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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 849 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2025 e vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Gavinana 2 presso l'Avv. Paolo RO e l'Avv. Maria Paola Monti, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
– C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma, viale Regina Margherita 206, rappresentato e difeso dal CP_2 funzionario Donatella Palmieri, in forza di delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 11/04/2025, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della L. n. 118/1971, nella misura di legge e con decorrenza dal 01.03.2023 in poi, o con la decorrenza ritenuta di legge, nonché la maggiorazioni di cui all' art. 38, L. n. 448/2001 e all' art. 70, comma sesto, L. n. 388/2000, nella misura e con la decorrenza di legge e la conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei. CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
1 - Di essere titolare di indennità di accompagnamento a decorrere dal gennaio 2006;
- Di aver compiuto il diciottesimo anno di età il 16.03.2023 e di aver inviato, in data CP_ 31.10.2023, all' via pec, tramite il patronato Enapa, il modulo c.d. AP70 per acquisire i dati extra sanitari utili alla liquidazione della pensione di invalidità civile ex art. 12 L. n. 118/1971, non disponendo di redditi incompatibili con il godimento di detta prestazione;
CP_
- Che la sede di Civitavecchia ha risposto alla pec, precisando che il modulo AP70 deve essere inviato nella sezione “Domande relative ai neomaggiorenni con indennità di accompagno”;
- Che la ricorrente ha trasmesso telematicamente il mod. AP70 in data 08.11.2023;
- di non aver mai ricevuto gli arretrati promessi.
Con note di udienza depositate in data 11/11/2025 parte ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto a comunicare, tramite pec CP_1 inviata in data 7.5.2025, l'accoglimento della domanda e la liquidazione della prestazione in oggetto.
Si è costituito l' , in data 25/11/2025, eccependo l'incompetenza territoriale di questo CP_1
Tribunale, sostenendo che la ricorrente sia residente a [...].
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale sollevata dall' non può trovare accoglimento. L' a sostegno della suddetta eccezione, infatti, CP_1 CP_1 non ha prodotto il certificato di residenza della parte ricorrente, limitandosi a produrre l'immagine di una schermata interna. I fatti posti alla base dell'eccezione sono, inoltre, smentiti dal fatto che a provvedere all'adempimento della prestazione in oggetto sia stata proprio la sede di Civitavecchia. CP_1
Deve, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere avendo la ricorrente dato atto di aver conseguito la prestazione richiesta e non residuando più alcun motivo di disputa sostanziale che renda necessaria la pronuncia di questo Giudice nel merito.
La valutazione delle spese di lite deve essere effettuata sulla base del principio della soccombenza virtuale e del principio di causalità.
Nel caso di specie la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta dalla stessa resistente che ha provveduto spontaneamente ad adempiere.
Si osserva che l' ha provveduto al pagamento solo dopo l'iscrizione al ruolo del ricorso e CP_1 financo dopo la notifica dello stesso, avvenuta il 23.4.2025.
Il presente giudizio avrebbe pertanto potuto essere evitato mediante un tempestivo adempimento da parte dell' . CP_1
2 Si ritiene, tuttavia, ritenersi che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018) per la parziale compensazione delle spese, al 50%, attesa la peculiarità della materia, della limitata attività difensiva svolta e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta. CP_1
Le spese di lite, liquidate in € 1.865,00 facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM
55/14, stante la non complessità e la rapida definizione del giudizio- tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. (Cass., sez. un., 21/05/2015, n.10455) - devono pertanto essere poste a carico dell' nella misura del 50% e compensate per la restante parte. CP_1
PQM
DICHIARA cessata la materia del contendere.
CONDANNA l' al pagamento del 50% delle spese di lite pari ad € 932,50 oltre spese CP_1 generali nella misura del 15%, IVA e CPA, a favore della ricorrente, da versarsi all'avv. Paolo
RO e all'Avv. Maria Paola Monti dichiaratisi antistatari.
Civitavecchia, 18/12/2025
Il Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici
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