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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 4982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4982 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3300-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9 dicembre 2025, il Giudice NA OL, aperto il verba-
le relativo alla causa iscritta al n. 3300/2022 del ruolo generale degli af-
fari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 18 novembre
2022 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che entrambe le parti hanno provvedu-
to, nel termine assegnato al deposito delle rispettive note scritte con le quali riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi, ed in partico-
lare delle note conclusive, hanno chiesto che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice
NA OL
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:33, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NA Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3300/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
e
( ), entrambi rappresentati e di- Parte_2 C.F._2
fesi dall'avv. Domenico Schillaci ( , per pro- Email_1
cura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- opponenti -
E
( ), in persona del suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Colomba
( per procura allegata alla comparsa Email_2
di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo
n. 17/2022 del Tribunale di Palermo, che conferma;
2) dichiara esecutivo il medesimo decreto ingiuntivo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2022 di questo Tribunale Pt_2
(depositato il 3 gennaio 2022 e notificato il successivo 15 gennaio 2022),
con cui si è ingiunto ai predetti – al primo in qualità di obbligato principa-
le e alla seconda in qualità di coobbligato – il pagamento, in favore di della complessiva somma di € 26.524,27 e in partico- Controparte_1
lare a di pagare la somma di € 1.693,29 a titolo di saldo Parte_1
dovuto in forza di un contratto di apertura credito revolving n.
059252294 (utilizzabile con carta di credito n. 4301522352288600) ed €
24.830,98, in solido con , a titolo di saldo dovuto in forza Parte_2
di un contratto di finanziamento (n. 61731692) stipulato con CP_1
rispettivamente in data 18 febbraio 2019 e 19 luglio 2019, oltre in-
[...]
teressi e spese del procedimento monitorio.
Nel costituirsi, l'opposta eccepiva in via preliminare la tardività
dell'opposizione, contestandone, nel merito, la fondatezza.
❖❖❖
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-
cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbliga-
toria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. depositato da parte oppo-
sta il 19gennaio 2023].
Ancora in via preliminare deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta secondo cui “il relati-
vo atto di citazione veniva notificato alla creditrice solamente in data
28/02/2022, come si evince sia dalla PEC di notifica dello stesso, sia dalla
relativa relata di notifica (doc. 1 comparsa) e, dunque, ben 44 giorni dopo il
perfezionamento della notifica del Decreto opposto, che, invece, è avvenuta
in data 15/01/2022, … e non in data 17/1/2022, come ex adverso riferi-
to” [cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4].
Invero, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva-
mente proposta, oltre il termine perentorio di quaranta giorni (24 febbraio
2022) dalla notifica (15 gennaio 2022) del decreto ingiuntivo ex art. 641
c.p.c.
Nella fattispecie in esame è documentalmente provato che la notifica del Decreto Ingiuntivo opposto si è perfezionata il 15 gennaio 2022 [cfr. doc.
2, produzione parte opposta].
Conseguentemente la notificazione dell'opposizione avrebbe dovuto es-
sere eseguita, a pena di inammissibilità ex art. 641 c.p.c., entro il 24 feb-
braio 2022, mentre nel caso de quo è stata eseguita il 28 febbraio 2022
[cfr. produzione parte opponente].
Non può trovare accoglimento l'eccezione di parte opponente secondo cui
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
l'opposizione “è regolare in quanto avvenuta, ai sensi dell'art. 155 comma 4,
c.p.c., nel primo giorno successivo non festivo (lunedì 28/01/2022) nel rispetto
del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (17/01/2022 lune-
dì). Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il dies a quo per
l'opposizione non coincide con la data del 15/01/2022 (sabato), ma decorre dal
primo giorno non festivo successivo (lunedì 17 gennaio 2022)” [cfr. da ultimo note trattazione scritta, pag. 1].
Invero, la proroga di cui all'invocato art. 155, comma 4, c.p.c., non trova applicazione nel caso in esame dal momento che detta proroga individua il
dies ad quem e non, come vorrebbe parte opponente, il dies a quo. Pertanto,
la proroga di cui al comma 4 dell'art. 155 c.p.c. (che trova applicazione per le attività processuali svolte fuori dall'udienza), legittima che la notificazione di un atto da eseguirsi entro la giornata di sabato, come ultimo giorno, possa essere eseguita entro il lunedì successivo. Ma non legittima lo spostamento in avanti del calcolo dei termini di cui all'art. 641 c.p.c., facendoli decorrere dal lunedì anziché dal sabato. Infatti, come recentemente puntualizzato dalla Su-
prema Corte, se il giorno finale del termine cade di sabato, la scadenza è au-
tomaticamente prorogata al primo giorno seguente non festivo, con la conse-
guenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo
(Cass. civ., II, Ord. n. 17127/2025; Cass., SS.UU., 1/2/2012, n. 1418).
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
17/2022, che va pertanto confermato, ribadendone l'esecutività già con-
cessa ex art. 648 c.p.c. con ordinanza emessa in data 8 settembre 2022.
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
❖❖❖
Accertata la tardività e, di conseguenza, l'inammissibilità
dell'opposizione al decreto ingiuntivo, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia vie-
ne emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (ex plurimis, Cass. Civ., II, 3/7/2013, n.
16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali so-
stenute dall'opposta Controparte_1
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa, i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della con-
troversia.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
NA OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice NA OL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 9 dicembre 2025, il Giudice NA OL, aperto il verba-
le relativo alla causa iscritta al n. 3300/2022 del ruolo generale degli af-
fari civili contenziosi per la quale con provvedimento del 18 novembre
2022 è stata disposta ex art. 127 ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, dà atto che entrambe le parti hanno provvedu-
to, nel termine assegnato al deposito delle rispettive note scritte con le quali riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi, ed in partico-
lare delle note conclusive, hanno chiesto che la causa venga decisa.
IL GIUDICE
viste le note depositate dalle parti ed esaminate le relative istanze, si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il Giudice
NA OL
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 14:33, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice NA Pan-
dolfo, ha emesso ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3300/2022 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), Parte_1 C.F._1
e
( ), entrambi rappresentati e di- Parte_2 C.F._2
fesi dall'avv. Domenico Schillaci ( , per pro- Email_1
cura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- opponenti -
E
( ), in persona del suo legale rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Colomba
( per procura allegata alla comparsa Email_2
di costituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo
n. 17/2022 del Tribunale di Palermo, che conferma;
2) dichiara esecutivo il medesimo decreto ingiuntivo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da e Parte_1 [...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 17/2022 di questo Tribunale Pt_2
(depositato il 3 gennaio 2022 e notificato il successivo 15 gennaio 2022),
con cui si è ingiunto ai predetti – al primo in qualità di obbligato principa-
le e alla seconda in qualità di coobbligato – il pagamento, in favore di della complessiva somma di € 26.524,27 e in partico- Controparte_1
lare a di pagare la somma di € 1.693,29 a titolo di saldo Parte_1
dovuto in forza di un contratto di apertura credito revolving n.
059252294 (utilizzabile con carta di credito n. 4301522352288600) ed €
24.830,98, in solido con , a titolo di saldo dovuto in forza Parte_2
di un contratto di finanziamento (n. 61731692) stipulato con CP_1
rispettivamente in data 18 febbraio 2019 e 19 luglio 2019, oltre in-
[...]
teressi e spese del procedimento monitorio.
Nel costituirsi, l'opposta eccepiva in via preliminare la tardività
dell'opposizione, contestandone, nel merito, la fondatezza.
❖❖❖
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di pro-
cedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbliga-
toria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. doc. depositato da parte oppo-
sta il 19gennaio 2023].
Ancora in via preliminare deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta secondo cui “il relati-
vo atto di citazione veniva notificato alla creditrice solamente in data
28/02/2022, come si evince sia dalla PEC di notifica dello stesso, sia dalla
relativa relata di notifica (doc. 1 comparsa) e, dunque, ben 44 giorni dopo il
perfezionamento della notifica del Decreto opposto, che, invece, è avvenuta
in data 15/01/2022, … e non in data 17/1/2022, come ex adverso riferi-
to” [cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4].
Invero, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardiva-
mente proposta, oltre il termine perentorio di quaranta giorni (24 febbraio
2022) dalla notifica (15 gennaio 2022) del decreto ingiuntivo ex art. 641
c.p.c.
Nella fattispecie in esame è documentalmente provato che la notifica del Decreto Ingiuntivo opposto si è perfezionata il 15 gennaio 2022 [cfr. doc.
2, produzione parte opposta].
Conseguentemente la notificazione dell'opposizione avrebbe dovuto es-
sere eseguita, a pena di inammissibilità ex art. 641 c.p.c., entro il 24 feb-
braio 2022, mentre nel caso de quo è stata eseguita il 28 febbraio 2022
[cfr. produzione parte opponente].
Non può trovare accoglimento l'eccezione di parte opponente secondo cui
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
l'opposizione “è regolare in quanto avvenuta, ai sensi dell'art. 155 comma 4,
c.p.c., nel primo giorno successivo non festivo (lunedì 28/01/2022) nel rispetto
del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (17/01/2022 lune-
dì). Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il dies a quo per
l'opposizione non coincide con la data del 15/01/2022 (sabato), ma decorre dal
primo giorno non festivo successivo (lunedì 17 gennaio 2022)” [cfr. da ultimo note trattazione scritta, pag. 1].
Invero, la proroga di cui all'invocato art. 155, comma 4, c.p.c., non trova applicazione nel caso in esame dal momento che detta proroga individua il
dies ad quem e non, come vorrebbe parte opponente, il dies a quo. Pertanto,
la proroga di cui al comma 4 dell'art. 155 c.p.c. (che trova applicazione per le attività processuali svolte fuori dall'udienza), legittima che la notificazione di un atto da eseguirsi entro la giornata di sabato, come ultimo giorno, possa essere eseguita entro il lunedì successivo. Ma non legittima lo spostamento in avanti del calcolo dei termini di cui all'art. 641 c.p.c., facendoli decorrere dal lunedì anziché dal sabato. Infatti, come recentemente puntualizzato dalla Su-
prema Corte, se il giorno finale del termine cade di sabato, la scadenza è au-
tomaticamente prorogata al primo giorno seguente non festivo, con la conse-
guenza che, ove il “dies ad quem” del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo
(Cass. civ., II, Ord. n. 17127/2025; Cass., SS.UU., 1/2/2012, n. 1418).
Deve quindi dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
17/2022, che va pertanto confermato, ribadendone l'esecutività già con-
cessa ex art. 648 c.p.c. con ordinanza emessa in data 8 settembre 2022.
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
❖❖❖
Accertata la tardività e, di conseguenza, l'inammissibilità
dell'opposizione al decreto ingiuntivo, le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia vie-
ne emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (ex plurimis, Cass. Civ., II, 3/7/2013, n.
16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
parte opponente va condannata al pagamento delle spese processuali so-
stenute dall'opposta Controparte_1
Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispo-
sitivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014,
come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa, i parametri minimi in ragione del grado di difficoltà della con-
troversia.
❖❖❖
Così deciso a Palermo, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
NA OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice NA OL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile