TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Pesce ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Napoli (NA) alla Via Pasquale del Torto n. 73, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] l'[...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Rubino ed elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla
Via Mario De Sena n. 250, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/08/2022 la ricorrente premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 02/09/1999 in Saviano (NA) (atto n. 38- CP_1 parte II – Serie A dell'anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Saviano) dalla cui unione nascevano i figli nata il [...], ed , nato il [...], chiedeva Per_1 Per_2 autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnazione in suo favore della casa coniugale, affido esclusivo del figlio minore o, in subordine, affido condiviso dello stesso con collocazione presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno, mantenimento per i figli, spese straordinarie a carico del padre al 100%, addebito al resistente, risarcimento dei danni patiti;
vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi, affido dei figli ad entrambi i genitori, collocazione della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente presso di sé e del figlio presso la madre, regolamentazione Per_2 diritto di visita, mantenimento a favore dei figli ed a carico della ricorrente, spese straordinarie la
50%, porre a carico della ricorrente il pagamento del 50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Saviano alla Via HI ovvero che la stessa ne autorizzasse la vendita. In via riconvenzionale chiedeva dichiarare l'addebito della separazione alla sig.ra Pt_1
e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dallo stesso. Vittoria di spese.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le stesse dinanzi al giudice istruttore, resa sentenza parziale sullo status, assegnati i termini ex art. 183,
VI co. c.p.c., con ordinanza del 15/09/2025 il Giudice riservava al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata resa sentenza sullo status, non resta che esaminare le altre domande proposte dalle parti.
Circa le domande di addebito esse vanno rigettate in quanto rimaste prive di sostegno probatorio.
La prova orale articolata sul punto dalle parti è stata generica e, per tal via, irrilevante ai fini del giudizio.
Vanno altresì rigettate le domande risarcitorie proposte dalle parti, non essendo stato comprovato alcun fatto ingiusto.
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, va innanzitutto evidenziato che ed Per_1 Per_2 sono, nelle more del giudizio, diventati maggiorenni di talchè nulla andrà disposto in merito ad affido, collocamento e visita. È altresì pacifico che i figli vivono con il padre.
Quanto, poi, al figlio è pacifico che questi sia ancora studente. Ne deriva, pertanto, che la Per_2 casa familiare sita in Saviano alla via Fresuriello 14 va assegnata al sig. quale CP_1 genitore presso cui vive il figlio maggiorenne non è economicamente indipendente.
Quanto alla figlia laureatasi nel novembre 2023 in scienze infermieristiche, risulta che la Per_1 stessa, a decorrere dal 15 maggio 2024 ha iniziato a lavorare per la Società Cooperativa Vesuvius con retribuzione di circa 1300,00 euro mensili (cfr. estratto INPS prodotto dal resistente).
La predetta figlia, pertanto, avendo ultimato gli studi ed essendosi inserita nel mondo del lavoro, ben può ritenersi economicamente indipendente. Nulla sarà pertanto più dovuto per il mantenimento di questa a decorrere dal mese di giugno 2024. Per il periodo precedente si conferma l'importo di euro 100,00 dovuto mensilmente dalla madre per il mantenimento della figlia.
Quanto al figlio , si ritiene di confermare l'obbligo posto a carico della ricorrente di Per_2 contribuire al mantenimento di questo versando entro il 5 di ogni mese la somma di euro 100,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021, graveranno sul ricorrente in toto.
Ciò tenuto conto della circostanza che tra le parti sussiste una rilevante disparità economica patrimoniale.
La ricorrente, invero, svolge attività di insegnante con reddito annuale netto di euro 25.000,00, è gravata da un finanziamento per euro 523,00 come risultante da cedolino paga prodotto, vive in immobile acquistato in data 29.10.2009 in comproprietà con il marito sito in Saviano alla via
HI gravato da rata di mutuo (cointestato) di circa 600,00 (rata che da tempo non viene pagata da entrambi gli obbligati).
Il resistente svolge attività di assistente amministrativo, oggi full time, con reddito di circa
22.000,00 ma ha dichiarato fin dall'udienza presidenziale di svolgere anche diverse attività Contr lavorativi, per nonchè attività di formatore, risulta partecipare al 25% in una società Istituto
AU srl, è proprietario della casa familiare e di alcuni terreni. Orbene, ritiene il tribunale che gli introiti percepiti dal resistente siano superiori a quelli dichiarati se solo si consideri che questi ha riferito di avere pagato interventi estetistici alla ricorrente (miopia, intervento alle labbra, addominoplastica), ha contribuito a pagare una FIAT 500 (poi rilasciata versando a suo dire
4500,00 euro), un motorino, una T. ROC, una Dacia in uso alla figlia ha sempre sostenuto Per_1 le spese per i figli nonché le spese di manutenzione della casa familiare (corredata anche da piscina), utenze etc.
Tenuto conto della predetta disparità economica e della circostanza che è diventata Per_1 economicamente indipendente, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora versando alla stessa la somma di 250,00 entro il 5 di ogni Pt_1 mese e con decorrenza dal mese di dicembre 2024 (la domanda è stata proposta per la prima volta in sede di memoria integrativa depositata il 15.11.2024).
Nulla può invece essere statuito in merito agli obblighi derivanti dal contratto di mutuo le cui condizioni contrattuali non possono essere modificate da questo tribunale, ma possono essere modificate solo per accordo delle parti.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite. Queste, considerato l'esito della lite e il rigetto delle domande di addebito, saranno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande di addebito;
2) Rigetta le domande di risarcimento danni;
3) Assegna la casa familiare sita in Saviano alla via Fresuriello 14 al sig. ; Parte_2
4) Pone a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_2 versando al sig. entro il 5 di ogni mese la somma di euro 100,00, importo CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5) Revoca l'obbligo posto a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di giugno 2024; Per_1
6) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora Pt_1 versando alla stessa la somma di 250,00 entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
7) rigetta la domanda del resistente di condanna al pagamento della metà della rata di mutuo dell'immobile di via HI;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 5205 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Pesce ed elettivamente C.F._1 domiciliata in Napoli (NA) alla Via Pasquale del Torto n. 73, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] l'[...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Rubino ed elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla
Via Mario De Sena n. 250, presso lo studio questi;
- resistente -
- con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 15.09.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/08/2022 la ricorrente premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in data 02/09/1999 in Saviano (NA) (atto n. 38- CP_1 parte II – Serie A dell'anno 1999 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Saviano) dalla cui unione nascevano i figli nata il [...], ed , nato il [...], chiedeva Per_1 Per_2 autorizzare i coniugi a vivere separati, assegnazione in suo favore della casa coniugale, affido esclusivo del figlio minore o, in subordine, affido condiviso dello stesso con collocazione presso di sé, regolamentazione del diritto di visita paterno, mantenimento per i figli, spese straordinarie a carico del padre al 100%, addebito al resistente, risarcimento dei danni patiti;
vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva pronunciarsi separazione personale dei coniugi, affido dei figli ad entrambi i genitori, collocazione della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente presso di sé e del figlio presso la madre, regolamentazione Per_2 diritto di visita, mantenimento a favore dei figli ed a carico della ricorrente, spese straordinarie la
50%, porre a carico della ricorrente il pagamento del 50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile sito in Saviano alla Via HI ovvero che la stessa ne autorizzasse la vendita. In via riconvenzionale chiedeva dichiarare l'addebito della separazione alla sig.ra Pt_1
e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dallo stesso. Vittoria di spese.
Ascoltate le parti in sede presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le stesse dinanzi al giudice istruttore, resa sentenza parziale sullo status, assegnati i termini ex art. 183,
VI co. c.p.c., con ordinanza del 15/09/2025 il Giudice riservava al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, essendo già stata resa sentenza sullo status, non resta che esaminare le altre domande proposte dalle parti.
Circa le domande di addebito esse vanno rigettate in quanto rimaste prive di sostegno probatorio.
La prova orale articolata sul punto dalle parti è stata generica e, per tal via, irrilevante ai fini del giudizio.
Vanno altresì rigettate le domande risarcitorie proposte dalle parti, non essendo stato comprovato alcun fatto ingiusto.
Circa la regolamentazione dei doveri genitoriali, va innanzitutto evidenziato che ed Per_1 Per_2 sono, nelle more del giudizio, diventati maggiorenni di talchè nulla andrà disposto in merito ad affido, collocamento e visita. È altresì pacifico che i figli vivono con il padre.
Quanto, poi, al figlio è pacifico che questi sia ancora studente. Ne deriva, pertanto, che la Per_2 casa familiare sita in Saviano alla via Fresuriello 14 va assegnata al sig. quale CP_1 genitore presso cui vive il figlio maggiorenne non è economicamente indipendente.
Quanto alla figlia laureatasi nel novembre 2023 in scienze infermieristiche, risulta che la Per_1 stessa, a decorrere dal 15 maggio 2024 ha iniziato a lavorare per la Società Cooperativa Vesuvius con retribuzione di circa 1300,00 euro mensili (cfr. estratto INPS prodotto dal resistente).
La predetta figlia, pertanto, avendo ultimato gli studi ed essendosi inserita nel mondo del lavoro, ben può ritenersi economicamente indipendente. Nulla sarà pertanto più dovuto per il mantenimento di questa a decorrere dal mese di giugno 2024. Per il periodo precedente si conferma l'importo di euro 100,00 dovuto mensilmente dalla madre per il mantenimento della figlia.
Quanto al figlio , si ritiene di confermare l'obbligo posto a carico della ricorrente di Per_2 contribuire al mantenimento di questo versando entro il 5 di ogni mese la somma di euro 100,00, importo annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Le spese straordinarie, individuate e regolamentate in conformità al protocollo del
Tribunale di Nola del maggio 2021, graveranno sul ricorrente in toto.
Ciò tenuto conto della circostanza che tra le parti sussiste una rilevante disparità economica patrimoniale.
La ricorrente, invero, svolge attività di insegnante con reddito annuale netto di euro 25.000,00, è gravata da un finanziamento per euro 523,00 come risultante da cedolino paga prodotto, vive in immobile acquistato in data 29.10.2009 in comproprietà con il marito sito in Saviano alla via
HI gravato da rata di mutuo (cointestato) di circa 600,00 (rata che da tempo non viene pagata da entrambi gli obbligati).
Il resistente svolge attività di assistente amministrativo, oggi full time, con reddito di circa
22.000,00 ma ha dichiarato fin dall'udienza presidenziale di svolgere anche diverse attività Contr lavorativi, per nonchè attività di formatore, risulta partecipare al 25% in una società Istituto
AU srl, è proprietario della casa familiare e di alcuni terreni. Orbene, ritiene il tribunale che gli introiti percepiti dal resistente siano superiori a quelli dichiarati se solo si consideri che questi ha riferito di avere pagato interventi estetistici alla ricorrente (miopia, intervento alle labbra, addominoplastica), ha contribuito a pagare una FIAT 500 (poi rilasciata versando a suo dire
4500,00 euro), un motorino, una T. ROC, una Dacia in uso alla figlia ha sempre sostenuto Per_1 le spese per i figli nonché le spese di manutenzione della casa familiare (corredata anche da piscina), utenze etc.
Tenuto conto della predetta disparità economica e della circostanza che è diventata Per_1 economicamente indipendente, si stima congruo porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora versando alla stessa la somma di 250,00 entro il 5 di ogni Pt_1 mese e con decorrenza dal mese di dicembre 2024 (la domanda è stata proposta per la prima volta in sede di memoria integrativa depositata il 15.11.2024).
Nulla può invece essere statuito in merito agli obblighi derivanti dal contratto di mutuo le cui condizioni contrattuali non possono essere modificate da questo tribunale, ma possono essere modificate solo per accordo delle parti.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite. Queste, considerato l'esito della lite e il rigetto delle domande di addebito, saranno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande di addebito;
2) Rigetta le domande di risarcimento danni;
3) Assegna la casa familiare sita in Saviano alla via Fresuriello 14 al sig. ; Parte_2
4) Pone a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Per_2 versando al sig. entro il 5 di ogni mese la somma di euro 100,00, importo CP_1 annualmente ed automaticamente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
5) Revoca l'obbligo posto a carico della ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con decorrenza dal mese di giugno 2024; Per_1
6) pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora Pt_1 versando alla stessa la somma di 250,00 entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dal mese di dicembre 2024;
7) rigetta la domanda del resistente di condanna al pagamento della metà della rata di mutuo dell'immobile di via HI;
8) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)