Articolo 72 della Legge 3 febbraio 1963, n. 531
Articolo 71Articolo 73
Versione
11 maggio 1963
Art. 72.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954-55 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1954-55
(articolo 68)......................... L. 2.405.958.156 -

Somme rimaste da pagare sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 70) L. 911.573.514 -
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Residui passivi al 30 giugno 1955. L. 3.347.531.670 -
Entrata in vigore il 11 maggio 1963