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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2000/2021, riservata in decisione all'udienza del
12.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Roberto Mele (c.f. ), presso il C.F._2 cui studio, sito in Napoli alla Via Gino Doria n. 75, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata CP_1 C.F._3
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luca Giosi (c.f. , presso il cui C.F._4 studio, sito in Napoli alla Via R. De Cesare n. 7, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHÈ
(c.f. , in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Gianluca Tisci (c.f. ), presso il cui studio, sito C.F._5
in Napoli alla Via del Parco Margherita n.33, è elettivamente domiciliata
RGn°2000/2021-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.6.2017, conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli la e onde sentir Controparte_2 CP_1
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore a causa di un sinistro stradale, quantificati nella somma di € 80.574,00, oltre interessi e rivalutazione.
1.2 A fondamento della domanda l'attore deduceva che in data 4.6.2024, alle ore 10:00 circa, mentre percorreva Via Posillipo in Napoli, alla guida del ciclomotore Generic Onyx
50 tg. X4YB4R, di proprietà della madre , in prossimità della curva Controparte_3 all'altezza del Parco Primavera, impattava la parte anteriore sinistra della Fiat DA tg.
DT157SR, di proprietà di e dalla stessa condotta, assicurata con la CP_1 [...]
adduceva, in particolare, che nel provenire dall'opposto Controparte_2 CP_1
senso di marcia, tagliava la curva a sinistra, invadendo la corsia impegnata dall'istante, il quale non riusciva ad evitare lo scontro nonostante la sterzata a sinistra, riportando nella caduta dal ciclomotore gravi lesioni personali da cui erano derivati postumi stimati nella misura del 14% di invalidità permanente.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio la
[...]
e chiedendo il rigetto della domanda o, in via gradata, Controparte_2 CP_1
l'accertamento di un concorso di colpa dell'infortunato ai sensi dell'art. 2054 c.c., stante la
(cor)responsabilità dell'attore nell'aver invaso, a velocità sostenuta, la corsia di marcia percorsa da CP_1
1.4 Escussi i testi ammessi, denegata la CTU medico-legale, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3100/2021, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo inattendibili i testi indotti da ed inapplicabile la presunzione di pari corresponsabilità ex art. 2054 Parte_1
c.c.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 31.3.2021, con atto di citazione notificato il
30.4.2021 ha proposto appello affidato a tre motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante denuncia l'omessa motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di CTU medico-legale, necessaria anche al fine di valutare la
RGn°2000/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda compatibilità delle lesioni documentate nella certificazione sanitaria prodotta con la dinamica del sinistro descritta in citazione e confermata dai testi escussi, esclusa dal
Tribunale in base a considerazioni illogiche e, comunque, non sorrette dall'imprescindibile contributo tecnico dell'ausiliario d'ufficio.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante censura l'erronea valutazione del compendio probatorio da parte del giudice a quo; in particolare, adduce che la propria consulenza tecnica di parte, dalla cui ricostruzione cinematica risulta che la responsabilità dello scontro
è esclusivamente addebitabile al “taglio della curva” verso sinistra da parte della è CP_1 pienamente affidabile, siccome basata su rilievi eseguiti sul posto e coerente con le dichiarazioni rese dai testi;
relativamente agli esiti della prova testimoniale, ribadisce che tutti i dichiaranti hanno concordemente riferito che il sinistro è avvenuto all'interno del
Parco Primavera e che sono censurabili le ragioni espresse dal primo giudice per negare l'attendibilità dei testi escussi nell'interesse dell'esponente.
1.8 Con il terzo motivo insiste, in subordine rispetto alla conclusione Parte_1
rassegnata in via principale, affinché venga dichiarata la pari corresponsabilità dei due conducenti ex art 2054 c.c., non essendo stato il sinistro disconosciuto nella sua reale verificazione e non avendo la controparte fornito la prova liberatoria idonea a superare la presunzione di corresponsabilità sancita dalla disposizione succitata;
nel caso di conferma della decisione di primo grado di giudizio, chiede che le spese di lite vengano compensate o, quanto meno, ridotte nel quantum.
1.9 Con comparsa depositata in data 30.7.2021 si è costituita in giudizio CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 Con comparsa depositata in data 10.2.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_2
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.11 All'udienza del 12.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 30.4.2021, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 31.3.2021.
2.1 In via ulteriormente preliminare l'appello è ammissibile.
L'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012 sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2 Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento in fase decisionale.
2.3 I motivi di appello, di cui si procede ad una trattazione unitaria in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono infondati e vanno pertanto rigettati.
Va premesso che la controversia verte sull'accertamento della esclusiva e/ concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli venuti tra loro in collisione nelle circostanze di tempo e luogo dedotte da nel libello introduttivo di primo grado, da Parte_1 scrutinare secondo le regole di giudizio sancite dall'art. 2054 c.c.
Procedendo alla rinnovata disamina delle risultanze istruttorie acquisite sollecitata dal gravame, va innanzitutto confermata l'esclusione dell'utilizzabilità, quale autonoma fonte di prova, della consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore sulla ricostruzione della dinamica del sinistro
Posto che la consulenza tecnica di parte è assimilabile ad una allegazione difensiva e non è perciò annoverabile tra i mezzi di prova (Cass SU 13902/2013), nella specie l'affidabilità dell'ipotesi ricostruttiva sulla cinematica del sinistro formulata dall'ing. è minata, Pt_2 come correttamente argomentato dal primo giudice, da una serie di elementi, quali l'incerta provenienza e data dei reperti fotografici che ritraggono lo stato dei luoghi assunto come esistente alla data del sinistro;
la mancanza di rilievi stradali da parte di Autorità intervenute nell'immediatezza dell'incidente, da cui ricavare con certezza la posizione statica assunta dai veicoli dopo lo scontro nonché eventuali tracce di frenata sul manto stradale;
la mancata ispezione dell'autovettura condotta da al fine di comparare l'ubicazione dei CP_1 danni da essa riportati con quelli che hanno interessato il ciclomotore condotto dal , Pt_1 quale elemento di riscontro obiettivo dell'ipotesi ricostruttiva formulata.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto poi alla ritenuta inattendibilità dei testi indotti dall'istante, risulta condivisibile la considerazione del primo giudice sulla intrinseca contraddittorietà dalla quale è affetta la dichiarazione del teste , per non essere logicamente plausibile che costui, Testimone_1
trovandosi, come riferito, a seguire, alla guida del suo mezzo, il ciclomotore condotto dal ad una distanza di soli mt. 1,50, sia rimasto completamente estraneo al sinistro Pt_1
verificatosi a causa dello scontro tra il motorino e la Fiat DA che proveniva dall'opposto senso di marcia. In ragione, invero, di una così stretta prossimità di circolazione e della riferita impossibilità, da parte del , di evitare l'impatto con l'autovettura nonostante Pt_1 la brusca frenata, sarebbe stato logico attendersi che anche il teste, nelle condizioni descritte, si trovasse innanzi la Fiat DA della e finisse per essere coinvolto CP_1
nell'incidente. Immune da censure è, altresì, l'argomentazione con la quale il primo giudice, nel confronto tra i testi addotti dal e quelli escussi nell'interesse della ha Pt_1 CP_1
assegnato maggiore credibilità a questi ultimi, valorizzando la loro posizione di assoluta indifferenza nonché l'immediata indicazione, già in fase stragiudiziale, dei loro nominativi quali persone presenti sul posto al momento dell'incidente, diversamente dai primi, identificati dal per la prima volta nella memoria istruttoria depositata nel secondo Pt_1 termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Coerente con tale premessa è, perciò, la conclusione del Tribunale sulla impossibilità di assegnare credibilità alla versione dell'accaduto riferita dai testi attorei ( Testimone_1
e ), la cui presenza sui luoghi è stata smentita dal teste di controparte Testimone_2 [...]
, il quale ha dichiarato che, immediatamente a seguito dello scontro, non vi erano Tes_3
altre persone, ad eccezione “di una signora accorsa prima”, identificabile, come pure ragionevolmente argomentato dal primo giudice, nell'altro teste indotto dalla CP_1
Testimone_4
Né è pertinente la critica dell'appellante secondo cui il Tribunale, fondando la propria valutazione sul contenuto della deposizione del teste ha ritenuto prevalente il Tes_3
contributo istruttorio fornito da un soggetto che, a suo stesso dire, non aveva assistito allo scontro.
La circostanza che il teste non avesse lo sguardo rivolto verso il punto di collisione Tes_3 dei veicoli nel momento esatto dello scontro-circostanza di cui il Tribunale dà comunque atto in motivazione- non esclude la rilevanza della sua deposizione nella parte in cui egli ha
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riferito di essersi trovato sul luogo del sinistro, di essere stato allarmato dal rumore di uno scontro e di essere, quindi, immediatamente accorso nel punto ove aveva rinvenuto i veicoli sulla strada e il conducente del ciclomotore, poi identificato nel , caduto al suolo. Pt_1
Nella medesima occasione il teste aveva notato la presenza, oltre che dei conducenti dei veicoli coinvolti del sinistro, soltanto di un'altra donna accorsa (appunto la teste , Tes_4
fornendo il dettaglio utile a smentire la contemporanea presenza, in quella prima fase dell'accaduto, dei testi attorei, valorizzato dal giudice a quo al fine di escluderne l'attendibilità di questi ultimi.
Espunte dal quadro probatorio le inaffidabili dichiarazioni dei testi attorei, residuano quelle precise e convergenti dei testi escussi nell'interesse di i quali hanno CP_1
confermato l'alternativa dinamica del sinistro prospettata da quest'ultima, la quale ha, sin dalle prime battute, disconosciuto la versione sostenuta dal , secondo cui lo scontro Pt_1
era avvenuto a causa di una invasione di corsia in curva da parte della conducente della Fiat
DA. In particolare, la teste ha riferito di aver assistito alla fase di scontro Testimone_4
tra i veicoli, in quanto si trovava nelle immediate adiacenze del palazzo in cui abita, contraddistinto dal civico 26 della strada privata del Parco Primavera, i cui varchi si aprono,
a valle, su via Posillipo e, a monte, su via Petrarca;
ha dichiarato, quindi, di aver visto che la alla guida della Fiat, percorreva la strada in salita in direzione via Petrarca, CP_1 mantenendo la destra, scontrandosi con il ciclomotore che proveniva dall'opposto senso di marcia, circolando lungo la stessa via in discesa, in direzione di via Posillipo, a velocità sostenuta nella zona centrale della corsia, finendo così per impattare, con il suo lato sinistro, contro la parte anteriore sinistra della DA. La teste ha, ancora, precisato che lo scontro si era verificato a distanza di circa 10-15 mt dal civico 26, all'altezza del quale essa si trovava, intenta a lasciare i rifiuti nei cassonetti ivi allocati, escludendo che la si fosse allargata CP_1
verso sinistra al fine di schivare le autovetture parcheggiate ed i cassonetti posizionati lungo il bordo della strada, puntualizzando che tali ingombri si trovavano non nel punto in cui avveniva la collisione, bensì all'altezza del civico 26, da cui la dichiarante assisteva alla verificazione dell'incidente.
La ricostruzione fornita è concorde con quella del teste il quale ha Testimone_3 dichiarato di aver udito, dall'altezza del civico 26 ove anch'egli si trovava, il rumore di un violento scontro e di essere, quindi, accorso nel punto dell'incidente dopo aver “percorso la
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discesa”; ha soggiunto di aver visto “l'autovettura della sig.ra ferma sul lato destro CP_1 della carreggiata”, escludendo, altresì, che nel tratto vi fossero ostacoli lungo il bordo della strada.
La convergente dinamica riferita dai testi smentisce, allora, la tesi di controparte sia sulla circostanza secondo cui lo scontro era avvenuto in curva sia quella per cui la avrebbe CP_1
“tagliato” la strada a sinistra invadendo la parte di corsia riservata all'opposto senso di marcia discendente, così provocando l'impatto tra i veicoli. Del resto, è singolare che, come pure argomentato dal Tribunale, la circostanza della supposta presenza di ostacoli
(autoveicoli parcheggiati;
cassonetti) sia “comparsa” per la prima volta, nella prospettazione del , con la capitolazione delle prove articolate nella memoria ex art. Pt_1
183 VI comma n. 2 c.p.c, ingenerando il sospetto che essa sia stata artificiosamente introdotta per rendere plausibile la versione sostenuta sulla dinamica del sinistro, funzionale ad ascrivere l'esclusiva responsabilità della sua causazione alla conducente del veicolo antagonista.
Alla luce della risultanze istruttorie illustrate trova conferma che il sinistro si verificava a causa della imprudente condotta di guida del conducente del ciclomotore, il quale, circolando ad una velocità non consona alle condizioni della strada (uscita dalla curva, tratto in ripida discesa) e al centro della corsia, non riusciva “a frenare in tempo alla vista della
DA” (in tali termini la dichiarazione della teste , finendo per impattare contro Tes_4
l'autovettura proveniente dal senso opposto.
Infine, se è vero che, come sostenuto dall'appellante, essendo lo scontro pacificamente avvenuto, opera la presunzione di pari corresponsabilità dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., per vincere la quale non è sufficiente dimostrare la colpa di uno dei conducenti, richiedendosi che anche l'altro abbia fatto tutto il possibile per impedire l'evento, nella specie tale prova liberatoria è stata offerta dalla la quale, come emerso dalle CP_1 deposizioni testimoniali sopra disaminate, circolava regolarmente tenendosi sul margine destro della strada nel tratto ancora rettilineo e subiva, suo malgrado, l'impatto con il ciclomotore che usciva dalla curva ad elevata velocità, senza alcuna possibilità di evitare l'ostacolo che si era improvvisamente trovato davanti.
Nel quadro così delineato alcun decisivo contributo avrebbe fornito la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, che, come è noto, non costituisce mezzo di prova ma soltanto
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda strumento di ausilio al giudice non munito di conoscenze in settori tecnico-scientifici ed il cui giudizio di compatibilità è pur sempre solo di natura tecnica rispetto ad una dinamica del sinistro che deve risultare autonomamente provata in forza di elementi istruttori che è onere di chi agisce fornire, in applicazione del principio dispositivo.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri dello scaglione delle cause di valore fino ad €
260.000,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate. Non sussistono invero “gravi ed eccezionali ragioni” che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nella formulazione novellata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, possono giustificare il provvedimento di compensazione.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale (vedi sentenza n. 77/2018), negli interventi normativi susseguitisi sull'art. 92 comma 2 c.p.c. a partire dalla legge n. 263/2005 è rintracciabile l'intento del legislatore di restringere sempre di più il perimetro del potere del giudice di compensare le spese di lite, lasciando, invece, alla più ampia estensione possibile l'applicazione della regola generale della soccombenza.
La progressiva delimitazione dell'ambito di ammissibilità della compensazione rinviene la sua evidente ratio nella volontà di rafforzare il principio di responsabilità di chi promuove una lite o resiste ad essa, al fine di conseguire un effetto deflativo sul contenzioso civile.
Nella specie, non si rinviene alcuna ragione per regolamentare le spese di lite in deroga al criterio della soccombenza, atteso che i termini della controversia sono rimasti immutati nel corso del giudizio e non appaiono condizionati da alcuna sopravvenienza in ipotesi non prevedibile al momento in cui è stata intrapresa l'iniziativa processuale, né, sotto altro profilo, emergono dalla condotta processuale dell'appellata profili valutabili al fine di
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda escluderne il diritto alla ripetizione delle spese sostenute, pur nel rigetto della domanda avversaria.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3100/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna alla refusione, in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuna di Controparte_2 esse, in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2000/2021, riservata in decisione all'udienza del
12.3.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
allegata all'atto di appello, dall'avv. Roberto Mele (c.f. ), presso il C.F._2 cui studio, sito in Napoli alla Via Gino Doria n. 75, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata CP_1 C.F._3
alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luca Giosi (c.f. , presso il cui C.F._4 studio, sito in Napoli alla Via R. De Cesare n. 7, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHÈ
(c.f. , in persona del legale rappresentate pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura conferita a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Gianluca Tisci (c.f. ), presso il cui studio, sito C.F._5
in Napoli alla Via del Parco Margherita n.33, è elettivamente domiciliata
RGn°2000/2021-sentenza
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APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 16.6.2017, conveniva Parte_1 innanzi al Tribunale di Napoli la e onde sentir Controparte_2 CP_1
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore a causa di un sinistro stradale, quantificati nella somma di € 80.574,00, oltre interessi e rivalutazione.
1.2 A fondamento della domanda l'attore deduceva che in data 4.6.2024, alle ore 10:00 circa, mentre percorreva Via Posillipo in Napoli, alla guida del ciclomotore Generic Onyx
50 tg. X4YB4R, di proprietà della madre , in prossimità della curva Controparte_3 all'altezza del Parco Primavera, impattava la parte anteriore sinistra della Fiat DA tg.
DT157SR, di proprietà di e dalla stessa condotta, assicurata con la CP_1 [...]
adduceva, in particolare, che nel provenire dall'opposto Controparte_2 CP_1
senso di marcia, tagliava la curva a sinistra, invadendo la corsia impegnata dall'istante, il quale non riusciva ad evitare lo scontro nonostante la sterzata a sinistra, riportando nella caduta dal ciclomotore gravi lesioni personali da cui erano derivati postumi stimati nella misura del 14% di invalidità permanente.
1.3 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio la
[...]
e chiedendo il rigetto della domanda o, in via gradata, Controparte_2 CP_1
l'accertamento di un concorso di colpa dell'infortunato ai sensi dell'art. 2054 c.c., stante la
(cor)responsabilità dell'attore nell'aver invaso, a velocità sostenuta, la corsia di marcia percorsa da CP_1
1.4 Escussi i testi ammessi, denegata la CTU medico-legale, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3100/2021, ha rigettato la domanda attorea, ritenendo inattendibili i testi indotti da ed inapplicabile la presunzione di pari corresponsabilità ex art. 2054 Parte_1
c.c.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 31.3.2021, con atto di citazione notificato il
30.4.2021 ha proposto appello affidato a tre motivi di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante denuncia l'omessa motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di CTU medico-legale, necessaria anche al fine di valutare la
RGn°2000/2021-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda compatibilità delle lesioni documentate nella certificazione sanitaria prodotta con la dinamica del sinistro descritta in citazione e confermata dai testi escussi, esclusa dal
Tribunale in base a considerazioni illogiche e, comunque, non sorrette dall'imprescindibile contributo tecnico dell'ausiliario d'ufficio.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante censura l'erronea valutazione del compendio probatorio da parte del giudice a quo; in particolare, adduce che la propria consulenza tecnica di parte, dalla cui ricostruzione cinematica risulta che la responsabilità dello scontro
è esclusivamente addebitabile al “taglio della curva” verso sinistra da parte della è CP_1 pienamente affidabile, siccome basata su rilievi eseguiti sul posto e coerente con le dichiarazioni rese dai testi;
relativamente agli esiti della prova testimoniale, ribadisce che tutti i dichiaranti hanno concordemente riferito che il sinistro è avvenuto all'interno del
Parco Primavera e che sono censurabili le ragioni espresse dal primo giudice per negare l'attendibilità dei testi escussi nell'interesse dell'esponente.
1.8 Con il terzo motivo insiste, in subordine rispetto alla conclusione Parte_1
rassegnata in via principale, affinché venga dichiarata la pari corresponsabilità dei due conducenti ex art 2054 c.c., non essendo stato il sinistro disconosciuto nella sua reale verificazione e non avendo la controparte fornito la prova liberatoria idonea a superare la presunzione di corresponsabilità sancita dalla disposizione succitata;
nel caso di conferma della decisione di primo grado di giudizio, chiede che le spese di lite vengano compensate o, quanto meno, ridotte nel quantum.
1.9 Con comparsa depositata in data 30.7.2021 si è costituita in giudizio CP_1
eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.10 Con comparsa depositata in data 10.2.2023 si è costituita in giudizio la
[...]
, eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, Controparte_2
l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.11 All'udienza del 12.3.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 30.4.2021, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 31.3.2021.
2.1 In via ulteriormente preliminare l'appello è ammissibile.
L'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012 sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, l'art. 342c.p.c., in tale formulazione, prevede(va) che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere la decisione del primo giudice.
2.2 Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento in fase decisionale.
2.3 I motivi di appello, di cui si procede ad una trattazione unitaria in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono infondati e vanno pertanto rigettati.
Va premesso che la controversia verte sull'accertamento della esclusiva e/ concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli venuti tra loro in collisione nelle circostanze di tempo e luogo dedotte da nel libello introduttivo di primo grado, da Parte_1 scrutinare secondo le regole di giudizio sancite dall'art. 2054 c.c.
Procedendo alla rinnovata disamina delle risultanze istruttorie acquisite sollecitata dal gravame, va innanzitutto confermata l'esclusione dell'utilizzabilità, quale autonoma fonte di prova, della consulenza tecnica di parte prodotta dall'attore sulla ricostruzione della dinamica del sinistro
Posto che la consulenza tecnica di parte è assimilabile ad una allegazione difensiva e non è perciò annoverabile tra i mezzi di prova (Cass SU 13902/2013), nella specie l'affidabilità dell'ipotesi ricostruttiva sulla cinematica del sinistro formulata dall'ing. è minata, Pt_2 come correttamente argomentato dal primo giudice, da una serie di elementi, quali l'incerta provenienza e data dei reperti fotografici che ritraggono lo stato dei luoghi assunto come esistente alla data del sinistro;
la mancanza di rilievi stradali da parte di Autorità intervenute nell'immediatezza dell'incidente, da cui ricavare con certezza la posizione statica assunta dai veicoli dopo lo scontro nonché eventuali tracce di frenata sul manto stradale;
la mancata ispezione dell'autovettura condotta da al fine di comparare l'ubicazione dei CP_1 danni da essa riportati con quelli che hanno interessato il ciclomotore condotto dal , Pt_1 quale elemento di riscontro obiettivo dell'ipotesi ricostruttiva formulata.
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto poi alla ritenuta inattendibilità dei testi indotti dall'istante, risulta condivisibile la considerazione del primo giudice sulla intrinseca contraddittorietà dalla quale è affetta la dichiarazione del teste , per non essere logicamente plausibile che costui, Testimone_1
trovandosi, come riferito, a seguire, alla guida del suo mezzo, il ciclomotore condotto dal ad una distanza di soli mt. 1,50, sia rimasto completamente estraneo al sinistro Pt_1
verificatosi a causa dello scontro tra il motorino e la Fiat DA che proveniva dall'opposto senso di marcia. In ragione, invero, di una così stretta prossimità di circolazione e della riferita impossibilità, da parte del , di evitare l'impatto con l'autovettura nonostante Pt_1 la brusca frenata, sarebbe stato logico attendersi che anche il teste, nelle condizioni descritte, si trovasse innanzi la Fiat DA della e finisse per essere coinvolto CP_1
nell'incidente. Immune da censure è, altresì, l'argomentazione con la quale il primo giudice, nel confronto tra i testi addotti dal e quelli escussi nell'interesse della ha Pt_1 CP_1
assegnato maggiore credibilità a questi ultimi, valorizzando la loro posizione di assoluta indifferenza nonché l'immediata indicazione, già in fase stragiudiziale, dei loro nominativi quali persone presenti sul posto al momento dell'incidente, diversamente dai primi, identificati dal per la prima volta nella memoria istruttoria depositata nel secondo Pt_1 termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Coerente con tale premessa è, perciò, la conclusione del Tribunale sulla impossibilità di assegnare credibilità alla versione dell'accaduto riferita dai testi attorei ( Testimone_1
e ), la cui presenza sui luoghi è stata smentita dal teste di controparte Testimone_2 [...]
, il quale ha dichiarato che, immediatamente a seguito dello scontro, non vi erano Tes_3
altre persone, ad eccezione “di una signora accorsa prima”, identificabile, come pure ragionevolmente argomentato dal primo giudice, nell'altro teste indotto dalla CP_1
Testimone_4
Né è pertinente la critica dell'appellante secondo cui il Tribunale, fondando la propria valutazione sul contenuto della deposizione del teste ha ritenuto prevalente il Tes_3
contributo istruttorio fornito da un soggetto che, a suo stesso dire, non aveva assistito allo scontro.
La circostanza che il teste non avesse lo sguardo rivolto verso il punto di collisione Tes_3 dei veicoli nel momento esatto dello scontro-circostanza di cui il Tribunale dà comunque atto in motivazione- non esclude la rilevanza della sua deposizione nella parte in cui egli ha
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda riferito di essersi trovato sul luogo del sinistro, di essere stato allarmato dal rumore di uno scontro e di essere, quindi, immediatamente accorso nel punto ove aveva rinvenuto i veicoli sulla strada e il conducente del ciclomotore, poi identificato nel , caduto al suolo. Pt_1
Nella medesima occasione il teste aveva notato la presenza, oltre che dei conducenti dei veicoli coinvolti del sinistro, soltanto di un'altra donna accorsa (appunto la teste , Tes_4
fornendo il dettaglio utile a smentire la contemporanea presenza, in quella prima fase dell'accaduto, dei testi attorei, valorizzato dal giudice a quo al fine di escluderne l'attendibilità di questi ultimi.
Espunte dal quadro probatorio le inaffidabili dichiarazioni dei testi attorei, residuano quelle precise e convergenti dei testi escussi nell'interesse di i quali hanno CP_1
confermato l'alternativa dinamica del sinistro prospettata da quest'ultima, la quale ha, sin dalle prime battute, disconosciuto la versione sostenuta dal , secondo cui lo scontro Pt_1
era avvenuto a causa di una invasione di corsia in curva da parte della conducente della Fiat
DA. In particolare, la teste ha riferito di aver assistito alla fase di scontro Testimone_4
tra i veicoli, in quanto si trovava nelle immediate adiacenze del palazzo in cui abita, contraddistinto dal civico 26 della strada privata del Parco Primavera, i cui varchi si aprono,
a valle, su via Posillipo e, a monte, su via Petrarca;
ha dichiarato, quindi, di aver visto che la alla guida della Fiat, percorreva la strada in salita in direzione via Petrarca, CP_1 mantenendo la destra, scontrandosi con il ciclomotore che proveniva dall'opposto senso di marcia, circolando lungo la stessa via in discesa, in direzione di via Posillipo, a velocità sostenuta nella zona centrale della corsia, finendo così per impattare, con il suo lato sinistro, contro la parte anteriore sinistra della DA. La teste ha, ancora, precisato che lo scontro si era verificato a distanza di circa 10-15 mt dal civico 26, all'altezza del quale essa si trovava, intenta a lasciare i rifiuti nei cassonetti ivi allocati, escludendo che la si fosse allargata CP_1
verso sinistra al fine di schivare le autovetture parcheggiate ed i cassonetti posizionati lungo il bordo della strada, puntualizzando che tali ingombri si trovavano non nel punto in cui avveniva la collisione, bensì all'altezza del civico 26, da cui la dichiarante assisteva alla verificazione dell'incidente.
La ricostruzione fornita è concorde con quella del teste il quale ha Testimone_3 dichiarato di aver udito, dall'altezza del civico 26 ove anch'egli si trovava, il rumore di un violento scontro e di essere, quindi, accorso nel punto dell'incidente dopo aver “percorso la
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discesa”; ha soggiunto di aver visto “l'autovettura della sig.ra ferma sul lato destro CP_1 della carreggiata”, escludendo, altresì, che nel tratto vi fossero ostacoli lungo il bordo della strada.
La convergente dinamica riferita dai testi smentisce, allora, la tesi di controparte sia sulla circostanza secondo cui lo scontro era avvenuto in curva sia quella per cui la avrebbe CP_1
“tagliato” la strada a sinistra invadendo la parte di corsia riservata all'opposto senso di marcia discendente, così provocando l'impatto tra i veicoli. Del resto, è singolare che, come pure argomentato dal Tribunale, la circostanza della supposta presenza di ostacoli
(autoveicoli parcheggiati;
cassonetti) sia “comparsa” per la prima volta, nella prospettazione del , con la capitolazione delle prove articolate nella memoria ex art. Pt_1
183 VI comma n. 2 c.p.c, ingenerando il sospetto che essa sia stata artificiosamente introdotta per rendere plausibile la versione sostenuta sulla dinamica del sinistro, funzionale ad ascrivere l'esclusiva responsabilità della sua causazione alla conducente del veicolo antagonista.
Alla luce della risultanze istruttorie illustrate trova conferma che il sinistro si verificava a causa della imprudente condotta di guida del conducente del ciclomotore, il quale, circolando ad una velocità non consona alle condizioni della strada (uscita dalla curva, tratto in ripida discesa) e al centro della corsia, non riusciva “a frenare in tempo alla vista della
DA” (in tali termini la dichiarazione della teste , finendo per impattare contro Tes_4
l'autovettura proveniente dal senso opposto.
Infine, se è vero che, come sostenuto dall'appellante, essendo lo scontro pacificamente avvenuto, opera la presunzione di pari corresponsabilità dettata dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., per vincere la quale non è sufficiente dimostrare la colpa di uno dei conducenti, richiedendosi che anche l'altro abbia fatto tutto il possibile per impedire l'evento, nella specie tale prova liberatoria è stata offerta dalla la quale, come emerso dalle CP_1 deposizioni testimoniali sopra disaminate, circolava regolarmente tenendosi sul margine destro della strada nel tratto ancora rettilineo e subiva, suo malgrado, l'impatto con il ciclomotore che usciva dalla curva ad elevata velocità, senza alcuna possibilità di evitare l'ostacolo che si era improvvisamente trovato davanti.
Nel quadro così delineato alcun decisivo contributo avrebbe fornito la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, che, come è noto, non costituisce mezzo di prova ma soltanto
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda strumento di ausilio al giudice non munito di conoscenze in settori tecnico-scientifici ed il cui giudizio di compatibilità è pur sempre solo di natura tecnica rispetto ad una dinamica del sinistro che deve risultare autonomamente provata in forza di elementi istruttori che è onere di chi agisce fornire, in applicazione del principio dispositivo.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si ispirano ai parametri dello scaglione delle cause di valore fino ad €
260.000,00, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate. Non sussistono invero “gravi ed eccezionali ragioni” che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nella formulazione novellata dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, possono giustificare il provvedimento di compensazione.
Come chiarito dalla Corte Costituzionale (vedi sentenza n. 77/2018), negli interventi normativi susseguitisi sull'art. 92 comma 2 c.p.c. a partire dalla legge n. 263/2005 è rintracciabile l'intento del legislatore di restringere sempre di più il perimetro del potere del giudice di compensare le spese di lite, lasciando, invece, alla più ampia estensione possibile l'applicazione della regola generale della soccombenza.
La progressiva delimitazione dell'ambito di ammissibilità della compensazione rinviene la sua evidente ratio nella volontà di rafforzare il principio di responsabilità di chi promuove una lite o resiste ad essa, al fine di conseguire un effetto deflativo sul contenzioso civile.
Nella specie, non si rinviene alcuna ragione per regolamentare le spese di lite in deroga al criterio della soccombenza, atteso che i termini della controversia sono rimasti immutati nel corso del giudizio e non appaiono condizionati da alcuna sopravvenienza in ipotesi non prevedibile al momento in cui è stata intrapresa l'iniziativa processuale, né, sotto altro profilo, emergono dalla condotta processuale dell'appellata profili valutabili al fine di
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda escluderne il diritto alla ripetizione delle spese sostenute, pur nel rigetto della domanda avversaria.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 3100/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna alla refusione, in favore di e Parte_1 CP_1 [...]
delle spese di lite del presente grado, che liquida, per ciascuna di Controparte_2 esse, in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 17.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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