Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 17 aprile 1975 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 febbraio 2023 |
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- 1. Canone RAI: il Consiglio di Stato su natura e quantificazioneBiarella Laura · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2025 · 1
La quantificazione del canone non può essere considerata un corrispettivo concepito in una logica sinallagmatica, pertanto, il quantum del canone non deve essere fissato nella misura necessaria a coprire tutti i costi ipotizzati da RAI. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Sezione VI, Sentenza 10 gennaio 2025, n. 151) confermando la pronuncia del TAR. Consiglio di Stato -Sezione VI- sentenza n. 151 del 10-01-2025 Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona …
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Giurisprudenza • 151
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2016, n. 23469Provvedimento: E T 23469/16 N E Oggetto REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta E del P.G. ex LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE art. 363 co. 1 c.p.c. SEZIONI UNITE CIVILI equiparazione del giornale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: telematico a quello Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. cartaceo ai fini della Dott. LUIGI MACIOCE Presidente Sezione - tutela prevista Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione dall'art. 21 Cost. Dott. PIETRO CAMPANILE Consigliere (divieto di sequestro Consigliere Dott. ANTONIO MANNA preventivo) Dott. ETTORE CIRILLO Consigliere R.G. N. 1548/2016 - Consigliere - Cron. 23469 Dott. LUCIA TRIA Consigliere Rep. Dott. RAFFAELE FRASCA Ud. 25/10/2016 …Leggi di più...
- ragioni·
- conseguenze·
- condizioni·
- enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 1, c.p.c·
- contraddittorio con le parti·
- equiparazione a quella tradizionale su supporto cartaceo·
- procedimento·
- inammissibilità·
- tutela cautelare preventiva di natura sostanzialmente inibitoria·
- testata giornalistica pubblicata, esclusivamente o meno, in via telematica·
- natura giuridica·
- necessità·
- finalità·
- esclusione·
- stampa
Versioni del testo
- Titolo I : Del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva
- Art. 1.
COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 .
Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 . Sono soppressi gli articoli 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 , e la legge 23 agosto 1949, n. 681 .
Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
((Essa e' composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica)) .
COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 . (1)
--------------- AGGIORNAMENTO(1)
La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1976, n. 202 (in G.U. 1° s.s. 4/8/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 , 2 e 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l'installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale". - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))