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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18636/2023
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18636/2023
All'udienza del 05/02/2025 è presente l'avv. AGLIATA FEDERICO, per parte appellante, il quale in ordine a quanto dedotto nell'ordinanza del 11.12.2024, sottolinea comunque che anche a prescindere dalla delibera della giunta il ricorso è fondato tenuto anche conto della giurisprudenza in atti che la dicitura riportata nel verbale “rimosso d'ufficio” riguarda la rimozione dalla banca dati e non la rimozione fisica del cartello. Ribadisce l'illegittimità della sanzione tenuto conto della corretta apposizione del cartello così come si evince dalla pec proveniente da Aequa Roma del 2018. Ribadisce comunque la circostanza per cui l'eventuale revoca dell'autorizzazione avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell'interessato cosa non avvenuta.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.48, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 18636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18636 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA XXSETTEMBRE 3 Parte_1 P.IVA_1
00187 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. AGLIATA FEDERICO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del prefetto p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE rilevato che con ricorso depositato il 21.03.2023 parte appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace di Roma n. 21016/2022 con cui è stato rigettato il ricorso ex art.6 d.lgs.150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione della prefettura di Roma
n.00091200032516 notificata il 12/1/2022, a mezzo della quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 888,50 in dipendenza del verbale di accertamento di violazione ivi richiamato, a sua volta redatto ai sensi dell'art. 23 del Codice della
Strada;
rilevato che il verbale di accertamento contesta violazione dell'articolo 23,
comma 6- 11-13 quater in rel art.51 reg. esec. Cod. strada con la seguente motivazione:
“nella suindicata località teneva installato n.1 impianto delle dimensioni di mt. 3x2
D/F riportante Codice Banca dati 0061/AV500/P riconducibile a scheda “ES”, in corrispondenza d'incrocio norma questa non derogabile. Da accertamento effettuato presso il sistema SIAP l'impianto risulta rimosso d'ufficio in data 31/12/2019”;
rilevato che l'appello è fondato sui seguenti motivi:
a) giudicato esterno in quanto: “il rapporto giuridico è stato già delibato da un altro magistrato di codesto Tribunale, il quale, contrariamente a quanto
ritenuto dal Giudice di Pace, ha accolto le ragioni dell'appellante con la sentenza n. 3719/22 (doc. 2), pubblicata il 9/3/2022, mai appellata dall' CP_2
convenuto ed ormai passata in giudicato, in cui è stato chiaramente stabilito,
in relazione allo stesso cartello oggetto del giudizio (impianto pubblicitario installato su Viale Angelico all'intersezione con Viale Mazzini, identificato in banca dato con il n. 0061/AV500/P), sanzionato ai sensi dell'art. 23 C.d.s. per le stesse motivazioni dell'ordinanza e del verbale oggetto dell'opposizione (vedasi verbale n. 14150127469 e relativa ordinanza ingiunzione n. 00091180084054 indicati in sentenza, doc. 3-4)”;
b) omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc. omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali relative all'ubicazione dell'impianto su una presunta intersezione violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. violazione e falsa applicazione della delibera della giunta comunale n. 425/2013 violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del c.d.s. in quanto: “nell'atto introduttivo, la domanda principale fosse volta a far dichiarare l'illegittimità della sanzione contestata nel vav presupposto all'ordinanza impugnata (e, conseguentemente, la nullità di quest'ultima), in quanto l'impianto pubblicitario sanzionato, oltre ad essere stato regolarmente inserito nella
Nuova Banca Dati degli impianti pubblicitari rilasciata da Parte_2
nell'anno 2009 all'esito della conclusione del procedimento di riordino (il cui estratto - contenente il numero identificativo e la posizione del cartellone
- veniva ritualmente depositato in giudizio dalla ricorrente), non era affatto
ubicato su una “intersezione stradale” così come definita dal Codice della
Strada, contrariamente a quanto stabilito nel verbale. Oltretutto, la
medesima amministrazione comunale, per il tramite della Aequa Roma
s.p.A., società preposta alla tenuta ed alla gestione della U.O. Affissioni ed
Impianti pubblicitari e della Nuova Banca Dati, all'esito di sopralluoghi congiunti con il personale della propria polizia locale inviava all'appellante una missiva a mezzo pec, datata 2/2/2018 (doc. 5 del fascicolo di primo grado della ricorrente), nella quale comunicava l'esito positivo della richiesta di trasformazione del cartello sanzionato dalla dimensione di mt. 2x2 a quella, attuale, di mt. 3x2, nella medesima posizione. Il giudice di prime cure, nel
redigere la decisione su un modulo prestampato e senza fornire una benché
minima motivazione in ordine alle doglianze sollevate nel ricorso introduttivo, ha ritenuto di rigettare la suddetta doglianza”;
rilevato che l'appello così conclude: “in via principale, riformare il provvedimento appellato per i motivi di cui in narrativa e, accertata l'illegittimità della sanzione irrogata, annullare l'ordinanza ingiuntiva impugnata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del motivo di appello formulato in via
principale, disporre la riduzione della sanzione irrogata nella O.I. all'importo indicato nel verbale presupposto, in applicazione dell'art. 6, comma 12, D. Lgs. 150/11, tenuto
nel debito conto della personalità dell'autore, della non gravità del fatto, dell'originario e non contestato inserimento dell'impianto pubblicitario nella Nuova
Banca Dati emessa da e del documentato assenso, da parte della Parte_2
medesima P.A., all'installazione del cartello sanzionato in una posizione ancor più
centrale rispetto a quella contestata dai verbalizzanti;
- in ogni caso, assegnare all'appellante il favore delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di
giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
rilevato che la sentenza impugnata così motiva il rigetto della domanda: “la
documentazione in atti non corrobora la tesi difensiva e pertanto il provvedimento impugnato va convalidato [parte prestampata]. Nel caso all'esame può essere invocato l'art. 2700 c.c. [parte scritta dal magistrato onorario di proprio pugno]”;
rilevato -quanto all'eccezione di giudicato esterno- che:
1. la sentenza del tribunale di Roma n.2719/2022 aveva ad oggetto un'ordinanza ingiunzione n. 00091180084054 notificata in data 04/12/2018;
2. nella nota stilata dal corpo dei vigili urbani di Roma ex art.7, co.6 d.lgs.150/2011
si legge: “l'impianto a seguito di comunicazione di avvio del procedimento di rimozione/decadenza Prot. LRBG 57877 del 05/11/2018 è stato rimosso dal
Dip.to in data 31/12/2019. Inoltre è stata effettuata verifica presso il Sistema
SIAP e a tutt'oggi l'impianto risulta “RIMOSSO D'UFFICIO”, pertanto non può insistere sul territorio”;
ritenuto che la pronuncia già resa è riferibile a cartellone diverso rispetto a quello in relazione a cui è stato svolto il presente procedimento, pur se collocato nel medesimo luogo ed avente le medesime caratteristiche;
ritenuto che va quindi rigettata l'eccezione di giudicato esterno;
ritenuto che non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte appellante secondo cui il cartellone sarebbe stato espunto dalla banca dati e non fisicamente, non essendo questo il significato di quanto è dato leggersi nella citata nota;
ritenuto -quanto alla dedotta erronea applicazione violazione e falsa applicazione delle disposizioni di diritto- che l'art. 51 del Regolamento al codice della strada individua i luoghi nei quali i cartelli non possano essere posti gli impianti pubblicitari indicando le caratteristiche necessarie affinché gli stessi possano essere oggetto di deroga da parte dei Comuni;
ritenuto che è pertanto onere della ricorrente: per un verso, dimostrare che l'impianto pubblicitario è stato autorizzato dal per altro verso, che la stessa collocazione CP_3
dell'impianto sia stata autorizzata in deroga dal dal momento che l'impianto CP_3 si trovava in corrispondenza di un incrocio, come attestato nel verbale di accertamento dai due verbalizzanti;
ritenuto che a tal non fine non appare probante:
1) il documento denominato “nuova banca dati, primo semestre 2011” trattandosi di documento che -anche a prescindere da considerazioni in ordine alla sua provenienza- comunque parrebbe indicare: “pozioni contabili attive” e non invece l'esistenza di eventuali autorizzazioni;
2) il documento asseritamente pervenuto a mezzo pec da in quanto - CP_4
anche a prescindere dal fatto che il documento non è stato prodotto in via digitale di tal che non vi è modo di verificarne l'effettiva provenienza- comunque: trattasi di documento datato 02.02.2018 che non può quindi riferirsi al cartello oggetto del presente procedimento che -come si è detto- è stato necessariamente apposto successivamente al 31.12.2019. Ad ogni modo, trattasi di missiva che consente il cambio di dimensioni e, quindi, non fornisce indicazioni in ordine alla legittimità dell'apposizione;
3) la delibera della giunta comunale n. 425/2013: essendo stata questa prodotta in violazione dell'art.345 cpc solo nell'ambito del presente procedimento e non essendo quindi documento utilizzabile per la decisione. A riguardo deve precisarsi che la regolamentazione secondaria non fa parte di quanto il giudice è
tenuto a conoscere in applicazione del principio UR IT RI (cfr. in tema
Cass. Sez. I, 29 agosto 2006, n. 18661);
ritenuto che difetta pertanto la prova dell'esistenza di un'autorizzazione in capo a parte ricorrente per l'apposizione del cartellone in ragione del quale è stata elevata la contravvenzione al codice della strada;
ritenuto -inoltre- che non vi è prova dell'eventuale esistenza di autorizzazione all'apposizione del cartello in deroga ai sensi del menzionato art.51 cod. strada;
ritenuto, infine, per quanto riguarda la questione proposta in ordine alla interpretazione del termine intersezione utilizzato dalla norma in materia di Affissioni e pubblicità con rinvio al codice della strada, non appare dubitabile che come intersezione debba essere considerata ogni realtà stradale nella quale vi sia la confluenza di due strade con i relativi flussi di traffico;
ritenuto -nel caso di specie- che il luogo ove è posizionato il cartello oggetto di procedimento -fra viale Mazzini e viale Angelico- costituisce un'intersezione stradale come è agevole notare dalla fotografia depositata dalla stessa parte e che di seguito si riproduce per una migliore comprensione della motivazione;
ritenuto il fatto che il cartello risulti installato su di uno spartitraffico non modifica il fatto che lo stesso sia stato posto nell'area di intersezione delle due strade e che per essere collocato in tale posizione era necessaria una specifica deroga da parte della
Amministrazione Comunale;
ritenuto -per completezza- che non vi sono elementi in atti che consentano di inferire l'esistenza di un'autorizzazione rilasciata in favore dell'appellante, con conseguente impossibilità di stimare risolutiva la considerazione per cui vi sarebbe illegittimità della revoca della stessa per dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
ritenuto in conclusione che l'appello va quindi rigettato;
ritenuto che stante la contumacia dell'appellata nulla va statuito quanto alle spese;
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando,
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma
n. 21016/2022 previa integrazione della motivazione.
Nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 05.02.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 18636/2023
All'udienza del 05/02/2025 è presente l'avv. AGLIATA FEDERICO, per parte appellante, il quale in ordine a quanto dedotto nell'ordinanza del 11.12.2024, sottolinea comunque che anche a prescindere dalla delibera della giunta il ricorso è fondato tenuto anche conto della giurisprudenza in atti che la dicitura riportata nel verbale “rimosso d'ufficio” riguarda la rimozione dalla banca dati e non la rimozione fisica del cartello. Ribadisce l'illegittimità della sanzione tenuto conto della corretta apposizione del cartello così come si evince dalla pec proveniente da Aequa Roma del 2018. Ribadisce comunque la circostanza per cui l'eventuale revoca dell'autorizzazione avrebbe dovuto essere portata a conoscenza dell'interessato cosa non avvenuta.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Lucia De Bernardin
All'esito della camera di consiglio, alle ore 16.48, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo, di seguito riportato unitamente all'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Il Giudice
(Lucia De Bernardin)
N. R.G. 18636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18636 /2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in VIA XXSETTEMBRE 3 Parte_1 P.IVA_1
00187 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. AGLIATA FEDERICO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del prefetto p.t.; Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE rilevato che con ricorso depositato il 21.03.2023 parte appellante ha impugnato la sentenza del giudice di pace di Roma n. 21016/2022 con cui è stato rigettato il ricorso ex art.6 d.lgs.150/2011 avverso l'ordinanza ingiunzione della prefettura di Roma
n.00091200032516 notificata il 12/1/2022, a mezzo della quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 888,50 in dipendenza del verbale di accertamento di violazione ivi richiamato, a sua volta redatto ai sensi dell'art. 23 del Codice della
Strada;
rilevato che il verbale di accertamento contesta violazione dell'articolo 23,
comma 6- 11-13 quater in rel art.51 reg. esec. Cod. strada con la seguente motivazione:
“nella suindicata località teneva installato n.1 impianto delle dimensioni di mt. 3x2
D/F riportante Codice Banca dati 0061/AV500/P riconducibile a scheda “ES”, in corrispondenza d'incrocio norma questa non derogabile. Da accertamento effettuato presso il sistema SIAP l'impianto risulta rimosso d'ufficio in data 31/12/2019”;
rilevato che l'appello è fondato sui seguenti motivi:
a) giudicato esterno in quanto: “il rapporto giuridico è stato già delibato da un altro magistrato di codesto Tribunale, il quale, contrariamente a quanto
ritenuto dal Giudice di Pace, ha accolto le ragioni dell'appellante con la sentenza n. 3719/22 (doc. 2), pubblicata il 9/3/2022, mai appellata dall' CP_2
convenuto ed ormai passata in giudicato, in cui è stato chiaramente stabilito,
in relazione allo stesso cartello oggetto del giudizio (impianto pubblicitario installato su Viale Angelico all'intersezione con Viale Mazzini, identificato in banca dato con il n. 0061/AV500/P), sanzionato ai sensi dell'art. 23 C.d.s. per le stesse motivazioni dell'ordinanza e del verbale oggetto dell'opposizione (vedasi verbale n. 14150127469 e relativa ordinanza ingiunzione n. 00091180084054 indicati in sentenza, doc. 3-4)”;
b) omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc. omessa e/o erronea valutazione delle prove documentali relative all'ubicazione dell'impianto su una presunta intersezione violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. violazione e falsa applicazione della delibera della giunta comunale n. 425/2013 violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del c.d.s. in quanto: “nell'atto introduttivo, la domanda principale fosse volta a far dichiarare l'illegittimità della sanzione contestata nel vav presupposto all'ordinanza impugnata (e, conseguentemente, la nullità di quest'ultima), in quanto l'impianto pubblicitario sanzionato, oltre ad essere stato regolarmente inserito nella
Nuova Banca Dati degli impianti pubblicitari rilasciata da Parte_2
nell'anno 2009 all'esito della conclusione del procedimento di riordino (il cui estratto - contenente il numero identificativo e la posizione del cartellone
- veniva ritualmente depositato in giudizio dalla ricorrente), non era affatto
ubicato su una “intersezione stradale” così come definita dal Codice della
Strada, contrariamente a quanto stabilito nel verbale. Oltretutto, la
medesima amministrazione comunale, per il tramite della Aequa Roma
s.p.A., società preposta alla tenuta ed alla gestione della U.O. Affissioni ed
Impianti pubblicitari e della Nuova Banca Dati, all'esito di sopralluoghi congiunti con il personale della propria polizia locale inviava all'appellante una missiva a mezzo pec, datata 2/2/2018 (doc. 5 del fascicolo di primo grado della ricorrente), nella quale comunicava l'esito positivo della richiesta di trasformazione del cartello sanzionato dalla dimensione di mt. 2x2 a quella, attuale, di mt. 3x2, nella medesima posizione. Il giudice di prime cure, nel
redigere la decisione su un modulo prestampato e senza fornire una benché
minima motivazione in ordine alle doglianze sollevate nel ricorso introduttivo, ha ritenuto di rigettare la suddetta doglianza”;
rilevato che l'appello così conclude: “in via principale, riformare il provvedimento appellato per i motivi di cui in narrativa e, accertata l'illegittimità della sanzione irrogata, annullare l'ordinanza ingiuntiva impugnata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del motivo di appello formulato in via
principale, disporre la riduzione della sanzione irrogata nella O.I. all'importo indicato nel verbale presupposto, in applicazione dell'art. 6, comma 12, D. Lgs. 150/11, tenuto
nel debito conto della personalità dell'autore, della non gravità del fatto, dell'originario e non contestato inserimento dell'impianto pubblicitario nella Nuova
Banca Dati emessa da e del documentato assenso, da parte della Parte_2
medesima P.A., all'installazione del cartello sanzionato in una posizione ancor più
centrale rispetto a quella contestata dai verbalizzanti;
- in ogni caso, assegnare all'appellante il favore delle spese, competenze ed onorari del doppio grado di
giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
rilevato che la sentenza impugnata così motiva il rigetto della domanda: “la
documentazione in atti non corrobora la tesi difensiva e pertanto il provvedimento impugnato va convalidato [parte prestampata]. Nel caso all'esame può essere invocato l'art. 2700 c.c. [parte scritta dal magistrato onorario di proprio pugno]”;
rilevato -quanto all'eccezione di giudicato esterno- che:
1. la sentenza del tribunale di Roma n.2719/2022 aveva ad oggetto un'ordinanza ingiunzione n. 00091180084054 notificata in data 04/12/2018;
2. nella nota stilata dal corpo dei vigili urbani di Roma ex art.7, co.6 d.lgs.150/2011
si legge: “l'impianto a seguito di comunicazione di avvio del procedimento di rimozione/decadenza Prot. LRBG 57877 del 05/11/2018 è stato rimosso dal
Dip.to in data 31/12/2019. Inoltre è stata effettuata verifica presso il Sistema
SIAP e a tutt'oggi l'impianto risulta “RIMOSSO D'UFFICIO”, pertanto non può insistere sul territorio”;
ritenuto che la pronuncia già resa è riferibile a cartellone diverso rispetto a quello in relazione a cui è stato svolto il presente procedimento, pur se collocato nel medesimo luogo ed avente le medesime caratteristiche;
ritenuto che va quindi rigettata l'eccezione di giudicato esterno;
ritenuto che non osta alla conclusione che precede quanto dedotto da parte appellante secondo cui il cartellone sarebbe stato espunto dalla banca dati e non fisicamente, non essendo questo il significato di quanto è dato leggersi nella citata nota;
ritenuto -quanto alla dedotta erronea applicazione violazione e falsa applicazione delle disposizioni di diritto- che l'art. 51 del Regolamento al codice della strada individua i luoghi nei quali i cartelli non possano essere posti gli impianti pubblicitari indicando le caratteristiche necessarie affinché gli stessi possano essere oggetto di deroga da parte dei Comuni;
ritenuto che è pertanto onere della ricorrente: per un verso, dimostrare che l'impianto pubblicitario è stato autorizzato dal per altro verso, che la stessa collocazione CP_3
dell'impianto sia stata autorizzata in deroga dal dal momento che l'impianto CP_3 si trovava in corrispondenza di un incrocio, come attestato nel verbale di accertamento dai due verbalizzanti;
ritenuto che a tal non fine non appare probante:
1) il documento denominato “nuova banca dati, primo semestre 2011” trattandosi di documento che -anche a prescindere da considerazioni in ordine alla sua provenienza- comunque parrebbe indicare: “pozioni contabili attive” e non invece l'esistenza di eventuali autorizzazioni;
2) il documento asseritamente pervenuto a mezzo pec da in quanto - CP_4
anche a prescindere dal fatto che il documento non è stato prodotto in via digitale di tal che non vi è modo di verificarne l'effettiva provenienza- comunque: trattasi di documento datato 02.02.2018 che non può quindi riferirsi al cartello oggetto del presente procedimento che -come si è detto- è stato necessariamente apposto successivamente al 31.12.2019. Ad ogni modo, trattasi di missiva che consente il cambio di dimensioni e, quindi, non fornisce indicazioni in ordine alla legittimità dell'apposizione;
3) la delibera della giunta comunale n. 425/2013: essendo stata questa prodotta in violazione dell'art.345 cpc solo nell'ambito del presente procedimento e non essendo quindi documento utilizzabile per la decisione. A riguardo deve precisarsi che la regolamentazione secondaria non fa parte di quanto il giudice è
tenuto a conoscere in applicazione del principio UR IT RI (cfr. in tema
Cass. Sez. I, 29 agosto 2006, n. 18661);
ritenuto che difetta pertanto la prova dell'esistenza di un'autorizzazione in capo a parte ricorrente per l'apposizione del cartellone in ragione del quale è stata elevata la contravvenzione al codice della strada;
ritenuto -inoltre- che non vi è prova dell'eventuale esistenza di autorizzazione all'apposizione del cartello in deroga ai sensi del menzionato art.51 cod. strada;
ritenuto, infine, per quanto riguarda la questione proposta in ordine alla interpretazione del termine intersezione utilizzato dalla norma in materia di Affissioni e pubblicità con rinvio al codice della strada, non appare dubitabile che come intersezione debba essere considerata ogni realtà stradale nella quale vi sia la confluenza di due strade con i relativi flussi di traffico;
ritenuto -nel caso di specie- che il luogo ove è posizionato il cartello oggetto di procedimento -fra viale Mazzini e viale Angelico- costituisce un'intersezione stradale come è agevole notare dalla fotografia depositata dalla stessa parte e che di seguito si riproduce per una migliore comprensione della motivazione;
ritenuto il fatto che il cartello risulti installato su di uno spartitraffico non modifica il fatto che lo stesso sia stato posto nell'area di intersezione delle due strade e che per essere collocato in tale posizione era necessaria una specifica deroga da parte della
Amministrazione Comunale;
ritenuto -per completezza- che non vi sono elementi in atti che consentano di inferire l'esistenza di un'autorizzazione rilasciata in favore dell'appellante, con conseguente impossibilità di stimare risolutiva la considerazione per cui vi sarebbe illegittimità della revoca della stessa per dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca;
ritenuto in conclusione che l'appello va quindi rigettato;
ritenuto che stante la contumacia dell'appellata nulla va statuito quanto alle spese;
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando,
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Giudice di pace di Roma
n. 21016/2022 previa integrazione della motivazione.
Nulla per le spese.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma all'esito della camera di consiglio del 05.02.2025
IL GIUDICE
(Lucia De Bernardin)