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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 11368/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 2 ottobre 2024 da rappresentato e difeso, per RT procura allegata al ricorso dagli Avv.ti Riccardo Elia e Silvia Albani, presso lo studio dei quali, in Milano, corso Italia, 8, è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
, in persona del suo legale ON rappresentante pro tempore; convenuto contumace OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE RT
1) accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e, comunque, l'illegittimità del licenziamento intimato al signor in data 18/7/2024 e, per l'effetto, RT
- in via principale, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente a titolo risarcimento danni ex artt. 9, comma 1, e 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, così come interpretati alla luce della sentenza Corte Cost. 194/2018, un'indennità corrispondente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari a euro 6.528,36 lordi (euro 1.088,06 x 6), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 3 mensilità;
1 - in via subordinata, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente a titolo risarcimento danni ex artt. 9, comma 1, e 4, comma 1, d.lgs. 23/2015, così come interpretati alla luce della sentenza Corte Cost. 194/2018, un'indennità corrispondente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari a euro 6.528,36 lordi (euro 1.088,06 x 6), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 1 mensilità; 2) condannare, in ogni caso, la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, a titolo di TFR, la somma di euro 815,21 lordi (ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa);
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 2 ottobre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, RT in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . ON
Rilevava il ricorrente di essere stato dipendente della società convenuta dal giorno 13 febbraio 2023 e di essere stato licenziato in data 18 luglio 2024 per asserito giustificato motivo oggettivo. A parere del ricorrente, il recesso era totalmente illegittimo, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, peraltro, ON
non aveva interamente pagato al ricorrente il TFR a lui
[...] spettante. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per la convenuta ON
che veniva dichiarata contumace.
[...]
All'udienza del 30 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e RT va accolto. Il ricorrente è assunto dalla società convenuta in data 10 febbraio 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (al 75%), quale operaio di 2° liv. CCNL imprese di pulizia – multiservizi (doc. 3 fasc. ric.).
2 I cedolini paga depositati in atti recano una data di inizio al 13 febbraio 2023 (doc. 5 fasc. ric.), così come la comunicazione (doc. 6 fasc. ric.). Pt_2
In data 18 luglio 2024, la convenuta invia al ricorrente la comunicazione obbligatoria Unilav relativa alla cessazione del suo rapporto di lavoro (doc. 6 fasc. ric.), che fa riferimento ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 18 luglio 2024.
2. contesta il recesso della RT società, in via principale, per l'insussistenza di un effettivo giustificato motivo oggettivo. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice (che non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost.) il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto (Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7474; 4 dicembre 2018, n. 31318). In altri termini, grava sul datore di lavoro l'onere di provare: a) l'effettività e non pretestuosità delle ragioni tecniche, organizzative o produttive formalmente poste a base del licenziamento;
b) il nesso di causalità tra le dette ragioni e il provvedimento espulsivo;
c) l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero anche diverse da quelle precedentemente svolte (cd. obbligo di repêchage). Nella specie di causa, la società convenuta ON
, avendo scelto di disertare il giudizio, nulla prova a proposito delle cause
[...] che la hanno portata a decidere il licenziamento del lavoratore ricorrente. Pertanto, la domanda del lavoratore va accolta e, in considerazione della durata non eccessiva del rapporto di lavoro (un anno e cinque mesi) l'indennità potrà essere pari, ex art. 9, primo comma, D.Lgs 23/2015, a cinque mensilità della dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, fatta pari questa a lordi € 1089,91 (= € 75% di € 1.243,50 * 14/12; doc. 5 fasc. ric.).
3. chiede anche il RT pagamento del TFR, che riferisce essere stato omesso, in parte, dalla società datrice. Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve
3 essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Avendo disertato il giudizio, essa ON non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa (residua, essendo stato effettuato un pagamento per € 500,00) di parte ricorrente, che è provata in base alla documentazione di cui si è dato conto nel § 1. Spetta pertanto a l'ulteriore RT somma lorda di € 815,21 (doc. 8 fasc. ric.).
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al signor in data 18 luglio 2024 e condanna RT ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in
[...] favore del ricorrente ex art. 9, comma 1, D.lgs. 23/2015, un'indennità corrispondente a cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (fatta pari questa ad € 1089,91); 2) condanna in persona del legale ON rappresentante pro tempore, a pagare a RT
a titolo di TFR, la somma di € 815,21 lordi;
[...]
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna la parte soccombente ON alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di RT
liquidate in complessivi € 3000,00, oltre agli accessori fiscali
[...]
e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 30 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO
Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 2 ottobre 2024 da rappresentato e difeso, per RT procura allegata al ricorso dagli Avv.ti Riccardo Elia e Silvia Albani, presso lo studio dei quali, in Milano, corso Italia, 8, è elettivamente domiciliato;
ricorrente contro
, in persona del suo legale ON rappresentante pro tempore; convenuto contumace OGGETTO: licenziamento individuale i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE RT
1) accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità e, comunque, l'illegittimità del licenziamento intimato al signor in data 18/7/2024 e, per l'effetto, RT
- in via principale, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente a titolo risarcimento danni ex artt. 9, comma 1, e 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, così come interpretati alla luce della sentenza Corte Cost. 194/2018, un'indennità corrispondente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari a euro 6.528,36 lordi (euro 1.088,06 x 6), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 3 mensilità;
1 - in via subordinata, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente a titolo risarcimento danni ex artt. 9, comma 1, e 4, comma 1, d.lgs. 23/2015, così come interpretati alla luce della sentenza Corte Cost. 194/2018, un'indennità corrispondente a 6 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, pari a euro 6.528,36 lordi (euro 1.088,06 x 6), ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore a 1 mensilità; 2) condannare, in ogni caso, la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente, a titolo di TFR, la somma di euro 815,21 lordi (ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa);
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 2 ottobre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, RT in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . ON
Rilevava il ricorrente di essere stato dipendente della società convenuta dal giorno 13 febbraio 2023 e di essere stato licenziato in data 18 luglio 2024 per asserito giustificato motivo oggettivo. A parere del ricorrente, il recesso era totalmente illegittimo, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, peraltro, ON
non aveva interamente pagato al ricorrente il TFR a lui
[...] spettante. Su tali basi in fatto, parte ricorrente svolgeva pertanto le domande sopra trascritte. Nessuno si costituiva per la convenuta ON
che veniva dichiarata contumace.
[...]
All'udienza del 30 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di è fondato e RT va accolto. Il ricorrente è assunto dalla società convenuta in data 10 febbraio 2023, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (al 75%), quale operaio di 2° liv. CCNL imprese di pulizia – multiservizi (doc. 3 fasc. ric.).
2 I cedolini paga depositati in atti recano una data di inizio al 13 febbraio 2023 (doc. 5 fasc. ric.), così come la comunicazione (doc. 6 fasc. ric.). Pt_2
In data 18 luglio 2024, la convenuta invia al ricorrente la comunicazione obbligatoria Unilav relativa alla cessazione del suo rapporto di lavoro (doc. 6 fasc. ric.), che fa riferimento ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 18 luglio 2024.
2. contesta il recesso della RT società, in via principale, per l'insussistenza di un effettivo giustificato motivo oggettivo. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice (che non può sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 cost.) il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto (Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2012, n. 7474; 4 dicembre 2018, n. 31318). In altri termini, grava sul datore di lavoro l'onere di provare: a) l'effettività e non pretestuosità delle ragioni tecniche, organizzative o produttive formalmente poste a base del licenziamento;
b) il nesso di causalità tra le dette ragioni e il provvedimento espulsivo;
c) l'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti ovvero anche diverse da quelle precedentemente svolte (cd. obbligo di repêchage). Nella specie di causa, la società convenuta ON
, avendo scelto di disertare il giudizio, nulla prova a proposito delle cause
[...] che la hanno portata a decidere il licenziamento del lavoratore ricorrente. Pertanto, la domanda del lavoratore va accolta e, in considerazione della durata non eccessiva del rapporto di lavoro (un anno e cinque mesi) l'indennità potrà essere pari, ex art. 9, primo comma, D.Lgs 23/2015, a cinque mensilità della dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, fatta pari questa a lordi € 1089,91 (= € 75% di € 1.243,50 * 14/12; doc. 5 fasc. ric.).
3. chiede anche il RT pagamento del TFR, che riferisce essere stato omesso, in parte, dalla società datrice. Come è noto, la fattispecie che dà luogo al dovere di adempiere è costituita dal contratto (o meglio dalla fonte negoziale o legale del credito) e dalle circostanze che rendono la prestazione liquida ed esigibile (ad esempio, la scadenza del termine). Provando tale fattispecie, il creditore (qui il lavoratore) ha diritto di ottenere una sentenza di condanna. L'adempimento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, deve
3 essere provato dal debitore (qui il datore), tant'è che da taluno si è parlato, una volta scaduto il termine, di presunzione di persistenza del diritto (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615¸ Cass. civ., sez. I, 3 luglio 2009, n. 15677). Avendo disertato il giudizio, essa ON non ha fatto constare fatti impeditivi od estintivi rispetto alla pretesa (residua, essendo stato effettuato un pagamento per € 500,00) di parte ricorrente, che è provata in base alla documentazione di cui si è dato conto nel § 1. Spetta pertanto a l'ulteriore RT somma lorda di € 815,21 (doc. 8 fasc. ric.).
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al signor in data 18 luglio 2024 e condanna RT ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in
[...] favore del ricorrente ex art. 9, comma 1, D.lgs. 23/2015, un'indennità corrispondente a cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR (fatta pari questa ad € 1089,91); 2) condanna in persona del legale ON rappresentante pro tempore, a pagare a RT
a titolo di TFR, la somma di € 815,21 lordi;
[...]
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) condanna la parte soccombente ON alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di RT
liquidate in complessivi € 3000,00, oltre agli accessori fiscali
[...]
e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 30 gennaio 2025. Il giudice
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