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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3077/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 01/05/2022 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Luisa Adele LUPI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Federico VIVIANI Parte_2 C.F._2
e Michelle VAVASSORI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 6 marzo 2010 a Oleggio Castello. Parte_1 Parte_2
Dalla loro unione sono nate le figlie , , e , tutte minorenni. Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione con addebito al Pt_1 marito, l'affido esclusivo delle figlie, un contributo per il mantenimento delle minori pari a 1000 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno per il proprio mantenimento di 800 euro mensili.
All'udienza del 5 luglio 2022, il Presidente designato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione personale del resistente, non costituitosi in giudizio malgrado la regolarità della notifica, e sentita liberamente la ricorrente sui fatti di causa, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole. Ha dunque nominato Giudice Istruttore sé stesso e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Instaurata la fase di merito, il signor si è costituito in giudizio con memoria del 14 Parte_2
novembre 2022, aderendo alla domanda sullo status e chiedendo l'affido congiunto delle minori con collocamento presso la mamma e regolamentazione delle visite col padre secondo le indicazioni dei servizi sociali, incaricati di svolgere un'indagine psicosociale sull'intero nucleo familiare.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del resistente e l'assunzione della prova testimoniale sui capitoli formulati dalla ricorrente e ammessi con ordinanza istruttoria, nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica psicodiagnostica e la prosecuzione dell'indagine psicosociale delegata ai servizi sociali.
Una volta assunte le prove ammesse, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25 settembre 2024, celebrata in forma scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, i gravi fatti esposti dalla ricorrente, la conflittualità ancora esistente e la preesistente separazione di fatto sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione La signora ha domandato l'addebito della separazione al marito, ritenuto responsabile di aver Pt_1
cagionato, con la propria condotta, il dissolversi della comunione materiale e spirituale che anima il rapporto coniugale.
Nel dettaglio, la ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di aver vissuto, fin dai primi tempi del matrimonio, in un clima di violenza e di paura a causa degli atteggiamenti vessatori, ingiuriosi e maltrattanti del marito, il quale: - dopo il ritorno dal viaggio di nozze, la schiaffeggiò al volto provocandole un taglio al labbro (doc. 32 ricorrente) a seguito di una lite avvenuta per futili motivi e nella convinzione di essere spiato mediante una telecamera apposta in camera da letto dalla ricorrente;
- nel mese di giugno 2020, la colpì al volto con uno schiaffo mentre teneva in braccio la figlia, facendola cadere per terra;
- il 16 agosto 2021, alla presenza delle figlie minori e Per_1
, l'ha afferrata per il collo al fine di trattenerla in macchina e impedirle di allontanarsi, Per_4
provocandole una contusione per la quale è stata ricoverata e poi dimessa lo stesso giorno, con la diagnosi principale di aggressione da parte di persona nota ed elevato rischio di revittimizzazione
(doc. 9 ricorrente); - si è rivolto a lei con i seguenti epiteti “puttana”, “cretina”, “deficiente”, “cogliona patentata” (doc. 28, 29 ricorrente); - ha assunto atteggiamenti controllanti e limitativi della propria libertà personale, impedendole di accedere ai social network, verificando i suoi accessi su whatsapp, impedendole di uscire con terze persone, esercitando un controllo su di lei anche mediante le minori, fatti per i quali si è determinata a sporgere querela (doc. 10, 22 ricorrente).
Dal canto suo, il signor si è limitato a contestare la ricostruzione avversaria, negando di Parte_2
aver agito violenza nei confronti della moglie e riferendo i messaggi ingiuriosi alla stessa inviati ad un periodo di tensione legato al sorgere della crisi familiare.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla signora sia fondata e debba Pt_1
trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In linea generale, pare opportuno rammentare che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40795).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. 7 giugno 2021, n. 15819). Non è sufficiente, difatti, la sola violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nell'insorgere della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (Trib. Milano 7 settembre
2012, n. 9838).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare, nel contempo, la condotta contestata e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691; Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).
Così delineati i principi di legittimità in materia di addebito, occorre adesso rilevare che, in caso di violenze fisiche o anche solo morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, la Corte Suprema ha affermato che questi comportamenti costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 30 aprile
2024, n. 11631; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31901).
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. 7 agosto 2024, n. 22294; Cass. 24 ottobre
2022, n. 31351).
A tal fine è peraltro sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 7 agosto 2024, n. 22294; Cass. 14 gennaio 2016, n. 433).
Venendo al caso di specie, si ritiene che il compendio probatorio acquisito in corso di causa valga a dimostrare la fondatezza della ricostruzione offerta dalla signora e, in particolare, il verificarsi Pt_1
di episodi di violenza fisica e psicologica agiti dal coniuge nei confronti della moglie, anche alla presenza delle figlie minori, i quali hanno trovato in particolare riscontro, oltre che nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero (verbale 6.7.22), le quali sono apparse intrinsecamente coerenti e dettagliate, anche nel narrato reso dalla ricorrente in sede di querela, dotata di particolare efficacia dimostrativa in ragione delle conseguenze penali alle quali la querelante verrebbe esposta, se risultante inveritiera (doc. 10, 22 ricorrente), nel certificato di pronto soccorso
(doc. 9 ricorrente), che conferma le lesioni subite dal marito a seguito dell'aggressione subita il 16 agosto 2021, nella relazione del Centro Antiviolenza che segue la donna, da cui è emersa la condizione di insicurezza, fragile autostima e scarsa fiducia nelle proprie capacità scaturita dai comportamenti svalutanti del marito durante gli anni di convivenza matrimoniale (doc. 35 ricorrente)
e, ancora, dai racconti rese dalle figlie alla consulente del Tribunale in sede di ascolto (v. relazione peritale, p. 38, 39, 46) e dalla lettera scritta dalla minore ad un'amica, ove si legge, Persona_1
per quanto qui rileva: Quando mio padre picchiò mia mamma davanti ai miei occhi il mondo mi è caduto addosso. Capii tutto, la puzza di erba che aveva mio padre quando ritornava a casa tardi, le sue pupille dilatate, la paura negli occhi di mia mamma quando litigavano, la mamma quando avevo
5 anni che sveni in camera da letto tagliata sulla mano, sanguinava, la violenza di mio padre nei suoi confronti (doc. 11 ricorrente).
A tali elementi, si aggiungano le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente Testimone_1 Tes_2
e (verbale 16.1.24 e 23.5.24), sulla cui
[...] Testimone_3 Testimone_4
attendibilità questo Collegio non ha motivo di dubitare considerata la specificità e coerenza intrinseca delle deposizioni e la loro estraneità agli interessi in contesa, le quali sul piano oggettivo hanno trovato riscontro in altri elementi probatori, inducendo ad escludere la scarsa obiettività del narrato reso (cfr. Cass. 4 dicembre 2014, n. 25663).
Invero, i testi e genitori della ricorrente, hanno confermato di aver Testimone_1 Tes_2 assistito ad una telefonata tra la figlia e il suocero, il quale le rivolgeva la seguente frase: “cosa saranno mai un po' di sberle, se non fosse stato per u avresti continuato ad andare in vacanza Pt_2
a Rapallo?” (cap. 44 memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente), alludendo alla condotta del figlio, e hanno altresì confermato quanto accaduto il 15 settembre 2020, quando il resistente si recò presso la loro abitazione, ove la moglie si era trasferita unitamente alle figlie, urlando e ingiuriando contro la signora fino all'arrivo dei Carabinieri, generando così un clima di paura Pt_1
(v. verbale 16.1.24 e 23.5.24).
I fratelli della ricorrente e sentiti in qualità di testi Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 23 maggio 2024, hanno poi confermato che la sorella decise di ritornare presso l'abitazione dei genitori dopo l'aggressione subita dal coniuge il 10 settembre 2020, il quale, in quell'occasione, strattonò anche la figlia minore Per_3
Tes_ In merito a tale circostanza, in particolare, ha dichiarato: “si, Testimone_3
assolutamente si, erica mi ha detto che quella è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma più che altro perché si era spaventata per le ragazze, per in particolare. Mi ha Per_3
detto che erano fuori di casa e è stata proprio strattonata, lì ha avuto proprio paura Per_3 Pt_1
e ha chiamato mio papà chiedendole di poter tornare a casa perché si era spaventata. Io avevo già avuto modo di vedere che aveva avuto dei lividi mi ricordo una volta a casa nostra e aveva sempre minimizzato la cosa dicendo che sono cose che capitano, ma quando ha visto che era stata coinvolta
con lo strattonamento ha avuto paura, ha messo prima le figlie e lì non ce l'ha più fatta. Per_3
Mi è stato riferito da mia sorella mentre i lividi li avevo visti io prima, in altre situazioni Parte_1
e mi ricordo che aveva proprio minimizzato lei”, mentre ha riferito di aver Testimone_4
appreso la circostanza dai genitori (verbale 23.5.24).
Ora, nel valutare l'efficacia probatoria delle deposizioni rese dai testi sopracitati e in particolare dalla teste vale la pena ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità Testimone_3
alla quale questo Collegio intende aderire, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi
e di nullità del vincolo matrimoniale, le deposizioni de relato actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica (Cass. 19 marzo 2009, n. 6697).
In virtù di tale principio, le deposizioni rese dalla teste si ritengono attendibili e possono valere a formare il convincimento di questo giudicante, risultando suffragate dagli elementi probatori sopra richiamati (v. in particolare le querele sporte dalla ricorrente).
Oltretutto, preme precisare come sia irrilevante la posteriorità temporale delle condotte in contestazione rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 30 aprile 2024, n. 11631; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31901), osservando come siano state reiterate anche a seguito del tentativo di riavvicinamento delle parti (v. doc. 10 ricorrente), comunque non sfociato in una vera e propria riconciliazione dei coniugi (circostanza non dedotta da alcuna delle parti).
Così ricostruito il compendio probatorio in atti, non si ritiene di poter riconoscere efficacia probatoria alcuna alle dichiarazioni rese dal signor in sede Parte_2
di interrogatorio formale (verbale 7.11.23), che, valutate in necessario coordinamento con gli altri elementi del complesso probatorio (Cass. 19 dicembre 2017, n. 30529), che depongono in senso opposto alle sue asserzioni, non sono in grado di apportare alcuna utilità, provenendo da una parte portatrice di interessi in conflitto con l'altra.
Del resto, il resistente non è riuscito a contrastare efficacemente i fatti posti dalla moglie a fondamento della propria domanda, essendosi limitato a contestare in termini generici le allegazioni avversarie, né l'eventuale archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del signor per le Parte_2
condotte assunte nei confronti della ricorrente (di cui il resistente dà atto nella propria comparsa conclusionale) potrebbe inficiare la valenza probatoria degli elementi in atto, in ragione dell'autonomia dei due giudizi, governati da un diverso standard probatorio e da diversi canoni di giudizio, risultando sufficiente, ai fini dell'addebito, la prova anche di un unico episodio di violenza fisica e/o psicologica.
Per tutte le ragioni sopra esposte, questo Collegio ritiene dunque provato che il dissolversi della comunione materiale e spirituale dei coniugi sia dipeso dalla condotta del marito, il quale ha agito violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie, anche alla presenza delle figlie minori, rendendo così intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda della ricorrente deve essere dunque accolta.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e sui provvedimenti di contenuto economico
La ricorrente ha domandato l'affido super esclusivo delle figlie minori con collocamento presso di sé
e la regolamentazione delle visite padre-figlie secondo le indicazioni dei servizi sociali.
Il resistente ha di contro insistito per l'affido congiunto delle minori con collocamento prevalente presso la madre, rimettendosi alle indicazioni dei servizi quanto alle visite.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità emerse all'interno del nucleo familiare, legate alle fragilità del padre e al contesto di violenza domestica vissuto durante la convivenza coniugale a causa delle condotte poste in essere dal signor nei confronti della moglie, anche alla Parte_2
presenza delle figlie minori, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per la prole che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido super esclusivo alla mamma.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, affinché possa ricorrersi all'affido monogenitoriale, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido esclusivo postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
In tale ottica, merita di essere considerata, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come
Convenzione di Istanbul, anche ogni condotta potenzialmente offensiva dell'integrità psicofisica di una parte nei confronti dell'altra, essendo indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che l'indagine psicosociale svolta mediante la c.t.u. e i servizi sociali ha riscontrato l'esistenza di importanti ed evidenti carenze genitoriali del signor che, allo stato, non possono ritenersi superate. Parte_2
In particolare, in sede di c.t.u. si è potuto appurare quanto segue: Riguardo alla capacità e consapevolezza genitoriale, il signor ha evidenziato importanti lacune su più aspetti. Parte_2
Occorre constatare preliminarmente che il signor evidenzia un modello ancorato allo Parte_2
stereotipo nel quale la figura maschile ha principalmente il compito di garantire un sostegno economico al nucleo familiare, per cui non ha mai dedicato molto tempo alle figlie. Inoltre nel periodo 2020-22 lo stesso era immerso nei problemi personali causati dall'uso di cocaina, pertanto la sua presenza non rappresentava una risorsa, anzi spesso costituiva una problematicità. Tornando alla genitorialità, per quanto concerne la funzione protettiva, che si concretizza nel fornire sicurezza
e relazioni calde di accudimento, ad esempio quando un figlio piange o è triste per un evento negativo e cerca un abbraccio consolatorio (porto sicuro), lo stesso è apparso poco rispondente ai bisogni delle figlie. Anche rispetto alla capacità affettiva, ovvero entrare nel mondo emotivo del figlio
(sintonizzazione affettiva) e sviluppare empatia nei suoi confronti, il sig. è apparso molto Parte_2
carente; lo stesso ha espresso durante la CTU la volontà di poter conoscere le proprie figlie, rendendosi conto in passato la sua presenza familiare è stata piuttosto superficiale. Relativamente alla competenza “regolativa”, ossia la capacità del genitore di dare delle regole chiare motivandole al figlio, riuscendo a mantenere un atteggiamento autorevole (non autoritario e non “amico”), il signor ha avuto una condotta altalenante, specie se si considerano gli ultimi anni di Parte_2
convivenza nel nucleo familiare. Complessivamente il colloquio con ricalca le Per_1
considerazioni cliniche emerse durante i colloqui rispetto alla personalità a alla genitorialità del signor ovvero un papà tendenzialmente assente, ma tutto sommato gradevole quando era Parte_2
in forma e la portava fuori;
poi un padre inaffidabile, sia sul piano della presenza fisica che sul piano della presenza “mentale”, come quando ha cercato di tirarle un pugno e le aveva rotto un dito o quando aveva afferrato per il collo la madre.
Per quanto concerne gli effetti delle condizioni psicofisiche del signor sulla propria Parte_2
capacità genitoriale e gli interventi di sostegno necessari occorre precisare che non è stato semplice comprendere con chiarezza quale tipo di malessere abbia vissuto lo stesso nel periodo 2020-2022, poiché egli ha riportato di aver attraversato un periodo depressivo dovuto allo stress lavorativo e alla conflittualità con la sig.ra tuttavia dal colloquio con i genitori, il fratello e il centro Pt_1 Per_5
si è potuto ricostruire un importante problema di abuso e dipendenza dalla cocaina che lo portava ad avere episodi paranoici e un ipotetico inquadramento diagnosi di disturbo bipolare, come emerso anche dal confronto con il dott. del centro per cui ancora oggi il sig. Per_6 Per_5 Parte_2 assume una terapia farmacologica al fine di mantenere stabile l'umore (v. relazione peritale, p. 68,
69).
La presenza di elementi di criticità nel funzionamento personale e nell'assetto psicologico del resistente e l'incidenza che tali condizioni rivestono sotto il profilo della capacità genitoriale, nonostante i recenti miglioramenti riscontrati al tono dell'umore, non consentono di ritenere raggiunta, ad oggi, una stabilità personale del signor tale da consentirgli un pieno e certo Parte_2 recupero dell'equilibrio psicofisico e psicologico che, come accertato in sede di c.t.u., presuppone un processo di riconoscimento e presa in carico responsabile dei propri aspetti di problematicità e disfunzionalità (fino ad oggi negati, v. relazione peritale, p. 27, 28, 64) con l'avvio di un effettivo e adeguato processo di cambiamento e/o gestione delle proprie fatiche personali (relazione peritale, p.
83, 84). Come affermato dalla c.t.u., il signor per potersi riappropriare del proprio ruolo di padre, Parte_2 dovrebbe dunque attestare di aver cessato definitivamente l'uso di sostanze (Sert) e contestualmente effettuare un importante percorso di sostegno personale e genitoriale (v. relazione peritale, p. 82).
Ebbene, nonostante la formale adesione alle indicazioni della c.t.u. (v. verbale 16.1.24), le ultime relazioni depositate dai servizi sociali non hanno evidenziato un effettivo impegno in tal senso e un miglioramento rispetto alla situazione personologica del signor poiché, se da un lato non Parte_2
sono emersi sintomi di discontrollo degli impulsi o fenomeni dispercettivi e segni di patologia psichiatrica maggiore (v. relazione CPS dep. 18.9.24), dall'altro persiste il consumo di sostanze Tes_ stupefacenti, come attestato dagli esiti degli esami tossicologici effettuati (relazione dep. 9.5.24)
e dalle dichiarazioni rese dallo stesso resistente (relazione SS dep. 16.9.24 e CPS 18.9.24).
Integra un indice di disfunzionalità genitoriale, inoltre, la condotta maltrattante assunta dal signor nei confronti della moglie, alla quale anche le figlie minori sono state esposte diventando Parte_2
vittime di violenza assistita, rispetto alla quale il resistente non ha maturato alcuna consapevolezza e spirito critico, continuando ad insistere per l'affido condiviso della prole, nonostante il narrato reso dalle proprie figlie nel corso dei lavori peritali e le conclusioni della c.t.u. che qui si trascrivono: quanto emerso dall'analisi peritale porti gli scriventi a ritenere plausibile che lo status quo del rapporto padre-figlie sia il risultato di eventi che si sono susseguiti nel corso dell'unione tra questa coppia genitoriale a cui le figlie, più o meno direttamente hanno assistito. Ciò ha inevitabilmente generato nelle minori , soprattutto nelle figlie maggiori, stati di agitazione, confusione e paura ma anche attivato, soprattutto in ragione del loro essere diventate grandi e aver acquisto maggiori competente di mentalizzazione e riflessione critica, processi di rilettura e attribuzione di senso agli eventi che hanno contraddistinto la loro crescita in famiglia, con la conseguente assunzione di posizionamenti e orientamenti in direzione di un maggior avvicinamento e allineamento con la madre
e un allontanamento dal padre. I resoconti forniti delle minori così come il fatto che le stesse non abbiano preso le distanze da tutto il nucleo familiare paterno - ma abbiano al contrario espresso il desiderio e riescano oggi a mantenere contatti e visite con la nonna paterna (nonostante il verificarsi di momenti passati di comprensibile fatica e difficoltà) e lo zio paterno - appaiono elementi significanti a sostegno della non rilevazione nel caso in esame dell'esistenza di un'azione materna espressamente volta a ostacolare o contrastare il rapporto padre-figlie (relazione peritale, p. 70, 71).
Da ultimo, deve valutarsi negativamente anche l'inadempimento del padre agli obblighi di mantenimento della prole, ravvisandosi in tale condotta un disinteresse del genitore verso le esigenze materiali delle figlie al quale pare che, a seguito della recente occupazione, abbia iniziato a provvedere (v. relazione SS dep. 12.9.24). Alla luce delle lacune e fragilità dimostrate dal signor questo Collegio reputa pertanto il Parte_2
resistente allo stato inidoneo ad assolvere con adeguatezza e responsabilità il proprio ruolo genitoriale, rivelandosi contrario all'interesse della prole l'affido al padre in deroga al regime legale prioritario previsto dal nostro ordinamento.
D'altra parte, può ritenersi accertata la piena e integra capacità dimostrata dalla madre delle minori, la quale, scrive la c.t.u., in linea con le osservazioni dei servizi sociali (v. relazione SS e psicologica dep. 13.3.23), si è dimostrata molto competente per tutte le aree che concernono l'accudimento e la relazione con le figlie. E' una mamma presente, empatica, adeguata sul piano educativo e sufficientemente autorevole (v. relazione peritale, p. 66, 67) e risulta, ad oggi, l'unico genitore idoneo
a garantire alle figlie un proficuo e stabile percorso di crescita. La stessa rappresenta la principale figura di riferimento affettiva, relazione ed educativa per le minori. La sig.ra ha dimostrato Pt_1
di possedere ottime capacità genitoriali, riuscendo a gestire adeguatamente le cinque figlie senza il supporto dell'altro genitore (v. relazione peritale, p. 82).
Inoltre, pur avendo mostrato delle difficoltà sul versante della co-genitorialità in ragione del proprio vissuto, la signora è stata capace di anteporre i bisogni delle figlie ai propri, mostrandosi Pt_1
consapevole della necessità per le minori della figura paterna, che non ha ostacolato o contrastato, accompagnando e motivando anche la minore all'incontro che si è svolto in sede peritale col Per_1
padre e favorendo i rapporti delle figlie con lo zio e – seppure con alcune difficoltà – con la nonna paterna (relazione peritale, p. 66, 67, 75).
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene quindi che, allo stato, il regime più rispondente all'interesse delle minori sia da ravvisarsi nell'affidamento esclusivo alla madre, con la quale continueranno a vivere e alla quale è attribuito il potere di assumere tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse, come meglio indicate in dispositivo, secondo il modello dell'affido super esclusivo previsto all'art. 337 quater, ult. co. c.c.
In un'ottica di sostegno del nucleo familiare e di rafforzamento delle competenze genitoriali paterne, aderendo alle conclusioni della c.t.u., questo Collegio reputa inoltre necessario mantenere un monitoraggio dei servizi sociali per il periodo di due anni affinché possano sorvegliano sulle condizioni di vita e psicofisiche delle minori e segnalare alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, attivando i seguenti percorsi: - per il signor previa acquisizione Parte_2
del suo assenso, intervento di supporto psicologico ed accompagnamento allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, che sia volto a favorire in lui una maggior presa di coscienza dei propri limiti e fragilità e l'attivazione di competenze di maggior mentalizzazione e disposizione empatica verso i diversi e diversificati bisogni e vissuti delle sue figlie, anche in relazione agli eventi che hanno contraddistintoli il processo di separazione e che hanno viste le minori malauguratamente coinvolte;
Tes_ nonché percorso di valutazione e trattamento presso il per l'attivazione di un programma di cura che lo accompagni al superamento dello stato di tossicodipendenza mediante controlli periodici;
- per la madre, previa acquisizione del suo assenso, colloqui di sostegno psicologico finalizzati a favorire in lei un'adeguata gestione degli aspetti di criticità e fragilità personale passibili di generare possibili fatiche nello svolgimento della propria funzione genitoriale, con particolare riferimento alla competenza protettiva;
- organizzazione di incontri e spazi di ascolto e orientamento a favore delle figure presenti in entrambi i contesti di appartenenza famigliare delle minori, ma con particolare riferimento al versante paterno, finalizzati a favorire la messa in atto di processi comunicativi, interattivi e d'azione in grado di disporsi a tutela, salvaguardia e necessità di soddisfazione degli effettivi e reali bisogni delle minori.
Soffermandosi ora sulle condizioni delle figlie minori e le frequentazioni col padre, le rilevanze peritali portano a ritenere che in generale le minori godano di buona salute fisica, appaiano perlopiù serene e tranquille e stiano portando avanti un buon percorso di crescita e realizzazione personale.
Tuttavia è indubbio che la loro situazione emotiva, relazionale familiare ed economica abbia inevitabili ripercussioni e risvolti di fatica e di criticità su ognuno di loro, sebben in modalità diverse in ragione delle diverse età anagrafiche , che si ritiene vadano necessariamente monitoraggi così come valutata l'opportunità di eventuali azioni di supporto . In particolare, il confronto con la primogenita e la secondogenita ( di 15 anni e di 13 anni), ha permesso Parte_2 Per_1 Per_2
di evidenziare, aldilà delle specifiche peculiarità che di seguito verranno descritte, le fatiche a loro derivate nel portare avanti un processo di differenziazione e definizione identitaria tipico della loro fase adolescenziale potendosi confrontare solo con una parte genitoriale. Similmente le fatiche generate dalla sperimentazione delle difficoltà legate alla condizione economica e di gestione familiare venutasi a creare dopo la separazione (relazione peritale, p. 71).
Con specifico riferimento alla figura paterna, che non vedono e non sentono dal 2020 e rispetto al quale non hanno espresso desideri o esplicite intenzioni in merito alla possibilità di riprendere una qualche forma di interazione o comunicazione col genitore (v. relazione peritale, p. 70), salva una recente apertura pur sempre condizionata al recupero di una stabilità lavorativa e mentale del padre
(v. relazione SS dep. 18.9.24), si osserva che , la quale, in ragione della sua età, è stata Per_1
maggiormente esposta al conflitto genitoriale, ha sviluppato un'idea del padre in termini di persona volta a posizionarsi nel ruolo della vittima e orientata a cercare di arrivare alla madre utilizzando le figlie e, pur avendo acconsentito a vedere il padre in un'occasione nell'ambito del contesto protetto dei lavori peritali, ha chiarito di temere e non volere che la sua disponibilità ad incontrare il padre una volta potesse essere da lui letta come concessione della libertà nel rivederla o rincontrarla, magari recandosi nei posti da lei frequentati, oppure tradursi nella pretesa di iniziare a mantenere tra loro regolari contatti, anche solo telefonici. Questo in quanto permane ancora forte il lei non solo la paura e la convinzione che il padre non si sia pienamente ristabilito ma anche la percezione di un significativo senso di sfiducia rispetto alla possibilità che il papà possa essere realmente intenzionato
a mettersi in gioco e portare avanti processo di cambiamento tale da poter da apparire ai suoi occhi degno di credibilità e fiducia (relazione peritale, p. 74, 75).
In sede di c.t.u., si è poi rilevato che il posizionamento assunto da nei confronti del padre è Per_2
parso sostenuto dalla convinzione da lei maturata che il padre abbia fatto, e lei pensa faccia anche oggi, uso di sostanze stupefacenti. In merito a ciò la minore sembra aver costruito tale rappresentazione degli eventi non tanto nel suddetto ed inevitabile processo di influenzamento fraterno ma anche dall'opera di raffronto da lei fatto tra i comportamenti osservati nel padre e le nozioni apprese in ambito scolastico nel momento in cui è stato affrontato il tema delle dipendenze.
, similmente alla sorella maggiore, ha mostrato di percepire il padre in termini di persona Per_2
non affidabile e credibile ma allo stesso tempo di nutrire vissuti ambivalenti nei suoi confronti rilevabili nel riconoscere che anche per il padre questo non sia un periodo facile e nella espressa preoccupazione nei confronti del suo stato di salute se lui non smetterà di assumere sostanze, cosa che si ribadisce la minore ha portato con per lei cosa certa. Per quanto riguarda i vissuti nutriti nel confronti del padre ha esplicitato di non essere arrabbiata con lui ma di nutrire un senso di Per_2 delusione derivato dal vedere che nell'evolversi del processo separativo lui non sia cambiato. A tal proposito appare importante evidenziare come, in sede di colloquio peritale, la minore abbia dichiarato di poter eventualmente dare un 'altra opportunità al padre, accettando di rivederlo, solo se lui riconosce i suoi sbagli e si impegna per cambiare, mettendo in risalto che se ciò avverrà per lei sarà ultima occassione che lei è disposta a dare al padre (relazione peritale, p. 77).
Quanto a la c.t.u. ha rilevato che La minore ha definito il padre una persona cattiva Per_3
basando tale suo giudizio sul fatto che a suo ricordo lui si arrabbiava spesso, alzava la voce e lei ne aveva paura. Dai brevi e sintetici resoconti forniti dalla minore emerge che anche la terzogenita sembra aver assistito, anche se sicuramente in misura minore delle sorelle, a momenti in Parte_2
cui il padre ha assunto comportamenti che hanno generato in lei paura, così come è altamente probabile che abbia respirato il clima di fatica generatosi con la separazione portando la stessa ad allinearsi ai vissuti delle sorelle ma soprattutto a porsi in posizione protettiva nei confronti della madre. In ciò si ipotizza possa essere stata favorita e indotta sia dall'aver percepito la Per_3
mamma in difficoltà e in fatica sia dal fatto che i suoi ricordi del padre sono più sbiaditi e assenti rispetto alle sorelle maggiori, essendo lei molto piccola al momento della separazione e il padre poco presente nel suo accudimento (relazione peritale, p. 79). Infine, la piccola , secondo quanto emerso dalla valutazione svolta in sede di perizia, di fatto Per_4
non ha avuto modo di conoscere il padre e non ne conserva un ricordo: per la bambina il padre è un estraneo, non avendo avuto modo di frequentarlo o vederlo dopo la separazione, non avendo ricevuto informazioni al riguardo e non avendo la bambina ad oggi posto particolari domande in merito (v. relazione peritale, p. 80).
Alla luce delle valutazioni svolte, la c.t.u. ha sottolineato la necessità che l'avvio e verifica di un percorso di riavvicinamento, ripresa e/o costruzione di un adeguato rapporto padre-figlie avvenga attraverso l'attivazione di incontri protetti che, oltre a tenere in dovuta considerazione i diversi bisogni e posizionamenti delle singole minori, dovranno essere preceduti e condizionati dall'adesione da parte del signor non solo a necessari percorsi di valutazione e Parte_2
Tes_ trattamento presso i servizi deputati del e del Cps ma anche a un percorso di supporto psicologico ed accompagnamento allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, volto a favorire in lui una maggior presa di coscienza dei propri limiti e fragilità e l'attivazione di competenze di maggior mentalizzazione e disposizione empatica verso i diversi e diversificati bisogni e vissuti delle sue figlie, anche in relazione agli eventi che hanno contraddistintoli il processo di separazione tra lui e la signora e che hanno viste le minori malauguratamente coinvolte (relazione peritale, p. Pt_1
87).
In linea con la c.t.u., anche i servizi sociali hanno da ultimo evidenziato come la ripresa dei contatti padre-figlie debba avvenire solo nel momento in cui la presa in carico del padre sarà consolidata e si potrà contare su una maggiore stabilizzazione nella vita, nelle abitudini e nell'umore dello stesso
(relazione SS dep. 18.9.24).
Fino a quel momento, gli incontri tra il padre e le figlie vengono dunque sospesi, incaricando i servizi sociali di procedere alla loro regolamentazione in forma protetta e nei tempi reputati opportuni solo quando il signor avrà raggiunto una condizione di stabilità e avrà svolto i percorsi di Parte_2
sostegno psicologico e presso il Serd e il CPS prescritti da questa Autorità Giudiziaria, tenuto conto in ogni caso della volontà delle minori e previa preparazione delle stesse mediante gli interventi e le modalità considerate maggiormente adatte in relazione all'età e alle condizioni di ciascuna.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, si rileva anzitutto che deve intendersi rinunciata la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla signora nel ricorso introduttivo, non Pt_1
essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, né coltivata negli atti conclusionali
(Cass. 8 aprile 2022, n. 7747).
Quanto al mantenimento della prole, la ricorrente, a modifica delle domande originariamente avanzate, ha chiesto un contributo pari a 300 euro per ciascuna figlia (1200 euro complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha insistito per la quantificazione del contributo posto a suo carico in 200 euro per figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Vale la pena premettere che, com'è noto, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di provvedervi in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
In attuazione del principio di proporzionalità reddituale, le posizioni economiche delle parti vengono come di seguito ricostruite.
La signora durante la vita coniugale, si è principalmente dedicata alla cura delle figlie e al Pt_1
lavoro domestico, svolgendo una breve esperienza lavorativa nella ditta individuale del marito, poi trasformata in impresa familiare, dal 2018 al 2021 (v. doc. 6 resistente e doc. 29 ricorrente). A seguito dell'interruzione della convivenza, secondo quanto dalla stessa dichiarato in udienza, si è inserita nel mondo del lavoro in modo precario, svolgendo dei lavoretti e ricavando un reddito di circa 50/100 euro a settimana (verbale 5.7.22). Vive, unitamente alle cinque figlie (compresa nata da una Per_7
precedente unione coniugale), in un appartamento condotto in locazione al canone di 600 euro mensili
(verbale 5.7.22).
D'altra parte, il signor è un consulente finanziario (doc. 20, 21 ricorrente) e, durante la vita Parte_2
coniugale, ha svolto la propria attività professionale in modo redditizio (cfr. doc. 14 ricorrente), come si evince dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla moglie, da cui risulta un reddito complessivo annuo mediamente pari a 156.000 euro lordi nel 2018, 125.500 euro lordi nel 2019,
153.000 euro lordi nel 2020 (PF 2019-2020-2021).
Successivamente, a causa dei problemi di salute e di tossicodipendenza che lo hanno interessato, ha interrotto la propria attività lavorativa e, dopo un periodo di disoccupazione, si è reintrodotto nel mondo del lavoro, secondo quanto dallo stesso riferito agli operatori sociali (relazione SS dep.
12.9.24).
I coniugi nel 2018 hanno venduto un immobile al prezzo di 173.000 euro (doc. 24 ricorrente).
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, questo Collegio, considerati i tempi di permanenza trascorsi dalle minori in via esclusiva con la mamma, le loro esigenze, da rapportarsi all'età di ciascuna, il recente inserimento lavorativo del padre e la capacità reddituale della ricorrente, tenuto conto anche dell'assegno unico che, in quanto affidataria esclusiva delle figlie, potrà percepire, ritiene equo e congruo quantificare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della prole in
250 euro per figlia (1000 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla data della decisione.
Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite, vista la soccombenza del resistente, vengono poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal successivo D.M. n. 147/22, in base ai valori medi previsti per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Vengono poste in via definitiva a carico del signor anche le spese della c.t.u., già liquidate Parte_2
con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio il 6 marzo 2010 a Oleggio Castello;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio Castello di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, n. 2, parte II, serie C;
3. dichiara la separazione addebitabile al marito;
4. affida le figlie minori in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa;
5. dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio;
Tes_
6. incarica il e il CPS territorialmente competenti affinché, valutate le condizioni psicofisiche del signor e previamente acquisito il suo assenso, predispongano un programma di Parte_2 trattamento, individuando gli esami periodici e l'eventuale terapia psicologica e farmacologica necessaria;
7. incarica i servizi affinché, in collaborazione con l'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza: - previa acquisizione del consenso del resistente, attivino un percorso di supporto psicologico ed accompagnamento allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, che sia volto a favorire in lui una maggior presa di coscienza dei propri limiti e fragilità e l'attivazione di competenze di maggior mentalizzazione e disposizione empatica verso i diversi e diversificati bisogni e vissuti delle sue figlie, anche in relazione agli eventi che hanno contraddistintoli il processo di separazione e che hanno viste le minori malauguratamente coinvolte;
- previa acquisizione del suo assenso, attivino colloqui psicologici per la signora finalizzati a favorire in lei un'adeguata gestione Pt_1
degli aspetti di criticità e fragilità personale passibili di generare possibili fatiche nello svolgimento della propria funzione genitoriale, con particolare riferimento alla competenza protettiva;
- attivino dei colloqui psicologici per le minori, ove reputato necessario;
- sorveglino sull'effettiva partecipazione del resistente ai percorsi disposti onde valutare se sussistono i presupposti per l'avvio di un graduale percorso di riavvicinamento alle figlie;
- organizzino incontri e spazi di ascolto e orientamento a favore delle figure presenti in entrambi i contesti di appartenenza famigliare delle minori, ma con particolare riferimento al versante paterno, finalizzati a favorire la messa in atto di processi comunicativi, interattivi e d'azione in grado di disporsi a tutela, salvaguardia e necessità di soddisfazione degli effettivi e reali bisogni delle minori;
- proseguano gli incarichi conferiti attivando ogni altro percorso reputato utile o necessario a tutela della prole;
8. dispone la sospensione delle visite tra il padre e le figlie minori, incaricando i servizi sociali di procedere alla loro regolamentazione in forma protetta e nei tempi reputati opportuni solo quando il signor avrà raggiunto una condizione di stabilità e avrà svolto i percorsi di sostegno Parte_2
psicologico e presso il Serd prescritti, predisponendo un progetto di graduale riavvicinamento che tenga conto in ogni caso della volontà, dei bisogni e del posizionamento delle minori, previa preparazione delle stesse mediante gli interventi e le modalità considerate maggiormente adatte in relazione all'età e alle condizioni di ciascuna;
9. dispone che i servizi sociali mantengano un attento monitoraggio sulle condizioni del nucleo familiare e lo stato di benessere psicofisico delle minori per il periodo di due anni, con onere di segnalare tempestivamente alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio per la prole;
10. invita i servizi sociali ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente, ove necessario anche evitando la contemporanea presenza delle parti;
11. pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, entro il 10 di ogni mese a decorrere dalla data della decisione, l'importo di euro 250 mensili per ciascuna figlia (1.000 euro complessivi), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
12. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.616, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge;
13. pone in via definitiva a carico del resistente le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 01/05/2022 da:
, c.f. assistita e difesa dall'avv. Luisa Adele LUPI, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dagli avv. Federico VIVIANI Parte_2 C.F._2
e Michelle VAVASSORI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 6 marzo 2010 a Oleggio Castello. Parte_1 Parte_2
Dalla loro unione sono nate le figlie , , e , tutte minorenni. Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4 Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione con addebito al Pt_1 marito, l'affido esclusivo delle figlie, un contributo per il mantenimento delle minori pari a 1000 euro ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie, e un assegno per il proprio mantenimento di 800 euro mensili.
All'udienza del 5 luglio 2022, il Presidente designato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione in ragione della mancata comparizione personale del resistente, non costituitosi in giudizio malgrado la regolarità della notifica, e sentita liberamente la ricorrente sui fatti di causa, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, con ordinanza riservata, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole. Ha dunque nominato Giudice Istruttore sé stesso e ha fissato l'udienza di prima comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al Pubblico Ministero.
Instaurata la fase di merito, il signor si è costituito in giudizio con memoria del 14 Parte_2
novembre 2022, aderendo alla domanda sullo status e chiedendo l'affido congiunto delle minori con collocamento presso la mamma e regolamentazione delle visite col padre secondo le indicazioni dei servizi sociali, incaricati di svolgere un'indagine psicosociale sull'intero nucleo familiare.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del resistente e l'assunzione della prova testimoniale sui capitoli formulati dalla ricorrente e ammessi con ordinanza istruttoria, nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica psicodiagnostica e la prosecuzione dell'indagine psicosociale delegata ai servizi sociali.
Una volta assunte le prove ammesse, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25 settembre 2024, celebrata in forma scritta, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare accoglimento.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, i gravi fatti esposti dalla ricorrente, la conflittualità ancora esistente e la preesistente separazione di fatto sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione La signora ha domandato l'addebito della separazione al marito, ritenuto responsabile di aver Pt_1
cagionato, con la propria condotta, il dissolversi della comunione materiale e spirituale che anima il rapporto coniugale.
Nel dettaglio, la ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di aver vissuto, fin dai primi tempi del matrimonio, in un clima di violenza e di paura a causa degli atteggiamenti vessatori, ingiuriosi e maltrattanti del marito, il quale: - dopo il ritorno dal viaggio di nozze, la schiaffeggiò al volto provocandole un taglio al labbro (doc. 32 ricorrente) a seguito di una lite avvenuta per futili motivi e nella convinzione di essere spiato mediante una telecamera apposta in camera da letto dalla ricorrente;
- nel mese di giugno 2020, la colpì al volto con uno schiaffo mentre teneva in braccio la figlia, facendola cadere per terra;
- il 16 agosto 2021, alla presenza delle figlie minori e Per_1
, l'ha afferrata per il collo al fine di trattenerla in macchina e impedirle di allontanarsi, Per_4
provocandole una contusione per la quale è stata ricoverata e poi dimessa lo stesso giorno, con la diagnosi principale di aggressione da parte di persona nota ed elevato rischio di revittimizzazione
(doc. 9 ricorrente); - si è rivolto a lei con i seguenti epiteti “puttana”, “cretina”, “deficiente”, “cogliona patentata” (doc. 28, 29 ricorrente); - ha assunto atteggiamenti controllanti e limitativi della propria libertà personale, impedendole di accedere ai social network, verificando i suoi accessi su whatsapp, impedendole di uscire con terze persone, esercitando un controllo su di lei anche mediante le minori, fatti per i quali si è determinata a sporgere querela (doc. 10, 22 ricorrente).
Dal canto suo, il signor si è limitato a contestare la ricostruzione avversaria, negando di Parte_2
aver agito violenza nei confronti della moglie e riferendo i messaggi ingiuriosi alla stessa inviati ad un periodo di tensione legato al sorgere della crisi familiare.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla signora sia fondata e debba Pt_1
trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
In linea generale, pare opportuno rammentare che la dichiarazione di addebito implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40795).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti assunti da entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass. 7 giugno 2021, n. 15819). Non è sufficiente, difatti, la sola violazione dei doveri che discendono dal matrimonio, ma è necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nell'insorgere della crisi coniugale ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza (Trib. Milano 7 settembre
2012, n. 9838).
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova grava sul coniuge istante, il quale è tenuto a dimostrare, nel contempo, la condotta contestata e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 5 agosto 2020, n. 16691; Cass. 6 agosto 2020, n. 16735).
Così delineati i principi di legittimità in materia di addebito, occorre adesso rilevare che, in caso di violenze fisiche o anche solo morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro, la Corte Suprema ha affermato che questi comportamenti costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 30 aprile
2024, n. 11631; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31901).
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (Cass. 7 agosto 2024, n. 22294; Cass. 24 ottobre
2022, n. 31351).
A tal fine è peraltro sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 7 agosto 2024, n. 22294; Cass. 14 gennaio 2016, n. 433).
Venendo al caso di specie, si ritiene che il compendio probatorio acquisito in corso di causa valga a dimostrare la fondatezza della ricostruzione offerta dalla signora e, in particolare, il verificarsi Pt_1
di episodi di violenza fisica e psicologica agiti dal coniuge nei confronti della moglie, anche alla presenza delle figlie minori, i quali hanno trovato in particolare riscontro, oltre che nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero (verbale 6.7.22), le quali sono apparse intrinsecamente coerenti e dettagliate, anche nel narrato reso dalla ricorrente in sede di querela, dotata di particolare efficacia dimostrativa in ragione delle conseguenze penali alle quali la querelante verrebbe esposta, se risultante inveritiera (doc. 10, 22 ricorrente), nel certificato di pronto soccorso
(doc. 9 ricorrente), che conferma le lesioni subite dal marito a seguito dell'aggressione subita il 16 agosto 2021, nella relazione del Centro Antiviolenza che segue la donna, da cui è emersa la condizione di insicurezza, fragile autostima e scarsa fiducia nelle proprie capacità scaturita dai comportamenti svalutanti del marito durante gli anni di convivenza matrimoniale (doc. 35 ricorrente)
e, ancora, dai racconti rese dalle figlie alla consulente del Tribunale in sede di ascolto (v. relazione peritale, p. 38, 39, 46) e dalla lettera scritta dalla minore ad un'amica, ove si legge, Persona_1
per quanto qui rileva: Quando mio padre picchiò mia mamma davanti ai miei occhi il mondo mi è caduto addosso. Capii tutto, la puzza di erba che aveva mio padre quando ritornava a casa tardi, le sue pupille dilatate, la paura negli occhi di mia mamma quando litigavano, la mamma quando avevo
5 anni che sveni in camera da letto tagliata sulla mano, sanguinava, la violenza di mio padre nei suoi confronti (doc. 11 ricorrente).
A tali elementi, si aggiungano le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente Testimone_1 Tes_2
e (verbale 16.1.24 e 23.5.24), sulla cui
[...] Testimone_3 Testimone_4
attendibilità questo Collegio non ha motivo di dubitare considerata la specificità e coerenza intrinseca delle deposizioni e la loro estraneità agli interessi in contesa, le quali sul piano oggettivo hanno trovato riscontro in altri elementi probatori, inducendo ad escludere la scarsa obiettività del narrato reso (cfr. Cass. 4 dicembre 2014, n. 25663).
Invero, i testi e genitori della ricorrente, hanno confermato di aver Testimone_1 Tes_2 assistito ad una telefonata tra la figlia e il suocero, il quale le rivolgeva la seguente frase: “cosa saranno mai un po' di sberle, se non fosse stato per u avresti continuato ad andare in vacanza Pt_2
a Rapallo?” (cap. 44 memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. di parte ricorrente), alludendo alla condotta del figlio, e hanno altresì confermato quanto accaduto il 15 settembre 2020, quando il resistente si recò presso la loro abitazione, ove la moglie si era trasferita unitamente alle figlie, urlando e ingiuriando contro la signora fino all'arrivo dei Carabinieri, generando così un clima di paura Pt_1
(v. verbale 16.1.24 e 23.5.24).
I fratelli della ricorrente e sentiti in qualità di testi Testimone_3 Testimone_4 all'udienza del 23 maggio 2024, hanno poi confermato che la sorella decise di ritornare presso l'abitazione dei genitori dopo l'aggressione subita dal coniuge il 10 settembre 2020, il quale, in quell'occasione, strattonò anche la figlia minore Per_3
Tes_ In merito a tale circostanza, in particolare, ha dichiarato: “si, Testimone_3
assolutamente si, erica mi ha detto che quella è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma più che altro perché si era spaventata per le ragazze, per in particolare. Mi ha Per_3
detto che erano fuori di casa e è stata proprio strattonata, lì ha avuto proprio paura Per_3 Pt_1
e ha chiamato mio papà chiedendole di poter tornare a casa perché si era spaventata. Io avevo già avuto modo di vedere che aveva avuto dei lividi mi ricordo una volta a casa nostra e aveva sempre minimizzato la cosa dicendo che sono cose che capitano, ma quando ha visto che era stata coinvolta
con lo strattonamento ha avuto paura, ha messo prima le figlie e lì non ce l'ha più fatta. Per_3
Mi è stato riferito da mia sorella mentre i lividi li avevo visti io prima, in altre situazioni Parte_1
e mi ricordo che aveva proprio minimizzato lei”, mentre ha riferito di aver Testimone_4
appreso la circostanza dai genitori (verbale 23.5.24).
Ora, nel valutare l'efficacia probatoria delle deposizioni rese dai testi sopracitati e in particolare dalla teste vale la pena ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità Testimone_3
alla quale questo Collegio intende aderire, soprattutto in tema di separazione personale dei coniugi
e di nullità del vincolo matrimoniale, le deposizioni de relato actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive, o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica (Cass. 19 marzo 2009, n. 6697).
In virtù di tale principio, le deposizioni rese dalla teste si ritengono attendibili e possono valere a formare il convincimento di questo giudicante, risultando suffragate dagli elementi probatori sopra richiamati (v. in particolare le querele sporte dalla ricorrente).
Oltretutto, preme precisare come sia irrilevante la posteriorità temporale delle condotte in contestazione rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 30 aprile 2024, n. 11631; Cass. 10 dicembre 2018, n. 31901), osservando come siano state reiterate anche a seguito del tentativo di riavvicinamento delle parti (v. doc. 10 ricorrente), comunque non sfociato in una vera e propria riconciliazione dei coniugi (circostanza non dedotta da alcuna delle parti).
Così ricostruito il compendio probatorio in atti, non si ritiene di poter riconoscere efficacia probatoria alcuna alle dichiarazioni rese dal signor in sede Parte_2
di interrogatorio formale (verbale 7.11.23), che, valutate in necessario coordinamento con gli altri elementi del complesso probatorio (Cass. 19 dicembre 2017, n. 30529), che depongono in senso opposto alle sue asserzioni, non sono in grado di apportare alcuna utilità, provenendo da una parte portatrice di interessi in conflitto con l'altra.
Del resto, il resistente non è riuscito a contrastare efficacemente i fatti posti dalla moglie a fondamento della propria domanda, essendosi limitato a contestare in termini generici le allegazioni avversarie, né l'eventuale archiviazione del procedimento penale iscritto a carico del signor per le Parte_2
condotte assunte nei confronti della ricorrente (di cui il resistente dà atto nella propria comparsa conclusionale) potrebbe inficiare la valenza probatoria degli elementi in atto, in ragione dell'autonomia dei due giudizi, governati da un diverso standard probatorio e da diversi canoni di giudizio, risultando sufficiente, ai fini dell'addebito, la prova anche di un unico episodio di violenza fisica e/o psicologica.
Per tutte le ragioni sopra esposte, questo Collegio ritiene dunque provato che il dissolversi della comunione materiale e spirituale dei coniugi sia dipeso dalla condotta del marito, il quale ha agito violenza fisica e psicologica nei confronti della moglie, anche alla presenza delle figlie minori, rendendo così intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda della ricorrente deve essere dunque accolta.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e sui provvedimenti di contenuto economico
La ricorrente ha domandato l'affido super esclusivo delle figlie minori con collocamento presso di sé
e la regolamentazione delle visite padre-figlie secondo le indicazioni dei servizi sociali.
Il resistente ha di contro insistito per l'affido congiunto delle minori con collocamento prevalente presso la madre, rimettendosi alle indicazioni dei servizi quanto alle visite.
Ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità emerse all'interno del nucleo familiare, legate alle fragilità del padre e al contesto di violenza domestica vissuto durante la convivenza coniugale a causa delle condotte poste in essere dal signor nei confronti della moglie, anche alla Parte_2
presenza delle figlie minori, si renda necessario adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per la prole che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido super esclusivo alla mamma.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, affinché possa ricorrersi all'affido monogenitoriale, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido esclusivo postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
In tale ottica, merita di essere considerata, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come
Convenzione di Istanbul, anche ogni condotta potenzialmente offensiva dell'integrità psicofisica di una parte nei confronti dell'altra, essendo indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che l'indagine psicosociale svolta mediante la c.t.u. e i servizi sociali ha riscontrato l'esistenza di importanti ed evidenti carenze genitoriali del signor che, allo stato, non possono ritenersi superate. Parte_2
In particolare, in sede di c.t.u. si è potuto appurare quanto segue: Riguardo alla capacità e consapevolezza genitoriale, il signor ha evidenziato importanti lacune su più aspetti. Parte_2
Occorre constatare preliminarmente che il signor evidenzia un modello ancorato allo Parte_2
stereotipo nel quale la figura maschile ha principalmente il compito di garantire un sostegno economico al nucleo familiare, per cui non ha mai dedicato molto tempo alle figlie. Inoltre nel periodo 2020-22 lo stesso era immerso nei problemi personali causati dall'uso di cocaina, pertanto la sua presenza non rappresentava una risorsa, anzi spesso costituiva una problematicità. Tornando alla genitorialità, per quanto concerne la funzione protettiva, che si concretizza nel fornire sicurezza
e relazioni calde di accudimento, ad esempio quando un figlio piange o è triste per un evento negativo e cerca un abbraccio consolatorio (porto sicuro), lo stesso è apparso poco rispondente ai bisogni delle figlie. Anche rispetto alla capacità affettiva, ovvero entrare nel mondo emotivo del figlio
(sintonizzazione affettiva) e sviluppare empatia nei suoi confronti, il sig. è apparso molto Parte_2
carente; lo stesso ha espresso durante la CTU la volontà di poter conoscere le proprie figlie, rendendosi conto in passato la sua presenza familiare è stata piuttosto superficiale. Relativamente alla competenza “regolativa”, ossia la capacità del genitore di dare delle regole chiare motivandole al figlio, riuscendo a mantenere un atteggiamento autorevole (non autoritario e non “amico”), il signor ha avuto una condotta altalenante, specie se si considerano gli ultimi anni di Parte_2
convivenza nel nucleo familiare. Complessivamente il colloquio con ricalca le Per_1
considerazioni cliniche emerse durante i colloqui rispetto alla personalità a alla genitorialità del signor ovvero un papà tendenzialmente assente, ma tutto sommato gradevole quando era Parte_2
in forma e la portava fuori;
poi un padre inaffidabile, sia sul piano della presenza fisica che sul piano della presenza “mentale”, come quando ha cercato di tirarle un pugno e le aveva rotto un dito o quando aveva afferrato per il collo la madre.
Per quanto concerne gli effetti delle condizioni psicofisiche del signor sulla propria Parte_2
capacità genitoriale e gli interventi di sostegno necessari occorre precisare che non è stato semplice comprendere con chiarezza quale tipo di malessere abbia vissuto lo stesso nel periodo 2020-2022, poiché egli ha riportato di aver attraversato un periodo depressivo dovuto allo stress lavorativo e alla conflittualità con la sig.ra tuttavia dal colloquio con i genitori, il fratello e il centro Pt_1 Per_5
si è potuto ricostruire un importante problema di abuso e dipendenza dalla cocaina che lo portava ad avere episodi paranoici e un ipotetico inquadramento diagnosi di disturbo bipolare, come emerso anche dal confronto con il dott. del centro per cui ancora oggi il sig. Per_6 Per_5 Parte_2 assume una terapia farmacologica al fine di mantenere stabile l'umore (v. relazione peritale, p. 68,
69).
La presenza di elementi di criticità nel funzionamento personale e nell'assetto psicologico del resistente e l'incidenza che tali condizioni rivestono sotto il profilo della capacità genitoriale, nonostante i recenti miglioramenti riscontrati al tono dell'umore, non consentono di ritenere raggiunta, ad oggi, una stabilità personale del signor tale da consentirgli un pieno e certo Parte_2 recupero dell'equilibrio psicofisico e psicologico che, come accertato in sede di c.t.u., presuppone un processo di riconoscimento e presa in carico responsabile dei propri aspetti di problematicità e disfunzionalità (fino ad oggi negati, v. relazione peritale, p. 27, 28, 64) con l'avvio di un effettivo e adeguato processo di cambiamento e/o gestione delle proprie fatiche personali (relazione peritale, p.
83, 84). Come affermato dalla c.t.u., il signor per potersi riappropriare del proprio ruolo di padre, Parte_2 dovrebbe dunque attestare di aver cessato definitivamente l'uso di sostanze (Sert) e contestualmente effettuare un importante percorso di sostegno personale e genitoriale (v. relazione peritale, p. 82).
Ebbene, nonostante la formale adesione alle indicazioni della c.t.u. (v. verbale 16.1.24), le ultime relazioni depositate dai servizi sociali non hanno evidenziato un effettivo impegno in tal senso e un miglioramento rispetto alla situazione personologica del signor poiché, se da un lato non Parte_2
sono emersi sintomi di discontrollo degli impulsi o fenomeni dispercettivi e segni di patologia psichiatrica maggiore (v. relazione CPS dep. 18.9.24), dall'altro persiste il consumo di sostanze Tes_ stupefacenti, come attestato dagli esiti degli esami tossicologici effettuati (relazione dep. 9.5.24)
e dalle dichiarazioni rese dallo stesso resistente (relazione SS dep. 16.9.24 e CPS 18.9.24).
Integra un indice di disfunzionalità genitoriale, inoltre, la condotta maltrattante assunta dal signor nei confronti della moglie, alla quale anche le figlie minori sono state esposte diventando Parte_2
vittime di violenza assistita, rispetto alla quale il resistente non ha maturato alcuna consapevolezza e spirito critico, continuando ad insistere per l'affido condiviso della prole, nonostante il narrato reso dalle proprie figlie nel corso dei lavori peritali e le conclusioni della c.t.u. che qui si trascrivono: quanto emerso dall'analisi peritale porti gli scriventi a ritenere plausibile che lo status quo del rapporto padre-figlie sia il risultato di eventi che si sono susseguiti nel corso dell'unione tra questa coppia genitoriale a cui le figlie, più o meno direttamente hanno assistito. Ciò ha inevitabilmente generato nelle minori , soprattutto nelle figlie maggiori, stati di agitazione, confusione e paura ma anche attivato, soprattutto in ragione del loro essere diventate grandi e aver acquisto maggiori competente di mentalizzazione e riflessione critica, processi di rilettura e attribuzione di senso agli eventi che hanno contraddistinto la loro crescita in famiglia, con la conseguente assunzione di posizionamenti e orientamenti in direzione di un maggior avvicinamento e allineamento con la madre
e un allontanamento dal padre. I resoconti forniti delle minori così come il fatto che le stesse non abbiano preso le distanze da tutto il nucleo familiare paterno - ma abbiano al contrario espresso il desiderio e riescano oggi a mantenere contatti e visite con la nonna paterna (nonostante il verificarsi di momenti passati di comprensibile fatica e difficoltà) e lo zio paterno - appaiono elementi significanti a sostegno della non rilevazione nel caso in esame dell'esistenza di un'azione materna espressamente volta a ostacolare o contrastare il rapporto padre-figlie (relazione peritale, p. 70, 71).
Da ultimo, deve valutarsi negativamente anche l'inadempimento del padre agli obblighi di mantenimento della prole, ravvisandosi in tale condotta un disinteresse del genitore verso le esigenze materiali delle figlie al quale pare che, a seguito della recente occupazione, abbia iniziato a provvedere (v. relazione SS dep. 12.9.24). Alla luce delle lacune e fragilità dimostrate dal signor questo Collegio reputa pertanto il Parte_2
resistente allo stato inidoneo ad assolvere con adeguatezza e responsabilità il proprio ruolo genitoriale, rivelandosi contrario all'interesse della prole l'affido al padre in deroga al regime legale prioritario previsto dal nostro ordinamento.
D'altra parte, può ritenersi accertata la piena e integra capacità dimostrata dalla madre delle minori, la quale, scrive la c.t.u., in linea con le osservazioni dei servizi sociali (v. relazione SS e psicologica dep. 13.3.23), si è dimostrata molto competente per tutte le aree che concernono l'accudimento e la relazione con le figlie. E' una mamma presente, empatica, adeguata sul piano educativo e sufficientemente autorevole (v. relazione peritale, p. 66, 67) e risulta, ad oggi, l'unico genitore idoneo
a garantire alle figlie un proficuo e stabile percorso di crescita. La stessa rappresenta la principale figura di riferimento affettiva, relazione ed educativa per le minori. La sig.ra ha dimostrato Pt_1
di possedere ottime capacità genitoriali, riuscendo a gestire adeguatamente le cinque figlie senza il supporto dell'altro genitore (v. relazione peritale, p. 82).
Inoltre, pur avendo mostrato delle difficoltà sul versante della co-genitorialità in ragione del proprio vissuto, la signora è stata capace di anteporre i bisogni delle figlie ai propri, mostrandosi Pt_1
consapevole della necessità per le minori della figura paterna, che non ha ostacolato o contrastato, accompagnando e motivando anche la minore all'incontro che si è svolto in sede peritale col Per_1
padre e favorendo i rapporti delle figlie con lo zio e – seppure con alcune difficoltà – con la nonna paterna (relazione peritale, p. 66, 67, 75).
Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene quindi che, allo stato, il regime più rispondente all'interesse delle minori sia da ravvisarsi nell'affidamento esclusivo alla madre, con la quale continueranno a vivere e alla quale è attribuito il potere di assumere tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse, come meglio indicate in dispositivo, secondo il modello dell'affido super esclusivo previsto all'art. 337 quater, ult. co. c.c.
In un'ottica di sostegno del nucleo familiare e di rafforzamento delle competenze genitoriali paterne, aderendo alle conclusioni della c.t.u., questo Collegio reputa inoltre necessario mantenere un monitoraggio dei servizi sociali per il periodo di due anni affinché possano sorvegliano sulle condizioni di vita e psicofisiche delle minori e segnalare alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, attivando i seguenti percorsi: - per il signor previa acquisizione Parte_2
del suo assenso, intervento di supporto psicologico ed accompagnamento allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, che sia volto a favorire in lui una maggior presa di coscienza dei propri limiti e fragilità e l'attivazione di competenze di maggior mentalizzazione e disposizione empatica verso i diversi e diversificati bisogni e vissuti delle sue figlie, anche in relazione agli eventi che hanno contraddistintoli il processo di separazione e che hanno viste le minori malauguratamente coinvolte;
Tes_ nonché percorso di valutazione e trattamento presso il per l'attivazione di un programma di cura che lo accompagni al superamento dello stato di tossicodipendenza mediante controlli periodici;
- per la madre, previa acquisizione del suo assenso, colloqui di sostegno psicologico finalizzati a favorire in lei un'adeguata gestione degli aspetti di criticità e fragilità personale passibili di generare possibili fatiche nello svolgimento della propria funzione genitoriale, con particolare riferimento alla competenza protettiva;
- organizzazione di incontri e spazi di ascolto e orientamento a favore delle figure presenti in entrambi i contesti di appartenenza famigliare delle minori, ma con particolare riferimento al versante paterno, finalizzati a favorire la messa in atto di processi comunicativi, interattivi e d'azione in grado di disporsi a tutela, salvaguardia e necessità di soddisfazione degli effettivi e reali bisogni delle minori.
Soffermandosi ora sulle condizioni delle figlie minori e le frequentazioni col padre, le rilevanze peritali portano a ritenere che in generale le minori godano di buona salute fisica, appaiano perlopiù serene e tranquille e stiano portando avanti un buon percorso di crescita e realizzazione personale.
Tuttavia è indubbio che la loro situazione emotiva, relazionale familiare ed economica abbia inevitabili ripercussioni e risvolti di fatica e di criticità su ognuno di loro, sebben in modalità diverse in ragione delle diverse età anagrafiche , che si ritiene vadano necessariamente monitoraggi così come valutata l'opportunità di eventuali azioni di supporto . In particolare, il confronto con la primogenita e la secondogenita ( di 15 anni e di 13 anni), ha permesso Parte_2 Per_1 Per_2
di evidenziare, aldilà delle specifiche peculiarità che di seguito verranno descritte, le fatiche a loro derivate nel portare avanti un processo di differenziazione e definizione identitaria tipico della loro fase adolescenziale potendosi confrontare solo con una parte genitoriale. Similmente le fatiche generate dalla sperimentazione delle difficoltà legate alla condizione economica e di gestione familiare venutasi a creare dopo la separazione (relazione peritale, p. 71).
Con specifico riferimento alla figura paterna, che non vedono e non sentono dal 2020 e rispetto al quale non hanno espresso desideri o esplicite intenzioni in merito alla possibilità di riprendere una qualche forma di interazione o comunicazione col genitore (v. relazione peritale, p. 70), salva una recente apertura pur sempre condizionata al recupero di una stabilità lavorativa e mentale del padre
(v. relazione SS dep. 18.9.24), si osserva che , la quale, in ragione della sua età, è stata Per_1
maggiormente esposta al conflitto genitoriale, ha sviluppato un'idea del padre in termini di persona volta a posizionarsi nel ruolo della vittima e orientata a cercare di arrivare alla madre utilizzando le figlie e, pur avendo acconsentito a vedere il padre in un'occasione nell'ambito del contesto protetto dei lavori peritali, ha chiarito di temere e non volere che la sua disponibilità ad incontrare il padre una volta potesse essere da lui letta come concessione della libertà nel rivederla o rincontrarla, magari recandosi nei posti da lei frequentati, oppure tradursi nella pretesa di iniziare a mantenere tra loro regolari contatti, anche solo telefonici. Questo in quanto permane ancora forte il lei non solo la paura e la convinzione che il padre non si sia pienamente ristabilito ma anche la percezione di un significativo senso di sfiducia rispetto alla possibilità che il papà possa essere realmente intenzionato
a mettersi in gioco e portare avanti processo di cambiamento tale da poter da apparire ai suoi occhi degno di credibilità e fiducia (relazione peritale, p. 74, 75).
In sede di c.t.u., si è poi rilevato che il posizionamento assunto da nei confronti del padre è Per_2
parso sostenuto dalla convinzione da lei maturata che il padre abbia fatto, e lei pensa faccia anche oggi, uso di sostanze stupefacenti. In merito a ciò la minore sembra aver costruito tale rappresentazione degli eventi non tanto nel suddetto ed inevitabile processo di influenzamento fraterno ma anche dall'opera di raffronto da lei fatto tra i comportamenti osservati nel padre e le nozioni apprese in ambito scolastico nel momento in cui è stato affrontato il tema delle dipendenze.
, similmente alla sorella maggiore, ha mostrato di percepire il padre in termini di persona Per_2
non affidabile e credibile ma allo stesso tempo di nutrire vissuti ambivalenti nei suoi confronti rilevabili nel riconoscere che anche per il padre questo non sia un periodo facile e nella espressa preoccupazione nei confronti del suo stato di salute se lui non smetterà di assumere sostanze, cosa che si ribadisce la minore ha portato con per lei cosa certa. Per quanto riguarda i vissuti nutriti nel confronti del padre ha esplicitato di non essere arrabbiata con lui ma di nutrire un senso di Per_2 delusione derivato dal vedere che nell'evolversi del processo separativo lui non sia cambiato. A tal proposito appare importante evidenziare come, in sede di colloquio peritale, la minore abbia dichiarato di poter eventualmente dare un 'altra opportunità al padre, accettando di rivederlo, solo se lui riconosce i suoi sbagli e si impegna per cambiare, mettendo in risalto che se ciò avverrà per lei sarà ultima occassione che lei è disposta a dare al padre (relazione peritale, p. 77).
Quanto a la c.t.u. ha rilevato che La minore ha definito il padre una persona cattiva Per_3
basando tale suo giudizio sul fatto che a suo ricordo lui si arrabbiava spesso, alzava la voce e lei ne aveva paura. Dai brevi e sintetici resoconti forniti dalla minore emerge che anche la terzogenita sembra aver assistito, anche se sicuramente in misura minore delle sorelle, a momenti in Parte_2
cui il padre ha assunto comportamenti che hanno generato in lei paura, così come è altamente probabile che abbia respirato il clima di fatica generatosi con la separazione portando la stessa ad allinearsi ai vissuti delle sorelle ma soprattutto a porsi in posizione protettiva nei confronti della madre. In ciò si ipotizza possa essere stata favorita e indotta sia dall'aver percepito la Per_3
mamma in difficoltà e in fatica sia dal fatto che i suoi ricordi del padre sono più sbiaditi e assenti rispetto alle sorelle maggiori, essendo lei molto piccola al momento della separazione e il padre poco presente nel suo accudimento (relazione peritale, p. 79). Infine, la piccola , secondo quanto emerso dalla valutazione svolta in sede di perizia, di fatto Per_4
non ha avuto modo di conoscere il padre e non ne conserva un ricordo: per la bambina il padre è un estraneo, non avendo avuto modo di frequentarlo o vederlo dopo la separazione, non avendo ricevuto informazioni al riguardo e non avendo la bambina ad oggi posto particolari domande in merito (v. relazione peritale, p. 80).
Alla luce delle valutazioni svolte, la c.t.u. ha sottolineato la necessità che l'avvio e verifica di un percorso di riavvicinamento, ripresa e/o costruzione di un adeguato rapporto padre-figlie avvenga attraverso l'attivazione di incontri protetti che, oltre a tenere in dovuta considerazione i diversi bisogni e posizionamenti delle singole minori, dovranno essere preceduti e condizionati dall'adesione da parte del signor non solo a necessari percorsi di valutazione e Parte_2
Tes_ trattamento presso i servizi deputati del e del Cps ma anche a un percorso di supporto psicologico ed accompagnamento allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, volto a favorire in lui una maggior presa di coscienza dei propri limiti e fragilità e l'attivazione di competenze di maggior mentalizzazione e disposizione empatica verso i diversi e diversificati bisogni e vissuti delle sue figlie, anche in relazione agli eventi che hanno contraddistintoli il processo di separazione tra lui e la signora e che hanno viste le minori malauguratamente coinvolte (relazione peritale, p. Pt_1
87).
In linea con la c.t.u., anche i servizi sociali hanno da ultimo evidenziato come la ripresa dei contatti padre-figlie debba avvenire solo nel momento in cui la presa in carico del padre sarà consolidata e si potrà contare su una maggiore stabilizzazione nella vita, nelle abitudini e nell'umore dello stesso
(relazione SS dep. 18.9.24).
Fino a quel momento, gli incontri tra il padre e le figlie vengono dunque sospesi, incaricando i servizi sociali di procedere alla loro regolamentazione in forma protetta e nei tempi reputati opportuni solo quando il signor avrà raggiunto una condizione di stabilità e avrà svolto i percorsi di Parte_2
sostegno psicologico e presso il Serd e il CPS prescritti da questa Autorità Giudiziaria, tenuto conto in ogni caso della volontà delle minori e previa preparazione delle stesse mediante gli interventi e le modalità considerate maggiormente adatte in relazione all'età e alle condizioni di ciascuna.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, si rileva anzitutto che deve intendersi rinunciata la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla signora nel ricorso introduttivo, non Pt_1
essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, né coltivata negli atti conclusionali
(Cass. 8 aprile 2022, n. 7747).
Quanto al mantenimento della prole, la ricorrente, a modifica delle domande originariamente avanzate, ha chiesto un contributo pari a 300 euro per ciascuna figlia (1200 euro complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre il resistente ha insistito per la quantificazione del contributo posto a suo carico in 200 euro per figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Vale la pena premettere che, com'è noto, ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di provvedervi in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
In attuazione del principio di proporzionalità reddituale, le posizioni economiche delle parti vengono come di seguito ricostruite.
La signora durante la vita coniugale, si è principalmente dedicata alla cura delle figlie e al Pt_1
lavoro domestico, svolgendo una breve esperienza lavorativa nella ditta individuale del marito, poi trasformata in impresa familiare, dal 2018 al 2021 (v. doc. 6 resistente e doc. 29 ricorrente). A seguito dell'interruzione della convivenza, secondo quanto dalla stessa dichiarato in udienza, si è inserita nel mondo del lavoro in modo precario, svolgendo dei lavoretti e ricavando un reddito di circa 50/100 euro a settimana (verbale 5.7.22). Vive, unitamente alle cinque figlie (compresa nata da una Per_7
precedente unione coniugale), in un appartamento condotto in locazione al canone di 600 euro mensili
(verbale 5.7.22).
D'altra parte, il signor è un consulente finanziario (doc. 20, 21 ricorrente) e, durante la vita Parte_2
coniugale, ha svolto la propria attività professionale in modo redditizio (cfr. doc. 14 ricorrente), come si evince dall'esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalla moglie, da cui risulta un reddito complessivo annuo mediamente pari a 156.000 euro lordi nel 2018, 125.500 euro lordi nel 2019,
153.000 euro lordi nel 2020 (PF 2019-2020-2021).
Successivamente, a causa dei problemi di salute e di tossicodipendenza che lo hanno interessato, ha interrotto la propria attività lavorativa e, dopo un periodo di disoccupazione, si è reintrodotto nel mondo del lavoro, secondo quanto dallo stesso riferito agli operatori sociali (relazione SS dep.
12.9.24).
I coniugi nel 2018 hanno venduto un immobile al prezzo di 173.000 euro (doc. 24 ricorrente).
Così ricostruite le condizioni economiche delle parti, questo Collegio, considerati i tempi di permanenza trascorsi dalle minori in via esclusiva con la mamma, le loro esigenze, da rapportarsi all'età di ciascuna, il recente inserimento lavorativo del padre e la capacità reddituale della ricorrente, tenuto conto anche dell'assegno unico che, in quanto affidataria esclusiva delle figlie, potrà percepire, ritiene equo e congruo quantificare il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della prole in
250 euro per figlia (1000 euro complessivi), somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla data della decisione.
Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite, vista la soccombenza del resistente, vengono poste integralmente a suo carico e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa della causa e dell'attività difensiva svolta, secondo i criteri dettati dal D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal successivo D.M. n. 147/22, in base ai valori medi previsti per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Vengono poste in via definitiva a carico del signor anche le spese della c.t.u., già liquidate Parte_2
con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio il 6 marzo 2010 a Oleggio Castello;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Oleggio Castello di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, n. 2, parte II, serie C;
3. dichiara la separazione addebitabile al marito;
4. affida le figlie minori in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa;
5. dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio;
Tes_
6. incarica il e il CPS territorialmente competenti affinché, valutate le condizioni psicofisiche del signor e previamente acquisito il suo assenso, predispongano un programma di Parte_2 trattamento, individuando gli esami periodici e l'eventuale terapia psicologica e farmacologica necessaria;
7. incarica i servizi affinché, in collaborazione con l'ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza: - previa acquisizione del consenso del resistente, attivino un percorso di supporto psicologico ed accompagnamento allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale, che sia volto a favorire in lui una maggior presa di coscienza dei propri limiti e fragilità e l'attivazione di competenze di maggior mentalizzazione e disposizione empatica verso i diversi e diversificati bisogni e vissuti delle sue figlie, anche in relazione agli eventi che hanno contraddistintoli il processo di separazione e che hanno viste le minori malauguratamente coinvolte;
- previa acquisizione del suo assenso, attivino colloqui psicologici per la signora finalizzati a favorire in lei un'adeguata gestione Pt_1
degli aspetti di criticità e fragilità personale passibili di generare possibili fatiche nello svolgimento della propria funzione genitoriale, con particolare riferimento alla competenza protettiva;
- attivino dei colloqui psicologici per le minori, ove reputato necessario;
- sorveglino sull'effettiva partecipazione del resistente ai percorsi disposti onde valutare se sussistono i presupposti per l'avvio di un graduale percorso di riavvicinamento alle figlie;
- organizzino incontri e spazi di ascolto e orientamento a favore delle figure presenti in entrambi i contesti di appartenenza famigliare delle minori, ma con particolare riferimento al versante paterno, finalizzati a favorire la messa in atto di processi comunicativi, interattivi e d'azione in grado di disporsi a tutela, salvaguardia e necessità di soddisfazione degli effettivi e reali bisogni delle minori;
- proseguano gli incarichi conferiti attivando ogni altro percorso reputato utile o necessario a tutela della prole;
8. dispone la sospensione delle visite tra il padre e le figlie minori, incaricando i servizi sociali di procedere alla loro regolamentazione in forma protetta e nei tempi reputati opportuni solo quando il signor avrà raggiunto una condizione di stabilità e avrà svolto i percorsi di sostegno Parte_2
psicologico e presso il Serd prescritti, predisponendo un progetto di graduale riavvicinamento che tenga conto in ogni caso della volontà, dei bisogni e del posizionamento delle minori, previa preparazione delle stesse mediante gli interventi e le modalità considerate maggiormente adatte in relazione all'età e alle condizioni di ciascuna;
9. dispone che i servizi sociali mantengano un attento monitoraggio sulle condizioni del nucleo familiare e lo stato di benessere psicofisico delle minori per il periodo di due anni, con onere di segnalare tempestivamente alla Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio per la prole;
10. invita i servizi sociali ad adottare, nell'espletamento degli incarichi conferiti, tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la ricorrente, ove necessario anche evitando la contemporanea presenza delle parti;
11. pone a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento indiretto dei figli minori, entro il 10 di ogni mese a decorrere dalla data della decisione, l'importo di euro 250 mensili per ciascuna figlia (1.000 euro complessivi), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze.
12. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 7.616, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge;
13. pone in via definitiva a carico del resistente le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo