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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/11/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
4713/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di NC -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Marco Pesoli -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4713/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA CR SC ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, ed (c.f. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Paesante ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1-Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di Adria relativa al matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e ad Adria (RO) in data 04/06/2011 atto Parte_2 Parte_1 trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Adria al N. 9 P.
2 S. A, anno 2011 per decorso dei termini di legge;
2- Confermare nessun contributo e assegno divorzile in quanto gli istanti lavorano e sono autosufficienti per sé e per la propria famiglia;
3- Confermare l'affidamento congiunto dei minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre che si trasferirà con i figli in Porto Viro (RO) alla Via Carrer nr. 14. Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli dovranno essere assunte
1 di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Confermare che la casa coniugale sita in Bottrighe di proprietà del marito resterà allo stesso, e la madre Sig.ra e i due figli risiederanno presso Parte_3
l'abitazione della stessa in Porto Viro (RO) via Carrer nr. 14, con espressa autorizzazione al trasferimento di residenza dei minori. I genitori concordano che i minori continueranno a frequentare i corsi scolastici presso gli attuali Istituti sino al termine dell'anno scolastico in corso 2025/2026. Al termine dell'anno scolastico in corso 2025/2026 i genitori verificheranno concordemente con gli stessi minori l'opportunità di proseguire in detti istituti od operare anche il trasferimento scolastico. Nell'ipotesi che i minori proseguano in Adria le parti concordano l'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi pubblici a partire dalla terza media inferiore;
4- I Signori e si rilasciano reciprocamente il consenso Parte_2 Parte_1 ad ottenere i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali viaggi all'estero con preavviso di 30 giorni e con l'impegno ad evitare Paesi a rischio secondo le indicazioni degli Organismi Internazionali.
5- Confermare il diritto di visita e di pernottamento del padre ai figli minori che verrà effettuato tenendo conto degli impegni scolastici e di salute degli stessi con la concordata più ampia disponibilità di entrambi i genitori per eventuali cambi di giorni e orario qualora dovessero insorgere problemi di lavoro, previo congruo avviso e comunque, in caso di disaccordo verrà rispettato il seguente calendario: effettuato tenendo conto degli impegni scolastici e di salute degli stessi con la concordata più ampia disponibilità di entrambi i genitori per eventuali cambi di giorni e orario qualora dovessero insorgere problemi di lavoro, previo congruo avviso e comunque, in caso di disaccordo verrà rispettato il seguente calendario:
-Un weekend a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita della scuola e doposcuola sino al mattino del lunedì dove i minori verranno accompagnati presso la scuola dal padre. Nel periodo estivo si considereranno i seguenti orari, salvo diverso accordo tra le parti, il venerdì dalle ore 17,00 al lunedì con consegna minori alle ore 09,00, con prelievo e restituzione degli stessi presso la loro residenza. Il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé: Il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé: a) tutti i martedì dall'uscita della scuola con pernotto presso il padre sino al mattino del mercoledì, quando i minori verranno accompagnati presso la scuola dal padre;
b) tutti i giovedì dall'uscita della scuola, con cena presso il padre e ritorno alla residenza materna entro le 21,00. Nel periodo estivo, in assenza della scuola, il padre seguirà gli orari simili a quelli pomeridiani scolastici per andare a prendere i bambini, con accompagnamento dei bambini presso la residenza materna rispettivamente alle ore 09:00 e alle ore 22:00. In caso di malattia dei minori, gli stessi rimarranno o torneranno presso la madre salvo che le condizioni di salute saranno tali da rendere pericoloso lo spostamento o vi sia accordo tra i genitori e la volontà dei minori. In tali circostanze potranno essere effettuate chiamate e videochiamate direttamente ai minori da parte di
2 entrambi i genitori secondo modalità di orario rispettose del riposo e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I giorni festivi infrasettimanali seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra le parti, anche in considerazione del lavoro su turni svolto dalla madre e della disponibilità del padre nelle giornate festive infrasettimanali. I figli minori, inoltre, trascorreranno il compleanno della mamma e la festa della mamma con la signora;
il compleanno del papà e la festa del papà Parte_1 con il sig. a prescindere dal calendario di visita con prelievo a scuola Parte_2
e ritorno a casa alle ore 21,00 qualora il giorno non ricada in quelli di visita. I genitori, in vista del compleanno dei figli, tenuto conto delle loro esigenze e volontà, si impegnano ad accordarsi sulla modalità di festeggiamento, garantendo che entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine possano festeggiare il compleanno in un momento opportuno. Per le Festività Natalizie e Pasquali: Le festività Natalizie seguiranno la seguente calendarizzazione: Il genitore che non godrà la prima settimana di Natale avrà comunque il 24 Dicembre “ La Vigilia” dalle ore 10,00 del mattino sino alle ore 10,00 del giorno di Natale al fine di permettere la condivisione con familiari e parenti presso entrambe le famiglie e i parenti di origine.
-La prima settimana natalizia quindi inizierà il 25 Dicembre alle ore 10,00 sino del 31 Dicembre ore 17,00 salvo differenti accordi tra le parti.
-La seconda settimana di festività natalizia avrà inizio dalle ore 17,00 del 31 Dicembre alle ore 15,00 della Epifania, mentre il pomeriggio dell'Epifania potranno stare con l'altro genitore sino alla consegna a scuola il giorno dopo se giorno di scuola o alle 10,00 se festivo e non spettante nella turnazione. Il giorno dopo la scuola si avrà di nuovo la regolare turnazione secondo il calendario generale. FESTIVITA' Pasquali: tre giorni a Pasqua, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. La Pasquetta avrà inizio dalle ore 10,00 sino al giorno successivo, quando il genitore accompagnerà i figli a scuola.
-Per le vacanze estive le parti concordano 21 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del tempo di permanenza della turnazione generale. La comunicazione del periodo delle vacanze estive al fine di conciliare il tutto con gli impegni lavorativi dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro il 31 maggio avrà la precedenza il genitore che avrà comunicato per primo. Resta inteso che nella ripartizione delle vacanze estive dovranno essere rispettati anche gli impegni assunti dai minori quali Grest, la cui eventuale partecipazione dovrà essere concordata da entrambi i genitori nel rispetto anche della volontà dei minori stessi.
- In caso di vacanze i genitori dovranno notiziare l'altro con la comunicazione del luogo di soggiorno. In tali periodi i genitori dovranno favorire le comunicazioni con l'altro genitore, sempre nel rispetto di privacy e orari di riposo.
- In caso i minori effettuassero vacanze studio o sport senza genitori in Italia o all'estero, vacanze studio che dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori, le spese verranno suddivise equamente tra le parti.
3 - I genitori potranno liberamente contattare i minori sul cellulare tenendo conto del rispetto di privacy, impegni e orari di lavoro e studio e comunque dopo le ore 20,00, salvo urgenze o in caso che gli stessi siano malati. 6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , entro il giorno 30 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00 (cinquecento) (250,00, duecento cinquanta per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese di ogni anno. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 50% a ciascun genitore, con impegno del genitore a cui dovesse essere liquidato alla refusione in favore dell'altro della quota spettante. A carico del Sig. spetteranno inoltre la quota del 50% delle spese Parte_2 straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori da intendersi quelle indicate dalle linee guida CNF, e come di seguito: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby-sitter; e) viaggi e vacanze senza i genitori;
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
g) conseguimento della patente preso autoscuole private;
h) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
i) corsi di attività artistiche. Si evidenzia che il figlio più piccolo ha già svolto un percorso con una pedagogista che dovrà essere completato svolgendo i rimanenti concordati 4 incontri e che potrebbe necessitare anche di un possibile supporto scolastico, rispetto al quale i genitori concorderanno eventuali idonee modalità; i genitori si riservano fin d'ora di valutare di comune accordo eventuali futuri inserimenti in Grest estivi come accaduto finora.
4 Per le future cerimonie religiose, i genitori concordano che il padrino per la Cresima sarà prescelto dal minore stesso. Per le suddette cerimonie religiose ciascun genitore potrà presenziare con la propria famiglia d'origine. Per i festeggiamenti, i genitori concordano che, qualora non sia possibile un festeggiamento condiviso con entrambi i genitori, il figlio festeggerà nella domenica della cerimonia con il genitore con cui dovrebbe essere secondo la normale turnazione;
con l'altro genitore nel momento ritenuto più opportuno. La scelta di conseguire i permessi di guida (patentino per ciclomotore e patente di guida per l'auto) dovrà essere concordata fra i genitori. Le spese di patentino e patente saranno suddivise tra le parti. La scelta di acquistare mezzi e le conseguenti spese di acquisti e di polizza assicurative dovranno essere previamente concordate fra i genitori e saranno suddivise fra i genitori.
7- Con riferimento ai libretti di risparmio e i buoni fruttiferi intestati ai minori Per_1
e come meglio indicati in premessa, non potranno essere effettuati prelievi a Per_2 nessun titolo e ragione senza l'autorizzazione congiunta di entrambi i genitori;
i documenti personali e i libretti di risparmio e buoni fruttiferi intestati ai minori saranno custoditi dalla madre genitore collocatario, ma il padre ne avrà copia integrale.
8- Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. Le eventuali detrazioni dell'anno in corso effettuate sulla dichiarazione congiunta che verranno accreditate verranno rimborsate al coniuge nella misura del 50%.
9- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.
10- le spese del presente ricorso cumulativo saranno compensate tra le parti e ciascuno provvederà al proprio difensore.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato l'11-12-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
ed chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 4-6- 2011 ad Adria (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2011, e dalla cui unione erano nati i figli e , rispettivamente il 18-9-2013 e il 30-1-2016. Per_1 Per_2
Con la sentenza n. 66/2025, depositata il 19-2-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 23-9-2025.
5 Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 21-11-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 66/2025, depositata il 19-2-2025 e passata in giudicato il 24-3-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli e , minori d'età. Per_1 Per_2
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4713/ 2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed ad Adria (RO) in data 4-6-2011 (trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2011);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- recepisce le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della prole e agli accordi di natura economica riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 21 novembre 2025
il Presidente estensore
OL Di NC
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di NC -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Marco Pesoli -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 4713/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA CR SC ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso, ed (c.f. Parte_2
) rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Paesante ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1-Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del comune di Adria relativa al matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e ad Adria (RO) in data 04/06/2011 atto Parte_2 Parte_1 trascritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Adria al N. 9 P.
2 S. A, anno 2011 per decorso dei termini di legge;
2- Confermare nessun contributo e assegno divorzile in quanto gli istanti lavorano e sono autosufficienti per sé e per la propria famiglia;
3- Confermare l'affidamento congiunto dei minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre che si trasferirà con i figli in Porto Viro (RO) alla Via Carrer nr. 14. Parte_1
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli dovranno essere assunte
1 di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Confermare che la casa coniugale sita in Bottrighe di proprietà del marito resterà allo stesso, e la madre Sig.ra e i due figli risiederanno presso Parte_3
l'abitazione della stessa in Porto Viro (RO) via Carrer nr. 14, con espressa autorizzazione al trasferimento di residenza dei minori. I genitori concordano che i minori continueranno a frequentare i corsi scolastici presso gli attuali Istituti sino al termine dell'anno scolastico in corso 2025/2026. Al termine dell'anno scolastico in corso 2025/2026 i genitori verificheranno concordemente con gli stessi minori l'opportunità di proseguire in detti istituti od operare anche il trasferimento scolastico. Nell'ipotesi che i minori proseguano in Adria le parti concordano l'autorizzazione all'utilizzo dei mezzi pubblici a partire dalla terza media inferiore;
4- I Signori e si rilasciano reciprocamente il consenso Parte_2 Parte_1 ad ottenere i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali viaggi all'estero con preavviso di 30 giorni e con l'impegno ad evitare Paesi a rischio secondo le indicazioni degli Organismi Internazionali.
5- Confermare il diritto di visita e di pernottamento del padre ai figli minori che verrà effettuato tenendo conto degli impegni scolastici e di salute degli stessi con la concordata più ampia disponibilità di entrambi i genitori per eventuali cambi di giorni e orario qualora dovessero insorgere problemi di lavoro, previo congruo avviso e comunque, in caso di disaccordo verrà rispettato il seguente calendario: effettuato tenendo conto degli impegni scolastici e di salute degli stessi con la concordata più ampia disponibilità di entrambi i genitori per eventuali cambi di giorni e orario qualora dovessero insorgere problemi di lavoro, previo congruo avviso e comunque, in caso di disaccordo verrà rispettato il seguente calendario:
-Un weekend a settimane alternate, dal venerdì dall'uscita della scuola e doposcuola sino al mattino del lunedì dove i minori verranno accompagnati presso la scuola dal padre. Nel periodo estivo si considereranno i seguenti orari, salvo diverso accordo tra le parti, il venerdì dalle ore 17,00 al lunedì con consegna minori alle ore 09,00, con prelievo e restituzione degli stessi presso la loro residenza. Il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé: Il padre, inoltre, avrà facoltà di vedere e tenere i figli con sé: a) tutti i martedì dall'uscita della scuola con pernotto presso il padre sino al mattino del mercoledì, quando i minori verranno accompagnati presso la scuola dal padre;
b) tutti i giovedì dall'uscita della scuola, con cena presso il padre e ritorno alla residenza materna entro le 21,00. Nel periodo estivo, in assenza della scuola, il padre seguirà gli orari simili a quelli pomeridiani scolastici per andare a prendere i bambini, con accompagnamento dei bambini presso la residenza materna rispettivamente alle ore 09:00 e alle ore 22:00. In caso di malattia dei minori, gli stessi rimarranno o torneranno presso la madre salvo che le condizioni di salute saranno tali da rendere pericoloso lo spostamento o vi sia accordo tra i genitori e la volontà dei minori. In tali circostanze potranno essere effettuate chiamate e videochiamate direttamente ai minori da parte di
2 entrambi i genitori secondo modalità di orario rispettose del riposo e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I giorni festivi infrasettimanali seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra le parti, anche in considerazione del lavoro su turni svolto dalla madre e della disponibilità del padre nelle giornate festive infrasettimanali. I figli minori, inoltre, trascorreranno il compleanno della mamma e la festa della mamma con la signora;
il compleanno del papà e la festa del papà Parte_1 con il sig. a prescindere dal calendario di visita con prelievo a scuola Parte_2
e ritorno a casa alle ore 21,00 qualora il giorno non ricada in quelli di visita. I genitori, in vista del compleanno dei figli, tenuto conto delle loro esigenze e volontà, si impegnano ad accordarsi sulla modalità di festeggiamento, garantendo che entrambi i genitori e le rispettive famiglie di origine possano festeggiare il compleanno in un momento opportuno. Per le Festività Natalizie e Pasquali: Le festività Natalizie seguiranno la seguente calendarizzazione: Il genitore che non godrà la prima settimana di Natale avrà comunque il 24 Dicembre “ La Vigilia” dalle ore 10,00 del mattino sino alle ore 10,00 del giorno di Natale al fine di permettere la condivisione con familiari e parenti presso entrambe le famiglie e i parenti di origine.
-La prima settimana natalizia quindi inizierà il 25 Dicembre alle ore 10,00 sino del 31 Dicembre ore 17,00 salvo differenti accordi tra le parti.
-La seconda settimana di festività natalizia avrà inizio dalle ore 17,00 del 31 Dicembre alle ore 15,00 della Epifania, mentre il pomeriggio dell'Epifania potranno stare con l'altro genitore sino alla consegna a scuola il giorno dopo se giorno di scuola o alle 10,00 se festivo e non spettante nella turnazione. Il giorno dopo la scuola si avrà di nuovo la regolare turnazione secondo il calendario generale. FESTIVITA' Pasquali: tre giorni a Pasqua, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. La Pasquetta avrà inizio dalle ore 10,00 sino al giorno successivo, quando il genitore accompagnerà i figli a scuola.
-Per le vacanze estive le parti concordano 21 giorni, di cui almeno 7 consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del tempo di permanenza della turnazione generale. La comunicazione del periodo delle vacanze estive al fine di conciliare il tutto con gli impegni lavorativi dovrà avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro il 31 maggio avrà la precedenza il genitore che avrà comunicato per primo. Resta inteso che nella ripartizione delle vacanze estive dovranno essere rispettati anche gli impegni assunti dai minori quali Grest, la cui eventuale partecipazione dovrà essere concordata da entrambi i genitori nel rispetto anche della volontà dei minori stessi.
- In caso di vacanze i genitori dovranno notiziare l'altro con la comunicazione del luogo di soggiorno. In tali periodi i genitori dovranno favorire le comunicazioni con l'altro genitore, sempre nel rispetto di privacy e orari di riposo.
- In caso i minori effettuassero vacanze studio o sport senza genitori in Italia o all'estero, vacanze studio che dovranno essere previamente concordate da entrambi i genitori, le spese verranno suddivise equamente tra le parti.
3 - I genitori potranno liberamente contattare i minori sul cellulare tenendo conto del rispetto di privacy, impegni e orari di lavoro e studio e comunque dopo le ore 20,00, salvo urgenze o in caso che gli stessi siano malati. 6) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra , entro il giorno 30 Parte_2 Parte_1 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 500,00 (cinquecento) (250,00, duecento cinquanta per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese di ogni anno. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 50% a ciascun genitore, con impegno del genitore a cui dovesse essere liquidato alla refusione in favore dell'altro della quota spettante. A carico del Sig. spetteranno inoltre la quota del 50% delle spese Parte_2 straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori da intendersi quelle indicate dalle linee guida CNF, e come di seguito: Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby-sitter; e) viaggi e vacanze senza i genitori;
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
g) conseguimento della patente preso autoscuole private;
h) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
i) corsi di attività artistiche. Si evidenzia che il figlio più piccolo ha già svolto un percorso con una pedagogista che dovrà essere completato svolgendo i rimanenti concordati 4 incontri e che potrebbe necessitare anche di un possibile supporto scolastico, rispetto al quale i genitori concorderanno eventuali idonee modalità; i genitori si riservano fin d'ora di valutare di comune accordo eventuali futuri inserimenti in Grest estivi come accaduto finora.
4 Per le future cerimonie religiose, i genitori concordano che il padrino per la Cresima sarà prescelto dal minore stesso. Per le suddette cerimonie religiose ciascun genitore potrà presenziare con la propria famiglia d'origine. Per i festeggiamenti, i genitori concordano che, qualora non sia possibile un festeggiamento condiviso con entrambi i genitori, il figlio festeggerà nella domenica della cerimonia con il genitore con cui dovrebbe essere secondo la normale turnazione;
con l'altro genitore nel momento ritenuto più opportuno. La scelta di conseguire i permessi di guida (patentino per ciclomotore e patente di guida per l'auto) dovrà essere concordata fra i genitori. Le spese di patentino e patente saranno suddivise tra le parti. La scelta di acquistare mezzi e le conseguenti spese di acquisti e di polizza assicurative dovranno essere previamente concordate fra i genitori e saranno suddivise fra i genitori.
7- Con riferimento ai libretti di risparmio e i buoni fruttiferi intestati ai minori Per_1
e come meglio indicati in premessa, non potranno essere effettuati prelievi a Per_2 nessun titolo e ragione senza l'autorizzazione congiunta di entrambi i genitori;
i documenti personali e i libretti di risparmio e buoni fruttiferi intestati ai minori saranno custoditi dalla madre genitore collocatario, ma il padre ne avrà copia integrale.
8- Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. Le eventuali detrazioni dell'anno in corso effettuate sulla dichiarazione congiunta che verranno accreditate verranno rimborsate al coniuge nella misura del 50%.
9- Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità dell'espatrio.
10- le spese del presente ricorso cumulativo saranno compensate tra le parti e ciascuno provvederà al proprio difensore.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato l'11-12-2024 avanti il Tribunale di Rovigo,
ed chiedevano ai sensi degli artt. 473bis.49 c.p.c. e Parte_1 Parte_2
473bis.51 c.p.c. la pronuncia di separazione personale consensuale e la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 4-6- 2011 ad Adria (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria (RO) al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2011, e dalla cui unione erano nati i figli e , rispettivamente il 18-9-2013 e il 30-1-2016. Per_1 Per_2
Con la sentenza n. 66/2025, depositata il 19-2-2025, il Tribunale di Rovigo omologava la separazione personale consensuale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 23-9-2025.
5 Con separata ordinanza le parti erano rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e comparivano personalmente all'udienza del 21-11-2025, all'esito della quale il giudice relatore rimetteva la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di divorzio congiunto del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 66/2025, depositata il 19-2-2025 e passata in giudicato il 24-3-2025, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse dei figli e , minori d'età. Per_1 Per_2
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 4713/ 2024 R.G. promossa da Pt_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
ed ad Adria (RO) in data 4-6-2011 (trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Adria al n. 9, Parte II, Serie A, anno 2011);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- recepisce le condizioni relative all'affidamento e al mantenimento della prole e agli accordi di natura economica riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 21 novembre 2025
il Presidente estensore
OL Di NC
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