Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2017, n. 261
CASS
Sentenza 1 dicembre 2017

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Massime1

In tema di sequestro preventivo, sono impugnabili con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti di natura sostanzialmente amministrativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto impugnabile il provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione a praticare trattamenti agronomici e fitosanitari sulle viti in sequestro allo scopo di preservarle dall'attacco di parassiti trattandosi di decisione che riguardava direttamente la conservazione e la sopravvivenza del bene sottoposto a vincolo).

Commentario1

  • 1Competenza sull'appello in materia di sequestro: la Consulta
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2025

    1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa disponeva, ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale, un sequestro preventivo di un depuratore biologico consortile nell'ambito di un procedimento penale iscritto a carico di figure apicali di una società per azioni e dei grandi utenti industriali di un polo petrolchimico. Successivamente all'adozione di siffatta misura cautelare reale, era emanato il d.l. n. 2 del 2023, come convertito, il cui art. 6 ha inserito nell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. il comma 1-bis.1, ai termini del quale «[q]uando il sequestro [preventivo] ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2017, n. 261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 261
Data del deposito : 1 dicembre 2017

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