Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere rel. dr.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 983 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a LA (TP) in [...] Parte_1 C.F._1
14/01/1950, rappresentato e difeso dall'avv. Erika Messina (PEC
e dall'avv. Arianna Rosaria Email_1
AL (PEC Email_2
appellante
CONTRO
(C.F. , nata a TR C.F._2
LA (TP) in data 05/11/1957, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Giuseppe Pellegrino (PEC
Email_3
appellata
E CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 888/2022 pronunciata dal Tribunale di LA, in composizione collegiale, in data 28-30/11/2022
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Corte di Appello di pag. 1 di 9 Palermo
Conclusioni per la parte appellante:
«1) accertare e dichiarare che i sig.ri e Parte_1 TR
, essendo ciascuno di essi dotato di autosufficienza reddituale, non
[...] sono reciprocamente tenuti ad alcuna prestazione di natura economica l'uno nei confronti dell'altra; 2) indi, revocare la corresponsione mensile, in favore della CP_1
ed a carico di , dell'assegno divorzile di euro
[...] Parte_1
180,00; 3) disporre la restituzione degli importi fino ad oggi versati da Pt_1 in favore di in ragione di tale iniqua
[...] TR causale;
4) Condannare al pagamento delle spese TR processuali del primo grado del giudizio e del presente procedimento di appello, da rifondessi in favore dell'appellante .» Parte_1
Con note di trattazione scritta ex art. 127 ter del 10/10/2024 ha chiesto:
“IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA che l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia disporre indagini patrimoniali sulla sig.ra TR
, ovvero, in subordine, onerarla del deposito delle proprie
[...] dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio”.
Conclusioni per la parte appellata: conclusioni della comparsa di costituzione e risposta: «ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondato, in fatto e in diritto, e, dunque, rigettare l 'appello proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di LA n. 888 del Parte_1
28/1 1/2022, depositata il 30/11/2022, questa confermando in ogni sua parte;
condannare l'appellante alle spese di questo secondo grado del giudizio con i compensi di rappresentanza e difesa. Salvis iuribus.»
Conclusioni precisate con le note del 12/2/2025:
«chiede l'adeguamento dell'assegno divorzile all'importo di almeno
€.980,00, in considerazione delle mutate condizioni economiche di essa, di seguito alla comunicazione ricevuta dall'affittuario e sopra richiamata e del trattamento pensionistico di cui gode dal corrente mese di febbraio 2025.»
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma del provvedimento impugnato
Corte di Appello di pag. 2 di 9 Palermo MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso del 13/7/2020, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di LA , chiedendo la pronuncia TR di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la stessa a LA in data 05/01/1980, con integrale conferma delle statuizioni economiche stabilite nella sentenza di separazione n. 1174/2018 pronunciata dal Tribunale di LA, e pubblicata in data 05/12/2018, che aveva accertato che ciascun coniuge era economicamente autosufficiente.
2. La resistente si costituiva con comparsa del 30/10/2020 e aderiva alla domanda di divorzio, ma chiedeva, in via riconvenzionale, che il ricorrente venisse obbligato a corrisponderle un assegno mensile dell'importo di € 800,00 a titolo di assegno divorzile.
3. Il Tribunale di LA, con sentenza n. 888/2022 del 28-30/11/2022, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, poneva a carico del l'obbligo di corrispondere alla un Pt_1 CP_1 assegno mensile di € 180,00 e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con ricorso del 30/5/2023, ha proposto appello avverso Parte_1 la predetta decisione, chiedendo, in riforma del provvedimento
[... impugnato, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla e la condanna della stessa alla restituzione degli importi già CP_1 versati, con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
5. L'appellata si è costituita in giudizio con memoria del 10/9/2024, opponendosi all'accoglimento dell'appello e chiedendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. Il Procuratore Generale, cui la pendenza del giudizio è stata ritualmente comunicata, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
7. Con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 14/02/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nei termini riportati in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con unico e articolato motivo di appello, chiede, in Parte_1 parziale riforma del provvedimento impugnato, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di corrispondere ad la TR somma mensile € 180,00.
9. Il Tribunale di LA, al riguardo, risulta aver evidenziato rilevato:
Corte di Appello di pag. 3 di 9 Palermo - che nel precedente giudizio di separazione era stato accertato che la disponeva della somma di € 90.000,00, depositata CP_1 presso un conto corrente intestato alla medesima, ma nel procedimento di divorzio la stessa aveva documentato, mediante la produzione di estratti conto aggiornati, la riduzione di tale disponibilità a euro 25.058,97 nell'ottobre del 2020 e a euro 4.943,97 alla data del 30/12/2020;
- che era risultato, tuttavia, priva di riscontro probatorio l'allegazione della circa l'utilizzo di tali somme per far CP_1 fronte a spese mediche e legali o per altre ragioni di necessità;
- che l'appellata percepiva un reddito dalla locazione dell'immobile sito a LA, in via Mazzini n. 11, pari complessivamente pari a € 9.785 annui;
- che l'appellante, invece, percepiva un reddito da pensione pari ad oltre € 27.000,00 annui e, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di essere proprietario di un altro immobile, sito in c.da Cardilla;
- che, nonostante l'opacità relativa all'effettiva situazione economica della con riferimento alla destinazione CP_1 della somma di denaro di €90.000,00, era emerso uno squilibrio tra le situazioni economiche delle parti, considerato che il Pt_1 avrebbe potuto contare in futuro su un'entrata stabile discendente dalla percezione di un reddito da pensione, mentre la esclusivamente su un reddito mensile da locazione, CP_1 dipendente dalle oscillazioni di mercato e dalla possibilità di mettere a rendita l'immobile;
[...
- che doveva essere valorizzato anche il contributo fornito dalla al ménage familiare, come comprovato dall'avvenuta CP_1 donazione in favore del della metà dell'usufrutto Pt_1 sull'immobile sito in LA nella via Mazzini n.11 e sul terreno ubicato in LA nella contrada Ciancio;
- che risultava pacifica tra le parti la circostanza che la , CP_1 in costanza di matrimonio e di comune accordo, aveva deciso di dedicarsi alla cura della famiglia e di non lavorare e che la stessa aveva contribuito anche alla formazione del patrimonio familiare, consentendo l'accredito dei suoi redditi da locazione sul conto del marito.
10. A fronte di ciò, l'odierno appellante sottolinea, innanzitutto, che la Di
Corte di Appello di pag. 4 di 9 Palermo manterrebbe la disponibilità della somma di euro 90.000,00 già CP_1 precedentemente accertata e che tale circostanza, unita al fatto che la stessa è percettrice di un canone di locazione ed è proprietaria dell'immobile ove risiede, escluderebbe il ricorrere di alcuna sperequazione patrimoniale tra le parti, e la porrebbe, addirittura, in una situazione di agiatezza economica anche maggiore rispetto alla propria. Prosegue evidenziando che il giudice di primo grado, nel valutare il contributo fornito dalla al ménage familiare non avrebbe CP_1 posto nella corretta evidenza che la , come casalinga, non CP_1 avrebbe mai potuto mettere da parte una tale somma, se non con l'aiuto ed il contributo principale di esso appellante, unica fonte di reddito della famiglia.
11. Contesta, in particolare, che il Tribunale di LA avrebbe riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore dell'appellata, nonostante quest'ultima non avesse debitamente dimostrato la destinazione dei risparmi originariamente accumulati, non essendovi certezza alcuna della circostanza che tali somme siano state effettivamente spese per effettive necessità dalla , anziché CP_1 reindirizzate su altri mezzi di risparmio.
12. Dal canto suo, l'odierna appellata, nel contestare l'infondatezza dell'impugnazione, evidenzia che, il , a differenza sua, verserebbe in Pt_1 una condizione economica più vantaggiosa, potendo contare su un cospicuo reddito da pensione. Rappresenta che la contestata somma di € 90.000,00 – accumulata nel tempo e derivante da risparmi della sua famiglia di origine – si sarebbe progressivamente ridotta nel tempo per far fronte a spese di carattere quotidiano e personale. Ribadisce, inoltre, l'importanza del proprio apporto al ménage familiare lungo il corso della lunga vita matrimoniale, come dimostrato dal ruolo di cura dalla medesima assolto e mai messo in discussione dal , nonché dalla Pt_1 circostanza di aver donato in favore dello stesso una quota dell'usufrutto sugli immobili di via Mazzini e di contrada Ciancio localizzati a LA.
13. Nel corso del presente giudizio l'appellata ha evidenziato una circostanza sopravvenuta, consistente nella ricezione in data 27/09/2024 di una comunicazione di recesso anticipato dal contratto di locazione dal quale deriva la sua unica fonte di reddito, rilevando, così, il mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni economiche e con le note di discussione del 12/02/2025 ha chiesto l'incremento della misura dell'assegno divorzile già riconosciutole, in virtù di tali fatti nuovi.
14. Va, preliminarmente, rilevata l'ammissibilità di tale domanda nuova,
Corte di Appello di pag. 5 di 9 Palermo sulla base del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, nel caso in cui sopravvengano fatti nuovi durante il giudizio di divorzio non può trovare applicazione l'istituto del giudizio di revisione ex art. 9 I. n. 898 del 1970, atteso che, nei procedimenti di separazione e divorzio, ove gli elementi di fatto che possono incidere sull'attribuzione e determinazione degli obblighi economici siano verificati in corso di causa, devono essere presi in esame nel corso del giudizio, in quanto governato dalla regola rebus sic stantibus, trovando applicazione l'istituto della revisione soltanto in relazione ai fatti successivi all'accertamento coperto da giudicato, dovendo, invece, le altre emergenze essere esaurite nei gradi d'impugnazione relativi al merito (così Cass. n. 174 del 2020 e Cass. n. 29290 del 2021).
15. Su tale domanda nuova risulta, inoltre, correttamente instaurato il contraddittorio, dal momento che le circostanze sopravvenute sono state evidenziate dall'appellata sin dalle note depositate in data 10/10/2024 e che l'appellante ha preso posizione sulle stesse e sulla correlata domanda di aumento della misura dell'assegno con le note depositate in data 13/2/2025.
16. Venendo all'esame del merito delle contrapposte domande, va rammentato che l'attribuzione del diritto alla percezione dell'assegno divorzile presuppone, innanzitutto, la sussistenza di un apprezzabile squilibrio tra le rispettive disponibilità economiche delle parti, giacché l'assegno in questione si caratterizza per la sua funzione equilibratrice- perequativa (così Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018), che non avrebbe ragion d'essere nel caso in cui non vi sia una apprezzabile differenza nelle condizioni economiche dei coniugi.
17. Ciò posto, va evidenziato che Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede ai fini dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, l'applicazione dei criteri contenuti nella prima parte della norma, i quali costituiscono, in posizione equiordinata, i parametri cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
18. Il giudizio, premessa la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, avrà ad oggetto, in particolare, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
Corte di Appello di pag. 6 di 9 Palermo ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (così Cass. n. 1882 del 2019 e Cass. n. 18287 del 2018).
19. Orbene, facendo corretto governo dei predetti principi, il Tribunale ha riconosciuto, anzitutto, la sussistenza nel caso in esame del predetto essenziale prerequisito fattuale.
20. Dall'analisi delle condizioni economiche e reddituali aggiornate delle parti emerge la sussistenza di un'apprezzabile differenza tra le rispettive posizioni economiche, giacché:
- ha percepito nel 2023 un reddito da pensione Parte_1 annuo netto di euro € 22.278,00, nel 2022 di € 21.174,00 e nel 2021 di € 20.575,00; dall'estratto conto versato in atti emerge un saldo finale al 31/12/2023 di € 90.067,32; è proprietario dell'immobile adibito ad abitazione sito a LA in Contrada Cardilla n. 250/E, nonché titolare di un diritto di usufrutto, insieme all'appellata, dell'immobile sito in LA nella via Mazzini n. 11 e di quello sito, nella stessa località, in contrada Ciancio;
- ha percepito nell'anno 2023 un reddito TR complessivo netto di €12.651; nell'anno 2022 di €10.666,00; nell'anno 2021 di €10.486,00; dall'estratto conto versato in atti emerge un saldo finale al 31/03/2024 di € 1.252,34; è usufruttuaria dell'immobile adibito ad abitazione sito in LA nella via Mazzini n.9, nonché dell'immobile sito in LA nella via Mazzini n. 11 e di quello sito, nella stessa località, in contrada Ciancio, insieme al . Pt_1
21. Orbene, se sul piano patrimoniale la posizione della parti è sostanzialmente sovrapponile, sussiste invece – come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure – una sperequazione economica tra le rispettive posizioni reddituali, dal momento che il gode di un Pt_1 reddito annuo più elevato e, soprattutto, più stabile rispetto a quello percepito dalla , la quale, essendo oramai in età avanzata e CP_1 priva di occupazione, può contare esclusivamente sul reddito da locazione, soggetto alle oscillazioni e agli andamenti del mercato.
22. Alla luce di tali evidenze, anche in assenza di elementi certi circa l'effettiva destinazione data dalla alle somme originariamente CP_1 possedute, e anche ipotizzandosi che la stessa mantenga la disponibilità di una quota apprezzabile dei predetti risparmi, deve ritenersi comunque sussistere una differenza tra le rispettive disponibilità economiche, che giustifica l'attribuzione dell'assegno divorzile.
Corte di Appello di pag. 7 di 9 Palermo 23. Quanto, poi, agli ulteriori presupposti del diritto controverso, deve ritenersi che ricorre il presupposto di natura perequativo-compensativa per l'attribuzione dell'assegno divorzile alla . È emerso, infatti, CP_1 che, nel corso della vita matrimoniale durata circa trent'anni, le parti si siano accordate nel senso di una dedizione totale della alla CP_1 gestione e alla cura familiare. Tale suddivisione dei ruoli ha comportato che la medesima non abbia mai svolto attività lavorativa, con conseguente mancata possibilità di acquisire formazione ed esperienza nel mondo del lavoro.
24. L'appellata ha fornito, inoltre, un significativo contributo alla formazione del patrimonio familiare. Il HI stesso ha riconosciuto, infatti, che la moglie, dopo circa dieci anni di matrimonio, versava i canoni della locazione su un conto corrente intestato a lui. Ancora, l'appellata ha donato al il co-usufrutto indiviso su tutti i suoi immobili. Pt_1
25. Alla luce delle superiori argomentazioni l'appello proposto è infondato e va pertanto confermato il diritto della all'assegno divorzile. CP_1
26. Con riferimento al quantum dell'assegno, giova precisare che la
[...]
, con note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., ha dedotto il CP_1 mutamento in pejus delle proprie condizioni economiche, producendo nel presente giudizio:
- la comunicazione, del 25/09/2024, di recesso anticipato dal contratto di locazione da parte del conduttore dell'immobile di via Mazzini n. 11, tale , dalla quale si evince Controparte_2 che il predetto recesso sarebbe avvenuto entro il 31/03/2025;
- una produzione fotografica che mostra l'avviso alla clientela di trasferimento dell'attività commerciale, di cui tale è CP_2 titolare, dalla via Mazzini n. 11 ad altro indirizzo.
27. Tale fatto sopravvenuto implica che la subirà un CP_1 significativo detrimento della propria condizione economica, dal momento che il canone di locazione rappresentava la sua unica fonte di reddito.
28. Orbene, come conseguenza del determinarsi di un significativo incremento del divario tra le posizioni reddituali delle parti, viene in rilevo anche la componente assistenziale dell'assegno divorzile che, pertanto, dovrà subire una variazione in aumento a partire dal mese di aprile 2025 e fino a quando l'immobile di via Mazzini n.11 non sarà nuovamente messo a frutto dalla a condizioni economiche similari. CP_1
29. Sulla scorta delle superiori argomentazioni, appare congruo disporre
Corte di Appello di pag. 8 di 9 Palermo un aumento dell'assegno divorzile in favore dell'appellata nella misura di
€ 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, che il Pt_1 dovrà corrisponderle, a partire dal mese di aprile 2025, entro il giorno 5 di ogni mese.
30. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del ministro della Giustizia n. 55 del 2014, in € 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
31. Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo per la parte appellante di provvedere al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso del 30/05/2023, avverso la TR sentenza n. 888/2022 pronunciata dal Tribunale di LA in data 28- 30/11/2022;
• in accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_1
nei confronti con le note depositate
[...] Parte_1 in data 15/12/2025, dispone l'aumento della misura dell'assegno mensile corrisposto da in favore di Parte_1 CP_1
alla misura di euro 400,00, a decorrere dal mese di
[...] aprile del 2025;
• condanna al pagamento delle spese processuali che Parte_1 liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge;
• dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 28/03/2025 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Angelo Piraino.
Corte di Appello di pag. 9 di 9 Palermo