Sentenza 1 dicembre 2017
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, sono impugnabili con appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., i provvedimenti che, esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato e comportando una modifica del vincolo cautelare, non possono essere considerati atti di natura sostanzialmente amministrativa. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto impugnabile il provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione a praticare trattamenti agronomici e fitosanitari sulle viti in sequestro allo scopo di preservarle dall'attacco di parassiti trattandosi di decisione che riguardava direttamente la conservazione e la sopravvivenza del bene sottoposto a vincolo).
Commentario • 1
- 1. Competenza sull'appello in materia di sequestro: la ConsultaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2025
1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa disponeva, ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale, un sequestro preventivo di un depuratore biologico consortile nell'ambito di un procedimento penale iscritto a carico di figure apicali di una società per azioni e dei grandi utenti industriali di un polo petrolchimico. Successivamente all'adozione di siffatta misura cautelare reale, era emanato il d.l. n. 2 del 2023, come convertito, il cui art. 6 ha inserito nell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. il comma 1-bis.1, ai termini del quale «[q]uando il sequestro [preventivo] ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2017, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2017 |
Testo completo
0026 1-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. 1532 ACR Composta da Dott. ALDO CAVALLO Presidente Consigliere rel UCC 1/12/2017 Dott. DONATELLA GALTERIO R.G.N. 25611/17 Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA Dott. ENRICO MENGONI Consigliere Dott. FABIO ZUNICA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CC UI, nato a San Pietro in [...] il [...] RI IL, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 26.5.2017 del Tribunale di Verona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Carlo Pietribiasi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Con ordinanza in data 26.5.2017 il Tribunale di Verona, adito in sede di giudizio di appello, ha dichiarato inammissibile il gravame ex art. 322-bis c.p.p. avverso l'ordinanza con cui il GIP aveva rigettato, in relazione al sequestro preventivo di un vigneto disposto nei confronti di ID OR e NA TI, indagati per illegittimo disboscamento in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l'autorizzazione a praticare trattamenti agronomici e fitosanitari sulle viti ivi esistenti, richiesta dagli stessi destinatari della misura cautelare, sul rilievo che, trattandosi di provvedimento afferente all'ordinaria manutenzione del terreno in sequestro, la sua natura ordinatoria, tale da non incidere sui diritti soggettivi degli istanti, non consentiva l'appello. Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deducono, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 322-bis c.p.p., che, essendo stato il sequestro in questione disposto sulla porzione di un terreno facente parte di un più vasto appezzamento coltivato a vigneto, la richiesta rivolta al GIP mirava a conseguire l'autorizzazione non già all'ordinaria manutenzione del vigneto, bensì alla prevenzione dei gravi ed irreversibili danni che i filari facenti parte dell'area non oggetto di sequestro avrebbero subito per effetto della contaminazione con quelli sequestrati, ben più esposti, in assenza di precedenti trattamenti fitosanitari, all'attacco di parassiti che si sarebbero poi velocemente propagate alle piante circostanti, con l'elevato rischio di distruzione dell'intero vigneto, una minima porzione del quale era oggetto di procedimento penale. Nel precisare che la misura cautelare era stata disposta senza la nomina di un custode né l'indicazione delle modalità con cui il terreno avrebbe dovuto essere amministrato, sostengono che il rigetto dell'istanza da parte del GIP - secondo il quale l'autorizzazione richiesta avrebbe aggravato le conseguenze dannose dei reati in contestazione avendo il decreto penale di condanna, posto alla base del procedimento in esame, disposto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi era illegittimo perché reso in - violazione della presunzione di non colpevolezza, avendo ritenuto un decreto penale di condanna non definitivo, in pendenza dell'opposizione, assimilabile ad una pronuncia irrevocabile e che del pari illegittimo doveva ritenersi il provvedimento del Tribunale che, con l'affermare l'inappellabilità della pronuncia impugnata, aveva negato la dovuta tutela ai proprietari dell'intero terreno, escludendo indebitamente il loro diritto a non subire un danno ingiusto che la mancata gestione della porzione sequestrata avrebbe causato al limitrofo vigneto, non oggetto di alcuna misura cautelare. Al contrario l'ordinanza impugnata avrebbe dovuto entrare, in ciò sostanziandosi il nucleo della doglianza, nel merito della vicenda, incidendo la richiesta relativa al trattamento dei filari sul diritto soggettivo degli istanti di godere appieno del proprio bene, costituito dalla restante parte del terreno, senza essere esposti alle conseguenze pregiudizievoli derivate dal comportamento omissivo di terzi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve ritenersi fondato, nei limiti di seguito indicati. 2 Deve ritenersi jus receptum e comunque rispondente all'univoco orientamento di questa Corte il principio secondo il quale in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 -bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica, concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode (sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, rv. 260381; Sez. 5, n.18777, 18/12/2014 dep. 2015, rv. 263674). In applicazione di tale principio è stato negato che possa essere impugnato il provvedimento di affidamento agli organi di polizia dei beni mobili iscritti in pubblico registro sequestrati, avendo tale provvedimento l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziale dei veicoli sequestrati (Sez. 6, n. 9727, 21/02/2013, rv. 255723; Sez. 4, n. 28123, 12/06/2007, rv. 237099), così come le questioni afferenti alle modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria ed eventuali profili di negligenza dell'amministratore nella gestione di un impianto fotovoltaico, trattandosi di profili attinenti all'esercizio di poteri gestori di natura tecnico- discrezionale e perciò ricompresi nell'ambito dell'ordinaria amministrazione (Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014 - dep. 24/09/2014, Rubino e altro, Rv. 260381). Al riguardo va, invero, premesso che rientra nelle attribuzioni del GIP, quale autorità che ha provveduto a disporre il sequestro, provvedere alla custodia del bene attraverso la preventiva valutazione se privare o meno il titolare della materiale disponibilità del bene e procedere in tal caso alla nomina di un custode ed alla determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo (sez. 2, n. 23572 del 06/05/2009, rv. 244217; Sez. 6, n. 13067 del 08/02/2005, Borra, rv. 232270), salvo ritenere che non sia necessario procedervi quando il bene non presenti particolari esigenze di conservazione e le esigenze cautelari risultino ugualmente garantite anche qualora lo stesso rimanga nella disponibilità di colui che lo detiene (sia esso l'indagato o un soggetto terzo). Dalla disposta custodia e/o amministrazione (essendo prevista dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p. la nomina di un amministratore giudiziario per i beni produttivi organizzati per l'esercizio di un'impresa, quali aziende o società) discende, pertanto, la delimitazione dell'ambito di operatività dell'appello cautelare che non può essere esteso a tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e a rendere operativo il vincolo cautelare, né alle attività di mera attuazione dei compiti di gestione demandati al custode e/o all'amministratore, che di norma sono di mera conservazione del bene, ma che ben possono coprire anche l'amministrazione dello stesso bene finalizzata ad evitare la cessazione della sua produttività. 3 Ciò posto, la peculiarità della fattispecie in esame è data dal fatto che al disposto sequestro della porzione del terreno sottoposta a vincolo paesaggistico, facente parte di un più ampio appezzamento nella titolarità degli odierni ricorrenti coltivato a vigneto, non abbia fatto seguito alcun provvedimento per la custodia dell'immobile. La circostanza che la specifica istanza attenesse ad un'attività di manutenzione ordinaria delle viti, va riguardata nello specifico contesto contraddistinto dall'assenza di regolamentazione da parte del GIP dell'attività necessaria alla amministrazione del terreno, a salvaguardia della sua stessa conservazione. Pertanto la domanda di costoro, volta al conseguimento dell'autorizzazione a praticare trattamenti fitosanitari sui filari delle viti insistenti sul terreno in sequestro, idonei a prevenirne l'attacco di parassiti, si traduce, in assenza di precedenti provvedimenti del GIP diretti alla nomina del custode ed al conseguente conferimento dei poteri di conservazione ed eventualmente anche di amministrazione del bene, come avviene allorquando si tratti di una res produttiva, in una implicita richiesta diretta in sé al conseguimento all'autorizzazione ad un'attività di gestione cd. attiva del medesimo terreno, finalizzata alla conservazione delle piante e alla prevenzione del pericolo di propagazione dei parassiti sia sulle stesse che su quelle limitrofe (insistenti cioè sulla parte dell'appezzamento non oggetto di sequestro), il cui ammalorarsi avrebbe compromesso irreversibilmente la produttività dell'intero vigneto. Non si tratta tanto del diritto dei ricorrenti a veder tutelata la restante parte di terreno del quale sono titolari a pieno titolo posto che il diritto di proprietà con riferimento al contenuto del diritto reale non si estende al di là dei confini dell'immobile, quanto piuttosto del diritto che essi conservano, al di là dello spossessamento conseguente alla misura cautelare reale, alla conservazione fisica del bene, la quale esclude la sussumibilità della richiesta e del conseguente provvedimento reso dal giudice nel novero degli atti di natura amministrativa che presuppongono necessariamente la previa sottoposizione della res in sequestro ad amministrazione o a custodia ed il conseguente conferimento dei poteri di conservazione e/o di amministrazione al soggetto a tal fine nominato. Come infatti già affermato da questa Corte, non possono essere considerati atti aventi natura amministrativa, per i quali va esclusa l'appellabilità ex art. 322 -bis cod. proc. pen., quelli che riguardano direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene e che involgono, perciò, incidendo sull'applicazione del sequestro, posizioni diritto soggettivo della parte destinataria della misura cautelare (Sez. 1, n. 45562 del 15/09/2015 - dep. 16/11/2015, P.M. in proc. Arena, Rv. 265375 secondo cui sono soggetti all'appello cautelare i provvedimenti in tema di sequestro preventivo che esorbitando dalla mera gestione del bene sequestrato "riguardano direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene, che comportano una modifica del vincolo cautelare o che incidono sull'applicazione e non solo sulle modalità esecutive della misura reale o sulle attività proprie della custodia e della amministrazione giudiziaria del bene in sequestro"). La conseguente appellabilità dell'ordinanza del GIP comporta pertanto l'annullabilità del provvedimento impugnato con conseguente rinvio per esame al Tribunale di Verona.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verona per l'esame dell'appello Così deciso il 1.12.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Donatella Galterio Alte Coule DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 9 GEN 2018 CANCELLERE ana Mariani 5