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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 30/01/2026, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 422/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DELL'ATTI VITTORIO, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1331/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE - 1339971/2024 TARI 2018
- sul ricorso n. 1332/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE 1339972/2024 TARI 2019
- sul ricorso n. 1335/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE - 1339973/2024 TARI 2020
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE - 1339974/2024 TARI 2021
- sul ricorso n. 1342/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE -1339975/2024 TARI 2022
- sul ricorso n. 1345/2025 depositato il 18/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-1339976/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2478/2025 depositato il
18/06/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste sulle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto distinti ricorsi avverso sei avvisi di accertamento esecutivi TARI, con contestuale irrogazione di sanzioni, emessi dal Comune di Milano (nn.
RE 139971/2024, RE 139972/2024, RE 139973/2024, RE 139974/2024, RE 139975/2024, RE
139976/2024), relativi agli anni dal 2018 al 2023.
Tutti gli avvisi sono stati notificati il 19 dicembre 2024 e riguardano l'immobile sito in Indirizzo_1, per un importo complessivo di € 2.201,00.
La ricorrente evidenzia che, per ciascun anno d'imposta, il Comune aveva già emesso e notificato regolari avvisi di pagamento intestati al sig. Nominativo_1, proprio coniuge e comproprietario, tutti regolarmente saldati. Con istanza di autotutela del 22.1.2025, rimasta priva di riscontro, la ricorrente faceva presente all'Ufficio che gli avvisi di accertamento notificati al coniuge contenevano un errore nei dati catastali ( Indirizzo_2), diversi da quelli indicati negli atti impugnati. Pertanto, avendo regolarmente saldato i precedenti avvisi, gli accertamenti qui impugnati sono illegittimi.
Parte ricorrente ha proposto le seguenti eccezioni: 1) decadenza dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 con riferimento all'annualità 2018;
2) insussistenza del presupposto impositivo per doppia tassazione dell'unico immobile detenuto in Milano, Indirizzo_1, per il quale risultavano già emessi e pagati regolari avvisi di pagamento intestati al proprio coniuge;
3) erronea irrogazione di sanzioni pecuniarie in misura sproporzionata e immotivatamente applicata nella misura del 200%.
Controdeduzioni dell'Ufficio
Il Comune di Milano con atto di controdeduzioni del 30 maggio 2025, si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese processuali, precisando di aver preso atto delle argomentazioni esposte in sede di autotutela presentate dalla contribuente e di aver riscontrato la sussistenza di un errore catastale che aveva condotto a una duplicazione della posizione tributaria.
Con provvedimento prot. n. 0163711.U del 24 marzo 2025 depositato in atti, il Comune ha annullato gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.
Alla pubblica udienza del 13.06.2025 è presente il solo rappresentante di parte ricorrente, il quale discute la causa riportandosi sostanzialmente ai propri atti, insistendo sulla condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.
I ricorsi riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva, vengono decisi in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da documentazione in atti, il Comune resistente con la propria costituzione in giudizio ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio avendo emesso il provvedimento di annullamento degli atti impugnati.
Circa le spese, la Corte osserva che, a fronte dell'istanza di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento notificati tutti il 19.12.2024, prodotta dalla contribuente in data 22.01.2025, il Comune impositore ha emesso il provvedimento di annullamento solo in data 24.03.2025, cioè oltre i 60 giorni dalla notifica degli avvisi, obbligando, così, la contribuente a proporre ricorso in data 17.02.2025, sopportandone le spese.
Ne segue, pertanto, la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 600,00, di cui € 180,00 per contributo unificato, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 600,00, di cui contributo unificato € 180,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Milano, il 13.06.2025 Il Giudice Vittorio Dell'Atti
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 13/06/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DELL'ATTI VITTORIO, Giudice monocratico in data 13/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1331/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE - 1339971/2024 TARI 2018
- sul ricorso n. 1332/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE 1339972/2024 TARI 2019
- sul ricorso n. 1335/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE - 1339973/2024 TARI 2020
- sul ricorso n. 1338/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE - 1339974/2024 TARI 2021
- sul ricorso n. 1342/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE -1339975/2024 TARI 2022
- sul ricorso n. 1345/2025 depositato il 18/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. RE-1339976/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2478/2025 depositato il
18/06/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste sulle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto distinti ricorsi avverso sei avvisi di accertamento esecutivi TARI, con contestuale irrogazione di sanzioni, emessi dal Comune di Milano (nn.
RE 139971/2024, RE 139972/2024, RE 139973/2024, RE 139974/2024, RE 139975/2024, RE
139976/2024), relativi agli anni dal 2018 al 2023.
Tutti gli avvisi sono stati notificati il 19 dicembre 2024 e riguardano l'immobile sito in Indirizzo_1, per un importo complessivo di € 2.201,00.
La ricorrente evidenzia che, per ciascun anno d'imposta, il Comune aveva già emesso e notificato regolari avvisi di pagamento intestati al sig. Nominativo_1, proprio coniuge e comproprietario, tutti regolarmente saldati. Con istanza di autotutela del 22.1.2025, rimasta priva di riscontro, la ricorrente faceva presente all'Ufficio che gli avvisi di accertamento notificati al coniuge contenevano un errore nei dati catastali ( Indirizzo_2), diversi da quelli indicati negli atti impugnati. Pertanto, avendo regolarmente saldato i precedenti avvisi, gli accertamenti qui impugnati sono illegittimi.
Parte ricorrente ha proposto le seguenti eccezioni: 1) decadenza dal potere di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006 con riferimento all'annualità 2018;
2) insussistenza del presupposto impositivo per doppia tassazione dell'unico immobile detenuto in Milano, Indirizzo_1, per il quale risultavano già emessi e pagati regolari avvisi di pagamento intestati al proprio coniuge;
3) erronea irrogazione di sanzioni pecuniarie in misura sproporzionata e immotivatamente applicata nella misura del 200%.
Controdeduzioni dell'Ufficio
Il Comune di Milano con atto di controdeduzioni del 30 maggio 2025, si è costituito in giudizio chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 546/1992, con compensazione delle spese processuali, precisando di aver preso atto delle argomentazioni esposte in sede di autotutela presentate dalla contribuente e di aver riscontrato la sussistenza di un errore catastale che aveva condotto a una duplicazione della posizione tributaria.
Con provvedimento prot. n. 0163711.U del 24 marzo 2025 depositato in atti, il Comune ha annullato gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio.
Alla pubblica udienza del 13.06.2025 è presente il solo rappresentante di parte ricorrente, il quale discute la causa riportandosi sostanzialmente ai propri atti, insistendo sulla condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.
I ricorsi riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva, vengono decisi in Camera di Consiglio in pari data, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come da documentazione in atti, il Comune resistente con la propria costituzione in giudizio ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio avendo emesso il provvedimento di annullamento degli atti impugnati.
Circa le spese, la Corte osserva che, a fronte dell'istanza di annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento notificati tutti il 19.12.2024, prodotta dalla contribuente in data 22.01.2025, il Comune impositore ha emesso il provvedimento di annullamento solo in data 24.03.2025, cioè oltre i 60 giorni dalla notifica degli avvisi, obbligando, così, la contribuente a proporre ricorso in data 17.02.2025, sopportandone le spese.
Ne segue, pertanto, la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 600,00, di cui € 180,00 per contributo unificato, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna parte resistente alle spese di giudizio che liquida in € 600,00, di cui contributo unificato € 180,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Milano, il 13.06.2025 Il Giudice Vittorio Dell'Atti