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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/07/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(P.I.- C.F. Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 19.6.2025 da con cui si chiede che CP_2 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , con sede Controparte_1 legale in Nogara (VR), Via Ecce Homo n. 12/A; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec e che la debitrice non si è costituita;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto creditore della società convenuta per l'importo di € 9.972,85 in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 240/25 del 9.4.2025, notificato unitamente ad atto di precetto;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita attività commerciale (produzione, Controparte_1 lavorazione, magazzinaggio e commercio di articoli da regalo e complementi di arredo, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice, posta in liquidazione con atto del 17.3.2025 (iscritto al Registro delle Imprese il 20.3.2025), si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti pagina 1 di 3 dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito derivante da prestazioni di lavoro subordinato pari a complessivi € 9.972,85, fondato su titolo giudiziale;
(ii) dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dall'istante; (iii) dall'esistenza di debiti iscritti a ruolo nei confronti di per l'ingente importo di € 722.327; (iv) Controparte_3 dall'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti per fare fronte all'esposizione debitoria, che ammonta almeno ad € 747.000 (considerati i debiti verso il ricorrente, i debiti erariali sopra indicati, oltre ai debiti per oltre € 15.000 nei confronti di INPS): tale condizione di incapienza patrimoniale può ragionevolmente presumersi in base al fatto che la società, attualmente inattiva, non è proprietaria di beni immobili e che nel bilancio 2023 (ultimo depositato) ha registrato un patrimonio netto negativo per € 179.306, in trend crescente rispetto all'anno precedente, ed un attivo che ammontava bensì ad € 933.400, ma che era costituito per € 322.088 da immobilizzazioni immateriali quali costi di sviluppo nonché di impianto e di ampliamento (notoriamente da azzerare in caso di messa in liquidazione della società), per € 332.920 da crediti (oggetto di verosimile svalutazione), e solo per € 131.025 da rimanenze e per € 9.264 da liquidità di cassa;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, atteso che nel bilancio dell'esercizio 2023 la società ha dichiarato ricavi pari ad € 338.275 e che ha debiti complessivamente superiori ad € 700.000; rilevato, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dei debiti verso il ricorrente e dei debiti erariali sopra indicati;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di liquidazione giudiziale di Controparte_1
, con sede legale in Nogara (VR), Via Ecce Homo n. 12/A;
[...]
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Giovanni Trolese, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358
CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 21.11.2025 ad ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
pagina 2 di 3 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 25.7.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati: dott. Monica Attanasio Presidente dott. Pier Paolo Lanni Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:
(P.I.- C.F. Controparte_1 P.IVA_1 visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 19.6.2025 da con cui si chiede che CP_2 venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di , con sede Controparte_1 legale in Nogara (VR), Via Ecce Homo n. 12/A; rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec e che la debitrice non si è costituita;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita d'ufficio; ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 CCII atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
rilevato che il ricorrente è legittimato alla proposizione dell'istanza in quanto creditore della società convenuta per l'importo di € 9.972,85 in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona n. 240/25 del 9.4.2025, notificato unitamente ad atto di precetto;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
- è un'impresa che esercita attività commerciale (produzione, Controparte_1 lavorazione, magazzinaggio e commercio di articoli da regalo e complementi di arredo, come da visura camerale in atti) ed è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- la società debitrice, posta in liquidazione con atto del 17.3.2025 (iscritto al Registro delle Imprese il 20.3.2025), si trova in stato di insolvenza ai sensi degli artt. 2 e 121 CCII, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: (i) dal protratto inadempimento nei confronti pagina 1 di 3 dell'istante, che, come sopra anticipato, vanta un credito derivante da prestazioni di lavoro subordinato pari a complessivi € 9.972,85, fondato su titolo giudiziale;
(ii) dall'esito negativo del pignoramento presso terzi tentato dall'istante; (iii) dall'esistenza di debiti iscritti a ruolo nei confronti di per l'ingente importo di € 722.327; (iv) Controparte_3 dall'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti per fare fronte all'esposizione debitoria, che ammonta almeno ad € 747.000 (considerati i debiti verso il ricorrente, i debiti erariali sopra indicati, oltre ai debiti per oltre € 15.000 nei confronti di INPS): tale condizione di incapienza patrimoniale può ragionevolmente presumersi in base al fatto che la società, attualmente inattiva, non è proprietaria di beni immobili e che nel bilancio 2023 (ultimo depositato) ha registrato un patrimonio netto negativo per € 179.306, in trend crescente rispetto all'anno precedente, ed un attivo che ammontava bensì ad € 933.400, ma che era costituito per € 322.088 da immobilizzazioni immateriali quali costi di sviluppo nonché di impianto e di ampliamento (notoriamente da azzerare in caso di messa in liquidazione della società), per € 332.920 da crediti (oggetto di verosimile svalutazione), e solo per € 131.025 da rimanenze e per € 9.264 da liquidità di cassa;
- sono superate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, atteso che nel bilancio dell'esercizio 2023 la società ha dichiarato ricavi pari ad € 338.275 e che ha debiti complessivamente superiori ad € 700.000; rilevato, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dei debiti verso il ricorrente e dei debiti erariali sopra indicati;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di liquidazione giudiziale di Controparte_1
, con sede legale in Nogara (VR), Via Ecce Homo n. 12/A;
[...]
2) NOMINA giudice delegato la Dott. Cristiana Bottazzi;
3) NOMINA curatore l'Avv. Giovanni Trolese, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358
CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 21.11.2025 ad ore 10.30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
pagina 2 di 3 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui il debitore sia socio illimitatamente responsabile.
Verona, 25.7.2025
Il Giudice est. La Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Monica Attanasio
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