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Articolo 3 della Legge 9 agosto 1974, n. 369
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Legge 9 agosto 1974, n. 369
Articolo 3 della Legge 9 agosto 1974, n. 369
Versione
7 settembre 1974
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 7 settembre 1974
Vedi fonte istituzionale
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