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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/12/2025, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2722/2023 promossa
DA
C.F. , nella qualità di titolare dell'impresa individuale di Parte_1 C.F._1
RC , P.I. , con sede in Desio, via Pallavicini n. Parte_2 P.IVA_1
7, elettivamente domiciliato in Mariano Comense, via XX Settembre n. 54/e presso lo studio dell'Avv.
SV SI che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , a Desio, via Tolstoj n. 5, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Monza, alla Via Bergamo, n. 18 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gravallese e
RD ZO che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Condanna alla corresponsione del compenso per prestazione d'opera manuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 16.7.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
1)- condannare a corrispondere all'attore la complessiva somma di Euro 16.868,50, Controparte_1 oltre iva e oneri e accessori di legge se dovuti, a titolo di saldo dei lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nell'immobile di proprietà del convenuto, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo;
pagina 1 di 10 2)- condannare parte convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli:
1) Vero che, nel mese di ottobre 2021, prima di dare inizio ai lavori di ristrutturazione dell'immobile elencati nel preventivo prodotto sub.doc.1) il Sig. comunicava al Sig. le proprie scelte CP_1 Pt_1 riguardanti: le porte, gli zoccolini, i profili, le piastrelle, il parquet, i sanitari, i miscelatori, i soffioni, gli interruttori, i punti luce, i faretti?
2) Vero che, nel mese di marzo 2022, il Sig. comunicava al Sig. le proprie scelte circa CP_1 Pt_1
i radiatori da installare?
3) Vero che, prima di installare i radiatori, nel periodo febbraio/marzo 2022, il Sig. effettuava Pt_1 tramite termotecnico i calcoli necessari per il corretto dimensionamento dei manufatti in ragione delle superfici da riscaldare?
4) Vero che al termine dei lavori e alla consegna del cantiere il Sig. e il Geom. CP_1 Pt_1 effettuavano un sopralluogo ed il committente contestava, esclusivamente, la presenza di macchie sul parquet?”
5) Vero che il Sig. si rivolgeva a al Sig. , titolare Pt_1 Parte_3 dell'omonima impresa individuale e specializzato in pavimenti in legno il quale, esaminato il parquet, appurava che i problemi potessero essere risolti tramite un procedimento di lamatura e verniciatura?”
Si indicano in qualità di testimoni sui capitoli formulati: (…).
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dal convenuto”.
PER Controparte_1
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. Respingere la domanda della RC Idraulica di pagamento di € 16.868,50 Parte
2. Accertare e dichiarare la responsabilità della per i vizi e difetti riscontrati Parte
3. Condannare la al pagamento in favore del Sig. della somma di € 48.013,17, oltre CP_1
Parte rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda al saldo 4. Condannare la al pagamento delle spese di lite e di CTU, alle spese sostenute per la mediazione. Parte 5. Condannare la al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in misura equitativa”.
IN FATTO
L'attore in epigrafe, agendo nella qualità di titolare dell'impresa individuale RC Idraulica di Radaelli
AB, premettendo che nel mese di ottobre dell'anno 2021 lo aveva incaricato di eseguite CP_2 la ristrutturazione del proprio immobile sito in Desio, via Tolstoj n. 5, quotata in complessivi €
55.000,00, oltre, Iva, a cui in corso d'opera erano state aggiunte ulteriori opere extra per complessivi € pagina 2 di 10 10.335,00, oltre Iva, e deducendo di avere ricevuto in acconto il minor importo di € 50.000,00, oltre
Iva, nonostante la regolare esecuzione di tutto quanto commissionatogli, l'ha convenuto in questa sede al fine di ottenerne la condanna alla corresponsione del residuo importo ancora dovutogli, oltre interessi e spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito: CP_2
- che il medesimo giorno in cui aveva ritirato l'atto di citazione notificatogli aveva provveduto a depositare innanzi a questo stesso Tribunale un ricorso per A.T.P. finalizzato ad accertare tutti i danni cagionatigli all'interno dell'immobile a seguito dei lavori eseguiti dall'impresa individuale attorea, avendo necessità di provvedere ad effettuare gli urgenti lavori di ripristino e riparazione;
- che, in ogni caso, l'attore non aveva preliminarmente espletato il procedimento di negoziazione assistita nonostante l'importo azionato nei propri confronti fosse ben inferiore ad € 50.000,00;
- che i danni cagionatigli erano di gran lunga superiori in quanto costituiti, non soltanto ai costi di ripristino, ma dalla perdita dei benefici fiscali di cui avrebbe potuto usufruire, pari al 50% della somma oggetto del contratto d'appalto.
Ha chiesto, pertanto, rigettarsi la domanda proposta nei propri confronti e condannarsi la controparte, in via riconvenzionale, previa risoluzione del contratto stipulato ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a risarcirgli integralmente il danno patrimoniale subito anche a seguito della perdita dei benefici fiscali.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, disposto ed espletato un procedimento per A.T.P. in corso di causa e, anche in tal caso senza esito, una procedura di mediazione demandata, a questo punto integralmente satisfattiva anche del mancato preventivo espletamento della negoziazione assistita, all'udienza del 16.7.2025, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dal comma
3.
IN DIRITTO
E, alla luce della documentazione prodotta e di quanto emergente dalla relazione di A.T.P. depositata nell'ambito del presente giudizio, ritiene il Tribunale solo parzialmente fondata la domanda di esecuzione del contratto d'appalto proposta dall'attore stante la parziale fondatezza, seppur nei limiti dell'eccezione riconvenzionale, della richiesta di compensazione proposta in via subordinata da CP_1
non avendo quest'ultimo riproposto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni la
[...] domanda riconvenzionale originariamente proposta in comparsa e volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 e 1455 c.c. del contratto d'appalto stipulato tra le parti per fatto e colpa di
RC Idraulica di . Parte_1
pagina 3 di 10 Fermo restando che non v'è alcuna contestazione in giudizio in ordine al residuo ammontare del credito azionato dall'appaltatrice, l'arch. al quale, nell'ambito del sub-procedimento per A.T.P. CP_3 espletato in corso di causa, era stato conferito l'incarico di accertare la completa esecuzione delle opere, l'effettiva presenza di vizi e difetti, in tale ultimo caso previa quantificazione dei costi necessari per porvi rimedio ed imputazione delle rispettive responsabilità, nonché di stabilire se i difetti accertati fossero idonei a compromettere la normale fruibilità dell'immobile (quest'ultima per lo più funzionale alla domanda di risoluzione originariamente proposta), eventualmente anche solo per la durata degli interventi da espletare, ne ha accertato, previo accurato esame dei luoghi e di tutta la documentazione prodotta a supporto della prestazione espletata dall'attrice, la parziale sussistenza.
A dire il vero, la relazione peritale ne individua parecchi altri ma, in conseguenza di ciò che di qui a breve si preciserà, non tutto quanto ivi evidenziato può essere in effetti imputato all'impresa appaltatrice.
Ma, dovendosi procedere con ordine, il CTU ha, anzitutto, tenuto a riepilogare le seguenti lavorazioni indiscutibilmente concordate tra le parti, così come riportate nel preventivo del 1.10.2021:
“- Demolizione completa e rifacimento di n. 2 bagni compresi gli arredi;
- Demolizione e ricostruzione di parte della cucina e del corridoio;
- Costruzione di una parete in gabeston;
- Opere murarie per posa n. 5 bocchette aria condizionata sopra le porte;
- Predisposizione nuove tracce per l'impianto elettrico;
- Posa piastrelle;
- Fornitura n. 8 porte interne;
- Rimozione parquet esistente e posa nuovo parquet;
- Rimozione pavimenti cucina, soggiorno, corridoio e ingresso;
- Fornitura Porta blindata;
-
Assistenza opere elettriche;
- Assistenza opere idrauliche, - Imbiancatura dell'intero appartamento. -
Pratiche cantiere: Geometra, Nuova planimetria, Pratica Enea”.
Ha poi giustamente rilevato come tali lavorazioni fossero state integrate, dapprima, con il preventivo del 8.3.2022, ove sono riportate le seguenti opere aggiuntive: “- Smontaggio e smaltimento radiatori esistenti, - Fornitura e posa staffe di sostegno a tassello, - Fornitura e posa radiatori, - Modifica impianto esistente” e, successivamente, con quello datato 7.4.2022, ove sono precisate le ulteriori lavorazioni di: “- Rimozione dell'intero pavimento e smaltimento, - Nuovo impianto elettrico con nuovi punti luce e prese, - Nuovo centralino”.
Tale pacificamente essendo l'incarico conferito all'impresa individuale attorea e venendo ad accertare l'effettiva presenza di vizi e difetti nelle opere eseguite, ferma restando la mancata proposizione ad opera dell'attore di eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia proposta dal proprio committente ai sensi dell'art. 1667 c.c. e volendosi seguire il medesimo ordine prospettato nella relazione peritale, il CTU ha rilevato la presenza:
pagina 4 di 10 “1a)” di “macchie sulla ceratura della plancia del parquet” in tutti i locali dell'alloggio verosimilmente imputabili alla colla utilizzata per la posa e a successivi tentativi di pulizia inopinatamente effettuati con materiale abrasivo;
“2a)” di un calorifero del soggiorno non posato correttamente in quanto, dal lato sinistro, non poggiando sulle staffe, è sorretto dalle tubazioni di raccordo che si presentano storte mentre, dal lato destro, pur essendo poggiato sulle staffe rimane tuttavia “fuori bolla”;
“3a) Perdite ed infiltrazioni, soprattutto in una camera da letto”, ovverosia quella attigua al bagno 1, verosimilmente derivanti dal raccordo doccino/parete e dall'angolo sinistro basso del piatto doccia;
“4a)” del “Deviatore ad incasso della doccia installato non a regola d'arte” in quanto montato in maniera non conforme, ovverosia “molto storto”;
“5a)” di “Alcune placche non in bolla ed assenza dell'etichettatura degli interruttori”, non essendo stato etichettato in ordine all'utilizzo dei differenziali il contatore posto nello sgabuzzino e risultando alcune prese installate non precisamente in bolla (a mero titolo esemplificativo, una presa di corrente della cameretta è stata installata a circa 20 cm dalla quota pavimento);
“6a)” di alcune scalfitture nel vetro della finestra del bagno 1 (quello all'interno della quale è stata collocata la lavatrice) presumibilmente imputabili alle attività svolte durante la ristrutturazione del medesimo locale;
“7a)” di un'anomala chiusura della porta del bagno 1 in quanto non a filo rispetto alle piastrelle ed al parquet, essendo stata la pavimentazione predisposta per una porta scorrevole e non a battente;
“8a)” dei coprifili delle porte installati in modo approssimativo, molti dei quali, per tale ragione, essendosi per di più staccati;
“9a)” di riprese di stabilitura delle pareti del locale cucina e del bagno 1 non eseguite perfettamente con conseguente necessità di rasatura delle porzioni interessate e successiva ritinteggiatura.
A tali difetti per c.d. esecutivi in quanto imputabili all'erronea esecuzione delle lavorazioni commissionate (e non v'è dubbio che essi siano integralmente imputabili all'impresa appaltatrice/esecutrice, essendo essa venuta meno all'obbligo di garantire un opus esente da vizi costruttivi) il CTU, sollecitato in tal senso dal convenuto/ricorrente, è andato ben oltre, accertando la presenza di ulteriori “Vizi e difetti relativamente alle NON CONFORMITÀ' Documentali”.
Volendosene anche in tal caso dare atto, al netto di ogni ulteriore considerazione in ordine all'effettiva imputabilità del danno patrimoniale che ne sarebbe conseguito, ha riscontrato “GRAVI irregolarità, che sono proseguite durante lo svolgimento delle opere di ristrutturazione eseguite non ottemperando ai dettami del decreto 81 sulla sicurezza nei cantieri edili e ripetute in occasione del collaudo finale delle opere” così dettagliandole: pagina 5 di 10 “1b ) Comunicazione inizio lavori asseverata - - titolare ”: è stato erroneamente CP_4 Controparte_1 dichiarato che “l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre, stante che per attuare l'intervento hanno operato più soggetti non dipendenti di doveva essere dichiarato che l'intervento ricadeva nell'ambito di Parte_1 applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo
09/04/2008, n. 81)”.
A dire del CTU, l'erroneità di tale dichiarazione, il mancato rispetto dei dettami di cui al decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 e la mancata notifica preliminare di cui all'articolo 99 del medesimo decreto renderebbero inefficace la presentata oltre che incompatibile con l'accesso ai benefici CP_4 fiscali che avrebbe consentito alla parte committente di detrarre il 50% della somma sostenuta per la ristrutturazione nei successivi dieci anni.
La correttezza in parte qua della conclusione a cui è pervenuto il CTU è confermata da quanto riportato nello stesso modulo CILA che, in calce al punto i), così recita: “l'efficacia della presente CILA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto
Legislativo 09/04/2008, n. 81 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva” e, ancora, “Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445)”.
Sulla scorta quanto pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, di cui il CTU ha riportato nella relazione peritale il link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/le-regole-da-rispettare- per-avere-le-detrazioniristrutturazioni-edilizie, l'arch. ha richiamato i seguenti casi in cui CP_3 il committente delle opere di ristrutturazione edilizia possa effettivamente perdere i benefici fiscali altrimenti riconosciutigli sotto forma di rimborso fiscale nell'arco dei successivi dieci anni:
“Le detrazioni non sono riconosciute e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando: • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria;
• il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione se, per errore, ha pagina 6 di 10 utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la CP_5 ritenuta d'acconto dell'8%.
Per usufruire dell'agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell'accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d'impresa
• non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
• non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
• le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) che attesta l'osservanza delle suddette norme.
Orbene, nel caso di specie, a dire del CTU, siccome la conterrebbe un'attestazione non veritiera, CP_4 avendo necessariamente dovuto riportare che “l'intervento ricadeva nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (il vizio sarebbe, quindi, l'erronea valutazione degli obblighi inerenti al rispetto delle norme sulla sicurezza di cui al decreto legislativo
09/04/2008, n. 81), non sarebbe possibile rimediarvi ex post e ciò comporterebbe la perdita, di cui sarebbe gravato il proprietario committente, dei benefici fiscali per complessivi € 27.500,00, pari cioè al 50% della somma di € 55.000,00 corrisposta in favore dell'impresa esecutrice a titolo di compenso.
Nel far ciò ha però imputato solo il 50% di tale importo a carico di parte attrice, non avendo essa svolto, a suo dire, il controllo dell'idoneità tecnico/professionali prescritte dal medesimo decreto e Parte neppure avendo nominato un coordinatore per la sicurezza o inoltrato notifica all' “ricoprendo, seppur, come dallo stesso dichiarato a sua insaputa, il ruolo di Responsabile dei Lavori”.
Il Tribunale non condivide alcuna di tali argomentazioni - né, tanto meno, le relative imputazioni - non avendo la parte convenuta adeguatamente documentato la perdita concreta ed effettiva, e non solo meramente astratta o potenziale, del beneficio fiscale, se si considera, da un lato, che avrebbe dovuto a tal fine preliminarmente allegare che proprio per tale ragione non si era ritenuto opportuno richiedere con la prima dichiarazione dei redditi successiva alla spesa sostenuta alcun ammortamento fiscale del costo sostenuto nel pur lungo periodo previsto dal legislatore, con conseguente impossibilità di ottenerne il rimborso, e, dall'altro, che successivamente avrebbe anche dovuto produrre la predetta pagina 7 di 10 prima dichiarazione fiscale al fine di consentire al Tribunale di verificare nel dettaglio proprio l'impossibilità di ottenerne il rimborso.
La domanda risarcitoria in parte qua non è, quindi, sufficientemente suffragata sotto il profilo dell'allegazione, prima, e probatorio, successivamente, correndosi il rischio, diversamente, di riconoscere una voce di danno pur in assenza di una sua effettiva e concreta manifestazione.
Ma, a ben vedere, contrariamente a quanto affermato dal CTU, neppure è possibile imputare all'impresa appaltatrice la parziale non corrispondenza, da quest'ultimo rilevata, tra il progetto firmato dal progettista/direttore dei lavori, geom. specificamente approvato dal e la pratica CP_6 CP_1 edilizia depositata in Comune sulla scorta della quale è stato effettuato l'intervento edilizio oggetto del presente giudizio di merito.
Se è vero, infatti, che il predetto professionista aveva inviato in data 13.12.2021 una pianta progettuale, che il aveva specificamente approvato, la quale prevedeva la realizzazione di una terza camera CP_1 da letto e di un soggiorno che arrivava sino alla porta d'ingresso proprio tramite la modifica del grande soggiorno originario, e se è altrettanto vero che la pratica edilizia firmata e depositata in Comune dal medesimo geom. sulla scorta della quale è stata realizzato l'intervento definitivo, riporta invece CP_6 della terza camera da letto una stanza identificata quale “ripostiglio”, di per sé non idonea ad essere utilizzata quale camera da letto, nonché un soggiorno di più ridotte dimensioni preceduto da un grande ingresso, una tale modifica per c.d. “peggiorativa” non può di certo imputarsi all'appaltatrice, la quale non aveva alcuna possibilità di incidere sul progetto e non può di certo neppure rispondere della sua eventuale concreta inattuabilità, non rinvenendosi alcuna valida ragione di una tale modifica, di per sé peggiorativa per il committente, se non per l'appunto a causa della non attuabilità della pianta progettuale così come predisposta dal geom. soggetto autonomo e distinto, avente un ruolo CP_6 diverso da quello dell'impresa appaltatrice e che, in ipotesi, avrebbe ben potuto essere convenuto nell'ambito del presente giudizio per rispondere nei confronti del committente di proprie eventuali esclusive responsabilità progettuali.
Insomma, se solo in corso d'opera ci si è avveduti della parziale inattuabilità del progetto predisposto dal geom. non può di certo pretendersi che sia l'impresa appaltatrice a doverne subire le CP_6 conseguenze economiche, non essendo stato documentata - né diversamente dimostrata - una qualsivoglia forma di assicurazione o garanzia rilasciata da quest'ultima in ordine alla concreta realizzabilità di quel progetto.
Le medesime argomentazioni valgano per quanto riferito dal CTU in ordine alla mancata realizzazione di una divisione interna tra soggiorno ed ingresso, essendo stato realizzato, diversamente da quanto pagina 8 di 10 progettato dal medesimo geom. un soggiorno non conforme a quanto disposto dal regolamento CP_6 igienico sanitario in relazione ai rapporti aeroilluminanti.
In definitiva, quindi, gli unici difetti concretamente imputabili all'impresa appaltatrice sono quelli di natura esecutiva il cui costo di ripristino è stato quantificato dal CTU, stavolta motivatamente, in complessivi 6.100,00, comprensivi di € 1.330,00 per vitto e alloggio necessari per consentire la lucidatura del parquet.
Se tal è l'ammontare complessivo del danno - indiscutibilmente subito dal committente - imputabile all'attrice, appare alquanto evidente come la proposta conciliativa effettuata dal mediatore in sede di procedimento di mediazione demandato dal Tribunale, inopinatamente non accettata dal convenuto, aveva una propria ragionevole giustificazione e avrebbe evitato alle parti di sostenere quantomeno le spese di lite maturate successivamente.
Detraendo tale importo dal residuo compenso pacificamente ancora dovuto a fronte dell'esecuzione dei lavori, come detto mai specificamente contestato dal convenuto, ne consegue che l'importo ancora oggi a credito di RC Idraulica di è pari ad € 10.768,50, a cui vanno aggiunti gli interessi Parte_1 moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione (non essedo mai stata emessa alcuna fattura residua precedente) sino a quella del saldo effettivo.
La fondatezza, seppur parziale, della pretesa attorea esclude la fondatezza della domanda ex art. 96
c.p.c. articolata dal convenuto.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di mediazione pari ad € 448,96, I.V.A. compresa, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi espletate.
Da ultimo, le spese di CTU, separatamente liquidate nel procedimento instaurato in corso di causa n.
2722-1/2023, vanno ripartite a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna, avendo comunque il consulente accertato l'effettiva sussistenza di alcuni dei vizi allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la fondatezza domanda attorea nei limiti di cui alla superiore parte motiva e, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta dal convenuto, previa parziale compensazione con la somma di € 6.100,00 individuata dal C.T.U. quale costo che dovrà essere sostenuto dal committente per porre rimedio ai vizi e difetti delle opere appaltate, condanna a corrispondere in favore di RC Idraulica di la residua somma di Controparte_1 Parte_1
pagina 9 di 10 € 10.768,50, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 29.3.2023 sino a quella del saldo effettivo;
- rigetta tutte le ulteriori domande proposte da Controparte_1
- condanna a rifondere a RC Idraulica di AD AB le spese sostenute nel Controparte_1 procedimento incidentale di mediazione demandata, pari a complessivi € 448,96, I.V.A. compresa, e quelle strettamente processuali sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.379,70, di cui 302,70 per spese esenti e 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% cadauna, il compenso liquidato in favore dell'arch. nel procedimento incidentale per R.G. n. CP_3 CP_7
2722-1/2023.
Così deciso in Monza in data 6 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2722/2023 promossa
DA
C.F. , nella qualità di titolare dell'impresa individuale di Parte_1 C.F._1
RC , P.I. , con sede in Desio, via Pallavicini n. Parte_2 P.IVA_1
7, elettivamente domiciliato in Mariano Comense, via XX Settembre n. 54/e presso lo studio dell'Avv.
SV SI che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , a Desio, via Tolstoj n. 5, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Monza, alla Via Bergamo, n. 18 presso lo studio dell'Avv. Antonio Gravallese e
RD ZO che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: Condanna alla corresponsione del compenso per prestazione d'opera manuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 16.7.2025 le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previa ogni opportuna e pertinente declaratoria, così giudicare:
1)- condannare a corrispondere all'attore la complessiva somma di Euro 16.868,50, Controparte_1 oltre iva e oneri e accessori di legge se dovuti, a titolo di saldo dei lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti nell'immobile di proprietà del convenuto, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo;
pagina 1 di 10 2)- condannare parte convenuta al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli:
1) Vero che, nel mese di ottobre 2021, prima di dare inizio ai lavori di ristrutturazione dell'immobile elencati nel preventivo prodotto sub.doc.1) il Sig. comunicava al Sig. le proprie scelte CP_1 Pt_1 riguardanti: le porte, gli zoccolini, i profili, le piastrelle, il parquet, i sanitari, i miscelatori, i soffioni, gli interruttori, i punti luce, i faretti?
2) Vero che, nel mese di marzo 2022, il Sig. comunicava al Sig. le proprie scelte circa CP_1 Pt_1
i radiatori da installare?
3) Vero che, prima di installare i radiatori, nel periodo febbraio/marzo 2022, il Sig. effettuava Pt_1 tramite termotecnico i calcoli necessari per il corretto dimensionamento dei manufatti in ragione delle superfici da riscaldare?
4) Vero che al termine dei lavori e alla consegna del cantiere il Sig. e il Geom. CP_1 Pt_1 effettuavano un sopralluogo ed il committente contestava, esclusivamente, la presenza di macchie sul parquet?”
5) Vero che il Sig. si rivolgeva a al Sig. , titolare Pt_1 Parte_3 dell'omonima impresa individuale e specializzato in pavimenti in legno il quale, esaminato il parquet, appurava che i problemi potessero essere risolti tramite un procedimento di lamatura e verniciatura?”
Si indicano in qualità di testimoni sui capitoli formulati: (…).
Ci si oppone alle istanze istruttorie formulate dal convenuto”.
PER Controparte_1
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. Respingere la domanda della RC Idraulica di pagamento di € 16.868,50 Parte
2. Accertare e dichiarare la responsabilità della per i vizi e difetti riscontrati Parte
3. Condannare la al pagamento in favore del Sig. della somma di € 48.013,17, oltre CP_1
Parte rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda al saldo 4. Condannare la al pagamento delle spese di lite e di CTU, alle spese sostenute per la mediazione. Parte 5. Condannare la al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., in misura equitativa”.
IN FATTO
L'attore in epigrafe, agendo nella qualità di titolare dell'impresa individuale RC Idraulica di Radaelli
AB, premettendo che nel mese di ottobre dell'anno 2021 lo aveva incaricato di eseguite CP_2 la ristrutturazione del proprio immobile sito in Desio, via Tolstoj n. 5, quotata in complessivi €
55.000,00, oltre, Iva, a cui in corso d'opera erano state aggiunte ulteriori opere extra per complessivi € pagina 2 di 10 10.335,00, oltre Iva, e deducendo di avere ricevuto in acconto il minor importo di € 50.000,00, oltre
Iva, nonostante la regolare esecuzione di tutto quanto commissionatogli, l'ha convenuto in questa sede al fine di ottenerne la condanna alla corresponsione del residuo importo ancora dovutogli, oltre interessi e spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio ha eccepito: CP_2
- che il medesimo giorno in cui aveva ritirato l'atto di citazione notificatogli aveva provveduto a depositare innanzi a questo stesso Tribunale un ricorso per A.T.P. finalizzato ad accertare tutti i danni cagionatigli all'interno dell'immobile a seguito dei lavori eseguiti dall'impresa individuale attorea, avendo necessità di provvedere ad effettuare gli urgenti lavori di ripristino e riparazione;
- che, in ogni caso, l'attore non aveva preliminarmente espletato il procedimento di negoziazione assistita nonostante l'importo azionato nei propri confronti fosse ben inferiore ad € 50.000,00;
- che i danni cagionatigli erano di gran lunga superiori in quanto costituiti, non soltanto ai costi di ripristino, ma dalla perdita dei benefici fiscali di cui avrebbe potuto usufruire, pari al 50% della somma oggetto del contratto d'appalto.
Ha chiesto, pertanto, rigettarsi la domanda proposta nei propri confronti e condannarsi la controparte, in via riconvenzionale, previa risoluzione del contratto stipulato ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a risarcirgli integralmente il danno patrimoniale subito anche a seguito della perdita dei benefici fiscali.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, disposto ed espletato un procedimento per A.T.P. in corso di causa e, anche in tal caso senza esito, una procedura di mediazione demandata, a questo punto integralmente satisfattiva anche del mancato preventivo espletamento della negoziazione assistita, all'udienza del 16.7.2025, previa discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza integrale nel termine previsto dal comma
3.
IN DIRITTO
E, alla luce della documentazione prodotta e di quanto emergente dalla relazione di A.T.P. depositata nell'ambito del presente giudizio, ritiene il Tribunale solo parzialmente fondata la domanda di esecuzione del contratto d'appalto proposta dall'attore stante la parziale fondatezza, seppur nei limiti dell'eccezione riconvenzionale, della richiesta di compensazione proposta in via subordinata da CP_1
non avendo quest'ultimo riproposto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni la
[...] domanda riconvenzionale originariamente proposta in comparsa e volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento ex art. 1453 e 1455 c.c. del contratto d'appalto stipulato tra le parti per fatto e colpa di
RC Idraulica di . Parte_1
pagina 3 di 10 Fermo restando che non v'è alcuna contestazione in giudizio in ordine al residuo ammontare del credito azionato dall'appaltatrice, l'arch. al quale, nell'ambito del sub-procedimento per A.T.P. CP_3 espletato in corso di causa, era stato conferito l'incarico di accertare la completa esecuzione delle opere, l'effettiva presenza di vizi e difetti, in tale ultimo caso previa quantificazione dei costi necessari per porvi rimedio ed imputazione delle rispettive responsabilità, nonché di stabilire se i difetti accertati fossero idonei a compromettere la normale fruibilità dell'immobile (quest'ultima per lo più funzionale alla domanda di risoluzione originariamente proposta), eventualmente anche solo per la durata degli interventi da espletare, ne ha accertato, previo accurato esame dei luoghi e di tutta la documentazione prodotta a supporto della prestazione espletata dall'attrice, la parziale sussistenza.
A dire il vero, la relazione peritale ne individua parecchi altri ma, in conseguenza di ciò che di qui a breve si preciserà, non tutto quanto ivi evidenziato può essere in effetti imputato all'impresa appaltatrice.
Ma, dovendosi procedere con ordine, il CTU ha, anzitutto, tenuto a riepilogare le seguenti lavorazioni indiscutibilmente concordate tra le parti, così come riportate nel preventivo del 1.10.2021:
“- Demolizione completa e rifacimento di n. 2 bagni compresi gli arredi;
- Demolizione e ricostruzione di parte della cucina e del corridoio;
- Costruzione di una parete in gabeston;
- Opere murarie per posa n. 5 bocchette aria condizionata sopra le porte;
- Predisposizione nuove tracce per l'impianto elettrico;
- Posa piastrelle;
- Fornitura n. 8 porte interne;
- Rimozione parquet esistente e posa nuovo parquet;
- Rimozione pavimenti cucina, soggiorno, corridoio e ingresso;
- Fornitura Porta blindata;
-
Assistenza opere elettriche;
- Assistenza opere idrauliche, - Imbiancatura dell'intero appartamento. -
Pratiche cantiere: Geometra, Nuova planimetria, Pratica Enea”.
Ha poi giustamente rilevato come tali lavorazioni fossero state integrate, dapprima, con il preventivo del 8.3.2022, ove sono riportate le seguenti opere aggiuntive: “- Smontaggio e smaltimento radiatori esistenti, - Fornitura e posa staffe di sostegno a tassello, - Fornitura e posa radiatori, - Modifica impianto esistente” e, successivamente, con quello datato 7.4.2022, ove sono precisate le ulteriori lavorazioni di: “- Rimozione dell'intero pavimento e smaltimento, - Nuovo impianto elettrico con nuovi punti luce e prese, - Nuovo centralino”.
Tale pacificamente essendo l'incarico conferito all'impresa individuale attorea e venendo ad accertare l'effettiva presenza di vizi e difetti nelle opere eseguite, ferma restando la mancata proposizione ad opera dell'attore di eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia proposta dal proprio committente ai sensi dell'art. 1667 c.c. e volendosi seguire il medesimo ordine prospettato nella relazione peritale, il CTU ha rilevato la presenza:
pagina 4 di 10 “1a)” di “macchie sulla ceratura della plancia del parquet” in tutti i locali dell'alloggio verosimilmente imputabili alla colla utilizzata per la posa e a successivi tentativi di pulizia inopinatamente effettuati con materiale abrasivo;
“2a)” di un calorifero del soggiorno non posato correttamente in quanto, dal lato sinistro, non poggiando sulle staffe, è sorretto dalle tubazioni di raccordo che si presentano storte mentre, dal lato destro, pur essendo poggiato sulle staffe rimane tuttavia “fuori bolla”;
“3a) Perdite ed infiltrazioni, soprattutto in una camera da letto”, ovverosia quella attigua al bagno 1, verosimilmente derivanti dal raccordo doccino/parete e dall'angolo sinistro basso del piatto doccia;
“4a)” del “Deviatore ad incasso della doccia installato non a regola d'arte” in quanto montato in maniera non conforme, ovverosia “molto storto”;
“5a)” di “Alcune placche non in bolla ed assenza dell'etichettatura degli interruttori”, non essendo stato etichettato in ordine all'utilizzo dei differenziali il contatore posto nello sgabuzzino e risultando alcune prese installate non precisamente in bolla (a mero titolo esemplificativo, una presa di corrente della cameretta è stata installata a circa 20 cm dalla quota pavimento);
“6a)” di alcune scalfitture nel vetro della finestra del bagno 1 (quello all'interno della quale è stata collocata la lavatrice) presumibilmente imputabili alle attività svolte durante la ristrutturazione del medesimo locale;
“7a)” di un'anomala chiusura della porta del bagno 1 in quanto non a filo rispetto alle piastrelle ed al parquet, essendo stata la pavimentazione predisposta per una porta scorrevole e non a battente;
“8a)” dei coprifili delle porte installati in modo approssimativo, molti dei quali, per tale ragione, essendosi per di più staccati;
“9a)” di riprese di stabilitura delle pareti del locale cucina e del bagno 1 non eseguite perfettamente con conseguente necessità di rasatura delle porzioni interessate e successiva ritinteggiatura.
A tali difetti per c.d. esecutivi in quanto imputabili all'erronea esecuzione delle lavorazioni commissionate (e non v'è dubbio che essi siano integralmente imputabili all'impresa appaltatrice/esecutrice, essendo essa venuta meno all'obbligo di garantire un opus esente da vizi costruttivi) il CTU, sollecitato in tal senso dal convenuto/ricorrente, è andato ben oltre, accertando la presenza di ulteriori “Vizi e difetti relativamente alle NON CONFORMITÀ' Documentali”.
Volendosene anche in tal caso dare atto, al netto di ogni ulteriore considerazione in ordine all'effettiva imputabilità del danno patrimoniale che ne sarebbe conseguito, ha riscontrato “GRAVI irregolarità, che sono proseguite durante lo svolgimento delle opere di ristrutturazione eseguite non ottemperando ai dettami del decreto 81 sulla sicurezza nei cantieri edili e ripetute in occasione del collaudo finale delle opere” così dettagliandole: pagina 5 di 10 “1b ) Comunicazione inizio lavori asseverata - - titolare ”: è stato erroneamente CP_4 Controparte_1 dichiarato che “l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre, stante che per attuare l'intervento hanno operato più soggetti non dipendenti di doveva essere dichiarato che l'intervento ricadeva nell'ambito di Parte_1 applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo
09/04/2008, n. 81)”.
A dire del CTU, l'erroneità di tale dichiarazione, il mancato rispetto dei dettami di cui al decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 e la mancata notifica preliminare di cui all'articolo 99 del medesimo decreto renderebbero inefficace la presentata oltre che incompatibile con l'accesso ai benefici CP_4 fiscali che avrebbe consentito alla parte committente di detrarre il 50% della somma sostenuta per la ristrutturazione nei successivi dieci anni.
La correttezza in parte qua della conclusione a cui è pervenuto il CTU è confermata da quanto riportato nello stesso modulo CILA che, in calce al punto i), così recita: “l'efficacia della presente CILA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto
Legislativo 09/04/2008, n. 81 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva” e, ancora, “Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (articolo 75 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445)”.
Sulla scorta quanto pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, di cui il CTU ha riportato nella relazione peritale il link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/le-regole-da-rispettare- per-avere-le-detrazioniristrutturazioni-edilizie, l'arch. ha richiamato i seguenti casi in cui CP_3 il committente delle opere di ristrutturazione edilizia possa effettivamente perdere i benefici fiscali altrimenti riconosciutigli sotto forma di rimborso fiscale nell'arco dei successivi dieci anni:
“Le detrazioni non sono riconosciute e l'importo eventualmente fruito viene recuperato dagli uffici quando: • non è stata effettuata la comunicazione preventiva all'Asl competente, se obbligatoria;
• il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale o è stato effettuato un bonifico che non riporti le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato).
In merito a questo adempimento, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il contribuente non perde il diritto all'agevolazione se, per errore, ha pagina 6 di 10 utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato” o se lo ha compilato in modo errato, cioè in maniera tale da non consentire a banche, italiane o altri istituti di pagamento di effettuare la CP_5 ritenuta d'acconto dell'8%.
Per usufruire dell'agevolazione, tuttavia, in queste ipotesi è necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario dell'accredito attesti di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità d'impresa
• non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
• non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
• le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr n. 445/2000) che attesta l'osservanza delle suddette norme.
Orbene, nel caso di specie, a dire del CTU, siccome la conterrebbe un'attestazione non veritiera, CP_4 avendo necessariamente dovuto riportare che “l'intervento ricadeva nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” (il vizio sarebbe, quindi, l'erronea valutazione degli obblighi inerenti al rispetto delle norme sulla sicurezza di cui al decreto legislativo
09/04/2008, n. 81), non sarebbe possibile rimediarvi ex post e ciò comporterebbe la perdita, di cui sarebbe gravato il proprietario committente, dei benefici fiscali per complessivi € 27.500,00, pari cioè al 50% della somma di € 55.000,00 corrisposta in favore dell'impresa esecutrice a titolo di compenso.
Nel far ciò ha però imputato solo il 50% di tale importo a carico di parte attrice, non avendo essa svolto, a suo dire, il controllo dell'idoneità tecnico/professionali prescritte dal medesimo decreto e Parte neppure avendo nominato un coordinatore per la sicurezza o inoltrato notifica all' “ricoprendo, seppur, come dallo stesso dichiarato a sua insaputa, il ruolo di Responsabile dei Lavori”.
Il Tribunale non condivide alcuna di tali argomentazioni - né, tanto meno, le relative imputazioni - non avendo la parte convenuta adeguatamente documentato la perdita concreta ed effettiva, e non solo meramente astratta o potenziale, del beneficio fiscale, se si considera, da un lato, che avrebbe dovuto a tal fine preliminarmente allegare che proprio per tale ragione non si era ritenuto opportuno richiedere con la prima dichiarazione dei redditi successiva alla spesa sostenuta alcun ammortamento fiscale del costo sostenuto nel pur lungo periodo previsto dal legislatore, con conseguente impossibilità di ottenerne il rimborso, e, dall'altro, che successivamente avrebbe anche dovuto produrre la predetta pagina 7 di 10 prima dichiarazione fiscale al fine di consentire al Tribunale di verificare nel dettaglio proprio l'impossibilità di ottenerne il rimborso.
La domanda risarcitoria in parte qua non è, quindi, sufficientemente suffragata sotto il profilo dell'allegazione, prima, e probatorio, successivamente, correndosi il rischio, diversamente, di riconoscere una voce di danno pur in assenza di una sua effettiva e concreta manifestazione.
Ma, a ben vedere, contrariamente a quanto affermato dal CTU, neppure è possibile imputare all'impresa appaltatrice la parziale non corrispondenza, da quest'ultimo rilevata, tra il progetto firmato dal progettista/direttore dei lavori, geom. specificamente approvato dal e la pratica CP_6 CP_1 edilizia depositata in Comune sulla scorta della quale è stato effettuato l'intervento edilizio oggetto del presente giudizio di merito.
Se è vero, infatti, che il predetto professionista aveva inviato in data 13.12.2021 una pianta progettuale, che il aveva specificamente approvato, la quale prevedeva la realizzazione di una terza camera CP_1 da letto e di un soggiorno che arrivava sino alla porta d'ingresso proprio tramite la modifica del grande soggiorno originario, e se è altrettanto vero che la pratica edilizia firmata e depositata in Comune dal medesimo geom. sulla scorta della quale è stata realizzato l'intervento definitivo, riporta invece CP_6 della terza camera da letto una stanza identificata quale “ripostiglio”, di per sé non idonea ad essere utilizzata quale camera da letto, nonché un soggiorno di più ridotte dimensioni preceduto da un grande ingresso, una tale modifica per c.d. “peggiorativa” non può di certo imputarsi all'appaltatrice, la quale non aveva alcuna possibilità di incidere sul progetto e non può di certo neppure rispondere della sua eventuale concreta inattuabilità, non rinvenendosi alcuna valida ragione di una tale modifica, di per sé peggiorativa per il committente, se non per l'appunto a causa della non attuabilità della pianta progettuale così come predisposta dal geom. soggetto autonomo e distinto, avente un ruolo CP_6 diverso da quello dell'impresa appaltatrice e che, in ipotesi, avrebbe ben potuto essere convenuto nell'ambito del presente giudizio per rispondere nei confronti del committente di proprie eventuali esclusive responsabilità progettuali.
Insomma, se solo in corso d'opera ci si è avveduti della parziale inattuabilità del progetto predisposto dal geom. non può di certo pretendersi che sia l'impresa appaltatrice a doverne subire le CP_6 conseguenze economiche, non essendo stato documentata - né diversamente dimostrata - una qualsivoglia forma di assicurazione o garanzia rilasciata da quest'ultima in ordine alla concreta realizzabilità di quel progetto.
Le medesime argomentazioni valgano per quanto riferito dal CTU in ordine alla mancata realizzazione di una divisione interna tra soggiorno ed ingresso, essendo stato realizzato, diversamente da quanto pagina 8 di 10 progettato dal medesimo geom. un soggiorno non conforme a quanto disposto dal regolamento CP_6 igienico sanitario in relazione ai rapporti aeroilluminanti.
In definitiva, quindi, gli unici difetti concretamente imputabili all'impresa appaltatrice sono quelli di natura esecutiva il cui costo di ripristino è stato quantificato dal CTU, stavolta motivatamente, in complessivi 6.100,00, comprensivi di € 1.330,00 per vitto e alloggio necessari per consentire la lucidatura del parquet.
Se tal è l'ammontare complessivo del danno - indiscutibilmente subito dal committente - imputabile all'attrice, appare alquanto evidente come la proposta conciliativa effettuata dal mediatore in sede di procedimento di mediazione demandato dal Tribunale, inopinatamente non accettata dal convenuto, aveva una propria ragionevole giustificazione e avrebbe evitato alle parti di sostenere quantomeno le spese di lite maturate successivamente.
Detraendo tale importo dal residuo compenso pacificamente ancora dovuto a fronte dell'esecuzione dei lavori, come detto mai specificamente contestato dal convenuto, ne consegue che l'importo ancora oggi a credito di RC Idraulica di è pari ad € 10.768,50, a cui vanno aggiunti gli interessi Parte_1 moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione (non essedo mai stata emessa alcuna fattura residua precedente) sino a quella del saldo effettivo.
La fondatezza, seppur parziale, della pretesa attorea esclude la fondatezza della domanda ex art. 96
c.p.c. articolata dal convenuto.
Le spese di lite, ivi comprese quelle di mediazione pari ad € 448,96, I.V.A. compresa, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per tutte le fasi espletate.
Da ultimo, le spese di CTU, separatamente liquidate nel procedimento instaurato in corso di causa n.
2722-1/2023, vanno ripartite a carico di entrambe le parti nella misura del 50% cadauna, avendo comunque il consulente accertato l'effettiva sussistenza di alcuni dei vizi allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la fondatezza domanda attorea nei limiti di cui alla superiore parte motiva e, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale proposta dal convenuto, previa parziale compensazione con la somma di € 6.100,00 individuata dal C.T.U. quale costo che dovrà essere sostenuto dal committente per porre rimedio ai vizi e difetti delle opere appaltate, condanna a corrispondere in favore di RC Idraulica di la residua somma di Controparte_1 Parte_1
pagina 9 di 10 € 10.768,50, oltre interessi moratori nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. maturati a decorrere dalla data del 29.3.2023 sino a quella del saldo effettivo;
- rigetta tutte le ulteriori domande proposte da Controparte_1
- condanna a rifondere a RC Idraulica di AD AB le spese sostenute nel Controparte_1 procedimento incidentale di mediazione demandata, pari a complessivi € 448,96, I.V.A. compresa, e quelle strettamente processuali sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.379,70, di cui 302,70 per spese esenti e 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% cadauna, il compenso liquidato in favore dell'arch. nel procedimento incidentale per R.G. n. CP_3 CP_7
2722-1/2023.
Così deciso in Monza in data 6 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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