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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8767 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA RZ ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 27631/2024 R.G LAVORO e PREVIDENZA
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Giovanna Cannavacciuolo.
RICORRENTE
E in persona del direttore pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo presso cui domicilia nell'Avvocatura via Nuova CP_1
Poggioreale sn.
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di essere dipendente di società armatoriali nazionali dal 1993 (Starlauro S.p.A., S.p.A. Marnavi, S.p.A..
S.p.A. Tirrenia di Navigazione, Controparte_2 Controparte_3
S.p.A. Toscana Regionale Marittima, S.p.A. Caremar- Campania Regionale Marittima)
[...]
a tutt'oggi in servizio alle dipendenze avendo rivestito inizialmente la qualifica di Allievo Ufficiale di
NA (11/07/93 al 07/11/93), OT di NA (dal 16/03/1994 all'11/08/1994), poi quelle di Terzo, Secondo e Primo Ufficiale di NA (dal 28/06/1998 al 06/08/2019) e rivestendo dall'08/08/2019 quella di Direttore di NA;
di avere prestato e prestare la sua opera prevalentemente all'interno della sala macchine delle navi e da sempre è stato esposto -in maniera diretta, indiretta ed ambientale- alle fibre di amianto presenti sotto varie forme;
di essere venuto a
1 contatto, sia dermico che per inalazione oltre che con l'amianto, con numerose sostanze altrettanto nocive, quali il benzene, gli IPA -durante l'approvvigionamento dei combustibili- e le ammine aromatiche, presenti in colle, vernici e solventi chimici;
di essere risultato affetto da Sindrome disventilatoria restrittiva da interstiziopatia asbestosica con pleuropatia sulla scorta dei seguenti esami clinici: Tac Torace del 21.02.23 del Centro San Pietro di Scafati, dal seguente tenore letterale:
“..Sclerosi degli apici polmonari. Fenomeni disventilatori in basale posteriore bilaterale. Modico ispessimento dell'interstizio periferico, Multiple centimetriche formazioni linfonodali mediastiniche, prevascolare, nella loggia del barley, finestra aortopolmonare, sottocarenale, ilare bilaterale;
di avere presentato all in data 01.03.2023, la Domanda Amministrativa di Malattia Professionale, CP_1 rubricata al n. 519115810, che veniva respinta, con Provvedimento del 13.05.2023, dal seguente tenore: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata.”; che si è esauritosi il prescritto iter amministrativo. Egli, ritenuta errata la valutazione dell ha proposto la presente azione chiedendo di “1) Accogliere la domanda e, per CP_1
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente al giusto riconoscimento della malattia professionale contratta, denunciata l'01.03.2023, n. 519115810, nonché, il diritto dello stesso a conseguire il giusto indennizzo da quantificare nella misura del 6% di Danno Biologico, od in quella minore o maggiore valutazione che sarà individuata a seguito di espletanda C.T.U. medico-legale che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà disporre, da aggiungersi, con conseguente consolidamento alla Rendita caso n. 3568094 del 02.2012, già riconosciuta CP_ al Ricorrente dal nella misura del 16% di D.B., nella misura complessiva che sarà individuata a seguito CP_ di espletanda C.T.U. medico-legale che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà disporre;
2) Condannare, quindi, al pagamento delle relative somme dovute a seguito della costituzione della percentuale di Danno Biologico, secondo quanto risulterà dovuto anche all'esito della C.T.U., con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale inoltrata, ovvero, dalla data dell'opposizione ex art. 104 T.U., o da quella diversa individuata dall'Ill.mo Tribunale adito, e fino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione monetaria;
3)
Condannare, altresì, l' Ente convenuto alla rifusione delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali ed oneri fiscali come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' costituitosi ha dedotto che il caso denunciato è stato definito negativamente, a CP_1 seguito di accurata istruttoria attesa l'insussistenza della malattia professionale lamentata e l'assenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta e ha chiesto “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale rigettare l'avversa domanda, condannando la parte attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari.”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale, acquisite note di trattazione scritta, la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
La domanda è infondata e deve essere quindi essere rigettata.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
2 Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, CP_1 primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni CP_1 dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, va rilevato che il consulente nominato dott., Dott. , Medico Specialista in pneumologia, all'esito dell'esame obiettivo e dello Persona_1 studio della documentazione sanitaria prodotta, ha riscontrato che “1.Il sig non è Parte_1 affetto da Asbestosi Polmonare;
2.Le alterazioni anatomopatologiche riscontrate nelle TC del Torace del 21-
3 02-2023 e nella più recente del 28-05-2025 sono segni aspecifici di interessamento del parenchima polmonare, essendo comuni a svariate affezioni polmonari e riconducibili a numerosi agenti presenti nell'aria ambiente e negli ambienti di lavoro (inquinamento, escursioni termiche, fumi, gas, polveri di diversa natura, infezioni microbiche) e verosimilmente al Covid19 contratto a Marzo 2022 con riferita significativa sintomatologia respiratoria. Pertanto, in conclusione, non si riconosce nel sig l'Asbestosi Polmonare”. Parte_1
L'ausiliario ha analiticamente replicato alle osservazioni di parte ricorrente, a lei pervenute dopo l'invio delle bozze. In particolare, il CTU ha sostenuto che “la diagnosi di basa sull' anamnesi lavorativa con esposizione professionale ad asbesto, sui tempi dell'esposizione, sulle concentrazioni delle fibre di amianto aerodisperse nell'ambiente, sulle radiografie e TAC ad Alta Risoluzione, sul quadro clinico, sulle prove di funzionalità respiratoria. Le fibre di asbesto, nella loro migrazione dalle vie aeree, attraverso le quali penetrano nel polmone con l'aria inspirata, attraversano l'interstizio polmonare costituito da tessuto connettivo che al contatto con corpi estranei (le fibre di asbesto) stimolano una vivace reazione infiammatoria cellulare e fibrillogenetica che determina l'aspetto radiologico di ispessimento dei setti di tipo reticolare che evolve con la formazione di tralci fibrotici che perifericamente si raccordano con le pleure. Gli aghi d'asbesto inalati, inoltre, raggiungono la pleura a livello delle quali possono formarsi lesioni benigne quali ispessimenti pleurici diffusi e placche pleuriche con localizzazione bilateralmente diffusa nelle regioni posteriori e periferiche;
frequente è la formazione di versamento pleurico che rimane confinato tra le aderenze. Si consideri che i versamenti pleurici benigni da amianto sono in genere unilaterali e si verificano ≥ 10 anni dopo l'esposizione iniziale all'amianto.
Tali lesioni pleuriche non sono riscontrate nella TC del sig . Parte_1
Si concorda con l'osservazione del CTP che, le imaging HRCT che si riscontrano nell'Asbestosi, quale pneumopatia fibrosante, per la classificazione ICOERD, comprendono l'ispessimento interstiziale intralobulare
(cui corrisponde istologicamente la fibrosi peribronchiolare), l'ispessimento dei setti interlobulari, le lesioni puntiformi sub-pleuriche, le strie curvilinee sub-pleuriche, le bande parenchimali (riconducibili ad ispessimento della pleura viscerale). Poiché queste alterazioni risultano essere tuttavia aspecifiche e comuni a tutte le fibrosi polmonari interstiziali, nel documento di consenso di Helsinki del 2014 si ritiene certa la diagnosi di Asbestosi in presenza di una somma dei punteggi relativi alle opacità irregolari bilaterali superiori o pari a 2-3 nelle aree polmonari inferiori o di honeycombing bilaterale di grado superiore o pari a 2. Si ribadisce che queste alterazioni non sono presenti nelle TC del polmone del sig . Nel caso particolare in cui si riscontri in aggiunta Parte_1 la presenza di placche pleuriche la probabilità di trovarsi di fronte ad un quadro di asbestosi aumenta. (Position
Paper on Asbestos of the Italian Society of Occupational Medicine 17-12-2019).
Sempre in assenza di dati inerenti alla concentrazione delle fibre nell'ambiente lavorativo, nei criteri di
Helsinki, viene considerata indicativa di un'esposizione almeno moderata la presenza di ispessimenti diffusi della pleura parietale e/o mediastinica (fibrosi pleurica bilaterale); e tali lesioni pleuriche non sono state riscontrate nella TC del torace del sig. . Secondo l'anamnesi lavorativa del ricorrente raccolta alla Parte_1 visita medica nel corso delle operazioni peritali egli, in qualità di direttore, sarebbe stato esposto ad asbesto, per molte ore al giorno nella sala macchine, dall'inizio della sua attività lavorativa, dal 1993 a tutt'oggi (per circa 32 anni); si osserva che nonostante questa dichiarata massiccia e persistente esposizione le alterazioni polmonari riscontrate alla TC del torace risultano di grado lieve (ispessimento dei setti), aspecifiche e con un lieve deficit restrittivo. La persistenza di fibre di amianto nel polmone determina una flogosi cronica con
4 evoluzione fibrotica progressivamente ingravescente a carico dell'interstizio polmonare e delle pleure. Inoltre, in presenza di anamnesi positiva per esposizione professionale ad asbesto, la diagnosi di asbestosi polmonare può essere prospettata anche senza il supporto di dati di esposizione, se la malattia si è manifestata dopo un periodo di latenza plausibile dall'inizio dell'attività lavorativa a rischio. Inoltre, nel caso in esame la TC del
Torace è stata effettuata proprio successivamente alla malattia polmonare da Covid19, in corso di follow up pneumologico. Negli anni precedenti non sono allegate visite pneumologiche né prove di funzionalità respiratoria riferendo lo stesso ricorrente di non avere mai presentato sintomi respiratori. Al dott. è Per_2 sfuggito un importante dato anamnestico, riferito dal sig. e che riguarda la sua infezione con Parte_1
Covid19 a Marzo 2022: il ricorrente ha riferito di avere presentato una grave sintomatologia respiratoria, che si è protratta per mesi, che ha richiesto terapie farmacologiche (effettuate in isolamento sulla nave) con la necessità di somministrazione di ossigeno, di antibiotici e cortisonici e di presentare, tutt'oggi, ricorrenti episodi bronchitici meritevoli di terapia farmacologica. Quindi la malattia polmonare da Covid19 ha determinato un'insufficienza respiratoria acuta, da polmonite interstiziale bilaterale che però non è stata indagata nella fase acuta né nel periodo immediatamente successivo alla negativizzazione del tampone;
la prima TC del torace è stata effettuata in data 21-02-2023, a distanza di circa 11 mesi dal contagio, per la persistenza di sintomi respiratori. Numerose metanalisi hanno valutato le sequele della malattia da Coronavirus a distanza di 6, 12,
24 mesi evidenziando come le anomalie persistenti più frequenti erano una ridotta diffusione alveolo-capillare interstiziale alle prove di funzionalità respiratoria ed anomalie fibrotiche polmonari alla TC del torace, prevalentemente la reticolazione e l'ispessimento dei setti interlobulari;
la disfunzione polmonare restrittiva era meno frequente, risultando inferiore nei follow up successivi. Il CTP allega alle sue Osservazioni (previa
Autorizzazione del Magistrato) una Spirometria semplice del 04-07-2025 effettuata presso la Clinica Santa
LU che riscontra una lieve restrizione ( FVC misurato 4.08L a fronte di un valore predetto misurato 5.09L pari all' 80%) compatibile con l'ispessimento interstiziale polmonare che, come confermato dal CTP, sia radiologicamente che istologicamente è aspecifico. Altri elementi inerenti all'esposizione lavorativa a numerosi fattori (fumi, gas, polveri, escursioni termiche), come peraltro riportato nel ricorso, oltre all'esposizione ambientale (inquinamento in-outdoor), consentono di dare connotazione eziopatogenetica all'ispessimento interstiziale polmonare riscontrato alla TC.”.
Le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto che ha confermato le conclusioni enunciate nell'elaborato peritale possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché adeguatamente motivate dal punto di vista scientifico, fondate sulla documentazione medica in atti ed esenti da contraddizioni.
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di
5 carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nelle note depositate dalla parte dopo il deposito dell'elaborato peritale, sono state reiterate le censure alla consulenza, avverso cui il CTU ha già risposto in modo plausibile e condivisibile e viene erroneamente valorizzato in chiave confutativa, quanto riferito al CTU dal ricorrente in merito al contagio da covid-19 laddove è evidente che l'indagine dell'ausiliario, lungi dall'essere stata fuorviata da quanto a lui riferito dalla parte, risulta effettuata sulla base non solo dei dati anamnestici ma della documentazione prodotta e degli esami strumentali.
Pertanto, anche la documentata negativizzazione del tampone covid-19 ad aprile 2022 che darebbe conto di un'infezione lieve e di rapida risoluzione non è dirimente al punto da rendere l'ipotesi eziologica della CTU priva di riscontri e “palesemente illogica e contraria alle più elementari nozioni di fisiopatologia”, come sembra auspicare il ricorrente. Ancora, l'esclusione da parte del CTU di un''asbestosi polmonare ha reso unitile l'applicazione del “principio di equivalenza delle cause” ex art 41 c.p. Infine, la ritenuta rilevanza della TC Torace del 21.02.2023 e della spirometria effettuata in data 04.07.2025, lungi dal rendere la consulenza errata e/o affetta da insanabili vizi motivazionali, costituisce un evidente dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n.
4020).
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale
6 ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Pertanto, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per un rinnovo e/o supplemento di CTU. Del resto, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza (vedi, tra le tante: Cass. 9461/2010 e conf. 5793/2015).
Per completezza, va evidenziato che la mancata redazione del verbale delle operazioni peritali condotte il giorno 26.05.2025, è stata rilevata da parte ricorrente nelle note difensive. Tuttavia, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice
(Cass., Sez. 2, 12/10/2021, n. 27723; Cass., Sez. 2, 27/08/2012, n. 14652; Cass., Sez. 3,
10/08/2004, n. 15411) e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale (Cass., Sez. L, 11/05/2005,
n. 9890), non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass.,
Sez. 1, 03/01/2003, n. 15; Cass., Sez. 2, 14/04/1999, n. 3680). Nel caso in esame, quanto alle dichiarazioni raccolte dal ricorrente e dal CTP attoreo in video chiamata -presenti nel giorno delle operazioni peritali- il CTU ne dà specificamente atto nell'elaborato peritale (cfr. pag. 4 della perizia).
Il ricorso deve essere quindi respinto.
Le spese di lite e quelle di C.T.U. si liquidano a carico di parte ricorrente, in quanto sprovvisto delle condizioni per l'esenzione dal pagamento delle spese, non avendo prodotto la dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
7 condanna il ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di lite liquidate in € 1.508,80 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli, 26.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa MA RZ
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa MA RZ ha pronunciato in data 26.11.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 27631/2024 R.G LAVORO e PREVIDENZA
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Giovanna Cannavacciuolo.
RICORRENTE
E in persona del direttore pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Lembo presso cui domicilia nell'Avvocatura via Nuova CP_1
Poggioreale sn.
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di essere dipendente di società armatoriali nazionali dal 1993 (Starlauro S.p.A., S.p.A. Marnavi, S.p.A..
S.p.A. Tirrenia di Navigazione, Controparte_2 Controparte_3
S.p.A. Toscana Regionale Marittima, S.p.A. Caremar- Campania Regionale Marittima)
[...]
a tutt'oggi in servizio alle dipendenze avendo rivestito inizialmente la qualifica di Allievo Ufficiale di
NA (11/07/93 al 07/11/93), OT di NA (dal 16/03/1994 all'11/08/1994), poi quelle di Terzo, Secondo e Primo Ufficiale di NA (dal 28/06/1998 al 06/08/2019) e rivestendo dall'08/08/2019 quella di Direttore di NA;
di avere prestato e prestare la sua opera prevalentemente all'interno della sala macchine delle navi e da sempre è stato esposto -in maniera diretta, indiretta ed ambientale- alle fibre di amianto presenti sotto varie forme;
di essere venuto a
1 contatto, sia dermico che per inalazione oltre che con l'amianto, con numerose sostanze altrettanto nocive, quali il benzene, gli IPA -durante l'approvvigionamento dei combustibili- e le ammine aromatiche, presenti in colle, vernici e solventi chimici;
di essere risultato affetto da Sindrome disventilatoria restrittiva da interstiziopatia asbestosica con pleuropatia sulla scorta dei seguenti esami clinici: Tac Torace del 21.02.23 del Centro San Pietro di Scafati, dal seguente tenore letterale:
“..Sclerosi degli apici polmonari. Fenomeni disventilatori in basale posteriore bilaterale. Modico ispessimento dell'interstizio periferico, Multiple centimetriche formazioni linfonodali mediastiniche, prevascolare, nella loggia del barley, finestra aortopolmonare, sottocarenale, ilare bilaterale;
di avere presentato all in data 01.03.2023, la Domanda Amministrativa di Malattia Professionale, CP_1 rubricata al n. 519115810, che veniva respinta, con Provvedimento del 13.05.2023, dal seguente tenore: “Gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato esposto e la malattia denunciata. La pratica pertanto viene archiviata.”; che si è esauritosi il prescritto iter amministrativo. Egli, ritenuta errata la valutazione dell ha proposto la presente azione chiedendo di “1) Accogliere la domanda e, per CP_1
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente al giusto riconoscimento della malattia professionale contratta, denunciata l'01.03.2023, n. 519115810, nonché, il diritto dello stesso a conseguire il giusto indennizzo da quantificare nella misura del 6% di Danno Biologico, od in quella minore o maggiore valutazione che sarà individuata a seguito di espletanda C.T.U. medico-legale che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà disporre, da aggiungersi, con conseguente consolidamento alla Rendita caso n. 3568094 del 02.2012, già riconosciuta CP_ al Ricorrente dal nella misura del 16% di D.B., nella misura complessiva che sarà individuata a seguito CP_ di espletanda C.T.U. medico-legale che l'Ill.mo Tribunale adito vorrà disporre;
2) Condannare, quindi, al pagamento delle relative somme dovute a seguito della costituzione della percentuale di Danno Biologico, secondo quanto risulterà dovuto anche all'esito della C.T.U., con decorrenza dalla data della denuncia della malattia professionale inoltrata, ovvero, dalla data dell'opposizione ex art. 104 T.U., o da quella diversa individuata dall'Ill.mo Tribunale adito, e fino al soddisfo, oltre interessi e svalutazione monetaria;
3)
Condannare, altresì, l' Ente convenuto alla rifusione delle spese e competenze di causa, oltre al rimborso delle spese generali ed oneri fiscali come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
L' costituitosi ha dedotto che il caso denunciato è stato definito negativamente, a CP_1 seguito di accurata istruttoria attesa l'insussistenza della malattia professionale lamentata e l'assenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta e ha chiesto “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale rigettare l'avversa domanda, condannando la parte attrice alla rifusione di spese, diritti ed onorari.”.
Dopo l'espletamento di una consulenza medico-legale, acquisite note di trattazione scritta, la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
La domanda è infondata e deve essere quindi essere rigettata.
Quanto alla normativa applicabile, deve osservarsi che la presente fattispecie all'attenzione del giudicante ricade nella disciplina successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 28.2.2000 n. 38.
2 Per tale ipotesi, l'art. 13 della detta disposizione di legge, rubricato Danno biologico, stabilisce ai primi tre commi: “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, CP_1 primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'articolo 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a) e b), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione del . In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni CP_1 dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.
Se ne evince che il nuovo meccanismo di indennizzabilità dell'infortunio è basato sul principio per cui «le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato»; il sistema previdente, invece, considerava inabilità permanente la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente o diminuisca in parte «l'attitudine al lavoro.
Orbene, quanto alla concreta fattispecie che occupa, va rilevato che il consulente nominato dott., Dott. , Medico Specialista in pneumologia, all'esito dell'esame obiettivo e dello Persona_1 studio della documentazione sanitaria prodotta, ha riscontrato che “1.Il sig non è Parte_1 affetto da Asbestosi Polmonare;
2.Le alterazioni anatomopatologiche riscontrate nelle TC del Torace del 21-
3 02-2023 e nella più recente del 28-05-2025 sono segni aspecifici di interessamento del parenchima polmonare, essendo comuni a svariate affezioni polmonari e riconducibili a numerosi agenti presenti nell'aria ambiente e negli ambienti di lavoro (inquinamento, escursioni termiche, fumi, gas, polveri di diversa natura, infezioni microbiche) e verosimilmente al Covid19 contratto a Marzo 2022 con riferita significativa sintomatologia respiratoria. Pertanto, in conclusione, non si riconosce nel sig l'Asbestosi Polmonare”. Parte_1
L'ausiliario ha analiticamente replicato alle osservazioni di parte ricorrente, a lei pervenute dopo l'invio delle bozze. In particolare, il CTU ha sostenuto che “la diagnosi di basa sull' anamnesi lavorativa con esposizione professionale ad asbesto, sui tempi dell'esposizione, sulle concentrazioni delle fibre di amianto aerodisperse nell'ambiente, sulle radiografie e TAC ad Alta Risoluzione, sul quadro clinico, sulle prove di funzionalità respiratoria. Le fibre di asbesto, nella loro migrazione dalle vie aeree, attraverso le quali penetrano nel polmone con l'aria inspirata, attraversano l'interstizio polmonare costituito da tessuto connettivo che al contatto con corpi estranei (le fibre di asbesto) stimolano una vivace reazione infiammatoria cellulare e fibrillogenetica che determina l'aspetto radiologico di ispessimento dei setti di tipo reticolare che evolve con la formazione di tralci fibrotici che perifericamente si raccordano con le pleure. Gli aghi d'asbesto inalati, inoltre, raggiungono la pleura a livello delle quali possono formarsi lesioni benigne quali ispessimenti pleurici diffusi e placche pleuriche con localizzazione bilateralmente diffusa nelle regioni posteriori e periferiche;
frequente è la formazione di versamento pleurico che rimane confinato tra le aderenze. Si consideri che i versamenti pleurici benigni da amianto sono in genere unilaterali e si verificano ≥ 10 anni dopo l'esposizione iniziale all'amianto.
Tali lesioni pleuriche non sono riscontrate nella TC del sig . Parte_1
Si concorda con l'osservazione del CTP che, le imaging HRCT che si riscontrano nell'Asbestosi, quale pneumopatia fibrosante, per la classificazione ICOERD, comprendono l'ispessimento interstiziale intralobulare
(cui corrisponde istologicamente la fibrosi peribronchiolare), l'ispessimento dei setti interlobulari, le lesioni puntiformi sub-pleuriche, le strie curvilinee sub-pleuriche, le bande parenchimali (riconducibili ad ispessimento della pleura viscerale). Poiché queste alterazioni risultano essere tuttavia aspecifiche e comuni a tutte le fibrosi polmonari interstiziali, nel documento di consenso di Helsinki del 2014 si ritiene certa la diagnosi di Asbestosi in presenza di una somma dei punteggi relativi alle opacità irregolari bilaterali superiori o pari a 2-3 nelle aree polmonari inferiori o di honeycombing bilaterale di grado superiore o pari a 2. Si ribadisce che queste alterazioni non sono presenti nelle TC del polmone del sig . Nel caso particolare in cui si riscontri in aggiunta Parte_1 la presenza di placche pleuriche la probabilità di trovarsi di fronte ad un quadro di asbestosi aumenta. (Position
Paper on Asbestos of the Italian Society of Occupational Medicine 17-12-2019).
Sempre in assenza di dati inerenti alla concentrazione delle fibre nell'ambiente lavorativo, nei criteri di
Helsinki, viene considerata indicativa di un'esposizione almeno moderata la presenza di ispessimenti diffusi della pleura parietale e/o mediastinica (fibrosi pleurica bilaterale); e tali lesioni pleuriche non sono state riscontrate nella TC del torace del sig. . Secondo l'anamnesi lavorativa del ricorrente raccolta alla Parte_1 visita medica nel corso delle operazioni peritali egli, in qualità di direttore, sarebbe stato esposto ad asbesto, per molte ore al giorno nella sala macchine, dall'inizio della sua attività lavorativa, dal 1993 a tutt'oggi (per circa 32 anni); si osserva che nonostante questa dichiarata massiccia e persistente esposizione le alterazioni polmonari riscontrate alla TC del torace risultano di grado lieve (ispessimento dei setti), aspecifiche e con un lieve deficit restrittivo. La persistenza di fibre di amianto nel polmone determina una flogosi cronica con
4 evoluzione fibrotica progressivamente ingravescente a carico dell'interstizio polmonare e delle pleure. Inoltre, in presenza di anamnesi positiva per esposizione professionale ad asbesto, la diagnosi di asbestosi polmonare può essere prospettata anche senza il supporto di dati di esposizione, se la malattia si è manifestata dopo un periodo di latenza plausibile dall'inizio dell'attività lavorativa a rischio. Inoltre, nel caso in esame la TC del
Torace è stata effettuata proprio successivamente alla malattia polmonare da Covid19, in corso di follow up pneumologico. Negli anni precedenti non sono allegate visite pneumologiche né prove di funzionalità respiratoria riferendo lo stesso ricorrente di non avere mai presentato sintomi respiratori. Al dott. è Per_2 sfuggito un importante dato anamnestico, riferito dal sig. e che riguarda la sua infezione con Parte_1
Covid19 a Marzo 2022: il ricorrente ha riferito di avere presentato una grave sintomatologia respiratoria, che si è protratta per mesi, che ha richiesto terapie farmacologiche (effettuate in isolamento sulla nave) con la necessità di somministrazione di ossigeno, di antibiotici e cortisonici e di presentare, tutt'oggi, ricorrenti episodi bronchitici meritevoli di terapia farmacologica. Quindi la malattia polmonare da Covid19 ha determinato un'insufficienza respiratoria acuta, da polmonite interstiziale bilaterale che però non è stata indagata nella fase acuta né nel periodo immediatamente successivo alla negativizzazione del tampone;
la prima TC del torace è stata effettuata in data 21-02-2023, a distanza di circa 11 mesi dal contagio, per la persistenza di sintomi respiratori. Numerose metanalisi hanno valutato le sequele della malattia da Coronavirus a distanza di 6, 12,
24 mesi evidenziando come le anomalie persistenti più frequenti erano una ridotta diffusione alveolo-capillare interstiziale alle prove di funzionalità respiratoria ed anomalie fibrotiche polmonari alla TC del torace, prevalentemente la reticolazione e l'ispessimento dei setti interlobulari;
la disfunzione polmonare restrittiva era meno frequente, risultando inferiore nei follow up successivi. Il CTP allega alle sue Osservazioni (previa
Autorizzazione del Magistrato) una Spirometria semplice del 04-07-2025 effettuata presso la Clinica Santa
LU che riscontra una lieve restrizione ( FVC misurato 4.08L a fronte di un valore predetto misurato 5.09L pari all' 80%) compatibile con l'ispessimento interstiziale polmonare che, come confermato dal CTP, sia radiologicamente che istologicamente è aspecifico. Altri elementi inerenti all'esposizione lavorativa a numerosi fattori (fumi, gas, polveri, escursioni termiche), come peraltro riportato nel ricorso, oltre all'esposizione ambientale (inquinamento in-outdoor), consentono di dare connotazione eziopatogenetica all'ispessimento interstiziale polmonare riscontrato alla TC.”.
Le conclusioni cui il C.T.U. è pervenuto che ha confermato le conclusioni enunciate nell'elaborato peritale possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché adeguatamente motivate dal punto di vista scientifico, fondate sulla documentazione medica in atti ed esenti da contraddizioni.
Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge o ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di
5 carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Nelle note depositate dalla parte dopo il deposito dell'elaborato peritale, sono state reiterate le censure alla consulenza, avverso cui il CTU ha già risposto in modo plausibile e condivisibile e viene erroneamente valorizzato in chiave confutativa, quanto riferito al CTU dal ricorrente in merito al contagio da covid-19 laddove è evidente che l'indagine dell'ausiliario, lungi dall'essere stata fuorviata da quanto a lui riferito dalla parte, risulta effettuata sulla base non solo dei dati anamnestici ma della documentazione prodotta e degli esami strumentali.
Pertanto, anche la documentata negativizzazione del tampone covid-19 ad aprile 2022 che darebbe conto di un'infezione lieve e di rapida risoluzione non è dirimente al punto da rendere l'ipotesi eziologica della CTU priva di riscontri e “palesemente illogica e contraria alle più elementari nozioni di fisiopatologia”, come sembra auspicare il ricorrente. Ancora, l'esclusione da parte del CTU di un''asbestosi polmonare ha reso unitile l'applicazione del “principio di equivalenza delle cause” ex art 41 c.p. Infine, la ritenuta rilevanza della TC Torace del 21.02.2023 e della spirometria effettuata in data 04.07.2025, lungi dal rendere la consulenza errata e/o affetta da insanabili vizi motivazionali, costituisce un evidente dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017 n.
4020).
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale
6 ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Pertanto, essendo condivisibile il metodo d'indagine del CTU e corrette le sue conclusioni, di talché non sussistono le condizioni per un rinnovo e/o supplemento di CTU. Del resto, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza (vedi, tra le tante: Cass. 9461/2010 e conf. 5793/2015).
Per completezza, va evidenziato che la mancata redazione del verbale delle operazioni peritali condotte il giorno 26.05.2025, è stata rilevata da parte ricorrente nelle note difensive. Tuttavia, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice
(Cass., Sez. 2, 12/10/2021, n. 27723; Cass., Sez. 2, 27/08/2012, n. 14652; Cass., Sez. 3,
10/08/2004, n. 15411) e senza essere tenuto a redigere il relativo verbale (Cass., Sez. L, 11/05/2005,
n. 9890), non derivando da una tale omissione alcuna nullità e potendo, perciò, il predetto limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato, ai sensi dell'art. 195, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass.,
Sez. 1, 03/01/2003, n. 15; Cass., Sez. 2, 14/04/1999, n. 3680). Nel caso in esame, quanto alle dichiarazioni raccolte dal ricorrente e dal CTP attoreo in video chiamata -presenti nel giorno delle operazioni peritali- il CTU ne dà specificamente atto nell'elaborato peritale (cfr. pag. 4 della perizia).
Il ricorso deve essere quindi respinto.
Le spese di lite e quelle di C.T.U. si liquidano a carico di parte ricorrente, in quanto sprovvisto delle condizioni per l'esenzione dal pagamento delle spese, non avendo prodotto la dichiarazione ex art.152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
7 condanna il ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di lite liquidate in € 1.508,80 CP_1 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovute. liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli, 26.11.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa MA RZ
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