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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 822 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo C.F._1
N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. BASILE GIUSEPPE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex artt. 442 ss. c.p.c., depositato in data 11.02.2022, Parte_1
, bracciante agricola, deduceva di essere regolarmente iscritta negli elenchi
[...] nominativi anagrafici per gli anni 2020/2021 e chiedeva la condanna dell' CP_1 alla corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi 16.02.2021–
07.03.2021, 06.04.2021–15.04.2021 e 12.05.2021–26.05.2021, allegando i certificati medici telematici e l'inutile esperimento del ricorso amministrativo.
Si costituiva l' eccependo l'infondatezza della domanda sul presupposto di CP_1 un verbale ispettivo del 28.03.2019 e dei successivi provvedimenti di annullamento delle giornate per più annualità (in particolare 2015, 2016, 2017,
2020), da cui sarebbe derivata la cancellazione della ricorrente dagli elenchi della manodopera agricola. L'Istituto richiamava la natura solo strumentale dell'iscrizione e l'onere probatorio gravante sulla lavoratrice circa l'effettivo svolgimento di almeno 51 giornate di lavoro subordinato agricolo nell'anno di riferimento, chiedendo, in via istruttoria, l'audizione ex art. 421 c.p.c. degli ispettori verbalizzanti e, in via preliminare, la riunione per connessione con altri giudizi instaurati dalla stessa ricorrente ex art. 274 c.p.c.
La causa, assunte e/o acquisite le produzioni di parte e ritenuta matura per la decisione, è stata riservata a sentenza.
DIRITTO
La controversia attiene al diritto all'indennità di malattia in favore di lavoratore agricolo a tempo determinato. Ai sensi della normativa di settore (R.D. 24.9.1940
n. 1949; D.Lgs.Lgt.
9.4.1946 n. 212, art. 4; disciplina ), il trattamento è CP_1 riconosciuto, tra l'altro, a chi risulti iscritto negli elenchi e abbia svolto almeno 51 giornate di lavoro agricolo nell'anno precedente l'evento protetto. Tale requisito, insieme agli altri costitutivi, va provato dall'interessato ai sensi dell'art. 2697 c.c.
È principio consolidato che l'iscrizione negli elenchi non integra prova legale dell'effettività del rapporto, svolgendo una funzione di mera agevolazione probatoria, che viene meno ove l' disconosca il rapporto a seguito di CP_1 accertamenti ispettivi;
in tal caso grava sul lavoratore l'onere di dimostrare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto posto a fondamento dell'iscrizione e dei diritti previdenziali consequenziali (tra le molte: Cass., Sez. Lav., ord.
1.4.2025, n. 8629; Cass., Sez. Lav., 29.7.2004, n. 14437; Cass., Sez. Lav.,
5.6.2003, n. 9004; Cass., Sez. Lav., 19.8.2003, n. 12133; Cass., Sez. Lav.,
4232/2000; Cass., Sez. Lav., 2684/1999; Sez. Un., 26.10.2000, n. 1133).
In applicazione di tali principi, il giudizio che segue il disconoscimento non ha ad oggetto la legittimità dell'atto amministrativo, bensì l'accertamento del rapporto previdenziale sottostante, imponendosi al giudice la comparazione e il prudente apprezzamento degli opposti elementi probatori (iscrizione/certificazioni; verbali ispettivi;
testimonianze; documentazione retributiva e contributiva).
Nel caso di specie, l' ha prodotto il verbale ispettivo del 28.03.2019 ed i CP_1 provvedimenti di annullamento delle giornate lavorative per più annualità, oltre a evidenziare plurimi profili di antieconomicità e inidoneità organizzativa della società datrice (cooperativa “Il Darifoglio”), nonché la carenza di titoli idonei a legittimare le attività dichiarate. Tali risultanze – provenienti da pubblico funzionario e assistite da fede privilegiata quanto alla provenienza e alle operazioni compiute – costituiscono prova contraria idonea a superare il mero valore indiziario dell'iscrizione negli elenchi.
A fronte di ciò, la ricorrente non ha offerto prova specifica dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa subordinata agricola, per numero e continuità idonei a integrare il requisito delle 51 giornate nell'anno di riferimento, né ha prodotto buste paga, prospetti paga, estratti contributivi coerenti, prospetti
DMAG, contratti, turnazioni, ordini di servizio o altra idonea documentazione, né articolato istanze istruttorie decisive.
Ne consegue che l'originaria iscrizione non può, da sola, fondare il diritto alla prestazione, essendo stata specificamente contraddetta dalle risultanze ispettive e non essendo stata vinta da prova contraria attendibile (v. ancora Cass., Sez. Lav.,
14437/2004; 9004/2003; 12133/2003).
La richiesta di riunione formulata dall' , in ragione di altri giudizi tra le CP_1 medesime parti inerenti alla medesima vicenda ispettiva, va disattesa. Invero, difetta in atti una compiuta dimostrazione dell'identità dello stato e grado dei processi e della loro simultanea trattazione avanti a questo Ufficio;
inoltre, la presente causa è matura per la decisione, onde la riunione pregiudicherebbe l'economia processuale (art. 274 c.p.c.). Resta salva ogni valutazione del giudice istruttore nei correlati procedimenti.
Per le ragioni che precedono, la domanda proposta da Parte_1 deve essere rigettata per difetto di prova dei presupposti sostanziali del trattamento richiesto.
In punto spese, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., avuto riguardo alla peculiarità della vicenda ispettiva e al non univoco evolversi degli orientamenti applicativi in materia di valore probatorio degli elenchi e dei verbali, nonché alla serialità del contenzioso nel distretto.
In ogni caso, va dato atto che la ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti, con conseguente esonero – sussistendone i presupposti reddituali
– dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
contro Parte_1 Controparte_2
, così provvede:
[...]
1. rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.;
3. dà atto che, sussistendone i presupposti, la ricorrente è esonorata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Patti 02/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo