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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9199/2022 R.G.L.
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Pierno Piero Antonio e Trematore Parte_1
VA
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione - supplemento contributi post pensionamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, parte ricorrente – premesso di essere titolare di pensione diretta cat. VOCOM 36036820 avente decorrenza 01.10.2006 e liquidata nella gestione CP_1 autonoma dei Commercianti e di vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata ante pensionamento da lavoro dipendente e da commerciante per il periodo 01.04.1965 – 30.09.2006 e post pensionamento per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2018, come risulta dall'estratto contributivo – ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato in data 31.1.2014 domanda di supplemento contributivo in relazione alle settimane post pensionamento regolarmente accreditate cui era seguita la riliquidazione con riconoscimento di 39 settimane contributive in luogo delle 43 settimane risultanti.
Invocata l'applicazione dell'art. 7 Legge 155/1981, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla riliquidazione del concesso supplemento per i contributi post pensionamento e sino al
31.07.2007
pagina 1 di 3 su pensione I.N.P.S. cat. VOCOM n. 36036820 ai sensi dell'art. 7 della l.n. 155/1981, per ulteriori 4 settimane;
- per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 15.11.2019 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto a titolo di supplemento avente decorrenza 01.02.2014, ossia l'importo differenziale mensile calcolato partendo dalla differenza mensile di € 1,94 alla decorrenza originaria e perequandola annualmente sino al 2019 in applicazione della decadenza mobile, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.
Risulta per tabulas che, a seguito della domanda per la concessione del supplemento contributivo del
31.1.2014, l' abbia riliquidato la pensione, riconoscendo n. 711 settimane nella gestione CP_1
Commercianti per il periodo successivo al 31.12.1992 (v. pag. 2 del mod. TE08 del 28.03.2014).
Sebbene parte ricorrente omesso questa circostanza, l' ha allegato e provato che “l'odierno CP_1 ricorrente in data 14.10.2022 ha presentato domanda di supplemento (doc.6), proprio per le ragioni indicate in ricorso, la quale è stata peraltro accolta dall' in data 11.1.2023 (doc.7), che ha CP_1 determinato un credito complessivo di €.9,26” (pag. 4 memoria ). CP_1
In tale ulteriore domanda di supplemento, il ricorrente ha chiesto la “concessione di altro supplemento per contributi accreditati post decorrenza del primo supplemento”.
Con la comunicazione con cui quest'ultima domanda è stata accolta, l' ha riconosciuto n. 715 CP_1 settimane nella gestione Commercianti per il periodo successivo al 31.12.1992 (v. pag. 1 del mod.
TE08 del 11.1.2023), cui poi sono state aggiunte le ulteriori settimane maturate dopo il 31.12.2011.
L' ha dunque riconosciuto ulteriori 4 settimane, atteso che, nel modello TE08 del 28.3.2014 (doc. CP_1
1 fasc. ricorrente), risultano n. 711 settimane nella gestione Commercianti per il periodo successivo al
31.12.1992, ossia esattamente 4 settimane in meno.
Deve tuttavia evidenziarsi come, con la riliquidazione di cui al mod. TE08 del 11.1.2023, la decorrenza sia novembre 2022 (v. pag. 2 del predetto mod. TE08) e non – come richiesto con il presente ricorso – 1.2.2014.
Ne deriva che la domanda di parte ricorrente debba trovare accoglimento e, dunque, debba essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del concesso supplemento per i contributi post pensionamento e sino al 31.07.2007 su pensione I.N.P.S. cat. VOCOM n. 36036820 ai sensi dell'art. 7
pagina 2 di 3 della l.n. 155/1981, per ulteriori 4 settimane, con decorrenza dall'1.2.2014, con condanna al pagamento della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto a titolo di supplemento avente decorrenza 01.02.2014, ossia l'importo differenziale mensile calcolato partendo dalla differenza mensile di € 1,94 alla decorrenza originaria e perequandola annualmente sino al 2019, limitatamente al periodo dal 15.11.2019 al 31.10.2022 (essendo stata, come anzidetto, riconosciuta la corretta contribuzione a partire da novembre 2022).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del penultimo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. secondo cui “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione I.N.P.S. cat. VOCOM n.
36036820 ai sensi dell'art. 7 della l.n. 155/1981, per ulteriori 4 settimane, con decorrenza dall'1.2.2014;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, limitatamente al CP_1 periodo dal 15.11.2019 al 31.10.2022, della differenza mensile perequabile di €.1,94, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato a titolo di prestazione in godimento, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.150,00, oltre IVA, CPA e CP_1 rimborso spese forfettario, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare 17.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de VI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RR de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9199/2022 R.G.L.
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti Di Pierno Piero Antonio e Trematore Parte_1
VA
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sedda e Amodio Marzocchella
RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione - supplemento contributi post pensionamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, parte ricorrente – premesso di essere titolare di pensione diretta cat. VOCOM 36036820 avente decorrenza 01.10.2006 e liquidata nella gestione CP_1 autonoma dei Commercianti e di vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata ante pensionamento da lavoro dipendente e da commerciante per il periodo 01.04.1965 – 30.09.2006 e post pensionamento per il periodo 01.01.2007 – 31.12.2018, come risulta dall'estratto contributivo – ha adito l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato in data 31.1.2014 domanda di supplemento contributivo in relazione alle settimane post pensionamento regolarmente accreditate cui era seguita la riliquidazione con riconoscimento di 39 settimane contributive in luogo delle 43 settimane risultanti.
Invocata l'applicazione dell'art. 7 Legge 155/1981, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto dell'odierno istante alla riliquidazione del concesso supplemento per i contributi post pensionamento e sino al
31.07.2007
pagina 1 di 3 su pensione I.N.P.S. cat. VOCOM n. 36036820 ai sensi dell'art. 7 della l.n. 155/1981, per ulteriori 4 settimane;
- per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierno istante, a partire dal 15.11.2019 (triennio precedente la data di deposito del ricorso), della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto a titolo di supplemento avente decorrenza 01.02.2014, ossia l'importo differenziale mensile calcolato partendo dalla differenza mensile di € 1,94 alla decorrenza originaria e perequandola annualmente sino al 2019 in applicazione della decadenza mobile, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.
Risulta per tabulas che, a seguito della domanda per la concessione del supplemento contributivo del
31.1.2014, l' abbia riliquidato la pensione, riconoscendo n. 711 settimane nella gestione CP_1
Commercianti per il periodo successivo al 31.12.1992 (v. pag. 2 del mod. TE08 del 28.03.2014).
Sebbene parte ricorrente omesso questa circostanza, l' ha allegato e provato che “l'odierno CP_1 ricorrente in data 14.10.2022 ha presentato domanda di supplemento (doc.6), proprio per le ragioni indicate in ricorso, la quale è stata peraltro accolta dall' in data 11.1.2023 (doc.7), che ha CP_1 determinato un credito complessivo di €.9,26” (pag. 4 memoria ). CP_1
In tale ulteriore domanda di supplemento, il ricorrente ha chiesto la “concessione di altro supplemento per contributi accreditati post decorrenza del primo supplemento”.
Con la comunicazione con cui quest'ultima domanda è stata accolta, l' ha riconosciuto n. 715 CP_1 settimane nella gestione Commercianti per il periodo successivo al 31.12.1992 (v. pag. 1 del mod.
TE08 del 11.1.2023), cui poi sono state aggiunte le ulteriori settimane maturate dopo il 31.12.2011.
L' ha dunque riconosciuto ulteriori 4 settimane, atteso che, nel modello TE08 del 28.3.2014 (doc. CP_1
1 fasc. ricorrente), risultano n. 711 settimane nella gestione Commercianti per il periodo successivo al
31.12.1992, ossia esattamente 4 settimane in meno.
Deve tuttavia evidenziarsi come, con la riliquidazione di cui al mod. TE08 del 11.1.2023, la decorrenza sia novembre 2022 (v. pag. 2 del predetto mod. TE08) e non – come richiesto con il presente ricorso – 1.2.2014.
Ne deriva che la domanda di parte ricorrente debba trovare accoglimento e, dunque, debba essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione del concesso supplemento per i contributi post pensionamento e sino al 31.07.2007 su pensione I.N.P.S. cat. VOCOM n. 36036820 ai sensi dell'art. 7
pagina 2 di 3 della l.n. 155/1981, per ulteriori 4 settimane, con decorrenza dall'1.2.2014, con condanna al pagamento della differenza mensile perequabile tra quanto spettante e quanto effettivamente corrisposto a titolo di supplemento avente decorrenza 01.02.2014, ossia l'importo differenziale mensile calcolato partendo dalla differenza mensile di € 1,94 alla decorrenza originaria e perequandola annualmente sino al 2019, limitatamente al periodo dal 15.11.2019 al 31.10.2022 (essendo stata, come anzidetto, riconosciuta la corretta contribuzione a partire da novembre 2022).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del penultimo periodo dell'art. 152 disp. att. c.p.c. secondo cui “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione I.N.P.S. cat. VOCOM n.
36036820 ai sensi dell'art. 7 della l.n. 155/1981, per ulteriori 4 settimane, con decorrenza dall'1.2.2014;
- per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, limitatamente al CP_1 periodo dal 15.11.2019 al 31.10.2022, della differenza mensile perequabile di €.1,94, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato a titolo di prestazione in godimento, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.150,00, oltre IVA, CPA e CP_1 rimborso spese forfettario, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare 17.9.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RR de VI
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