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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 31/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 25.11.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 698/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], codice fiscale: , Parte_1 C.F._1 residente a [...], ed elettivamente domiciliata in Via G. Medici n.
228, a S. TA IL (ME) presso lo studio dell'Avv. Antonella Amata, c.f.: , n. C.F._2 di fax 0941.706817, indirizzo di posta elettronica certificata che la Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
NA (C.F.:
[...] Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, P.IVA_1
comma 1 c.p.c. ( come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo 1998, n°80 e succ. modif.) dalla Dr.ssa
(C.F. ), funzionario del , Controparte_3 C.F._3 Controparte_1
in servizio presso Controparte_4
legalmente domiciliata per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all' art. 12 D.lgs
[...]
165/2001 presso la sede del predetto , sita in NA, Via San Paolo. Controparte_4
361 ex IAI, pec: Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con ricorso depositato in data 08.03.2024, conveniva in giudizio l'amministrazione Parte_1 scolastica, esponendo di essere attualmente in servizio, per l'a.s. 2023/2024, presso l 'Istituto superiore ITC Merendino di Capo d'Orlando, in virtù di contratto a tempo determinato dal
1/09/2023 al 30.06.2024 per 18 ore settimanali e di avere prestato servizio alle dipendenze del
, in forza di plurimi contratti a tempo determinato come di seguito elencati: Controparte_1
- nell'a.s. 2022/2023 dal 8.09.2022 al 30.06.2023, presso l 'Istituto Tecnico Nautico I.T.T.L.
Caio Duilio di NA.
- Nell'a.s. 2021/2022 dal 9.09.2021 al 30.06.2022 presso l 'Istituto superiore Gregorio
Mendel Villa Cortese;
- Nell' a.s. 2020/2021 dal 20.10.2020 al 31.08.2021 presso l 'Istituto superiore Gregorio
Mendel Villa Cortese;
- Nell' a.s. 2019/2020 dal 17.09.2019 al 30.06.2020 presso l 'Istituto superiore Gregorio
Mendel Villa Cortese, quale docente di sostegno;
- Nell'a.s. 2018/2019 dal 24.09.2018 al 30.06.2019 presso l 'Istituto superiore Gregorio
Mendel Villa Cortese.
Tanto premesso, lamentava che non gli era stato riconosciuto il diritto a ottenere la c.d. “carta elettronica del docente”, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
Sosteneva l'illegittimità dell'esclusione da tale beneficio dei docenti assunti con contratto a tempo determinato.
Rilevava che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, chiamati a svolgere le medesime funzioni in seno all'organizzazione scolastica, sarebbe in contrasto con l'obbligo di formazione anche del personale a tempo determinato, consacrato nei cit. artt. 29, 63
e 64 del C.C.N.L. con il principio di buon andamento della P.A., di cui all'art. 97 della Cost. e con il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito nell'art. 3 della Cost. e ribadito nella clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 e negli artt. 20 e 21 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Chiedeva, pertanto - previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, comma 121 della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e delle altre disposizioni sopra richiamate –
l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, 2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente, la condanna del al pagamento dell'importo Controparte_1 complessivo di € 3.000,00.
Il del merito si costituiva in giudizio con memoria del 25.10.2024, Controparte_1
eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto per le annualità 2018/2019 e 2019/2020.
Formulava una proposta conciliativa avente ad oggetto il pagamento del beneficio per gli altri anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. Nel merito sosteneva la correttezza del comportamento dell'amministrazione e l'infondatezza della pretesa, con specifico riferimento all'annualità 202272023 rilevava la non dovutezza del beneficio in quanto il ricorrente avrebbe prestato servizio per un monte ore inferiore a quello del corrispondente insegnante di ruolo ex art. 28 del CCNL Scuola 2006–2009.
Chiedeva, pertanto, in caso di mancata accettazione della proposta conciliativa, il rigetto del ricorso.
Indi, all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato per le ragioni che seguono.
In via preliminare va rilevato che con sentenza n. 29961/2023, emessa il 27.10.2023 la Suprema
Corte di Cassazione si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto con ordinanza del Tribunale di Taranto, NRG 8514/2022 nel corso di un giudizio di oggetto analogo al presente e su questioni sovrapponibili a quelle da valutarsi in questa sede.
Ed infatti, il Tribunale di Taranto ha chiesto alla Suprema Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni:
- se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
- se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
- se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
- se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
- se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
I giudici di legittimità, hanno risolto le anzidette questioni pregiudiziali enunciando una serie di principi di diritto che, pur non essendo direttamente vincolanti nel presente giudizio, appaiono pienamente condivisibili, anche perché sostanzialmente confermativi dell'orientamento già espresso da questo ufficio in precedenti giudizi riguardanti la medesima materia. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Tanto premesso, risulta pacifico - e documentalmente provato dai contratti in atti– che, il ricorrente abbia svolto servizio quale docente in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019; 2020/2021; 2021/2022 svolgendo incarichi annuali, mentre negli a.s. 2019/2020; 2022/2023 e 2023/2024 svolgendo l'incarico sino al termine delle attività didattiche
(30.6).
Tanto premesso in punto di fatto, giova rammentare le considerazioni, già svolte in altre analoghe pronunce di questo tribunale, in base alle quali si ritiene spettante la carta docente anche ai docenti non di ruolo che abbiano ricevuto incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6.
Tali considerazioni, infatti, sono sostanzialmente analoghe a quelle svolte dai giudici di legittimità.
Anzitutto, giova richiamare il quadro normativo che regola il riconoscimento della Carta elettronica del Docente.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_6 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Tali disposizioni sono state attuate attraverso l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 23.09.2015, ove si prevede che i destinatari della “carta docente” siano soltanto “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Successivamente, il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, all'art. 3, ha individuato tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”.
Inoltre, la nota del prot. n. 15219 del 15 ottobre 2015, al punto 2, rubricato “Destinatari”, CP_1 ha ribadito che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM)”.
Tanto premesso, trattandosi di uno strumento finalizzato a garantire l'aggiornamento professionale del corpo docente, è certamente rilevante l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297), secondo cui “L'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce particolare rilievo alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Tutto ciò premesso, da un lato emerge chiaramente che la formazione professionale sia un diritto dovere dell'intero corpo docente, la cui realizzazione è affidata anche agli strumenti, risorse ed opportunità che devono essere messi a disposizione dall'amministrazione scolastica;
dall'altro, la
“Carta del Docente” è certamente uno degli strumenti attraverso cui l'amministrazione realizza tale azione formativa.
Conseguentemente, trattandosi di una finalità che riguarda l'intero corpo docente, occorre richiamare la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, che al punto 1 prevede: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto
4 della clausola si dispone che: “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Dunque, tenuto conto del dovere di assicurare parità di condizioni di impiego tra i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e quelli assunti con contratto a tempo determinato, nonché del generale diritto-dovere di formazione professionale stabilito dalla normativa nazionale nei confronti dell'intero corpo docente, non emerge alcuna ragione oggettiva per limitare ai soli docenti di ruolo il riconoscimento di uno strumento destinato ad assicurare la formazione professionale, qual è certamente la Carta del Docente.
Ed, infatti, la formazione si connota quale elemento essenziale nell'attività lavorativa degli insegnanti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.
Tali principi si colgono anche nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, chiamata a valutare la compatibilità della normativa appena richiamata con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, recepito con Direttiva
1999/70/CE).
In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la corte di Lussemburgo ha evidenziato che, a fronte dell'obbligo di trattare nel medesimo modo i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, che si trovino nelle medesime condizioni d'impiego, posto dalla richiamata clausola 4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego» è proprio il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro.
Pertanto, l'indennità ex art. 1 c. 121 della L. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, atteso che rientrano “in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre
2010, e C-444/09 e C-456/09, EU:C:2010:819, punto 50, e Persona_1 Persona_2
ordinanza del 18 marzo 2011, , C- 273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto Persona_3
32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio
2012, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione a Persona_4 un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016, , C-631/15, Persona_5
EU:C:2016:725, punto 36), nonché la partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C- 315/17, Persona_6
non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47). 35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le
«condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1
compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. 37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...)”
Dunque, la CGUE, dopo aver stabilito che i docenti a tempo determinato si trovano nella medesima condizione lavorativa di quelli assunti a tempo indeterminato, ha rilevato che non esiste una ragione oggettiva che giustifichi la differenza di trattamento tra tali categorie nel riconoscimento della Carta del Docente, posto che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”. La CGUE ha, pertanto, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1
al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Sulla questione relativa all'esclusione del personale docente a tempo determinato dal beneficio della
Carta del Docente si è pronunciato recentemente, anche il Consiglio di Stato, Sezione Settima, il quale, con sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, mutando il proprio precedente orientamento, ha annullato i DPCM impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della Carta del Docente, affermando come tale beneficio spetti anche a tutti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.
In particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il sistema di formazione delineato dalle norme impugnate si connoti quale sistema di formazione “a doppia trazione”, prevedendo, da una parte, i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta;
dall'altra, i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
A parere dei supremi giudici amministrativi, un sistema impostato in tal modo collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
Anzitutto, si determina una palese discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, limitando ingiustificatamente le loro opportunità di aggiornamento e preparazione.
Inoltre, viene leso il principio di buon andamento della P.A., atteso che un sistema che favorisce la formazione del solo personale docente di ruolo, a scapito della formazione del personale precario, non garantisce un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione della classe docente, e, di conseguenza, la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Dunque, risulta non conforme ai canoni di buona amministrazione un sistema che, per un verso, pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente e fornisce solo a tale personale gli strumenti per ottemperarvi, e, per altro verso, continua a servirsi per la fornitura del servizio scolastico di una corposa aliquota di personale docente, precario, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla.
Se la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, allora deve allo stesso tempo curarne la formazione, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento.
Peraltro, se è vero che la formazione professionale è un diritto-dovere per tutto il corpo docente, in conformità anche alle previsioni contenute nel CCNL, non è corretto ritenere che l'erogazione della
Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
A fronte di ciò, non appare sussista una condizione differente tra i docenti di ruolo e i docenti a tempo determinato, in quanto richiamando i principi già esplicitati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il quadro normativo va interpretato nella sua interezza;
sicché,
“la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da
121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.).
E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna.”
Conseguentemente, non si può sostenere che vi siano condizioni di lavoro differenti in base alla mera natura temporanea del rapporto di lavoro, sicché non sono condivisibili gli argomenti del ministero circa la presunta violazione del menzionato Accordo Quadro, essendo evidente che la carta docenti non costituisce una mera modalità di erogazione della formazione professionale personalizzata del singolo docente, che può usufruirne secondo le proprie esigenze, nell'ambito delle molteplici opzioni previste.
Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia e dal Consiglio di Stato, la Carta Docente è un beneficio economico aggiuntivo finalizzato alla generale formazione professionale, che non può essere erogato solo a una parte del personale, discriminando l'altra parte, in violazione delle disposizioni eurounitarie.
Né vale, in tal senso, l'ulteriore argomento, secondo cui “il docente supplente non è privato della necessaria formazione;
la disponibilità della Carta Docenti è del tutto svincolata dalla questione della formazione del docente in quanto ogni istituto scolastico prevede un preciso percorso obbligatorio di formazione gratuito per tutti i docenti come previsto dal PTOF e indipendentemente dall'utilizzo della Carta Docenti”, in quanto la previsione di percorsi di formazione gratuita per tutto il personale docente non fa venire meno la discriminazione in termini di “condizioni di impiego”, in cui rientrano tutti i trattamenti economici in qualsiasi modo gli stessi siano denominati.
Ciò posto, anche secondo la richiamata sentenza n. 29961/23 della Suprema Corte di Cassazione
“la circostanza che il legislatore abbia riferito il beneficio della Carta del Docente, all'anno scolastico, richiamandosi ai concetti espressi dalla Corte di Giustizia, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”.
Pertanto, dovranno essere ricercate situazioni nelle quali vi siano “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”.
La Corte ha chiarito che: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto. Vale a dire, la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”. In particolare, “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari. Il riferimento va al caso del docente part time di ruolo, che ovviamente durante l'anno svolge meno giornate di lavoro, calcolate dal giudice del rinvio in centocinquanta e addirittura riducibili, secondo un calcolo elaborato nelle difese del ricorrente, a novanta giorni. Come si desume dall'Ordinanza Ministeriale 446/1997, integrativa (Cass. 14 marzo 2019, n. 7320) del CCNL di comparto (v. ad es. art. 46 CCNL normativo 1994-1997) e come tale conoscibile d'ufficio, il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni) si tara sull'intero anno scolastico e dunque rientra nel concetto di didattica “annua” su cui si sta argomentando e che non necessariamente ricorre per qualunque tipo di supplenza. Quanto al part time verticale su periodi diversi, l'O.M. (art. 8, co.2, e 7, co. 2) lo ammette sulla base della «progettazione educativa di ciascuna istituzione scolastica e alla conseguente programmazione dell'attività didattica» e dunque su situazioni del tutto particolari e potenzialmente assai differenziate da caso a caso, che non consentono un'assimilazione alle supplenze conferite per la conduzione ordinaria dell'anno scolastico. 7.3
Analogamente, non possono essere valorizzate particolari condizioni (inidoneità per motivi di salute;
docenti comandati, distaccati;
presa di servizio solo ad anno iniziato, come già previsto dal
DPCM 23.9.2015 – art. 8, co. 2 – per l'a.s. 2015/2016 etc.) in cui la Carta viene attribuita a docenti di ruolo nonostante essi non svolgano attualmente attività di insegnamento o non l'abbiano svolta per una parte dell'anno scolastico. Si tratta infatti ancora di situazioni peculiari, in cui il riconoscimento del beneficio trova fondamento sul trattarsi di docenti stabilmente inseriti nell'ambito del servizio scolastico, ma al contempo si riconnette a situazioni di fatto di solo provvisoria inattività didattica o di inizio successivo di essa, tali da escludere un idoneo paragone… In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico. Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
In considerazione dei soprarichiamati principi enunciati dalla Suprema Corte, emerge, pertanto, che la ratio del beneficio in oggetto si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, con evidente esclusione dell'ipotesi di contratti a termine saltuari e di breve durata nel corso dell'anno scolastico. Va rilevato, infatti, che la supplenza annuale, tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, prevede una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica l'ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato.
Mentre, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e
581/2023 del 9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
A tal proposito, va richiamato quanto ha chiarito da ultimo, con decreto di inammissibilità n. 7254 del 19.3.2024 dalla Corte di Cassazione, che decidendo su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., dopo aver ribadito i principi già enunciati in tema di supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma
3, L. 124/1999, con riferimento alle ipotesi di abuso di contratti a termine in ambito scolastico
(Cass. n. 22552/2016), nonché i principi sopra richiamati con la sentenza n. 29961/2023, ha affermato che: “7.4 La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
8. Questi profili sono stati messi in luce anche dal giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso – evidenziato dalla Corte - tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore.
8.1 La scelta operata dal legislatore è stata particolarmente valorizzata nella sentenza n. 29961 del 2023 laddove si afferma da un lato che “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
8.2 La Corte ha aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni “specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
8.3 Il quadro di riferimento appare, in conclusione, composito ed esauriente pur se nella pronuncia si enuncia espressamente che rimangono questioni irrisolte (proprio quelle relative alle supplenze temporanee) in quanto non oggetto di quel giudizio.”
Da tali considerazioni deriva che le uniche situazioni che possono essere equiparate all'annualità della prestazione lavorativa del docente assunto a tempo indeterminato, sono quelle dei docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche.
Conseguentemente, avuto riguardo ai contratti in atti del ricorrente, spetterà il beneficio in oggetto per gli anni scolastici 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023, 2023/2024.
Quanto all'eccezione di prescrizione con riferimento all'a.s. 2018/2019 e 2019/2020, sollevata dal ministero convenuto, va richiamato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con la menzionata sentenza n. 29961/2023, secondo cui il : “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve
“pagarsi”. Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui «criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 cod. civ. è quello di liberare debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa», sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce «l'unica causa solutoria … non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa» (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108). In breve, il pagamento “di scopo” di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente CP_1
occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219). 19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale. Né si può estendere il termine quinquennale previsto per la responsabilità dello Stato in attuazione di direttive eurounitarie dall'art. 1, co. 43, L. 183/2012, in quanto, anche per ciò che si andrà subito a dire di seguito, il principio di pari trattamento, rispetto alle supplenze annue, è di diretta applicazione e dunque il caso è diverso da quello di cui alla norma citata, in cui si fa riferimento alla mancata trasposizione di norme eurounitarie non immediatamente efficaci. … 20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e
2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo
Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49)”
Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.”
Ciò posto, rilevato che non risulta in atti alcun atto di diffida valevole ad interrompere la decorrenza del termine prescrizionale, può riconoscersi al ricorrente, il beneficio entro il limite della prescrizione quinquennale dal primo atto, ovvero il presente giudizio, e dunque per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; 2023/2024.
Tale diritto, peraltro, come espressamente affermato dalla Suprema Corte, deve essere riconosciuto a prescindere dal fatto che il docente abbia presentato una domanda espressamente finalizzata ad ottenerlo, nei tempi previsti per ciascuno degli anni scolastici.
Infatti, “è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito.” CP_1
Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio va rilevato che essa non può operare per fatto del creditore, sicché non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.
Diversamente, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
L'illegittima esclusione dal beneficio ha precluso alla ricorrente ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo.
Sicché è irrilevante sia la mancata documentazione di spese - che, in tesi, avrebbe dovuto anticipare per la propria formazione, salvo poi tentare con esiti incerti il relativo recupero – sia la mancata richiesta del beneficio nei termini stabiliti o il mancato utilizzo delle somme, trattandosi di meccanismi validi solo per chi, fin da principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti.
Per le stesse ragioni non colgono nel segno i rilievi circa l'impossibilità di pervenire al cumulo del beneficio per una pluralità di annualità, essendo previsto il termine del 31 agosto dell'anno in corso, per la relativa richiesta.
L'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, ha chiarito, che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Dunque, la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
L'adempimento di tale obbligazione, infine, può essere eseguito in forma specifica, tenuto conto anche della circostanza che la ricorrente è attualmente inserito nel sistema scolastico.
Infatti, la previsione di un obbligo di versamento di somme tout court in favore della ricorrente genererebbe un'illegittima diversità di trattamento rispetto al personale di ruolo, attese le modalità di erogazione a cui quest'ultimo è tenuto al fine del godimento del beneficio, con la conseguenza che “l'assegnazione della Carta Docente, può essere eseguita soltanto in forma specifica” e non può tradursi nella mera corresponsione di una data somma di denaro.
Infatti, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non prevede in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Diversa sarebbe stata la situazione nel caso in cui il docente precario non sia più inserito nel sistema scolastico, in cui, da un lato verrebbe meno l'interesse specifico dell'amministrazione all'attuale acquisizione di strumenti di aggiornamento professionale, e, dall'altro, non sarebbe materialmente possibile eseguire l'obbligazione in forma specifica.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno.” Dunque, nel caso di docente non più inserito nemmeno nel sistema delle graduatorie, l'unico strumento possibile per ottenere il ristoro alla discriminazione subita sarebbe l'azione risarcitoria per il danno subito.
Invece, non può riconoscersi il pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Occorre rilevare infatti, che gli importi riconosciuti dalla carta docente non possono essere maggiorati degli interessi né della rivalutazione monetaria in quanto, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Conseguentemente, la domanda deve trovare accoglimento nei termini sopra precisati, e deve essere accertato il diritto del ricorrente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”.
Tenuto conto del consolidato quadro giurisprudenziale, le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 147/22 (valore della causa, parametro prossimo al minimo, assenza di istruzione) come in dispositivo.
PQM
Il Giudice del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
Accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite Parte_1 la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato.
Condanna il alla corresponsione a , mediante Controparte_7 Parte_1
accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.500,00;
Condanna il al pagamento delle spese di lite, in favore di Controparte_7
, che liquida in € 49,00 per spese ed € 1.030,00 per onorari, oltre aumento per spese Parte_1
generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Patti, 31.1.2025.
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata