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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2236/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1080/2026 depositato il 15/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1527/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo nr. 992500065628 emesso dal Comune di
Roma capitale e notificato il 25.10.2025 per Tari, anni dal 2019 al 2024, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento ad immobile sito nel territorio del suddetto Ente civico. Nell'atto introduttivo la contribuente ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato in quanto il tributo è stato regolarmente pagato, la prescrizione parziale della pretesa e l'indicazione di una categoria non pertinente. Nel corpo del ricorso la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti. In data 31.01.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa, in cui ha evidenziato che l'Ente impositore, con provvedimento del 27.11.2025, ha provveduto all'annullamento integrale dell'avviso impugnato;
ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che la contribuente ha evidenziato che il Comune di Roma capitale ha emesso un provvedimento di annullamento integrale datato 27.11.2025, a seguito del quale si configurano i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1080/2026 depositato il 15/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065628 TARI 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1527/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo nr. 992500065628 emesso dal Comune di
Roma capitale e notificato il 25.10.2025 per Tari, anni dal 2019 al 2024, oltre sanzioni ed interessi, con riferimento ad immobile sito nel territorio del suddetto Ente civico. Nell'atto introduttivo la contribuente ha eccepito la nullità del provvedimento impugnato in quanto il tributo è stato regolarmente pagato, la prescrizione parziale della pretesa e l'indicazione di una categoria non pertinente. Nel corpo del ricorso la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 546 del 1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti. In data 31.01.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa, in cui ha evidenziato che l'Ente impositore, con provvedimento del 27.11.2025, ha provveduto all'annullamento integrale dell'avviso impugnato;
ha chiesto, pertanto, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che la contribuente ha evidenziato che il Comune di Roma capitale ha emesso un provvedimento di annullamento integrale datato 27.11.2025, a seguito del quale si configurano i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 10 febbraio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)