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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2905/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11809/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400010338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2148/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava - nei confronti dell'A.d.E.R., della Regione Lazio, dell'Agenzia delle
Entrate, D.P. 3 di Roma - una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione a n. 10 cartelle per totali € 5.187,41, notificata l'11.4.2025.
Parte ricorrente deduceva l'omessa notifica ed allegazione di atti presupposti, richiedeva l'esibizione dei ruoli ex art. 12 del Dpr n. 602/73, lamentava la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento, l'avvenuta prescrizione per tassa auto anni 2010-2016 per n. 9 cartelle indicate a pagg.
5 e 6 del ricorso, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale. Impugnava anche le cartelle sottese, asseritamente viziate per i motivi dedotti in ricorso. Chiedeva la distrazione delle spese ed allegava l'atto impugnato.
Si costituiva il Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate che invocava la rituale notifica ex art. 140 c.p.c., dell'avviso di accertamento n. 250-TJYM000325 per l'anno 2013, resosi definitivo per mancata impugnazione, sostenendo per questo l'inammissibilità del ricorso. Contestava la dedotta prescrizione perché decennale e non maturata, la sufficiente motivazione della pretesa iscritta a ruolo, la mancata previsione di legge dell'obbligatorietà del contraddittorio preventivo per gli accertamenti automatizzati ex art. 41 bis del Dpr n. 600/73, sostenendo l'infondatezza della doglianza relativa alla sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. ed allegava interrogazione dell'Anagrafe Tributaria, avviso di accertamento citato, relata di notifica ed attestazione di conformità.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che invocava la rituale notifica delle cartelle sottese: 8 per irreperibilità assoluta, una ex art. 140 c.p.c. e una per consegna al destinatario come indicato in dettaglio a pagg. 4 e 5 delle controdeduzioni. Tali atti erano stati seguiti dalla notifica di n. 7 atti interruttivi indicati a pag. 5, notificati dal 14.2.2018 al 6.12.2024. Contestava tutti i motivi di ricorso, siccome infondati. Allegava le relate citate, copia degli atti di intimazione, e relata dell'atto impugnato, nonché certificato storico di residenza del Comune di Roma e di quello di Guidonia.
Si costituiva la D.P. 3 di Roma, che, in relazione alla cartella n. 097 2017 0145373503 000 di € 497,48 ai fini della tassazione separata 2013, invocava la rituale notifica di tale titolo per compiuta giacenza in data
18.11.2017, richiamando la prova di ciò fornita dalla costituita A.d.E.R. Escludeva la configurazione della prescrizione, invocando la sospensione emergenziale. Allegava nota spese, atto richiamato e dichiarazione di conformità.
Si costituiva infine la Regione Lazio, che, in ordine a n. 9 cartelle per tassa auto, dal 2010 al 2017, precisava la targa dei veicoli tassati, invocando la rituale notifica delle dette cartelle, escludendo la ricorrenza della prescrizione. Allegava prospetto delle cartelle. Non venivano depositati altri atti.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dalla comprovata rituale notifica sia delle cartelle sottese, che delle successive intimazioni con efficacia interruttiva della prescrizione, come riferito in premessa, risultano travolte le doglianze di Parte ricorrente in ordine alla mancata notifica dei titoli, alla omessa allegazione degli stessi (in quanto, appunto, già notificati validamente) e la dedotta prescrizione.
La sottoscrizione del responsabile del procedimento non è prevista per legge sotto pena di nullità dell'atto della riscossione, così come, parimenti, non è previsto un obbligo di contraddittorio preventivo esteso a tutti i tributi e a tutte le procedure accertative.
I ruoli sono atti interni all'A.F., per il contribuente rilevando la notifica della cartella di pagamento e degli atti della riscossione, con la conseguenza che la richiesta di esibizione dei ruoli appare ininfluente ai fini del decidere.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore di ciascuna Parte resistente costituita, in relazione al valore degli atti di rispettiva competenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 700,00 all'A.d.E.R.,
€ 200,00 alla D.P. 3 di Roma, € 400,00 al C.O. di Pescara ed € 400,00 alla Regione Lazio oltre accessori se dovuti.
Il Giudice Monocratico
FA Cuppone
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11809/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio elettivamente domiciliato presso dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400010338000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2148/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: Si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente in epigrafe impugnava - nei confronti dell'A.d.E.R., della Regione Lazio, dell'Agenzia delle
Entrate, D.P. 3 di Roma - una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in relazione a n. 10 cartelle per totali € 5.187,41, notificata l'11.4.2025.
Parte ricorrente deduceva l'omessa notifica ed allegazione di atti presupposti, richiedeva l'esibizione dei ruoli ex art. 12 del Dpr n. 602/73, lamentava la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento, l'avvenuta prescrizione per tassa auto anni 2010-2016 per n. 9 cartelle indicate a pagg.
5 e 6 del ricorso, la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio endoprocedimentale. Impugnava anche le cartelle sottese, asseritamente viziate per i motivi dedotti in ricorso. Chiedeva la distrazione delle spese ed allegava l'atto impugnato.
Si costituiva il Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate che invocava la rituale notifica ex art. 140 c.p.c., dell'avviso di accertamento n. 250-TJYM000325 per l'anno 2013, resosi definitivo per mancata impugnazione, sostenendo per questo l'inammissibilità del ricorso. Contestava la dedotta prescrizione perché decennale e non maturata, la sufficiente motivazione della pretesa iscritta a ruolo, la mancata previsione di legge dell'obbligatorietà del contraddittorio preventivo per gli accertamenti automatizzati ex art. 41 bis del Dpr n. 600/73, sostenendo l'infondatezza della doglianza relativa alla sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Chiedeva la condanna ex art. 96 c.p.c. ed allegava interrogazione dell'Anagrafe Tributaria, avviso di accertamento citato, relata di notifica ed attestazione di conformità.
Si costituiva l'A.d.E.R. con avvocato del libero foro, che invocava la rituale notifica delle cartelle sottese: 8 per irreperibilità assoluta, una ex art. 140 c.p.c. e una per consegna al destinatario come indicato in dettaglio a pagg. 4 e 5 delle controdeduzioni. Tali atti erano stati seguiti dalla notifica di n. 7 atti interruttivi indicati a pag. 5, notificati dal 14.2.2018 al 6.12.2024. Contestava tutti i motivi di ricorso, siccome infondati. Allegava le relate citate, copia degli atti di intimazione, e relata dell'atto impugnato, nonché certificato storico di residenza del Comune di Roma e di quello di Guidonia.
Si costituiva la D.P. 3 di Roma, che, in relazione alla cartella n. 097 2017 0145373503 000 di € 497,48 ai fini della tassazione separata 2013, invocava la rituale notifica di tale titolo per compiuta giacenza in data
18.11.2017, richiamando la prova di ciò fornita dalla costituita A.d.E.R. Escludeva la configurazione della prescrizione, invocando la sospensione emergenziale. Allegava nota spese, atto richiamato e dichiarazione di conformità.
Si costituiva infine la Regione Lazio, che, in ordine a n. 9 cartelle per tassa auto, dal 2010 al 2017, precisava la targa dei veicoli tassati, invocando la rituale notifica delle dette cartelle, escludendo la ricorrenza della prescrizione. Allegava prospetto delle cartelle. Non venivano depositati altri atti.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dalla comprovata rituale notifica sia delle cartelle sottese, che delle successive intimazioni con efficacia interruttiva della prescrizione, come riferito in premessa, risultano travolte le doglianze di Parte ricorrente in ordine alla mancata notifica dei titoli, alla omessa allegazione degli stessi (in quanto, appunto, già notificati validamente) e la dedotta prescrizione.
La sottoscrizione del responsabile del procedimento non è prevista per legge sotto pena di nullità dell'atto della riscossione, così come, parimenti, non è previsto un obbligo di contraddittorio preventivo esteso a tutti i tributi e a tutte le procedure accertative.
I ruoli sono atti interni all'A.F., per il contribuente rilevando la notifica della cartella di pagamento e degli atti della riscossione, con la conseguenza che la richiesta di esibizione dei ruoli appare ininfluente ai fini del decidere.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore di ciascuna Parte resistente costituita, in relazione al valore degli atti di rispettiva competenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in € 700,00 all'A.d.E.R.,
€ 200,00 alla D.P. 3 di Roma, € 400,00 al C.O. di Pescara ed € 400,00 alla Regione Lazio oltre accessori se dovuti.
Il Giudice Monocratico
FA Cuppone