_3
RU s.r.l. con l'avv. Riccardo Boccini, di Grosseto, convenuti in appello
e di
e CP_4 CP_5 chiamati in causa - contumaci
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Grosseto;
in materia di contratto di appalto – domanda di simulazione e nullità.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni
1 contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio, in riforma parziale della sentenza n. 988/2019 emessa dal Tribunale di
Grosseto, in persona della D.ssa Paola Caporali, in data
12.12.2019 e pubblicata il 14.12.2019, non notificata, - accertata
l'estensione della domanda ai terzi chiamati e CP_2 CP_3 dichiarare gli stessi –quali ex soci della MC srl cessata – responsabili in solido con la – o in denegata ipotesi pro P_ quota - relativamente ai danni subiti dal di cui il CP_1 comportamento della MC srl sia stato causa ovvero concausa, e conseguentemente condannarli alla riparazione degli stessi in solido –o in denegata ipotesi pro quota -con la nella P_ misura meglio indicata in narrativa in favore dell'attore. - condannare gli appellati alle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio ivi incluse le spese di CT.”
Per i convenuti e “Piaccia all'Ill.ma Corte di CP_7 CP_3
Appello di Firenze respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con riserva di produzione di documenti del fascicolo di parte relativo alla causa di primo grado”.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- Il procedimento per cui è causa traeva origine dal ricorso ex art. 702 bis presentato da a Tribunale di Grosseto. Parte_1
Il ricorrente esponeva:
- di aver acquistato in data 23.11.09 dalla società P_
l'immobile sito in Arcidosso, fraz. Montelaterone, loc.
[...]
Calcinaio, costituito da un fabbricato di civile abitazione, di nuova costruzione, e da un resede di terreno;
- che nel contratto la venditrice si era obbligata a consegnare la certificazione energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2009e ad eseguire opere di consolidamento e di messa
2 in sicurezza di una scarpata retrostante l'abitazione entro e non oltre 15 giorni dalla stipula;
- che la si era resa inadempiente a tali obblighi oltre P_
a non aver provveduto, come pattuito, a eseguire altri lavori di finitura a cui si era obbligata con atto sottoscritto contestualmente al rogito;
- che nel mese di gennaio 2010, la proprietà del era CP_1 stata invasa dalle acque e dal fango che tracimavano dalla scarpata sulla quale la non era intervenuta, invadendo così P_ la sua casa e il resede, cagionando, tra l'altro, l'ammaloramento dei mobili della cucina appena acquistati;
- che su consiglio di un professionista incaricato, che aveva constatato lo stato di pericolo per l'immobile, veniva prevista l'esecuzione di un intervento per la messa in sicurezza della abitazione al costo di euro 4.700,00;
- che l'intervento tuttavia non aveva risolto il problema del pericolo di crollo della scarpata, talché per la precarietà della situazione, non era stato ultimato il trasloco per recarsi ad abitare nella casa acquistata (con ulteriore danno correlato alla mancata possibilità di locare a terzi la casa di Roma - danno economico valutabile in euro 2500,00 al mese);
- che, inoltre, ulteriori problematiche emergevano a seguito del rinvenimento di grossi frammenti di eternit sparsi nel suolo circostante l'abitazione, con grave rischio per la salute;
- che, dietro sollecito, il 20.4.10 la eseguiva un P_ sopralluogo verificando l'effettiva precarietà dello stato della scarpata retrostante il fabbricato, sia la presenza dei residui di eternit nel resede di terreno , per i quali era già stato dato incarico a terzi (ditta Ecoteti) per svolere le necessarie operazioni di bonifica del terreno;
- che le successive operazioni di bonifica avevano rivelato che il quantitativo di eternit da rimuovere era ingente, tanto da
3 richiedere un esborso pari a euro 6.472,60 che la poi aveva P_ rifiutato di rimborsare;
- che, anche per la carenza della certificazione energetica e di abitabilità, l'immobile veniva poi abitato solo nel maggio del
2010 (con evidenti disagi per la famiglia e gli impegni scolastici dei figli, per i ritardi nella sottoscrizione del contratto per la fornitura d'acqua potabile).
Nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato i n data 2.7.10, il chiedeva l'adempimento da parte della di CP_1 P_ quanto pattuito, l'esecuzione in forma specifica delle opere per il consolidamento della scarpata, ovvero la condanna della convenuta alla rifusione dei relativi costi in favore del proprietario, previa quantificazione degli stessi , oltre la condanna al risarcimento di ogni altro danno patito e alla rifusione di tutti i costi sostenut i per l'eliminazione dei vizi e difetti rilevati nell'immobile nonché alla riparazione di ogni danno conseguente.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la la P_ quale chiedeva il mutamento del rito e di essere autorizzata a chiamare in giudizio:
1- la MC srl, dalla quale pretendeva di essere manlevata e alla quale tuttavia addebitava la responsabilità dei danni prodotti dal crollo della scarpata per aver contribuito ad aggravare la situazione idrogeologica della stessa
(la MC aveva costruito a monte un complesso residenziale che aveva alterato la regimentazione delle acque di deflusso );
2 - i sigg.ri e contestando loro la presenza di eternit CP_4 Pt_2 nel terreno circostante l'abitazione acquistata dal CP_1
In corso di causa veniva introdotto dal ricorrente un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nel corso del quale i due CT nominati depositavano una relazione peritale dalle quali emergevano sia lo stato di pericolo in cui si trovava l'immobile
4 adibito ad abitazione dalla famiglia del sia la necessità di CP_1 un tempestivo intervento di messa in sicurezza della scarpata.
Il aveva unitamente anche chiesto autorizzazione al CP_1 sequestro conservativo sui beni della . P_
Il giudice, con provvedimento emesso all'udienza del
17.11.10. in accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc, ordinava alla la realizzazione del muro di contenimento a sua cura P_
e spese, sollecitandola altresì a stipulare una polizza fideiussoria in favore del al fine di garantirlo circa il recupero degli CP_1 esborsi già effettuati.
Veniva fissata nuova udienza di prima comparizione al
19.1.11 per consentire la chiamata della BM C e dei sigg.ri e che si costituivano ritualmente in giudizio. Pt_2 CP_4
Il evidenziava che la non aveva acceso alcuna CP_1 P_ polizza fideiussoria, non aveva dato conto della propria consistenza patrimoniale e non aveva eseguito le opere come gli imponeva il provvedimento ex art. 700 cpc , per cui insisteva nella richiesta di autorizzazione al sequestro conservativo e presentava istanza ex art. 669 duodecies cpc affinchè fossero dal giudice indicate le modalità di adempimento del provvedimento emesso ex art. 70 c.p.c. all'udienza del 17.11.10.
Veniva quindi autorizzato il sequestro conservativo su tutti i beni della fino a 30.000,00 euro e disposta P_
l'esecuzione dei lavori di cui al provvedimento ex art. 700 cpc affidandone la direzione all'IN. a cui Controparte_8 demandava il compito di individuare un'impresa che eseguisse tutte le opere da lui ritenute necessar ie, con costi a carico della
(i lavori, come individuati dal predetto professionista, P_ venivano poi effettivamente realizzati ad opera della ditta
). Parte_3
Alla successiva udienza del 1° giugno 2011 il giudice disponeva il mutamento del rito con assegnazione dei termini ex
5 art. 183 cpc (nella prima memoria il estendeva la domanda CP_1 risarcitoria anche nei confronti de lla MC, ritenendola corresponsabile con la dello smottamento della scarpata). P_
Con ricorso ex art. 669 duodecies la predetta ditta Parte_3 chiedeva ed otteneva l'emissione di un primo decreto ingiuntivo contro per il pagamento dell'importo di euro 19.000,00 , cui P_ seguiva in data 23.12.11 altra richiesta di liquidazione a mezzo di decreto ingiuntivo con provvedimento emesso per l'importo di euro 22.884,29 in data 11.1.12.
Venivano quindi ammesse le prove orali (interrogatori formali e testimonianze) e disposta una CT, durante lo svolgimento della quale il a seguito dei lavori di erezione CP_1 del muro e di regimentazione delle acque della scarpata, aveva rilevato che nella pozza di confluenza delle acque e nel suo giardino venivano fatte scaricare acque luride , con richiesta di approfondimenti in odine al quesito affidato al CT che veniva poi dal giudice effettivamente integrato.
Nelle more il fascicolo di ufficio andava smarrito e all'udienza del 25.3.14 il difensore di MC srl comunicava l'avvenuta cancellazione della società, con dichiarazione di interruzione della causa.
Con successivo ricorso ex art. 302 c.p.c. la causa veniva riassunta dal e all'udienza del 15.7.14, si costituivano in CP_1 giudizio e , soci della cessata MC CP_3 Controparte_2 srl, i quali chiedevano la loro estromissione dal giudizio assumendo che il bilancio della società non esponeva attivo da ripartire.
L'avv. Ginanneschi, difensore della conventa P_ dichiarava quindi di rinunciare, senza che poi fosse nominato altro professionista.
Depositata la perizia del CT IN. , all'udienza del CP_8
5.11.14 il Giudice, ordinava a e il deposito dei CP_3 CP_2
6 documenti contabili della società, cui seguiva la produzione da parte del di altra documentazione, talché in presenza di CP_1 contestazioni sul punto veniva disposta ulteriore CT affidata al
Dott. onde verificare se i sigg.ri e Per_1 CP_2 CP_3 avessero - ed in quale misura - percepito attivo a seguito delle attività conseguenti alla cessazione della società MC srl.
Seguivano ulteriori rinvii anche per ricostruire il fascicolo di ufficio.
Una volta depositata anche l'ultima CT, la causa veniva chiamata all'udienza del 10.9.19 , quando una volta precisate le conclusioni veniva trattenuta in decisione con termine per note e repliche ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale decideva quindi la c ausa con la sentenza oggi impugnata.
Dopo aver inquadrato le questioni di causa con riguardo alla norma di cui all'art. 1669 c.c. si rilevava che, stando alla relazione del CT che veniva recepita e richiamata, la pendenza del terreno a ridosso della proprietà del era stata aumentata CP_1 per ampliare il piazzale retrostante il fabbricato di proprietà MC con conseguente modifica sia dell'originario deflusso delle acque meteoriche e sia dell'assetto idrogeologico del pendio.
La scarpata, quindi, aveva iniziato a gravare pericolosamente in prossimità del fabbricato dell'odierno appellante (tanto che in via di urgenza era stato disposto fosse realizzato a protezione un muro di sostegno, oltre a opere di captazione e deflusso acque piovane). non aveva curato la regimentazione delle acque P_ piovane a monte del fabbricato del venendo così accentuato CP_1 lo scorrimento di acque piovane e causati i “danni lamentati” anche per la mancata tempestiva edificazione di un muro di sostegno.
7 L'instabilità della scarpata, quindi, quale vizio occulto, oltre alla presenza di inquinanti e percolazioni pericolose, rendeva responsabile la costruttrice/venditrice ( verso P_
l'acquirente ( . CP_1
La convenuta costituendosi in giudizio aveva P_ formulato contro la MC e gli originari proprietari del terreno
( e domanda di manleva. CP_4 Pt_2
Questa non poteva ritenersi fosse dalla stessa P_ rinunciata a causa della sola mancata presenza all'udienza di precisazione delle conclusioni e doveva essere qualificata quale domanda di garanzia impropria.
infatti, non aveva indicato i terzi chiamati quali P_ soggetti realmente responsabili dei danni lamentati dall'attore, ma solo di essere da questi tenuta indenne in caso di condanna.
Né ricorrevano i presupposti per ritenere estesa anche nei confronti di tali terzi la domanda risarcitoria formulata in origine da parte del CP_1
Per quanto riguardava gli altri terzi chiamati in causa, CP_4
e poteva poi ritenersi che costoro n on fossero in alcun Pt_2 modo responsabili dei danni lamentati e della mancata bonifica riguardante i materiali inquinanti (eternit), che doveva essere ascritta ai successivi interventi posti in essere da parte della la cui domanda di manleva era p eraltro da ritenersi P_ prescritta ex art. 1495 c.c. come eccepito dagli interessati.
Per quanto riguardava la MC RU s.r.l. , questa si era cancellata dal registro delle imprese con i conseguenti effetti derivati dalla norma ex art. 2495 2°° comma c. c. la cui portata era stata oggetto di interventi della giurisprudenza (Cassaz. num.
4060/10 – 4061/10 – 4062/10 – Sez. Unite num. 6070/13), talché, una volta estinta la società, gli attuali legittimati passivi erano i soci e CP_2 CP_3
8 Con riguardo alla loro posizione, essendo emersa in base alle citata risultanze di CT una responsabilità della società, poteva accogliersi la domanda di garanzia impropria formulata da nella misura del 30% del danno da liquidarsi a favore P_ del CP_1
I predetti soci, in quanto limitatamente responsabili, sarebbero stati tenuti a rispondere nei limiti di quanto ottenuto dalla liquidazione, circostanza oggetto di un accertamento peritale dal quale era emerso che ai soci sarebbero spettati ai soci 70mila euro quale “entità approssimativa di attivo patrimoniale” da distribuire a titolo di riparto finale.
Passando al quantum e alla liquidazione dei danni, dato atto dell'avvenuta esecuzione del muro di sostegno, P_ veniva condannata a risarcire all'atto re tutti i costi necessari alla messa in sicurezza e bonifica della proprietà acquistata derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni assunte quale soggetto costruttore/venditore e dall'esistenza dei vizi occulti, quantificati in euro 54.611,89 (cui doveva aggiungersi il danno da mancato
– comunque disagevole – utilizzo dell'immobile destinato ad abitazione, liquidato equitativamente in euro 25.000 – totale euro 79.611,89, oltre rivalutazione e interessi legali).
I soci e venivano condan nati a rimborsare CP_2 CP_3 alla convenuta il 30% dei danni “dipendenti dalla P_ scarpata” quantificati in euro 11.632,64.
La domanda nei confronti di e veniva respinta CP_4 Pt_2
e seguiva la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle della CT dell'ing. , poste principalmente a carico CP_8 della soccombente (quelle riguardanti il rapporto P_ processuale tra e soci della MC venivano compensate;
a P_ questi ultimi venivano oste a carico le spese dalla CT contabile
– dott. . Per_1
-
9 Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a CP_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado, lamentando alcuni errori che sarebbero stati commessi dal Tribunale e ricompresi in 6 “censure” (motivi).
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno resistito all'appello chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e terzi CP_4 Pt_2 chiamati in causa nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale e che in questo grado non si sono costituiti, all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
L'appellante, dopo quella che ha ritenuto fosse una breve sintesi dei motivi di appello, ha formulato varie censure avverso specifici punti (capi) della sentenza di primo grado, non qualificate espressamente motivi.
Le prime quattro sviluppano argomentazioni riguardanti aspetti connessi e che possono essere quindi tratta te congiuntamente, atteso che concernono tutte la lamentata mancata, ma ritenuta dovuta, pronuncia di responsabilità diretta o concorrente della soc. MC (e quindi dei soci) per i danni subiti dal alla sua proprietà. CP_1
Secondo l'appello, il primo giudice non avrebbe tenuto conto che in causa era stata proposta (estesa) una domanda risarcitoria diretta contro la predetta MC, che questa era stata formulata tempestivamente e ritualmente, che la MC era corresponsabile del danno da percolamento di fango e d irettamente responsabile dell'inquinamento da acque luride, che comunque la P_ non aveva effettuato una vera e propria chiamata in manleva
10 della MC, talché si doveva comunque ritenere che l'originaria domanda risarcitoria fosse stata estesa con tro tutti i soggetti processuali indicati come responsabili del danno ( ex art. P_
1669 c.c. – MC ex art. 2043 c.c.)
Quanto al capo 1 e il capo 2 della decisione di primo grado, il ha contestato in primo luogo la ricostruzione posta a base CP_1 della statuizione con la quale aveva ritenuto che la domanda risarcitoria proposta nell'originario atto introduttivo della causa non fosse stata estesa alla MC, come invece doveva ritenersi in base alla memoria ex art. 183, num.1 c.p.c. depositata nel corso di giudizio, all'atto di riassunzione e alle conclusioni come precisate all'esito del procedimento.
Doveva ritenersi, inoltre, che la effettuando la P_ chiamata in causa della MC, la aveva ritenuta e individuata quale effettiva responsabile dell'inst abilità della scarpata e della percolazione non regimentata delle acque.
In secondo luogo, doveva ritenersi che la MC fosse anche in via diretta responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni risentiti dal alla sua proprietà, essendo la scarpata crollata p er la CP_1 mancata regimentazione delle acque che la stessa MC aveva omesso di eseguire (MC era da ritenersi inoltre responsabile del danno per l'installazione di una fossa Imhoff inadeguata per l'edificio costruito e da cui era derivata la percolazione di ac que luride).
L'appellante ha poi impugnato il capo 3 della sentenza, sostenendo che il primo giudice avesse “dimenticato” di tenere conto della complessità dei danni risentiti dall'attore, limitando il risarcimento solo a quelli “consistenti nell'instabilità della scarpata a ridosso dell'immobile e nella presenza di sostanze inquinanti pericolose rinvenute”.
Stando alle risultanze della perizia redatta dal CT ing.
[...]
e sulle quali è stata dal Tribunale basata la propria decisione, CP_8
11 la MC doveva ritenersi, come già detto, corresponsabile diretta dei danni derivanti dalla mancata regimentazione delle acque meteoriche – che aveva concorso a produrre il danno da percolamento di fango e crollo della scarpata – e diretta ed esclusiva responsabile dei danni derivanti dall'inadeguato dimensionamento della fossa Imhoff.
L'appellante ha poi impugnato il capo 4 della sentenza, censurandone specificamente la parte in cui la domanda proposta dalla nei confronti della MC era stata qualificata a P_ titolo di chiamata in garanzia.
Premesso e ribadito che doveva ritenersi che l'attore avesse esteso le proprie domande risarcitorie anche contro la terza chiamata e lamentato nuovamente che era stata omessa dal primo giudice una pronuncia circa una sua responsabil ità diretta
(da “riversarsi” sui due soci), l'appellante ha qui nuovamente sostenuto che la costituendosi in giudizio, nella sua P_ comparsa (definita “sibillina”) aveva argomentato circa l'esclusione di proprie responsabilità in ordine ai danni lamentati che venivano infatti indicati come causati dalla MC (nella comparsa ora citata la oltre alla contestazione della P_ sussistenza di elementi in ordine alla propria responsabilità, aveva affermato espressamente che: “la MC RU ha lasciato a desiderare nel compimento dell'opera cui era preposta, causando le infiltrazioni e gli smottamenti denunciati.”)
E quindi non si era in presenza di una chiamata di terzo in garanzia impropria nel senso individuato dal primo giudice, ma di una chiamata di terzo responsabile dei fatti, con evidente estensione automatica della domanda, come stabilito dalla giurisprudenza (v. Cassazione num. 31066/2019).
In ordine a tali questioni i convenuti si sono difesi in merito sostenendo:
12 - Che il primo giudice aveva ineccepibilmente respinto la tesi secondo la quale avesse esteso la domanda risarcitoria CP_1 nei confronti di MC, poiché nella propria comparsa di risposta aveva “specificamente” invocato la manleva in P_ conformità ad accordi intervenuti in base ai quali la MC avrebbe assunto 'impegno di sistemare la scarpata e regimentare le acque
(quindi un titolo diverso da quello posto a base della domanda dell'attore);
- Che doveva altresì essere considerato che, avvenuta l'estinzione della MC a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, la , nonostante fosse stata raggiunta P_ dall'atto di riassunzione, non si era più costituita in giudizio;
- Che la domanda di manleva non poteva considerarsi estesa contro i soci della MC e la successiva mancata presentazione all'udienza di p.c. con la mancata formulazione delle definitive conclusioni e delle difese finali, andava considerata un vera e propria rinuncia alle domande in quanto elementi e comportamenti della parte complessivamente da interpretarsi quale manifestazione di un “totale disinteresse” alla causa;
- Che l'attore, sia nell'atto introduttivo del giudizio che nel ricorso ex art. 700 c.p.c., aveva rivolto le proprie pretese esclusivamente contro la e, tardivamente, aveva poi P_ tentato “disperatamente” di estendere la propria domanda nei confronti della MC, costituitasi dopo l'esaurimento della fase cautelare, peraltro solo perché si era “accorto” delle CP_1 difficoltà economiche della e non perché ritenesse P_ effettivamente la MC responsabile dei danni subiti.
La Corte ritiene che l'appello sia in merito fondato, in quanto nella sentenza appellata sussiste effettivamente la denunciata
“parziale” ricostruzione della vicenda processuale operata da primo giudice.
13 Questi, infatti, ha tenuto unicamente conto del contenuto dell'originario atto introduttivo, senza aver riguardo ai fatti verificatisi dopo la fase cautelare nella quale era emerso che la
B.M.C. s.r.l. proprietaria dei terreni a monte, non aveva effettuato la corretta regimentazione delle acque dopo aver eretto un fabbricato condominiale di nuova costruzione (di conseguenza la percolazione delle acque meteoriche e il loro inquinamento delle stesse, doveva attribuirsi alle opere eseguite a monte).
Ne era seguita la chiamata in causa dei terzi (oltre alla MC anche e ed era poi stato disposto il mutamento CP_4 Pt_2 del rito da sommario a quello ordinario di cognizione.
Deve allora essere preliminarmente statuito come l'attore, con la memoria ex art. 183 VI° comma num. 1 del 27.6.2011
(depositata in vista del udienza del 13.12.2011), avesse effettivamente esteso la propria domanda risarcitoria (“per quanto di sua responsabilità”) anche nei confronti della MC che fino a quel momento era stata destinataria un icamente della domanda contenuta nelle conclusioni rese dalla P_
L'estensione dell'originaria domanda è chiaramente contenuta nell'incipit della memoria citata ed è ribadita nelle conclusioni rese all'udienza del g. 10.09.19 (nei confronti dei so ci della MC s.r.l. e cioè e . CP_2 CP_3
La stessa sentenza impugnata riporta nell'intestazione le predette conclusioni prese dall'attore anche nei confronti di e (la MC si era già cancellata e il processo era CP_2 CP_3 stato riassunto), dei quali aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni – tra i quali anche il pagamento dei costi per l'esecuzione delle “opere in corso” - una volta “accertata la concorrente responsabilità” della loro società nella causazione dei danni.
14 Anche i contenuti dell'istruttoria svoltasi confermano che al
CT ing. , fu affidato un complesso e articolato incarico CP_8 diretto ad accertare, in base alle sue competenze tecniche, gli elementi che consentissero di esprimersi in ordine alla responsabilità, ovvero alla corresponsabilità sia della che P_ della MC nella produzione dei danni lamentati dall'attore.
Ne segue l'infondatezza delle difese e dell'eccezione sollevata dalla difesa secondo la quale la Controparte_9 domanda di contro la MC fu tardiva e quindi la loro società CP_1 era rimasta unicamente destinataria della chiamata in manleva della come rilevato dal primo giudice. P_
La statuizione assorbe quindi ogni necessità di qualificare esattamente la predetta chiamata in garanzia essendo, ad avviso di questa Corte, peraltro condivisibile l'argomentazione secondo la quale costituitasi in giudizio dopo la notificazione P_ del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non avesse effettuato esclusivamente una chiamata in garanzia per essere manlevata dalla stessa MC perché inadempiente ad un obbligo contrattuale, ma anche in quanto indicata qua le responsabile dell'instabilità della scarpata e della percolazione non regimentata delle acque meteoriche.
Assorbita è da ritenersi anche ogni questione in merito alla rinuncia o abbandono da parte della della medesima P_ domanda in garanzia, a causa della sua mancata costituzione nel giudizio di riassunzione e per la mancata precisazione delle conclusioni, oltre che del deposto delle comparse conclusionali e repliche.
Con riferimento quindi a quanto risulta oggi impugnato della decisione resa dal Tribunale di Grosseto e in base alle risultanze di causa (in particolare la CT) va confermata:
- La sussistenza ex art. 1669 c.c. dell'inadempimento della per la mancata esecuzione di opere di messa in P_
15 sicurezza della scarpata, per la manca ta esecuzione delle gronde, nonché per l'inquinamento da eternit (il CT aveva altresì evidenziato la mancata consegna delle “certificazioni energetiche dell'immobile previste per legge”).
- La corresponsabilità di MC con la per non aver P_
“adeguatamente curato la scarpata giacente nella sua proprietà”.
- Oltre a tale responsabilità per la mancata regimentazione delle acque che avrebbe invece correttamente dovuto eseguire, MC è direttamente responsabile per l'installazione di una fossa Imhoff inadeguata, rispetto alle esigenze del condominio edificato a monte della proprietà CP_1 che era stata poi causa della percolazione di acque luride nel terreno circostante l'abitazione dell'appellante (non certo addebitabile a MC la mancata successiva manutenzione d ella medesima fossa, il cui onere era a carico dei condomini).
Le “censure” alle statuizioni contenute nella sentenza appellata e contenute nelle difese dei convenuti soci non hanno formato oggetto di appello Controparte_9 incidentale e possono essere apprezzate unicamente quali argomentazioni difensive che, in tutta evidenza, per la loro genericità non possono fondare alcuna esclusione del nesso causale tra la mancata adeguata “cura” prestata dalla MC alla scarpata conseguentemente ai lavori di edifi cazione svolti
(corresponsabilità quantificabile secondo il Tribunale nella misura del 30%) con i danni allegati e provati dal CP_1
Altrettanto dicasi del nesso causale sussistente tra i danni conseguenti al percolamento di fango sull'immobile del e la CP_1 mancata regimentazione delle acque che MC avrebbe invece correttamente dovuto eseguire, oltre che per quelli correlati all'installazione di una fossa Imhoff di inadeguata dimensione oltre che posta a distanza non regolamentare.
16 I danni di cui il ha chiesto e deve ottenere il CP_1 risarcimento, non sono solo quelli causati dalla – ditta P_ venditrice/costruttrice dell'immobile in sua proprietà – ma anche quelli attribuibili alla MC (oggi in causa sono i soci), responsabile dei medesimi danni ex artt. 2043 – 2055 c.c.
L'art. 2055 c.c. si riferisce all'ipotesi in cui il medesimo danno (crollo scarpata) sia conseguenza di azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ma insieme concorrenti nella sua produzione, stabilendo 'effetto dell a solidarietà sul presupposto dell'efficienza causale delle rispettive azioni (da ultimo vedi Cassaz. Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010 –
“L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsab ilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse.” - Sez. 3, Sentenza n.
17397 del 08/08/2007 – “A differenza di quanto previsto all'art.
2043 cod. civ., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art.
2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso"; ne consegue che mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà. L'unicità del fatto dannoso richiesta dal citato art. 2055 per la legittima predicabilità di una
17 responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve ess ere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, s empreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra l'autore dell'incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato ed i medici, ch e avevano provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie violando in concreto il criterio di diligenza di cui all'art.1176 cod. civ., applicabile anche all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non implicando la rispettiva prestazione problemi tecnici di particolare difficoltà). – conf. Cassaz. num. 7507/2001).
Il principio contenuto nella norma in oggetto è applicabile anche quando le singole condotte configurino a carco degli autori una responsabilità di tipo diverso (da illecito aquiliano e da inadempimento contrattuale – vedi Cassazione, Sez. 2, Sentenza
n. 20646 del 25/10/2005 – “La responsabilità solidale per fatto illecito, che è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per titolo ( dolo o colpa ) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico,
l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell'art.41, secondo comma, cod. pen., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere
18 riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni.”
-
Venendo quindi al punto in cui l'appellante ha p oi impugnato il capo 5 della sentenza, va osservato che si lamentano errori di calcolo che sarebbero stati commessi dal giudice nella liquidazione dei danni, come detto posti a carico della sola P_
e non dei soci della MC.
[...]
Secondo l'appellante costoro, sua base delle premesse contenute nell'atto di impugnazione, avrebbero dovuto essere condannati in via diretta – fatta eccezione per i costi derivanti dallo smaltimento dall'eternit addebitabili unicamente alla P_
– e non tenuti/obbligati solo a versare “il 30%, in via di
[...] regresso alla , peraltro commisurato in poco più di 11000 P_ euro.”
L'appello sul punto, dopo aver premesso che, a parte gli importi dovuti a titolo di danno e collegati al lo smaltimento dell'eternit addebitabili esclusivamente alla anche la P_
MC e quindi i soci avrebbero dovuto corrispondere direttamente al Muto gli importi nella misura indicata dal CT.
Seguiva una confusa, ridondante e non ben comprensibile elencazione di somme, per concludere poi con la richiesta finale di condanna di e in solido, al pagamento CP_2 CP_3 P_ in favore del dell'importo “di euro 56.523,15 meno 6.580,68 CP_1 euro (importo dovuto per lo smaltimento dell'eternit) e dunque euro 49.942,47.” Segue l'ulteriore specifica in base alla quale
“in denegata ipotesi di condanna di e alla CP_2 CP_3 corresponsione pro quota del risarcimento, il 30% sarebbe pari ad euro 42.449,17X 30% = 12.734,75 da versare per la realizzazione delle opere in corso di causa;
euro
19 49.942,47X30%= 14.984,74 da versare direttamente al CP_1 per un totale complessivo di euro 27.717,49 .”
I convenuti hanno contestato la predetta quantificazione dei danni prospettata in atto di appello, ritenendosi al più tenuti al pagamento della somma pari alla quota del 30% di 25mila euro, somma riconosciuta in via equitativa al Muto quale ristoro per il mancato/disagevole utilizzo dell'immobile.
I convenuti hanno poi sviluppato una ser ie di argomentazioni con le quali hanno contestato la ricostruzione , le valutazioni e le quantificazioni dei danni operate in merito dal
CT, sostenendo che la causa principale del danno era da rinvenirsi nella mancata immediata realizzazione da parte di del necessario muro di contenimento, una volta che P_ erano stati effettuati i lavori di sbancamento del terreno per ampliare il piazzale.
Era inoltre emerso che i lavori effettuati dalla MC sulla sua proprietà (posta lateralmente e non confinant e con quella del
, non avevano alterato il pendio esistente, per cui CP_1
l'esclusiva causa di danno era costituita dalla pericolosa operazione di scavo operata da cui non era stato P_ posto rimedio con l'erezione del muro di sostegno.
Il CT, infine, non aveva fornito i dovuti chiarimenti a quanto specificamente evidenziato dal proprio tecnico di parte, sia in ordine al fatto che la MC aveva, ridistribuito le acque piovane tramite un sistema “interrato disperdente” su un'ampia area, talché non ne era stato alterato il deflusso che peraltro era diretto, a causa dell'andamento orografico, verso la proprietà di terzi e non di quella del e sia in ordine al fatto che il terreno CP_1 della MC non aveva subito smottamenti, essendo avvenuti su altri terreni i fenomeni franosi verificati.
Quanto al ritenuto non corretto dimensionamento della fossa
Imhoff, eseguita come da progetto approvato, oltre a doversi
20 ritenere correttamente dimensionata era stata anche regolarmente pulita, l'eventuale omissione dell 'operazione in merito per gli anni successivi sarebbe stata peraltro addebitabile al , così come a questo era addebitabile il fatto che il CP_10 numero dei condomini che vi abitavano erano superiori a quanto previsto nel progetto.
Infine, l'unico fenomeno di infiltrazione di acque luride era riconducibile alla rottura della fognatura nella proprietà del CP_1 come contestato dal CT di parte e rimasto senza risposta da parte del CT.
I convenuti hanno anche argomentato in merito a un concorso di responsabilità del nella causazione del danno, CP_1 in quanto si era recato ad abitare l'immobile appena due giorni dopo la vendita, quando mancava il certificato di abitabilità e di collaudo statico.
La Corte, decidendo sul punto, osserva che il “motivo” di impugnazione per come proposto è estremamente confuso, risolvendosi in una serie di indicazione di varie voci di danno con i relativi importi non perfettamente collegati con la motivazione della sentenza e con le somme quantificate dal CT a titolo di risarcimento danni e recepite dal primo giudice nella somma di euro 79.611,89, posta a carico della sola e ripartita P_ nella seguente misura:
- euro 54.611,89 - relativi a tutte le spese relative ai lavori di messa in sicurezza e bonifica della propri età acquistata;
- euro 25.000 – relativi al danno da mancato e comunque disagevole utilizzo dell'abitazione quantificato equitativamente.
Dalla prima somma vanno detratti, come riconosciuto dallo stesso appellante, euro 6.580,68 (costi per lo smaltimento di eternit) atteso che trattasi di costi che hanno riguardato danno in ordine alla causazione del quale non vi è alcun elemento perché possa rinvenirsi una responsabilità della B.M.C. risultando tale
21 danno causato dalla sola e quindi si avranno e uro P_
48.31,21 (somma da maggiorarsi di interessi e rivalutazione come disposto dal primo giudice).
Anche per le carenze ex art. 342 c.p.c. contenute sul punto nell'atto di appello, che in merito è privo di seri e comprensibili argomenti contrapposti all'iter logico seguito dal Tribunale per la liquidazione del danno, le somme indicate in sentenza vanno , ad avviso della Corte, confermate, con la conseguente condanna in solido dei convenuti a titolo di corresponsabilità tra B.M.C. e
(non risulta appellato il punto in cui le quote di P_ responsabilità nei rapporti interni tra gli obbligati al risarcimento sono state ripartite dal primo giudice nella seguente percentuale:
70% a carico della – 30 % a carico di B.M.C. s.r.l. – P_ con gli eventuali riflessi sul diritto di regresso, che è questione che non riguarda l'appellante).
Del tutto inconsistenti sul punto le ricordate difese dei convenuti che, oltre a non aver proposto appello incidentale contro l'iter logico che ha condotto il primo giudic e a recepire l'operato del CT nei motivi della sentenza , sono contrastate dalle ricordate risultanze di CT, in particolare di quella sulla base delle quali il primo giudice aveva correttamente stabilito che i danni risentiti per il crollo della scarpata alla proprietà CP_1 erano stati causati anche dalla scadente regimentazione delle acque addebitabile alla B.M.C. (la cui proprietà era ubicata sì lateralmente, ma comunque al di sopra).
E perciò la B.M.C., pur non avendo determinato autonomamente alcuna alterazione della pendenza della scarpata, aveva comunque posto in essere le condizioni per un aggravamento della situazione con il sistema di scarico delle acque piovane realizzato a monte, “con conseguente innesco dei fenomeni franosi.”
22 Va infine unicamente ricordato che soci Controparte_11 della cessata B.M.C. s.r.l., in virtù della loro limitata responsabilità. sono tenuti a rispondere nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, come specificamente motivato nella sentenza appellata.
Anche il punto è stato oggetto di un approfondito accertamento – CT contabile – richiamata a pagg. 11 e 12 della sentenza (capo anche questo non oggetto di impugnazione, né principale e né incidentale), cui si può fare rimando per confermare che, come ricostruita la vicenda societaria e la liquidazione, “i valori sociali effettivi avrebbero permesso attribuzioni patrimoniali ai soci in sede di liquidazione pari ad euro 70.000. Entro tale importo deve dunque essere ritenuta la responsabilità dei soci per il debito della società estinta…”
Ogni altra questione sul merito della controversia deve ritenersi assorbita.
Regolamentazione delle spese di giudizio.
L'appellante ha infine impugnato il capo 6 sulla regolamentazione delle spese, chiedendo che i so ci della MC, convenuti fossero condannati in solido con al a P_ rifondergli le spese del giudizio di primo grado nella misura già commisurata nella sentenza.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione de lla regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400 \2018) e quindi la Corte, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, in base all'esito complessivo della lite, ritiene che queste debbano esser poste per quanto concerne il primo grado anche a carico di e che saranno così condannati, in solido tra di CP_2 CP_3 loro ed in solido con a rimborsarle all'appellante. CP_12
23 I convenuti Nei rapporti interni, in b ase al maggior grado di soccombenza, le spese di giudizio e quelle della CT dell'ing.
[...]
, graveranno sui convenuti nella misura di CP_8 Controparte_9
1\3zo e per la rimanente quota di 2\3zi sulla . P_
I convenuti soccombenti nel p resente Controparte_9 grado di appello, devono essere condannati, in solido tra di loro ed in solido con a rimborsare all'appellante le relative CP_12 spese che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferi mento agli importi vicini ai medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore di euro da 52.000 a 26.000 (applicando criterio che fa riferimento al decisum) oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria del giudizio di appello che non si è svolta.
Le spese della CT contabile, come disposto nella sentenza appellata, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
Nulla per spese relative al rapporto processuale con i terzi chiamati in causa, estranei al merito dell'appello e nei confronti dei quali non sono state formulate domande.
-
PQM
in riforma della sentenza impugnata, n. 988\19 emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto, pubbl. il g. 14.12.2019:
- Dichiara sussistente, per le causali di cui in parte motiva, la responsabilità della B.M.C. s.r.l. ex artt. 2043 e ss., 2055 c.c. solidale e unita a quella della per i danni subiti P_ dall'appellante alla sua proprietà per il crollo della CP_1 scarpata e per i danni da mancato e comunque disagevole utilizzo dell'immobile, con il conseguente diritto dell'appellante a vedere condannata la B.M.C. s.r.l. al risarcimento dei danni subiti.
24 - e i predetti danni nella misura di euro Parte_4 Pt_5
73.031,21, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata come disposto nella sentenza appellata;
- DICHIARA e quali soci della Controparte_2 CP_3
B.M.C. s.r.l., tenuti nei confronti dell'appellante per le causali di cui in parte motiva e li condanna, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'appellante delle somme liquidate a titolo di danni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2495 c.c. così come stabilito nella sentenza impugnata.
- CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
- CONDANNA i convenuti e in Controparte_2 CP_3 solido tra di loro, a rimborsare a , in solido con CP_1 P_
le spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi
[...]
Euro 13.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- CONDANNA i convenuti e in Controparte_2 CP_3 solido tra di loro, a rimborsare a le spese del presente CP_1 grado di appello, liquidate in complessivi Euro 9.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
Nulla con riferimento alle altre spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
25 privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
26
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, CP_1 con l'Avv. Simonetta Sforzi, di Grosseto, appellante nei confronti di
e soci della cancellata MC Controparte_2 CP_3
RU s.r.l. con l'avv. Riccardo Boccini, di Grosseto, convenuti in appello
e di
e CP_4 CP_5 chiamati in causa - contumaci
avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Grosseto;
in materia di contratto di appalto – domanda di simulazione e nullità.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni
1 contraria istanza disattesa e reietta, per tutte le causali di cui alla premessa e per tutte quelle dedotte in giudizio, in riforma parziale della sentenza n. 988/2019 emessa dal Tribunale di
Grosseto, in persona della D.ssa Paola Caporali, in data
12.12.2019 e pubblicata il 14.12.2019, non notificata, - accertata
l'estensione della domanda ai terzi chiamati e CP_2 CP_3 dichiarare gli stessi –quali ex soci della MC srl cessata – responsabili in solido con la – o in denegata ipotesi pro P_ quota - relativamente ai danni subiti dal di cui il CP_1 comportamento della MC srl sia stato causa ovvero concausa, e conseguentemente condannarli alla riparazione degli stessi in solido –o in denegata ipotesi pro quota -con la nella P_ misura meglio indicata in narrativa in favore dell'attore. - condannare gli appellati alle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio ivi incluse le spese di CT.”
Per i convenuti e “Piaccia all'Ill.ma Corte di CP_7 CP_3
Appello di Firenze respingere l'appello ex adverso proposto perché infondato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con riserva di produzione di documenti del fascicolo di parte relativo alla causa di primo grado”.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
- Il procedimento per cui è causa traeva origine dal ricorso ex art. 702 bis presentato da a Tribunale di Grosseto. Parte_1
Il ricorrente esponeva:
- di aver acquistato in data 23.11.09 dalla società P_
l'immobile sito in Arcidosso, fraz. Montelaterone, loc.
[...]
Calcinaio, costituito da un fabbricato di civile abitazione, di nuova costruzione, e da un resede di terreno;
- che nel contratto la venditrice si era obbligata a consegnare la certificazione energetica entro e non oltre il 31 dicembre 2009e ad eseguire opere di consolidamento e di messa
2 in sicurezza di una scarpata retrostante l'abitazione entro e non oltre 15 giorni dalla stipula;
- che la si era resa inadempiente a tali obblighi oltre P_
a non aver provveduto, come pattuito, a eseguire altri lavori di finitura a cui si era obbligata con atto sottoscritto contestualmente al rogito;
- che nel mese di gennaio 2010, la proprietà del era CP_1 stata invasa dalle acque e dal fango che tracimavano dalla scarpata sulla quale la non era intervenuta, invadendo così P_ la sua casa e il resede, cagionando, tra l'altro, l'ammaloramento dei mobili della cucina appena acquistati;
- che su consiglio di un professionista incaricato, che aveva constatato lo stato di pericolo per l'immobile, veniva prevista l'esecuzione di un intervento per la messa in sicurezza della abitazione al costo di euro 4.700,00;
- che l'intervento tuttavia non aveva risolto il problema del pericolo di crollo della scarpata, talché per la precarietà della situazione, non era stato ultimato il trasloco per recarsi ad abitare nella casa acquistata (con ulteriore danno correlato alla mancata possibilità di locare a terzi la casa di Roma - danno economico valutabile in euro 2500,00 al mese);
- che, inoltre, ulteriori problematiche emergevano a seguito del rinvenimento di grossi frammenti di eternit sparsi nel suolo circostante l'abitazione, con grave rischio per la salute;
- che, dietro sollecito, il 20.4.10 la eseguiva un P_ sopralluogo verificando l'effettiva precarietà dello stato della scarpata retrostante il fabbricato, sia la presenza dei residui di eternit nel resede di terreno , per i quali era già stato dato incarico a terzi (ditta Ecoteti) per svolere le necessarie operazioni di bonifica del terreno;
- che le successive operazioni di bonifica avevano rivelato che il quantitativo di eternit da rimuovere era ingente, tanto da
3 richiedere un esborso pari a euro 6.472,60 che la poi aveva P_ rifiutato di rimborsare;
- che, anche per la carenza della certificazione energetica e di abitabilità, l'immobile veniva poi abitato solo nel maggio del
2010 (con evidenti disagi per la famiglia e gli impegni scolastici dei figli, per i ritardi nella sottoscrizione del contratto per la fornitura d'acqua potabile).
Nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato i n data 2.7.10, il chiedeva l'adempimento da parte della di CP_1 P_ quanto pattuito, l'esecuzione in forma specifica delle opere per il consolidamento della scarpata, ovvero la condanna della convenuta alla rifusione dei relativi costi in favore del proprietario, previa quantificazione degli stessi , oltre la condanna al risarcimento di ogni altro danno patito e alla rifusione di tutti i costi sostenut i per l'eliminazione dei vizi e difetti rilevati nell'immobile nonché alla riparazione di ogni danno conseguente.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio la la P_ quale chiedeva il mutamento del rito e di essere autorizzata a chiamare in giudizio:
1- la MC srl, dalla quale pretendeva di essere manlevata e alla quale tuttavia addebitava la responsabilità dei danni prodotti dal crollo della scarpata per aver contribuito ad aggravare la situazione idrogeologica della stessa
(la MC aveva costruito a monte un complesso residenziale che aveva alterato la regimentazione delle acque di deflusso );
2 - i sigg.ri e contestando loro la presenza di eternit CP_4 Pt_2 nel terreno circostante l'abitazione acquistata dal CP_1
In corso di causa veniva introdotto dal ricorrente un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. nel corso del quale i due CT nominati depositavano una relazione peritale dalle quali emergevano sia lo stato di pericolo in cui si trovava l'immobile
4 adibito ad abitazione dalla famiglia del sia la necessità di CP_1 un tempestivo intervento di messa in sicurezza della scarpata.
Il aveva unitamente anche chiesto autorizzazione al CP_1 sequestro conservativo sui beni della . P_
Il giudice, con provvedimento emesso all'udienza del
17.11.10. in accoglimento del ricorso ex art. 700 cpc, ordinava alla la realizzazione del muro di contenimento a sua cura P_
e spese, sollecitandola altresì a stipulare una polizza fideiussoria in favore del al fine di garantirlo circa il recupero degli CP_1 esborsi già effettuati.
Veniva fissata nuova udienza di prima comparizione al
19.1.11 per consentire la chiamata della BM C e dei sigg.ri e che si costituivano ritualmente in giudizio. Pt_2 CP_4
Il evidenziava che la non aveva acceso alcuna CP_1 P_ polizza fideiussoria, non aveva dato conto della propria consistenza patrimoniale e non aveva eseguito le opere come gli imponeva il provvedimento ex art. 700 cpc , per cui insisteva nella richiesta di autorizzazione al sequestro conservativo e presentava istanza ex art. 669 duodecies cpc affinchè fossero dal giudice indicate le modalità di adempimento del provvedimento emesso ex art. 70 c.p.c. all'udienza del 17.11.10.
Veniva quindi autorizzato il sequestro conservativo su tutti i beni della fino a 30.000,00 euro e disposta P_
l'esecuzione dei lavori di cui al provvedimento ex art. 700 cpc affidandone la direzione all'IN. a cui Controparte_8 demandava il compito di individuare un'impresa che eseguisse tutte le opere da lui ritenute necessar ie, con costi a carico della
(i lavori, come individuati dal predetto professionista, P_ venivano poi effettivamente realizzati ad opera della ditta
). Parte_3
Alla successiva udienza del 1° giugno 2011 il giudice disponeva il mutamento del rito con assegnazione dei termini ex
5 art. 183 cpc (nella prima memoria il estendeva la domanda CP_1 risarcitoria anche nei confronti de lla MC, ritenendola corresponsabile con la dello smottamento della scarpata). P_
Con ricorso ex art. 669 duodecies la predetta ditta Parte_3 chiedeva ed otteneva l'emissione di un primo decreto ingiuntivo contro per il pagamento dell'importo di euro 19.000,00 , cui P_ seguiva in data 23.12.11 altra richiesta di liquidazione a mezzo di decreto ingiuntivo con provvedimento emesso per l'importo di euro 22.884,29 in data 11.1.12.
Venivano quindi ammesse le prove orali (interrogatori formali e testimonianze) e disposta una CT, durante lo svolgimento della quale il a seguito dei lavori di erezione CP_1 del muro e di regimentazione delle acque della scarpata, aveva rilevato che nella pozza di confluenza delle acque e nel suo giardino venivano fatte scaricare acque luride , con richiesta di approfondimenti in odine al quesito affidato al CT che veniva poi dal giudice effettivamente integrato.
Nelle more il fascicolo di ufficio andava smarrito e all'udienza del 25.3.14 il difensore di MC srl comunicava l'avvenuta cancellazione della società, con dichiarazione di interruzione della causa.
Con successivo ricorso ex art. 302 c.p.c. la causa veniva riassunta dal e all'udienza del 15.7.14, si costituivano in CP_1 giudizio e , soci della cessata MC CP_3 Controparte_2 srl, i quali chiedevano la loro estromissione dal giudizio assumendo che il bilancio della società non esponeva attivo da ripartire.
L'avv. Ginanneschi, difensore della conventa P_ dichiarava quindi di rinunciare, senza che poi fosse nominato altro professionista.
Depositata la perizia del CT IN. , all'udienza del CP_8
5.11.14 il Giudice, ordinava a e il deposito dei CP_3 CP_2
6 documenti contabili della società, cui seguiva la produzione da parte del di altra documentazione, talché in presenza di CP_1 contestazioni sul punto veniva disposta ulteriore CT affidata al
Dott. onde verificare se i sigg.ri e Per_1 CP_2 CP_3 avessero - ed in quale misura - percepito attivo a seguito delle attività conseguenti alla cessazione della società MC srl.
Seguivano ulteriori rinvii anche per ricostruire il fascicolo di ufficio.
Una volta depositata anche l'ultima CT, la causa veniva chiamata all'udienza del 10.9.19 , quando una volta precisate le conclusioni veniva trattenuta in decisione con termine per note e repliche ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale decideva quindi la c ausa con la sentenza oggi impugnata.
Dopo aver inquadrato le questioni di causa con riguardo alla norma di cui all'art. 1669 c.c. si rilevava che, stando alla relazione del CT che veniva recepita e richiamata, la pendenza del terreno a ridosso della proprietà del era stata aumentata CP_1 per ampliare il piazzale retrostante il fabbricato di proprietà MC con conseguente modifica sia dell'originario deflusso delle acque meteoriche e sia dell'assetto idrogeologico del pendio.
La scarpata, quindi, aveva iniziato a gravare pericolosamente in prossimità del fabbricato dell'odierno appellante (tanto che in via di urgenza era stato disposto fosse realizzato a protezione un muro di sostegno, oltre a opere di captazione e deflusso acque piovane). non aveva curato la regimentazione delle acque P_ piovane a monte del fabbricato del venendo così accentuato CP_1 lo scorrimento di acque piovane e causati i “danni lamentati” anche per la mancata tempestiva edificazione di un muro di sostegno.
7 L'instabilità della scarpata, quindi, quale vizio occulto, oltre alla presenza di inquinanti e percolazioni pericolose, rendeva responsabile la costruttrice/venditrice ( verso P_
l'acquirente ( . CP_1
La convenuta costituendosi in giudizio aveva P_ formulato contro la MC e gli originari proprietari del terreno
( e domanda di manleva. CP_4 Pt_2
Questa non poteva ritenersi fosse dalla stessa P_ rinunciata a causa della sola mancata presenza all'udienza di precisazione delle conclusioni e doveva essere qualificata quale domanda di garanzia impropria.
infatti, non aveva indicato i terzi chiamati quali P_ soggetti realmente responsabili dei danni lamentati dall'attore, ma solo di essere da questi tenuta indenne in caso di condanna.
Né ricorrevano i presupposti per ritenere estesa anche nei confronti di tali terzi la domanda risarcitoria formulata in origine da parte del CP_1
Per quanto riguardava gli altri terzi chiamati in causa, CP_4
e poteva poi ritenersi che costoro n on fossero in alcun Pt_2 modo responsabili dei danni lamentati e della mancata bonifica riguardante i materiali inquinanti (eternit), che doveva essere ascritta ai successivi interventi posti in essere da parte della la cui domanda di manleva era p eraltro da ritenersi P_ prescritta ex art. 1495 c.c. come eccepito dagli interessati.
Per quanto riguardava la MC RU s.r.l. , questa si era cancellata dal registro delle imprese con i conseguenti effetti derivati dalla norma ex art. 2495 2°° comma c. c. la cui portata era stata oggetto di interventi della giurisprudenza (Cassaz. num.
4060/10 – 4061/10 – 4062/10 – Sez. Unite num. 6070/13), talché, una volta estinta la società, gli attuali legittimati passivi erano i soci e CP_2 CP_3
8 Con riguardo alla loro posizione, essendo emersa in base alle citata risultanze di CT una responsabilità della società, poteva accogliersi la domanda di garanzia impropria formulata da nella misura del 30% del danno da liquidarsi a favore P_ del CP_1
I predetti soci, in quanto limitatamente responsabili, sarebbero stati tenuti a rispondere nei limiti di quanto ottenuto dalla liquidazione, circostanza oggetto di un accertamento peritale dal quale era emerso che ai soci sarebbero spettati ai soci 70mila euro quale “entità approssimativa di attivo patrimoniale” da distribuire a titolo di riparto finale.
Passando al quantum e alla liquidazione dei danni, dato atto dell'avvenuta esecuzione del muro di sostegno, P_ veniva condannata a risarcire all'atto re tutti i costi necessari alla messa in sicurezza e bonifica della proprietà acquistata derivanti dall'inadempimento alle obbligazioni assunte quale soggetto costruttore/venditore e dall'esistenza dei vizi occulti, quantificati in euro 54.611,89 (cui doveva aggiungersi il danno da mancato
– comunque disagevole – utilizzo dell'immobile destinato ad abitazione, liquidato equitativamente in euro 25.000 – totale euro 79.611,89, oltre rivalutazione e interessi legali).
I soci e venivano condan nati a rimborsare CP_2 CP_3 alla convenuta il 30% dei danni “dipendenti dalla P_ scarpata” quantificati in euro 11.632,64.
La domanda nei confronti di e veniva respinta CP_4 Pt_2
e seguiva la regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle della CT dell'ing. , poste principalmente a carico CP_8 della soccombente (quelle riguardanti il rapporto P_ processuale tra e soci della MC venivano compensate;
a P_ questi ultimi venivano oste a carico le spese dalla CT contabile
– dott. . Per_1
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9 Con l'odierno appello, ha impugnato davanti a CP_1 questa Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado, lamentando alcuni errori che sarebbero stati commessi dal Tribunale e ricompresi in 6 “censure” (motivi).
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno resistito all'appello chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, dopo aver disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e terzi CP_4 Pt_2 chiamati in causa nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale e che in questo grado non si sono costituiti, all'udienza del 7.5.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
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L'appellante, dopo quella che ha ritenuto fosse una breve sintesi dei motivi di appello, ha formulato varie censure avverso specifici punti (capi) della sentenza di primo grado, non qualificate espressamente motivi.
Le prime quattro sviluppano argomentazioni riguardanti aspetti connessi e che possono essere quindi tratta te congiuntamente, atteso che concernono tutte la lamentata mancata, ma ritenuta dovuta, pronuncia di responsabilità diretta o concorrente della soc. MC (e quindi dei soci) per i danni subiti dal alla sua proprietà. CP_1
Secondo l'appello, il primo giudice non avrebbe tenuto conto che in causa era stata proposta (estesa) una domanda risarcitoria diretta contro la predetta MC, che questa era stata formulata tempestivamente e ritualmente, che la MC era corresponsabile del danno da percolamento di fango e d irettamente responsabile dell'inquinamento da acque luride, che comunque la P_ non aveva effettuato una vera e propria chiamata in manleva
10 della MC, talché si doveva comunque ritenere che l'originaria domanda risarcitoria fosse stata estesa con tro tutti i soggetti processuali indicati come responsabili del danno ( ex art. P_
1669 c.c. – MC ex art. 2043 c.c.)
Quanto al capo 1 e il capo 2 della decisione di primo grado, il ha contestato in primo luogo la ricostruzione posta a base CP_1 della statuizione con la quale aveva ritenuto che la domanda risarcitoria proposta nell'originario atto introduttivo della causa non fosse stata estesa alla MC, come invece doveva ritenersi in base alla memoria ex art. 183, num.1 c.p.c. depositata nel corso di giudizio, all'atto di riassunzione e alle conclusioni come precisate all'esito del procedimento.
Doveva ritenersi, inoltre, che la effettuando la P_ chiamata in causa della MC, la aveva ritenuta e individuata quale effettiva responsabile dell'inst abilità della scarpata e della percolazione non regimentata delle acque.
In secondo luogo, doveva ritenersi che la MC fosse anche in via diretta responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni risentiti dal alla sua proprietà, essendo la scarpata crollata p er la CP_1 mancata regimentazione delle acque che la stessa MC aveva omesso di eseguire (MC era da ritenersi inoltre responsabile del danno per l'installazione di una fossa Imhoff inadeguata per l'edificio costruito e da cui era derivata la percolazione di ac que luride).
L'appellante ha poi impugnato il capo 3 della sentenza, sostenendo che il primo giudice avesse “dimenticato” di tenere conto della complessità dei danni risentiti dall'attore, limitando il risarcimento solo a quelli “consistenti nell'instabilità della scarpata a ridosso dell'immobile e nella presenza di sostanze inquinanti pericolose rinvenute”.
Stando alle risultanze della perizia redatta dal CT ing.
[...]
e sulle quali è stata dal Tribunale basata la propria decisione, CP_8
11 la MC doveva ritenersi, come già detto, corresponsabile diretta dei danni derivanti dalla mancata regimentazione delle acque meteoriche – che aveva concorso a produrre il danno da percolamento di fango e crollo della scarpata – e diretta ed esclusiva responsabile dei danni derivanti dall'inadeguato dimensionamento della fossa Imhoff.
L'appellante ha poi impugnato il capo 4 della sentenza, censurandone specificamente la parte in cui la domanda proposta dalla nei confronti della MC era stata qualificata a P_ titolo di chiamata in garanzia.
Premesso e ribadito che doveva ritenersi che l'attore avesse esteso le proprie domande risarcitorie anche contro la terza chiamata e lamentato nuovamente che era stata omessa dal primo giudice una pronuncia circa una sua responsabil ità diretta
(da “riversarsi” sui due soci), l'appellante ha qui nuovamente sostenuto che la costituendosi in giudizio, nella sua P_ comparsa (definita “sibillina”) aveva argomentato circa l'esclusione di proprie responsabilità in ordine ai danni lamentati che venivano infatti indicati come causati dalla MC (nella comparsa ora citata la oltre alla contestazione della P_ sussistenza di elementi in ordine alla propria responsabilità, aveva affermato espressamente che: “la MC RU ha lasciato a desiderare nel compimento dell'opera cui era preposta, causando le infiltrazioni e gli smottamenti denunciati.”)
E quindi non si era in presenza di una chiamata di terzo in garanzia impropria nel senso individuato dal primo giudice, ma di una chiamata di terzo responsabile dei fatti, con evidente estensione automatica della domanda, come stabilito dalla giurisprudenza (v. Cassazione num. 31066/2019).
In ordine a tali questioni i convenuti si sono difesi in merito sostenendo:
12 - Che il primo giudice aveva ineccepibilmente respinto la tesi secondo la quale avesse esteso la domanda risarcitoria CP_1 nei confronti di MC, poiché nella propria comparsa di risposta aveva “specificamente” invocato la manleva in P_ conformità ad accordi intervenuti in base ai quali la MC avrebbe assunto 'impegno di sistemare la scarpata e regimentare le acque
(quindi un titolo diverso da quello posto a base della domanda dell'attore);
- Che doveva altresì essere considerato che, avvenuta l'estinzione della MC a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, la , nonostante fosse stata raggiunta P_ dall'atto di riassunzione, non si era più costituita in giudizio;
- Che la domanda di manleva non poteva considerarsi estesa contro i soci della MC e la successiva mancata presentazione all'udienza di p.c. con la mancata formulazione delle definitive conclusioni e delle difese finali, andava considerata un vera e propria rinuncia alle domande in quanto elementi e comportamenti della parte complessivamente da interpretarsi quale manifestazione di un “totale disinteresse” alla causa;
- Che l'attore, sia nell'atto introduttivo del giudizio che nel ricorso ex art. 700 c.p.c., aveva rivolto le proprie pretese esclusivamente contro la e, tardivamente, aveva poi P_ tentato “disperatamente” di estendere la propria domanda nei confronti della MC, costituitasi dopo l'esaurimento della fase cautelare, peraltro solo perché si era “accorto” delle CP_1 difficoltà economiche della e non perché ritenesse P_ effettivamente la MC responsabile dei danni subiti.
La Corte ritiene che l'appello sia in merito fondato, in quanto nella sentenza appellata sussiste effettivamente la denunciata
“parziale” ricostruzione della vicenda processuale operata da primo giudice.
13 Questi, infatti, ha tenuto unicamente conto del contenuto dell'originario atto introduttivo, senza aver riguardo ai fatti verificatisi dopo la fase cautelare nella quale era emerso che la
B.M.C. s.r.l. proprietaria dei terreni a monte, non aveva effettuato la corretta regimentazione delle acque dopo aver eretto un fabbricato condominiale di nuova costruzione (di conseguenza la percolazione delle acque meteoriche e il loro inquinamento delle stesse, doveva attribuirsi alle opere eseguite a monte).
Ne era seguita la chiamata in causa dei terzi (oltre alla MC anche e ed era poi stato disposto il mutamento CP_4 Pt_2 del rito da sommario a quello ordinario di cognizione.
Deve allora essere preliminarmente statuito come l'attore, con la memoria ex art. 183 VI° comma num. 1 del 27.6.2011
(depositata in vista del udienza del 13.12.2011), avesse effettivamente esteso la propria domanda risarcitoria (“per quanto di sua responsabilità”) anche nei confronti della MC che fino a quel momento era stata destinataria un icamente della domanda contenuta nelle conclusioni rese dalla P_
L'estensione dell'originaria domanda è chiaramente contenuta nell'incipit della memoria citata ed è ribadita nelle conclusioni rese all'udienza del g. 10.09.19 (nei confronti dei so ci della MC s.r.l. e cioè e . CP_2 CP_3
La stessa sentenza impugnata riporta nell'intestazione le predette conclusioni prese dall'attore anche nei confronti di e (la MC si era già cancellata e il processo era CP_2 CP_3 stato riassunto), dei quali aveva chiesto la condanna al risarcimento dei danni – tra i quali anche il pagamento dei costi per l'esecuzione delle “opere in corso” - una volta “accertata la concorrente responsabilità” della loro società nella causazione dei danni.
14 Anche i contenuti dell'istruttoria svoltasi confermano che al
CT ing. , fu affidato un complesso e articolato incarico CP_8 diretto ad accertare, in base alle sue competenze tecniche, gli elementi che consentissero di esprimersi in ordine alla responsabilità, ovvero alla corresponsabilità sia della che P_ della MC nella produzione dei danni lamentati dall'attore.
Ne segue l'infondatezza delle difese e dell'eccezione sollevata dalla difesa secondo la quale la Controparte_9 domanda di contro la MC fu tardiva e quindi la loro società CP_1 era rimasta unicamente destinataria della chiamata in manleva della come rilevato dal primo giudice. P_
La statuizione assorbe quindi ogni necessità di qualificare esattamente la predetta chiamata in garanzia essendo, ad avviso di questa Corte, peraltro condivisibile l'argomentazione secondo la quale costituitasi in giudizio dopo la notificazione P_ del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non avesse effettuato esclusivamente una chiamata in garanzia per essere manlevata dalla stessa MC perché inadempiente ad un obbligo contrattuale, ma anche in quanto indicata qua le responsabile dell'instabilità della scarpata e della percolazione non regimentata delle acque meteoriche.
Assorbita è da ritenersi anche ogni questione in merito alla rinuncia o abbandono da parte della della medesima P_ domanda in garanzia, a causa della sua mancata costituzione nel giudizio di riassunzione e per la mancata precisazione delle conclusioni, oltre che del deposto delle comparse conclusionali e repliche.
Con riferimento quindi a quanto risulta oggi impugnato della decisione resa dal Tribunale di Grosseto e in base alle risultanze di causa (in particolare la CT) va confermata:
- La sussistenza ex art. 1669 c.c. dell'inadempimento della per la mancata esecuzione di opere di messa in P_
15 sicurezza della scarpata, per la manca ta esecuzione delle gronde, nonché per l'inquinamento da eternit (il CT aveva altresì evidenziato la mancata consegna delle “certificazioni energetiche dell'immobile previste per legge”).
- La corresponsabilità di MC con la per non aver P_
“adeguatamente curato la scarpata giacente nella sua proprietà”.
- Oltre a tale responsabilità per la mancata regimentazione delle acque che avrebbe invece correttamente dovuto eseguire, MC è direttamente responsabile per l'installazione di una fossa Imhoff inadeguata, rispetto alle esigenze del condominio edificato a monte della proprietà CP_1 che era stata poi causa della percolazione di acque luride nel terreno circostante l'abitazione dell'appellante (non certo addebitabile a MC la mancata successiva manutenzione d ella medesima fossa, il cui onere era a carico dei condomini).
Le “censure” alle statuizioni contenute nella sentenza appellata e contenute nelle difese dei convenuti soci non hanno formato oggetto di appello Controparte_9 incidentale e possono essere apprezzate unicamente quali argomentazioni difensive che, in tutta evidenza, per la loro genericità non possono fondare alcuna esclusione del nesso causale tra la mancata adeguata “cura” prestata dalla MC alla scarpata conseguentemente ai lavori di edifi cazione svolti
(corresponsabilità quantificabile secondo il Tribunale nella misura del 30%) con i danni allegati e provati dal CP_1
Altrettanto dicasi del nesso causale sussistente tra i danni conseguenti al percolamento di fango sull'immobile del e la CP_1 mancata regimentazione delle acque che MC avrebbe invece correttamente dovuto eseguire, oltre che per quelli correlati all'installazione di una fossa Imhoff di inadeguata dimensione oltre che posta a distanza non regolamentare.
16 I danni di cui il ha chiesto e deve ottenere il CP_1 risarcimento, non sono solo quelli causati dalla – ditta P_ venditrice/costruttrice dell'immobile in sua proprietà – ma anche quelli attribuibili alla MC (oggi in causa sono i soci), responsabile dei medesimi danni ex artt. 2043 – 2055 c.c.
L'art. 2055 c.c. si riferisce all'ipotesi in cui il medesimo danno (crollo scarpata) sia conseguenza di azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ma insieme concorrenti nella sua produzione, stabilendo 'effetto dell a solidarietà sul presupposto dell'efficienza causale delle rispettive azioni (da ultimo vedi Cassaz. Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010 –
“L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsab ilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse.” - Sez. 3, Sentenza n.
17397 del 08/08/2007 – “A differenza di quanto previsto all'art.
2043 cod. civ., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art.
2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso"; ne consegue che mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà. L'unicità del fatto dannoso richiesta dal citato art. 2055 per la legittima predicabilità di una
17 responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve ess ere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, s empreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra l'autore dell'incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato ed i medici, ch e avevano provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie violando in concreto il criterio di diligenza di cui all'art.1176 cod. civ., applicabile anche all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, non implicando la rispettiva prestazione problemi tecnici di particolare difficoltà). – conf. Cassaz. num. 7507/2001).
Il principio contenuto nella norma in oggetto è applicabile anche quando le singole condotte configurino a carco degli autori una responsabilità di tipo diverso (da illecito aquiliano e da inadempimento contrattuale – vedi Cassazione, Sez. 2, Sentenza
n. 20646 del 25/10/2005 – “La responsabilità solidale per fatto illecito, che è volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, sussiste qualora la produzione del danno, unico per il danneggiato, sia ascrivibile a condotte di più soggetti, anche se diverse per titolo ( dolo o colpa ) o costituenti illeciti distinti ovvero separate nel tempo e logicamente autonome, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico,
l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, sempre che tra i comportamenti sussista un vincolo di interdipendenza e gli stessi abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, dovendosi escludere, a norma dell'art.41, secondo comma, cod. pen., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite nel solo caso in cui debba essere
18 riconosciuta efficienza determinante ed assorbente ad uno solo degli antecedenti causali, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti antecedenti, relegati al rango di mere occasioni.”
-
Venendo quindi al punto in cui l'appellante ha p oi impugnato il capo 5 della sentenza, va osservato che si lamentano errori di calcolo che sarebbero stati commessi dal giudice nella liquidazione dei danni, come detto posti a carico della sola P_
e non dei soci della MC.
[...]
Secondo l'appellante costoro, sua base delle premesse contenute nell'atto di impugnazione, avrebbero dovuto essere condannati in via diretta – fatta eccezione per i costi derivanti dallo smaltimento dall'eternit addebitabili unicamente alla P_
– e non tenuti/obbligati solo a versare “il 30%, in via di
[...] regresso alla , peraltro commisurato in poco più di 11000 P_ euro.”
L'appello sul punto, dopo aver premesso che, a parte gli importi dovuti a titolo di danno e collegati al lo smaltimento dell'eternit addebitabili esclusivamente alla anche la P_
MC e quindi i soci avrebbero dovuto corrispondere direttamente al Muto gli importi nella misura indicata dal CT.
Seguiva una confusa, ridondante e non ben comprensibile elencazione di somme, per concludere poi con la richiesta finale di condanna di e in solido, al pagamento CP_2 CP_3 P_ in favore del dell'importo “di euro 56.523,15 meno 6.580,68 CP_1 euro (importo dovuto per lo smaltimento dell'eternit) e dunque euro 49.942,47.” Segue l'ulteriore specifica in base alla quale
“in denegata ipotesi di condanna di e alla CP_2 CP_3 corresponsione pro quota del risarcimento, il 30% sarebbe pari ad euro 42.449,17X 30% = 12.734,75 da versare per la realizzazione delle opere in corso di causa;
euro
19 49.942,47X30%= 14.984,74 da versare direttamente al CP_1 per un totale complessivo di euro 27.717,49 .”
I convenuti hanno contestato la predetta quantificazione dei danni prospettata in atto di appello, ritenendosi al più tenuti al pagamento della somma pari alla quota del 30% di 25mila euro, somma riconosciuta in via equitativa al Muto quale ristoro per il mancato/disagevole utilizzo dell'immobile.
I convenuti hanno poi sviluppato una ser ie di argomentazioni con le quali hanno contestato la ricostruzione , le valutazioni e le quantificazioni dei danni operate in merito dal
CT, sostenendo che la causa principale del danno era da rinvenirsi nella mancata immediata realizzazione da parte di del necessario muro di contenimento, una volta che P_ erano stati effettuati i lavori di sbancamento del terreno per ampliare il piazzale.
Era inoltre emerso che i lavori effettuati dalla MC sulla sua proprietà (posta lateralmente e non confinant e con quella del
, non avevano alterato il pendio esistente, per cui CP_1
l'esclusiva causa di danno era costituita dalla pericolosa operazione di scavo operata da cui non era stato P_ posto rimedio con l'erezione del muro di sostegno.
Il CT, infine, non aveva fornito i dovuti chiarimenti a quanto specificamente evidenziato dal proprio tecnico di parte, sia in ordine al fatto che la MC aveva, ridistribuito le acque piovane tramite un sistema “interrato disperdente” su un'ampia area, talché non ne era stato alterato il deflusso che peraltro era diretto, a causa dell'andamento orografico, verso la proprietà di terzi e non di quella del e sia in ordine al fatto che il terreno CP_1 della MC non aveva subito smottamenti, essendo avvenuti su altri terreni i fenomeni franosi verificati.
Quanto al ritenuto non corretto dimensionamento della fossa
Imhoff, eseguita come da progetto approvato, oltre a doversi
20 ritenere correttamente dimensionata era stata anche regolarmente pulita, l'eventuale omissione dell 'operazione in merito per gli anni successivi sarebbe stata peraltro addebitabile al , così come a questo era addebitabile il fatto che il CP_10 numero dei condomini che vi abitavano erano superiori a quanto previsto nel progetto.
Infine, l'unico fenomeno di infiltrazione di acque luride era riconducibile alla rottura della fognatura nella proprietà del CP_1 come contestato dal CT di parte e rimasto senza risposta da parte del CT.
I convenuti hanno anche argomentato in merito a un concorso di responsabilità del nella causazione del danno, CP_1 in quanto si era recato ad abitare l'immobile appena due giorni dopo la vendita, quando mancava il certificato di abitabilità e di collaudo statico.
La Corte, decidendo sul punto, osserva che il “motivo” di impugnazione per come proposto è estremamente confuso, risolvendosi in una serie di indicazione di varie voci di danno con i relativi importi non perfettamente collegati con la motivazione della sentenza e con le somme quantificate dal CT a titolo di risarcimento danni e recepite dal primo giudice nella somma di euro 79.611,89, posta a carico della sola e ripartita P_ nella seguente misura:
- euro 54.611,89 - relativi a tutte le spese relative ai lavori di messa in sicurezza e bonifica della propri età acquistata;
- euro 25.000 – relativi al danno da mancato e comunque disagevole utilizzo dell'abitazione quantificato equitativamente.
Dalla prima somma vanno detratti, come riconosciuto dallo stesso appellante, euro 6.580,68 (costi per lo smaltimento di eternit) atteso che trattasi di costi che hanno riguardato danno in ordine alla causazione del quale non vi è alcun elemento perché possa rinvenirsi una responsabilità della B.M.C. risultando tale
21 danno causato dalla sola e quindi si avranno e uro P_
48.31,21 (somma da maggiorarsi di interessi e rivalutazione come disposto dal primo giudice).
Anche per le carenze ex art. 342 c.p.c. contenute sul punto nell'atto di appello, che in merito è privo di seri e comprensibili argomenti contrapposti all'iter logico seguito dal Tribunale per la liquidazione del danno, le somme indicate in sentenza vanno , ad avviso della Corte, confermate, con la conseguente condanna in solido dei convenuti a titolo di corresponsabilità tra B.M.C. e
(non risulta appellato il punto in cui le quote di P_ responsabilità nei rapporti interni tra gli obbligati al risarcimento sono state ripartite dal primo giudice nella seguente percentuale:
70% a carico della – 30 % a carico di B.M.C. s.r.l. – P_ con gli eventuali riflessi sul diritto di regresso, che è questione che non riguarda l'appellante).
Del tutto inconsistenti sul punto le ricordate difese dei convenuti che, oltre a non aver proposto appello incidentale contro l'iter logico che ha condotto il primo giudic e a recepire l'operato del CT nei motivi della sentenza , sono contrastate dalle ricordate risultanze di CT, in particolare di quella sulla base delle quali il primo giudice aveva correttamente stabilito che i danni risentiti per il crollo della scarpata alla proprietà CP_1 erano stati causati anche dalla scadente regimentazione delle acque addebitabile alla B.M.C. (la cui proprietà era ubicata sì lateralmente, ma comunque al di sopra).
E perciò la B.M.C., pur non avendo determinato autonomamente alcuna alterazione della pendenza della scarpata, aveva comunque posto in essere le condizioni per un aggravamento della situazione con il sistema di scarico delle acque piovane realizzato a monte, “con conseguente innesco dei fenomeni franosi.”
22 Va infine unicamente ricordato che soci Controparte_11 della cessata B.M.C. s.r.l., in virtù della loro limitata responsabilità. sono tenuti a rispondere nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, come specificamente motivato nella sentenza appellata.
Anche il punto è stato oggetto di un approfondito accertamento – CT contabile – richiamata a pagg. 11 e 12 della sentenza (capo anche questo non oggetto di impugnazione, né principale e né incidentale), cui si può fare rimando per confermare che, come ricostruita la vicenda societaria e la liquidazione, “i valori sociali effettivi avrebbero permesso attribuzioni patrimoniali ai soci in sede di liquidazione pari ad euro 70.000. Entro tale importo deve dunque essere ritenuta la responsabilità dei soci per il debito della società estinta…”
Ogni altra questione sul merito della controversia deve ritenersi assorbita.
Regolamentazione delle spese di giudizio.
L'appellante ha infine impugnato il capo 6 sulla regolamentazione delle spese, chiedendo che i so ci della MC, convenuti fossero condannati in solido con al a P_ rifondergli le spese del giudizio di primo grado nella misura già commisurata nella sentenza.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione de lla regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400 \2018) e quindi la Corte, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, in base all'esito complessivo della lite, ritiene che queste debbano esser poste per quanto concerne il primo grado anche a carico di e che saranno così condannati, in solido tra di CP_2 CP_3 loro ed in solido con a rimborsarle all'appellante. CP_12
23 I convenuti Nei rapporti interni, in b ase al maggior grado di soccombenza, le spese di giudizio e quelle della CT dell'ing.
[...]
, graveranno sui convenuti nella misura di CP_8 Controparte_9
1\3zo e per la rimanente quota di 2\3zi sulla . P_
I convenuti soccombenti nel p resente Controparte_9 grado di appello, devono essere condannati, in solido tra di loro ed in solido con a rimborsare all'appellante le relative CP_12 spese che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferi mento agli importi vicini ai medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore di euro da 52.000 a 26.000 (applicando criterio che fa riferimento al decisum) oltre che esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria del giudizio di appello che non si è svolta.
Le spese della CT contabile, come disposto nella sentenza appellata, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti.
Nulla per spese relative al rapporto processuale con i terzi chiamati in causa, estranei al merito dell'appello e nei confronti dei quali non sono state formulate domande.
-
PQM
in riforma della sentenza impugnata, n. 988\19 emessa inter partes dal Tribunale di Grosseto, pubbl. il g. 14.12.2019:
- Dichiara sussistente, per le causali di cui in parte motiva, la responsabilità della B.M.C. s.r.l. ex artt. 2043 e ss., 2055 c.c. solidale e unita a quella della per i danni subiti P_ dall'appellante alla sua proprietà per il crollo della CP_1 scarpata e per i danni da mancato e comunque disagevole utilizzo dell'immobile, con il conseguente diritto dell'appellante a vedere condannata la B.M.C. s.r.l. al risarcimento dei danni subiti.
24 - e i predetti danni nella misura di euro Parte_4 Pt_5
73.031,21, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata come disposto nella sentenza appellata;
- DICHIARA e quali soci della Controparte_2 CP_3
B.M.C. s.r.l., tenuti nei confronti dell'appellante per le causali di cui in parte motiva e li condanna, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'appellante delle somme liquidate a titolo di danni, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2495 c.c. così come stabilito nella sentenza impugnata.
- CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
- CONDANNA i convenuti e in Controparte_2 CP_3 solido tra di loro, a rimborsare a , in solido con CP_1 P_
le spese del giudizio di primo grado liquidate in complessivi
[...]
Euro 13.300,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- CONDANNA i convenuti e in Controparte_2 CP_3 solido tra di loro, a rimborsare a le spese del presente CP_1 grado di appello, liquidate in complessivi Euro 9.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
Nulla con riferimento alle altre spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
26.3.2025.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla
25 privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
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