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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 3403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3403 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5143 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del _6.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to TANI Parte_1 C.F._1
IU , presso il cui studio in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 21 40068 SAN
ZA DI EN (BO), è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso introduttivo;
RICORRENTE (CREDITRICE OPPOSTA)
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
LANDUZZI, con domicilio eletto presso il suo studio in VICOLO SANTA LUCIA 2/2 40124
NA , giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
RESITENTE (DEBITORE OPPONENTE)
OGGETTO: opposizione esecutiva (merito ex art. 616 c.p.c.)
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate del 31.10.2025” (cfr. verbale dell'udienza del
6.11.2025);
FATTO
Con ricorso riqualificato ex art. 281 decies c.p.c. , rubricato ai sensi dell'” ART. 289 C.P.C., IN
RIFERIMENTO AGLI ART. 616 E 618 CPC, PER L'INSTAURAZIONE DEL MERITO
DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI” la ricorrente in premessa, già creditrice procedente nell'esecuzione mobiliare presso terzi iscritta al RGE 1558/2024 dell'intestato Tribunale, ha introdotto ex art. 616 c.p.c. il giudizio di merito dell'opposizione endo-
1 esecutiva proposta dal debitore esecutato (odierno resistente) in data 20.09.2024 Controparte_1 avanti al G.E. della suddetta esecuzione RGE 1558/2024, chiedendo, in riforma dell'ordinanza del
GE resa all'udienza del 28.11.2024, nella parte in cui ha compensato le spese di lite del suddetto incidente oppositivo endo-esecutivo: “Dichiarata e valutata la infondatezza dell'opposizione all'esecuzione promossa da come indicata in narrativa, anche in relazione al Controparte_1 momento in cui essa era stata proposta, dichiarare la soccombenza virtuale del medesimo, e comunque condannarlo alla rifusione delle spese di lite sia della fase sommaria cautelare sia della presente fase di merito”.
Ciò sull'assunto secondo cui “ il G.E. prendendo atto della rinuncia (all'opposizione promossa da parte del debitore esecutato) accettata dichiarava con ordinanza in udienza la cessata materia del contendere .., ma, diversamente da quanto richiesto e previsto dalle norme di legge (art. 306
u.c. cpc), compensava le spese della fase cautelare (doc. 5)”.
Di tal chè “con la compensazione delle spese disposta nell'ordinanza del G.E. a verbale il
28/11/2024 (sarebbe) stato completamente disatteso il principio di soccombenza virtuale del rinunciante sig. (che peraltro, oltre ad essere rimasto inadempiente circa gli obblighi CP_1 portati nel titolo esecutivo, ha svolto altre opposizioni). É interesse di parte opposta creditrice riassumere nel merito la procedura di opposizione al fine ottenere la corretta pronuncia sulle spese di lite della fase cautelare e della instauranda necessitata fase di merito, ciò ai sensi dell'art.
289 c.p.c.”, in assenza di termine perentorio assegnato dal GE per l'introduzione del giudizio di merito.
Si è costituita la parte resistente (già debitore opponente), chiedendo il rigetto del “ricorso avversario”, in quanto “inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto”, con vittoria delle spese di lite e con condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. , sull'assunto secondo il quale
“è evidente che la rinuncia accettata assorbe il merito, tant'è che Il G.E. ha dichiarato cessata la materia del contendere e provveduto sulle spese compensandole integralmente, quindi non sussiste alcuna lacuna fondante il ricorso introduttivo del presente giudizio ed alcun motivo per il quale il
G.E. avrebbe dovuto fissare il giudizio di merito di una causa già definita per rinuncia agli atti accettata già nella sua fase sommaria”.
In dettaglio, nella prospettazione della parte resistente, “il si è convinto a rinunziare CP_1 all'opposizione non tanto perché non fosse certo delle proprie ragioni, ma per evitare l'alea del giudizio, quindi il .. (GE) ha deciso con un provvedimento passato in giudicato” (“ma ancor più,
l'accettazione della rinuncia da parte della difesa della – espressa a verbale - ha Pt_1 determinato la cessazione del giudizio di opposizione, quindi il G.E. ha rigettato la richiesta delle
2 spese stabilendone la compensazione: per quale motivo il G.E. avrebbe dovuto fissare il giudizio di merito di una causa conclusa per rinuncia agli atti accettata ?”).
Indi, la causa, istruita documentalmente e fallite soluzioni conciliative, all'udienza del
6.11.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
In limine, giova ricordare che nelle opposizioni esecutive c.d. 'successive' all'inizio dell'esecuzione
“ La preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario” (25170/2018 Cass.Civ.).
Con la precisazione che “qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria” (ivi compresa la cessazione della materia del contendere avanti allo stesso)
“emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt.
615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod.proc.civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod.proc.civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese”
(Cass. n. 22033 del 24/10/2011).
Ciò precisato, nella specie, dichiarata dal GE la cessazione della materia del contendere (a fronte della rinuncia al ricorso da parte del debitore esecutato) pur dopo la costituzione del creditore opposto, con compensazione delle spese di lite, la domanda come proseguita nel presente giudizio di merito da parte del creditore opposto/ricorrente formale (compatibile il rito semplificato adoperato) , nel termine perentorio di cui all'art. 289 c.p.c. (in difetto di assegnazione di termine ex art. 616 c.p.c. da
3 parte del GE) è ammissibile e tempestiva.
Contrariamente, infatti, a quanto assunto dal resistente, è ormai pacifico in giurisprudenza che, come da ultimo ribadito incidenter tantum dalla Suprema Corte con sentenza n. 4748 del 15/02/2023 ( e già con la sentenza del 24 ottobre 2011, n. 22033), nella struttura bifasica delle opposizioni all'esecuzione, ai sensi degli arti:. 615, secondo comma, 617 e 619 cod. proc. civ., “la statuizione sulle spese di lite” del GE in fase sommaria “può essere riesaminata esclusivamente nell'ambito del giudizio di merito dell'opposizione”.
Nel solco di tale orientamento si pongono, del resto, numerose sentenze della S.C., richiamate dalla suddetta sentenza n. 4748/2023 (e dal ricorrente) “con le quali si è univocamente ribadito il principio secondo il quale la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
617 cod. proc. civ. e neppure il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
(Cass., sez. 3, 27/10/2011, n. 22503; Cass., sez. 3, 18/09/2014, n. 19644; Cass., sez. 6-3, 14/06/2016,
n. 12170; Cass., sez. 6-3, 10/10/2017, n. 23733; Cass., sez. 6-3, 13/04/2017, n. 9652; Cass., sez. 6-3,
31/05/2019, n. 15082; Cass., sez. 6-3, 20/11/2019, n. 30300; Cass., sez. 6-3, 09/02/2021, n. 3019;
Cass., sez. 6-3, 29/11/2021, n. 37252; Cass., sez. 3, 26/04/2022, n. 12977)”.
Ciò in quanto, l'ordinanza del GE ex art. 624 c.p.c., emessa a seguito di uno svolgimento dell'azione secondo le forme della sommarietà, lungi dal passare in giudicato (come sostenuto dalla parte resistente) “non è diretta a portare ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto, ma solo ad una decisione del tutto provvisoria, come tale priva dei caratteri della definitività e della decisorietà e, quindi, destinata ad essere ridiscussa nella fase a cognizione piena con l'introduzione del giudizio di merito”.
Con la conseguenza che “qualora si abbia interesse ad ottenere una revisione totale della decisione cautelare, che ponga in discussione anche i criteri che hanno condotto alla individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e quindi lo stesso merito della controversia come delibato in quella fase sommaria, la parte interessata ha l'onere di introdurre il giudizio di merito, che è giudizio a cognizione piena, solo nell'ambito del quale la soluzione adottata potrà essere integralmente rivista, alla luce di una diversa valutazione della vicenda sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo sostanziale, anche con riguardo alla statuizione in punto di spese, tenuto conto dell'esito finale della lite”.
In definitiva, “l'azione di merito costituisce…il mezzo necessario per ridiscutere sulla
4 regolamentazione delle spese, perché il capo condannatorio sulle spese subisce lo stesso trattamento
a cui è sottoposta l'azione cautelare, che, lasciando impregiudicato l'accertamento del diritto, resta suscettibile di riesame proprio nel giudizio di merito che ciascuna delle parti può sempre iniziare al fine di ottenere la tutela definitiva della situazione che ne è oggetto, e ciò in ragione del nesso di strumentalità tra procedimento cautelare e successiva causa di merito” (Cass. n. 4748 /2023 cit.);
2- Nel merito dell'opposizione.
Tanto precisato, con l'introduzione del presente giudizio di merito il creditore opposto/ricorrente formale ha chiesto ridiscutersi la regolamentazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo (in detta sede compensate), osservando che:
- in data 20/09/2024 il debitore ha depositato un “ricorso ex art. 615 c.p.c. c. II con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva” (doc.2) ed il G.E., provvedendo in data 23/09/2024 sul ricorso in opposizione, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti nella fase di opposizione per il
28/11/2024, esplicitando, nel decreto di fissazione medesimo, la mancanza di opportunità di sospendere la procedura esecutiva mobiliare, per la quale si è regolarmente celebrata l'udienza del
26/09/2024, al cui esito si è disposta la liquidazione dei titoli bancari pignorati e fissata udienza di assegnazione per la data del 20/01/2025 (doc. doc. 3);
- il debitore opponente, per il tramite del suo legale costituito, notificava in data 26/09/2024 il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione d'udienza del Giudice (doc. 2);
- in vista dell'udienza, in data 06/11/2024, la difesa di si costituiva per parte creditrice- Parte_1 opposta depositando comparsa di costituzione “nella quale contestava punto per punto sia la tardività di ogni eccezione sollevata, in quanto erroneamente identificate come ex art. 615 c.p.c., ma nei fatti tutte riconducibili ad opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sia la loro completa infondatezza nel merito, come si esplicherà di seguito in diritto” (doc. 4);
- all'udienza del 28/11/2024, parte opponente-debitrice, “rinunciava all'opposizione promossa, …e la difesa di quest'ultima accettava la rinuncia espressa ma chiedeva la liquidazione delle spese, anche in ossequio al principio di soccombenza virtuale”;
- “Il G.E. prendendo atto della rinuncia accettata dichiarava con ordinanza in udienza la cessata materia del contendere ed estinto il procedimento di opposizione, ma, diversamente da quanto richiesto e previsto dalle norme di legge (art. 306 u.c. cpc), compensava le spese della fase cautelare
(doc. 5)”;
• “con la compensazione delle spese disposta nell'ordinanza del G.E. a verbale il 28/11/2024 è stato completamente disatteso il principio di soccombenza virtuale del rinunciante sig. (che CP_1 peraltro, oltre ad essere rimasto inadempiente circa gli obblighi portati nel titolo esecutivo, ha svolto altre opposizioni)”.
5 Orbene, dal tenore letterale dell'ordinanza resa dal GE all'udienza camerale del 28.11.2024 emerge che:
-“ per il ricorrente in opposizione l'avv. Luca Landuzzi che si riporta al ricorso e avendo conferito con il cliente dichiara di rinunciare al ricorso;
- per l'opposto l'avv. Desirè Labanti in sostituzione dell'avv. Tani come da delega verbale si riporta ai propri scritti depositati e dichiara di accettare la rinuncia e chiede la liquidazione delle spese della presente fase
Il G.E., dato atto dispone come segue: dichiara cessata la materia del contendere e considerato il comportamento processuale delle parti ritiene di dover compensare interamente tra le stesse le spese della presente fase di opposizione”.
Sul punto, a fronte dei chiarimenti richiesti da questo GI, in punto di incompatibilità della previsione di cui all'art. 306 co. 4 c.p.c., pur richiamata dalla parte opponente (norma postulante la dichiarazione di estinzione ex art. 306 c.p.c. dell'incidente oppositivo), con il (distinto) criterio di cui all'art. 91
c.p.c. in punto di soccombenza virtuale, coerente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (sul presupposto, dunque, dell'assenza delle condizioni per l'estinzione ex art. 306 c.p.c.), con note scritte autorizzate parte ricorrente ha precisato che il tenore letterale dell'ordinanza del GE
(che non ha dichiarato l'estinzione, ma la cessazione della materia del contendere) è coerente con la circostanza che “all'udienza avanti al G.E. del 28/11/2024 non vi poteva essere alcuna valida ed efficace accettazione della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. da parte della IG.ra , Parte_1 posto che all'udienza ha presenziato l'Avv. Desirée Labanti (in mera sostituzione dell'avv.to Katiusa
Tani), soggetto che non aveva i poteri per una formale accettazione di una rinuncia agli atti”.
Così ricostruita la res controversa ed esclusa, dal tenore letterale dell'ordinanza del GE (e circostanze di cui sopra) la declaratoria di estinzione tipica dell'incidente oppositivo ex art. 306 c.p.c., la domanda di parte ricorrente in parte qua è fondata e, come tale, merita accoglimento.
E' principio pacifico in giurisprudenza che il G.E., anche laddove definisca l'incidente di opposizione con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è tenuto a provvedere, in assenza di accordo tra le parti, sulle spese di lite della fase sommaria endo-esecutivo (in quanto incidente di cognizione) in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale “da valutare in relazione agli originari motivi di opposizione” (sul punto Cass. Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022)
Nella specie, il tenore eccessivamente succinto del provvedimento in parte qua, avuto riguardo al
“comportamento processuale” delle parti, non consente di ritenere congrua la motivazione addotta ai fini della compensazione delle spese di lite della suddetta fase.
Orbene, è indubbio che la pronta rinuncia al ricorso oppositivo da parte opponente all'udienza di discussione all'uopo fissata abbia comportato il venir meno, appunto la cessazione, della materia del
6 contendere (esclusa l'estinzione ex art. 306 c.p.c. in assenza di rituale accettazione dalla parte munita di apposito potere), tuttavia ciò è avvenuto pur sempre dopo la presentazione del ricorso, emissione del decreto di fissazione dell'udienza (con rigetto dell'istanza di sospensione inaudita altera parte) notificato alla controparte, costituzione della controparte, ed in sede di comparizione delle parti all'udienza all'uopo fissata.
Se, dunque, da un lato, la condotta processuale di parte opponente è meritevole di essere valorizzata ai fini della esclusione delle spese di lite della fase di 'trattazione' in senso stretto (siccome non tenutasi, per effetto della rinuncia), tuttavia non consente, in quanto tale, di ritenere sussistenti “gravi ed eccezionali motivi” per derogare al criterio ordinario della soccombenza (nella specie virtuale) “da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione”, in relazione alle fasi di studio ed introduttiva del suddetto incidente cautelare.
Di tal chè, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, occorre scrutinare nella presente sede
(a cognizione piena) la fondatezza dei motivi di opposizione dedotti dal debitore esecutato innanzi al
GE.
Esaminato il tenore del ricorso, rubricato come ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., depositato in data
20.09.2024 dal debitore esecutato vanti al GE, ritiene l'adito Giudice che i dedotti CP_1 motivi di opposizione, da riqualificarsi, in parte, come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed in parte come motivi ex art. 615 c.p.c., non avrebbero potuto trovare accoglimento né ai fini della chiesta sospensione (per carenza di fumus boni iuris) né a fortiori nella presente sede di merito (a cognizione piena), in quanto inammissibili.
In dettaglio, la censura sull'asserito vizio di notifica del titolo esecutivo giudiziale presupposto e pedissequo atto di precetto, da riqualificarsi come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., è all'evidenza inammissibile, siccome tardivamente dedotta ben oltre il termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (che la parte stessa allega essere avvenuto ex art. 140
c.p.c. il 17.04.2024; cfr. deposito del ricorso in opposizione del 20.09.2024), di là dall'infondatezza nel merito (non assurgendo a causa non imputabile e vizio inficiante la regolarità della notifica a mezzo pec del 15.03.2024, l'allegata circostanza di non aver potuto “accedere alla posta pec per un guasto al p.c.”).
Parimenti inammissibili sono, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., censure nel merito del titolo esecutivo giudiziale (sentenza del Tribunale di Bologna n. 1385/2023) posto alla base dell'esecuzione opposta (cfr. contestazioni a pag.3 del ricorso), per fatti anteriori o coevi alla sua formazione o definitività.
Come noto, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere
7 fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove sia ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso o in sede di gravame, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (Cass.
18 febbraio 2015, n. 3277).
Alla evidente prognosi di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. per i motivi di ricorso sopra indicati avrebbe, dunque, dovuto conseguire, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, la condanna del debitore opponente (soccombente) alla refusione delle spese di lite della fase sommaria, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, esclusa la fase di trattazione (valorizzata opportunamente sul punto la rinuncia al ricorso).
Non rilevanti, ai fini della sospensione dell'esecuzione, le ulteriori contestazioni accennate in ricorso sul quantum per voci accessorie (suscettibili di essere verificate anche d'ufficio dal GE in sede di assegnazione delle somme).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la riforma dell'ordinanza resa dal GE all'udienza camerale del
28.11.2024 in punto di compensazione delle spese di lite, con condanna del debitore opponente, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, alle spese di lite della fase sommaria endo-esecutiva ex art. 624/618 c.p.c., liquidate ai minimi tabellari, in ragione della complessità minima e rilievo pregiudiziale di tardività/inammissibilità dei motivi dedotti, in € 1.014,00 (tab. 10 procedimenti cautelari, valore credito contestato, scaglione € 26.0001- € 52.000,00) limitatamente alla fase di studio ed introduttiva.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, liquidate ai minimi tabellari in considerazione della complessità minima e natura documentale della causa (esclusa fase istruttoria, considerato il rito semplificato adoprato e scarna attività processuale espletata), seguono la soccombenza della parte resistente, avuto riguardo al tenore (inconferente) della difesa di quest'ultima nel presente giudizio di merito ed alla mancata apertura ad una soluzione transattiva in limine litis pur auspicata dal GI
(tuttavia senza formulazione di alcuna proposta conciliativa a valere ex art. 91 c.p.c.).
è rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente- CP_2 soccombente.
Si precisa, infine, che alla luce dei rilievi in premessa, il valore effettivo della controversia nella presente fase di merito “risulta manifestamente diverso da quello presunto in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”(al momento dell'introduzione del presente giudizio di merito), id est entro la soglia di € 5.200,00, residuando solo la contestazione in ordine alla regolamentazione delle spese di
8 lite dell'incidente oppositivo come disposta con l'ordinanza da cui promana l'odierno giudizio di merito (cfr. mutatis mutandis , per i principi espressi Cass. ord. n. 6345 del 05/03/2020, a mente della quale “quando un giudizio prosegua nel successivo grado” – o nella specie nella fase di merito -
“soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata” – nella specie ordinanza del GE- “e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) dato atto della cessazione della materia del contendere nel merito dell'opposizione proposta da on ricorso depositato in data 20/09/2024 nell'esecuzione mobiliare presso Controparte_1 terzi iscritta al RGE 1558/2024 dell'intestato Tribunale, in riforma dell'ordinanza del GE resa in sede di incidente oppositivo endo-esecutivo all'udienza del 28.11.2024, CONDANNA il debitore- opponente l pagamento delle spese di lite della suddetta fase sommaria in Controparte_1 ossequio al principio della soccombenza virtuale, in favore del creditore opposto, Parte_1 liquidate in € 1.014,00 oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge;
2) CONDANNA il debitore-opponente resistente nel presente giudizio di Controparte_1 merito ex art. 616 c.p.c., al pagamento in favore del creditore opposto/ricorrente , Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge ed € 195,00 (168,00+ 27,00) per esborsi.
Così deciso in Bologna, il 05/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5143 /2025 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del _6.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.to TANI Parte_1 C.F._1
IU , presso il cui studio in VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 21 40068 SAN
ZA DI EN (BO), è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso introduttivo;
RICORRENTE (CREDITRICE OPPOSTA)
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
LANDUZZI, con domicilio eletto presso il suo studio in VICOLO SANTA LUCIA 2/2 40124
NA , giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
RESITENTE (DEBITORE OPPONENTE)
OGGETTO: opposizione esecutiva (merito ex art. 616 c.p.c.)
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate del 31.10.2025” (cfr. verbale dell'udienza del
6.11.2025);
FATTO
Con ricorso riqualificato ex art. 281 decies c.p.c. , rubricato ai sensi dell'” ART. 289 C.P.C., IN
RIFERIMENTO AGLI ART. 616 E 618 CPC, PER L'INSTAURAZIONE DEL MERITO
DELL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE E AGLI ATTI ESECUTIVI” la ricorrente in premessa, già creditrice procedente nell'esecuzione mobiliare presso terzi iscritta al RGE 1558/2024 dell'intestato Tribunale, ha introdotto ex art. 616 c.p.c. il giudizio di merito dell'opposizione endo-
1 esecutiva proposta dal debitore esecutato (odierno resistente) in data 20.09.2024 Controparte_1 avanti al G.E. della suddetta esecuzione RGE 1558/2024, chiedendo, in riforma dell'ordinanza del
GE resa all'udienza del 28.11.2024, nella parte in cui ha compensato le spese di lite del suddetto incidente oppositivo endo-esecutivo: “Dichiarata e valutata la infondatezza dell'opposizione all'esecuzione promossa da come indicata in narrativa, anche in relazione al Controparte_1 momento in cui essa era stata proposta, dichiarare la soccombenza virtuale del medesimo, e comunque condannarlo alla rifusione delle spese di lite sia della fase sommaria cautelare sia della presente fase di merito”.
Ciò sull'assunto secondo cui “ il G.E. prendendo atto della rinuncia (all'opposizione promossa da parte del debitore esecutato) accettata dichiarava con ordinanza in udienza la cessata materia del contendere .., ma, diversamente da quanto richiesto e previsto dalle norme di legge (art. 306
u.c. cpc), compensava le spese della fase cautelare (doc. 5)”.
Di tal chè “con la compensazione delle spese disposta nell'ordinanza del G.E. a verbale il
28/11/2024 (sarebbe) stato completamente disatteso il principio di soccombenza virtuale del rinunciante sig. (che peraltro, oltre ad essere rimasto inadempiente circa gli obblighi CP_1 portati nel titolo esecutivo, ha svolto altre opposizioni). É interesse di parte opposta creditrice riassumere nel merito la procedura di opposizione al fine ottenere la corretta pronuncia sulle spese di lite della fase cautelare e della instauranda necessitata fase di merito, ciò ai sensi dell'art.
289 c.p.c.”, in assenza di termine perentorio assegnato dal GE per l'introduzione del giudizio di merito.
Si è costituita la parte resistente (già debitore opponente), chiedendo il rigetto del “ricorso avversario”, in quanto “inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto”, con vittoria delle spese di lite e con condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. , sull'assunto secondo il quale
“è evidente che la rinuncia accettata assorbe il merito, tant'è che Il G.E. ha dichiarato cessata la materia del contendere e provveduto sulle spese compensandole integralmente, quindi non sussiste alcuna lacuna fondante il ricorso introduttivo del presente giudizio ed alcun motivo per il quale il
G.E. avrebbe dovuto fissare il giudizio di merito di una causa già definita per rinuncia agli atti accettata già nella sua fase sommaria”.
In dettaglio, nella prospettazione della parte resistente, “il si è convinto a rinunziare CP_1 all'opposizione non tanto perché non fosse certo delle proprie ragioni, ma per evitare l'alea del giudizio, quindi il .. (GE) ha deciso con un provvedimento passato in giudicato” (“ma ancor più,
l'accettazione della rinuncia da parte della difesa della – espressa a verbale - ha Pt_1 determinato la cessazione del giudizio di opposizione, quindi il G.E. ha rigettato la richiesta delle
2 spese stabilendone la compensazione: per quale motivo il G.E. avrebbe dovuto fissare il giudizio di merito di una causa conclusa per rinuncia agli atti accettata ?”).
Indi, la causa, istruita documentalmente e fallite soluzioni conciliative, all'udienza del
6.11.2025 è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1- In limine sull'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
In limine, giova ricordare che nelle opposizioni esecutive c.d. 'successive' all'inizio dell'esecuzione
“ La preliminare fase sommaria …davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma
2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario” (25170/2018 Cass.Civ.).
Con la precisazione che “qualora il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria” (ivi compresa la cessazione della materia del contendere avanti allo stesso)
“emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, comma secondo, 617 e 619 cod.proc.civ., ometta di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o - nelle opposizioni ai sensi degli artt.
615 e 619 cod.proc.civ. - per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese - può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289 cod.proc.civ., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l'esperibilità contro l'irrituale provvedimento del ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.. La mancanza dell'istanza di integrazione, nel termine di cui all'art. 289 cod.proc.civ., ovvero dell'iniziativa autonoma della parte di introduzione del giudizio di merito nello stesso termine, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 307, comma terzo, cod.proc.civ., con conseguente impossibilità di mettere in discussione il provvedimento sulle spese”
(Cass. n. 22033 del 24/10/2011).
Ciò precisato, nella specie, dichiarata dal GE la cessazione della materia del contendere (a fronte della rinuncia al ricorso da parte del debitore esecutato) pur dopo la costituzione del creditore opposto, con compensazione delle spese di lite, la domanda come proseguita nel presente giudizio di merito da parte del creditore opposto/ricorrente formale (compatibile il rito semplificato adoperato) , nel termine perentorio di cui all'art. 289 c.p.c. (in difetto di assegnazione di termine ex art. 616 c.p.c. da
3 parte del GE) è ammissibile e tempestiva.
Contrariamente, infatti, a quanto assunto dal resistente, è ormai pacifico in giurisprudenza che, come da ultimo ribadito incidenter tantum dalla Suprema Corte con sentenza n. 4748 del 15/02/2023 ( e già con la sentenza del 24 ottobre 2011, n. 22033), nella struttura bifasica delle opposizioni all'esecuzione, ai sensi degli arti:. 615, secondo comma, 617 e 619 cod. proc. civ., “la statuizione sulle spese di lite” del GE in fase sommaria “può essere riesaminata esclusivamente nell'ambito del giudizio di merito dell'opposizione”.
Nel solco di tale orientamento si pongono, del resto, numerose sentenze della S.C., richiamate dalla suddetta sentenza n. 4748/2023 (e dal ricorrente) “con le quali si è univocamente ribadito il principio secondo il quale la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva operata dal giudice dell'esecuzione può essere ridiscussa nel solo giudizio di merito dell'opposizione, che la parte interessata può sempre instaurare, anche in caso di mancata assegnazione dei relativi termini da parte del giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che in relazione a tale provvedimento non è ammissibile né l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
617 cod. proc. civ. e neppure il ricorso straordinario diretto per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
(Cass., sez. 3, 27/10/2011, n. 22503; Cass., sez. 3, 18/09/2014, n. 19644; Cass., sez. 6-3, 14/06/2016,
n. 12170; Cass., sez. 6-3, 10/10/2017, n. 23733; Cass., sez. 6-3, 13/04/2017, n. 9652; Cass., sez. 6-3,
31/05/2019, n. 15082; Cass., sez. 6-3, 20/11/2019, n. 30300; Cass., sez. 6-3, 09/02/2021, n. 3019;
Cass., sez. 6-3, 29/11/2021, n. 37252; Cass., sez. 3, 26/04/2022, n. 12977)”.
Ciò in quanto, l'ordinanza del GE ex art. 624 c.p.c., emessa a seguito di uno svolgimento dell'azione secondo le forme della sommarietà, lungi dal passare in giudicato (come sostenuto dalla parte resistente) “non è diretta a portare ad una decisione definitiva sul diritto coinvolto, ma solo ad una decisione del tutto provvisoria, come tale priva dei caratteri della definitività e della decisorietà e, quindi, destinata ad essere ridiscussa nella fase a cognizione piena con l'introduzione del giudizio di merito”.
Con la conseguenza che “qualora si abbia interesse ad ottenere una revisione totale della decisione cautelare, che ponga in discussione anche i criteri che hanno condotto alla individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e quindi lo stesso merito della controversia come delibato in quella fase sommaria, la parte interessata ha l'onere di introdurre il giudizio di merito, che è giudizio a cognizione piena, solo nell'ambito del quale la soluzione adottata potrà essere integralmente rivista, alla luce di una diversa valutazione della vicenda sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo sostanziale, anche con riguardo alla statuizione in punto di spese, tenuto conto dell'esito finale della lite”.
In definitiva, “l'azione di merito costituisce…il mezzo necessario per ridiscutere sulla
4 regolamentazione delle spese, perché il capo condannatorio sulle spese subisce lo stesso trattamento
a cui è sottoposta l'azione cautelare, che, lasciando impregiudicato l'accertamento del diritto, resta suscettibile di riesame proprio nel giudizio di merito che ciascuna delle parti può sempre iniziare al fine di ottenere la tutela definitiva della situazione che ne è oggetto, e ciò in ragione del nesso di strumentalità tra procedimento cautelare e successiva causa di merito” (Cass. n. 4748 /2023 cit.);
2- Nel merito dell'opposizione.
Tanto precisato, con l'introduzione del presente giudizio di merito il creditore opposto/ricorrente formale ha chiesto ridiscutersi la regolamentazione delle spese di lite dell'incidente oppositivo (in detta sede compensate), osservando che:
- in data 20/09/2024 il debitore ha depositato un “ricorso ex art. 615 c.p.c. c. II con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva” (doc.2) ed il G.E., provvedendo in data 23/09/2024 sul ricorso in opposizione, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti nella fase di opposizione per il
28/11/2024, esplicitando, nel decreto di fissazione medesimo, la mancanza di opportunità di sospendere la procedura esecutiva mobiliare, per la quale si è regolarmente celebrata l'udienza del
26/09/2024, al cui esito si è disposta la liquidazione dei titoli bancari pignorati e fissata udienza di assegnazione per la data del 20/01/2025 (doc. doc. 3);
- il debitore opponente, per il tramite del suo legale costituito, notificava in data 26/09/2024 il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione d'udienza del Giudice (doc. 2);
- in vista dell'udienza, in data 06/11/2024, la difesa di si costituiva per parte creditrice- Parte_1 opposta depositando comparsa di costituzione “nella quale contestava punto per punto sia la tardività di ogni eccezione sollevata, in quanto erroneamente identificate come ex art. 615 c.p.c., ma nei fatti tutte riconducibili ad opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sia la loro completa infondatezza nel merito, come si esplicherà di seguito in diritto” (doc. 4);
- all'udienza del 28/11/2024, parte opponente-debitrice, “rinunciava all'opposizione promossa, …e la difesa di quest'ultima accettava la rinuncia espressa ma chiedeva la liquidazione delle spese, anche in ossequio al principio di soccombenza virtuale”;
- “Il G.E. prendendo atto della rinuncia accettata dichiarava con ordinanza in udienza la cessata materia del contendere ed estinto il procedimento di opposizione, ma, diversamente da quanto richiesto e previsto dalle norme di legge (art. 306 u.c. cpc), compensava le spese della fase cautelare
(doc. 5)”;
• “con la compensazione delle spese disposta nell'ordinanza del G.E. a verbale il 28/11/2024 è stato completamente disatteso il principio di soccombenza virtuale del rinunciante sig. (che CP_1 peraltro, oltre ad essere rimasto inadempiente circa gli obblighi portati nel titolo esecutivo, ha svolto altre opposizioni)”.
5 Orbene, dal tenore letterale dell'ordinanza resa dal GE all'udienza camerale del 28.11.2024 emerge che:
-“ per il ricorrente in opposizione l'avv. Luca Landuzzi che si riporta al ricorso e avendo conferito con il cliente dichiara di rinunciare al ricorso;
- per l'opposto l'avv. Desirè Labanti in sostituzione dell'avv. Tani come da delega verbale si riporta ai propri scritti depositati e dichiara di accettare la rinuncia e chiede la liquidazione delle spese della presente fase
Il G.E., dato atto dispone come segue: dichiara cessata la materia del contendere e considerato il comportamento processuale delle parti ritiene di dover compensare interamente tra le stesse le spese della presente fase di opposizione”.
Sul punto, a fronte dei chiarimenti richiesti da questo GI, in punto di incompatibilità della previsione di cui all'art. 306 co. 4 c.p.c., pur richiamata dalla parte opponente (norma postulante la dichiarazione di estinzione ex art. 306 c.p.c. dell'incidente oppositivo), con il (distinto) criterio di cui all'art. 91
c.p.c. in punto di soccombenza virtuale, coerente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (sul presupposto, dunque, dell'assenza delle condizioni per l'estinzione ex art. 306 c.p.c.), con note scritte autorizzate parte ricorrente ha precisato che il tenore letterale dell'ordinanza del GE
(che non ha dichiarato l'estinzione, ma la cessazione della materia del contendere) è coerente con la circostanza che “all'udienza avanti al G.E. del 28/11/2024 non vi poteva essere alcuna valida ed efficace accettazione della rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. da parte della IG.ra , Parte_1 posto che all'udienza ha presenziato l'Avv. Desirée Labanti (in mera sostituzione dell'avv.to Katiusa
Tani), soggetto che non aveva i poteri per una formale accettazione di una rinuncia agli atti”.
Così ricostruita la res controversa ed esclusa, dal tenore letterale dell'ordinanza del GE (e circostanze di cui sopra) la declaratoria di estinzione tipica dell'incidente oppositivo ex art. 306 c.p.c., la domanda di parte ricorrente in parte qua è fondata e, come tale, merita accoglimento.
E' principio pacifico in giurisprudenza che il G.E., anche laddove definisca l'incidente di opposizione con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, è tenuto a provvedere, in assenza di accordo tra le parti, sulle spese di lite della fase sommaria endo-esecutivo (in quanto incidente di cognizione) in ossequio al principio della c.d. soccombenza virtuale “da valutare in relazione agli originari motivi di opposizione” (sul punto Cass. Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022)
Nella specie, il tenore eccessivamente succinto del provvedimento in parte qua, avuto riguardo al
“comportamento processuale” delle parti, non consente di ritenere congrua la motivazione addotta ai fini della compensazione delle spese di lite della suddetta fase.
Orbene, è indubbio che la pronta rinuncia al ricorso oppositivo da parte opponente all'udienza di discussione all'uopo fissata abbia comportato il venir meno, appunto la cessazione, della materia del
6 contendere (esclusa l'estinzione ex art. 306 c.p.c. in assenza di rituale accettazione dalla parte munita di apposito potere), tuttavia ciò è avvenuto pur sempre dopo la presentazione del ricorso, emissione del decreto di fissazione dell'udienza (con rigetto dell'istanza di sospensione inaudita altera parte) notificato alla controparte, costituzione della controparte, ed in sede di comparizione delle parti all'udienza all'uopo fissata.
Se, dunque, da un lato, la condotta processuale di parte opponente è meritevole di essere valorizzata ai fini della esclusione delle spese di lite della fase di 'trattazione' in senso stretto (siccome non tenutasi, per effetto della rinuncia), tuttavia non consente, in quanto tale, di ritenere sussistenti “gravi ed eccezionali motivi” per derogare al criterio ordinario della soccombenza (nella specie virtuale) “da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione”, in relazione alle fasi di studio ed introduttiva del suddetto incidente cautelare.
Di tal chè, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, occorre scrutinare nella presente sede
(a cognizione piena) la fondatezza dei motivi di opposizione dedotti dal debitore esecutato innanzi al
GE.
Esaminato il tenore del ricorso, rubricato come ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c., depositato in data
20.09.2024 dal debitore esecutato vanti al GE, ritiene l'adito Giudice che i dedotti CP_1 motivi di opposizione, da riqualificarsi, in parte, come motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed in parte come motivi ex art. 615 c.p.c., non avrebbero potuto trovare accoglimento né ai fini della chiesta sospensione (per carenza di fumus boni iuris) né a fortiori nella presente sede di merito (a cognizione piena), in quanto inammissibili.
In dettaglio, la censura sull'asserito vizio di notifica del titolo esecutivo giudiziale presupposto e pedissequo atto di precetto, da riqualificarsi come motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c., è all'evidenza inammissibile, siccome tardivamente dedotta ben oltre il termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (che la parte stessa allega essere avvenuto ex art. 140
c.p.c. il 17.04.2024; cfr. deposito del ricorso in opposizione del 20.09.2024), di là dall'infondatezza nel merito (non assurgendo a causa non imputabile e vizio inficiante la regolarità della notifica a mezzo pec del 15.03.2024, l'allegata circostanza di non aver potuto “accedere alla posta pec per un guasto al p.c.”).
Parimenti inammissibili sono, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., censure nel merito del titolo esecutivo giudiziale (sentenza del Tribunale di Bologna n. 1385/2023) posto alla base dell'esecuzione opposta (cfr. contestazioni a pag.3 del ricorso), per fatti anteriori o coevi alla sua formazione o definitività.
Come noto, infatti, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere
7 fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove sia ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso o in sede di gravame, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (o è tuttora) in esame (Cass.
18 febbraio 2015, n. 3277).
Alla evidente prognosi di rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. per i motivi di ricorso sopra indicati avrebbe, dunque, dovuto conseguire, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, la condanna del debitore opponente (soccombente) alla refusione delle spese di lite della fase sommaria, limitatamente alla fase di studio ed introduttiva, esclusa la fase di trattazione (valorizzata opportunamente sul punto la rinuncia al ricorso).
Non rilevanti, ai fini della sospensione dell'esecuzione, le ulteriori contestazioni accennate in ricorso sul quantum per voci accessorie (suscettibili di essere verificate anche d'ufficio dal GE in sede di assegnazione delle somme).
Corollario di quanto sopra è, dunque, la riforma dell'ordinanza resa dal GE all'udienza camerale del
28.11.2024 in punto di compensazione delle spese di lite, con condanna del debitore opponente, in ossequio al principio della soccombenza virtuale, alle spese di lite della fase sommaria endo-esecutiva ex art. 624/618 c.p.c., liquidate ai minimi tabellari, in ragione della complessità minima e rilievo pregiudiziale di tardività/inammissibilità dei motivi dedotti, in € 1.014,00 (tab. 10 procedimenti cautelari, valore credito contestato, scaglione € 26.0001- € 52.000,00) limitatamente alla fase di studio ed introduttiva.
3- Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio di merito, liquidate ai minimi tabellari in considerazione della complessità minima e natura documentale della causa (esclusa fase istruttoria, considerato il rito semplificato adoprato e scarna attività processuale espletata), seguono la soccombenza della parte resistente, avuto riguardo al tenore (inconferente) della difesa di quest'ultima nel presente giudizio di merito ed alla mancata apertura ad una soluzione transattiva in limine litis pur auspicata dal GI
(tuttavia senza formulazione di alcuna proposta conciliativa a valere ex art. 91 c.p.c.).
è rigettata la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. avanzata dal resistente- CP_2 soccombente.
Si precisa, infine, che alla luce dei rilievi in premessa, il valore effettivo della controversia nella presente fase di merito “risulta manifestamente diverso da quello presunto in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”(al momento dell'introduzione del presente giudizio di merito), id est entro la soglia di € 5.200,00, residuando solo la contestazione in ordine alla regolamentazione delle spese di
8 lite dell'incidente oppositivo come disposta con l'ordinanza da cui promana l'odierno giudizio di merito (cfr. mutatis mutandis , per i principi espressi Cass. ord. n. 6345 del 05/03/2020, a mente della quale “quando un giudizio prosegua nel successivo grado” – o nella specie nella fase di merito -
“soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata” – nella specie ordinanza del GE- “e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) dato atto della cessazione della materia del contendere nel merito dell'opposizione proposta da on ricorso depositato in data 20/09/2024 nell'esecuzione mobiliare presso Controparte_1 terzi iscritta al RGE 1558/2024 dell'intestato Tribunale, in riforma dell'ordinanza del GE resa in sede di incidente oppositivo endo-esecutivo all'udienza del 28.11.2024, CONDANNA il debitore- opponente l pagamento delle spese di lite della suddetta fase sommaria in Controparte_1 ossequio al principio della soccombenza virtuale, in favore del creditore opposto, Parte_1 liquidate in € 1.014,00 oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge;
2) CONDANNA il debitore-opponente resistente nel presente giudizio di Controparte_1 merito ex art. 616 c.p.c., al pagamento in favore del creditore opposto/ricorrente , Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., liquidate in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge ed € 195,00 (168,00+ 27,00) per esborsi.
Così deciso in Bologna, il 05/12/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
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