Decreto cautelare 18 marzo 2021
Decreto cautelare 24 marzo 2021
Decreto cautelare 26 marzo 2021
Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00114/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 114 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA ND, TA QU, AB TA, ND CI, LL TA, NA De CA, IG Di SO, MA TA, CA MM, LE TE, NA La MO, TI PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Passeri Mencucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Di Marco, AB Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Di Marco in CA, piazza Italia, 1;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensiva anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 cpa
dell'ordinanza sindacale n. 35 del 13/03/2021 recante: "Misure di contenimento della diffusione del virus Covid - 19- sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia del Comune di CA, pubbliche e private dal 15/03/2021 e sino al 21/03/2021" nonchè di ogni altro atto preliminare, prodromico e comunque connesso
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ND IA il 23/03/2021:
per l’annullamento previa sospensiva anche ai sensi dell'art. 56 cpa
dell'ordinanza sindacale n. 38 del 20/03/2021 recante: "Misure di contenimento della diffusione del virus Covid - 19- proroga sino al 31 marzo 2021 dell'ordinanza 35/2021 di sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia del Comune di CA, pubbliche e private" nonché di ogni altro atto preliminare, prodromico e comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di CA;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 aprile 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria in data 22/01/2026 con cui il procuratore di parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e conclude affinché il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
ritenuto che a detta dichiarazione debba conseguire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. (Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422);
ritenuto, da ultimo, di compensare le spese di giudizio, tenuto conto della sua definizione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA AR AV, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore
Caterina PE, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giardino | MA AR AV |
IL SEGRETARIO