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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 823/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
dott. Andrea Marani Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado di merito al n. 823/2023 R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024, scaduti in data 16/12/2024 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c.
(ante riforma Cartabia) e promossa da:
(C.F.-P.I. – PEC , con sede legale in Rimini, Via Saffi, Parte_1 P.IVA_1 Email_1
9, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Casanti Filippo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Rimini, Via Giovanni Petruzzi, 11/13, come da procura allegata all'atto di citazione notificato in data 16/02/2023 e depositato in data 13/02/2023;
-attrice-
CONTRO
(cf ), nato a [...] [...] ed ivi residente in CP_1 CodiceFiscale_2
via Palombare n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. GUERRINO in forza di procura speciale rilasciata pagina 1 di 19 rispettivamente in data 27.3.2023 e allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13/07/2023;
-convenuto-
OGGETTO: “richiesta pagamento somma”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 26/09/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/02/2023 la società conveniva in Parte_1
giudizio i sig.ri e rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “NEL CP_1 CP_2
MERITO - accertare e dichiarare che e sono debitori di rispettivamente CP_2 CP_1 Parte_1
della somma di € 10.857,80 e E. 372.318,00, o delle maggiori o minori somme accertate in corso di causa, per le
ragioni specificate in narrativa;
condannare e al pagamento a favore di CP_2 CP_1 Parte_1
rispettivamente della somma di € 10.857,80 ( e 372.318,00 , o delle maggiori o CP_2 CP_1
minori somme accertate in corso di causa, per le ragioni specificate in narrativa, oltre interessi nella misura di
cui all'art. 1284, 1° c., c.c. dal 13.07.2007 alla data di notifica della presente domanda giudiziale e nella misura
di cui all'art. 1284, 4° c., c.c. dalla domanda giudiziale (notifica del presente atto di citazione ai convenuti) al
saldo” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione e non modificate con la memoria depositata ex art. 183
comma VI n. 1 c.p.c.).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della società attrice in fatto deduceva che:
- con verbale di assemblea totalitaria, redatto dal Notaio, Dott. , in data 13.07.2007 Persona_1
(Repertorio n. 105.171 - Raccolta n. 12.701) la società ha aumentato il capitale Parte_1
sociale da € 20.000,00 a € 90.000,00, consentendo l'ingresso di un nuovo socio;
- Il nuovo socio, ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale pari ad E. Parte_3
27.000,00 mediante conferimento dell'azienda sita nel Comune di Camerano alla Via
dell'Industria n. 11 come da perizia redatta ex art. 2465 c.c. dal rag. Persona_2
- Oggetto del conferimento è stata l'azienda di pelletteria facente capo a Parte_3
- è stato amministratore di dal 1988 al 2007, amministratore CP_1 Parte_3
unico dal 17.03.1988 al 19.02.1999 - amministratore delegato dal 18.09.2000 al 18.10.2005 -
presidente CdA dal 15.12.2003 al 13.07.2007 - consigliere dal 25.10.2006 al 13.07.2007 -
pagina 2 di 19 liquidatore dal 13.07.2007, come emergeva dalla visura camerale storica depositata sub doc. n.
27;
- e erano anche soci della predetta società (vedasi sempre doc. n. 27); CP_1 CP_2
- Il resto del capitale sociale era stato sottoscritto e versato dai soci preesistenti.
- A seguito dell'operazione di aumento il capitale sociale di è risultato così Parte_1
suddiviso: - € 54.000,00 a Gilmar Divisione Industria s.p.a. - € 4.500,00 a - € Parte_4
4.500,00 a - € 27.000,00 a Parte_5 Parte_3
- Dopo l'aumento del capitale sociale e sono stati nominati consiglieri CP_1 CP_2
di (iscrizione CCIAA del 24.07.2007); Parte_1
- ha assunto all'interno di la carica di amministratore delegato CP_1 Parte_1
(iscrizione CCIAA del 07.08.2007), poi di consigliere delegato (iscrizione presso la CCIAA del
22.09.2010) e, infine, di presidente del consiglio di amministrazione (iscrizione CCIAA del
15.03.2012);
- Dal 25.09.2007 al 09.05.2018 e ciascuno in proprio, sono stati soci CP_1 CP_2
della società Parte_1
- In data 29.05.2018 LI ha cessato la propria carica di consigliere e ha CP_1 CP_1
cessato le proprie cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere della società Parte_1
- inoltre, in pari data, è stata iscritta presso la CCIAA la cessione delle quote sociali in Pt_1
dei convenuti (a favore del socio Gilmar Divisione Industria s.p.a.);
[...]
- La relazione tecnica di stima ex art. 2465 c.c. dell'azienda conferita attestava l'esistenza di crediti a favore di (e, quindi, per effetto del conferimento a favore di Parte_3 Pt_1
: - verso quale amministratore per la somma di € 100.000,00 (a titolo di
[...] CP_1
compenso, si veda pagina 23 e penultima voce a fine pagina 36 nell'elenco di bilancio); verso quale socio per la somma di € 356.900,00 (si veda pagina 24 e a fine pagina 36 CP_1
nell'elenco di bilancio); - verso quale socia per la somma di € 73.100,00 (si veda CP_2
pagina 24 ed inizio pagina 37 nell'elenco di bilancio);
- Con scrittura privata 13.07.2007 (ns. doc. 03), contestuale all'aumento di capitale sociale, CP_1
in proprio e quale legale rappresentante della società e in
[...] Parte_3 CP_2
proprio, hanno garantito a favore di e di Gilmar Divisione Industria s.p.a. (socio di Parte_1
pagina 3 di 19 maggioranza di l'esistenza, la correttezza e la congruità di tutte le partite contabili Parte_1
ed i beni (materiali ed immateriali) descritti nel predetto.
- In tali dichiarazioni di garanzia (ns. doc. 03) sono richiamati i crediti di nei Parte_1
confronti: - dell'amministratore di (si veda la voce Parte_3 CP_1
“Amministratore conto Anticipi”), per € 100.000,00; - dei soci in proprio per € CP_1
356.900,00 e per € 73.100,00, come descritto nell'Allegato B recante “Altri Crediti”; CP_2
- Successivamente, a far data dal 25.09.2007 e (in proprio) hanno CP_1 CP_2
acquistato la quota di partecipazione di nel capitale sociale di Parte_3 Parte_1
(ns. docc. 04)
- i debiti dei convenuti verso - e, quindi, per effetto del conferimento verso Parte_3
- sono stati puntualmente registrati nella contabilità di Parte_1 Parte_1
- a tal fine, si producono i verbali di CdA relativi alle proposte di bilancio annuale, il dettaglio dei crediti in bilancio, i mastrini ed i verbali delle assemblee in cui i soci hanno approvato i bilanci annuali dal 2008 al 2022 (ns. docc. 05-18).
- LI ha progressivamente ridotto il proprio debito, in quanto: - ha pagato la somma di CP_1
€ 2.242,00 in data 08.06.2018 per compensazione con un controcredito a titolo di salari e stipendi per la prestazione resa a favore di (si veda pag. 29 del ns. doc. 15); ha Parte_1
pagato la somma di € 60.000,00 tramite assegno bancario n. 3763160982-09 di RE 3 ,
emesso in data 30.11.2018 (ns. doc. 19);
- attualmente, il debito residuo di ammonta a € 10.857,80 (73.100,00 – 2.242,20 – CP_2
60.000,00) (ns. docc. 02, 03, da 05 a 19 e 21).
- Nei bilanci dal 2007 al 2018 il debito di è stato registrato in contabilità alle voci CP_1
“crediti verso amministratore” e “crediti verso socio;
CP_1
- Nei bilanci 2019 – 2021, dopo la cessazione di ogni carica sociale e la cessione della quota sociale di partecipazione in il debito di è stato registrato in Parte_1 CP_1
contabilità in maniera cumulativa, accorpando i valori delle due voci precedenti nell'unica voce “crediti verso ex socio;
CP_1
- Come già scritto, il debito di era all'origine così composto: - quale amministratore CP_1
di € 100.000,00 a titolo di “conto anticipi” del compenso (si veda pagina 23 e Parte_3
penultima voce a fine pagina 36 nell'elenco di bilancio), - quale socio di € Parte_3
356.900,00 (si veda pagina 24 e a fine pagina 36 nell'elenco di bilancio). pagina 4 di 19 - Il debito di quale amministratore di ha subito la seguente CP_1 Parte_3
evoluzione, puntualmente registrata nella contabilità e nel bilancio:
- al 12.07.2007 è registrato il credito di € 122.418,00 a favore di (ns. doc. 05), Pt_1 Parte_1
- in data 14.03.2008 ha pagato a con assegno € 100.000,00, così che CP_1 Parte_1
residuavano insoluti € 22.418,00 (ns. doc. 05),
- in data 06.08.2009 ha pagato € 7.000,00 per compensazione salari e stipendi CP_1
dovuti da così che residuavano insoluti € 15.418,00 (ns. doc. 06). Parte_1
- Il debito di quale socio di società è rimasto immutato a € CP_1 Parte_3
356.900,00.
- Dal 2019 ha aggregato contabilmente i debiti di in un unico importo Parte_1 CP_1
di € 372.318,00 (15.418,00 + 356.900,00) a titolo di “Credito verso ex socio , che CP_1
quest'ultimo ha pagato parzialmente con bonifico bancario di € 2.500,00, accreditato a favore di in data 09.04.2020, riducendo, quindi, la somma dovuta a € 369.818,00 (il cui Parte_1
pagamento si reclama nel presente giudizio) (ns. docc. 16 e 17).
- A fronte di quanto esposto, vanta attualmente un credito di € 10.857,80 nei Parte_1
confronti di e un credito di € 369.818,00 [(356.900,00 + 15.418,00) - 2.500,00] nei CP_2
confronti di CP_1
- In forza delle qualifiche sociali rivestite i convenuti hanno partecipato alle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed all'assemblea dei soci di approvando le proposte Parte_1
di bilancio ed il bilancio medesimo di ciascun anno, ove erano espressamente registrati e contabilizzati come ancora aperti e dovuti i crediti reclamati nel presente giudizio (ns. docc. 05-
14), così attuando un riconoscimento espresso di debito.
- Gli stessi pagamenti parziali, effettuati nel corso degli anni dai convenuti, rivestono una valenza ricognitiva del maggior debito.
- Con lettere 31.10.2018 e 11.05.2022 (ns. docc. 23, 24 e 25) ha invitato i convenuti a Parte_1
provvedere al pagamento delle somme dovute, senza ricevere alcun adesivo riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/07/2023 (ovvero alla prima udienza) si costituivano (tardivamente) i convenuti e rassegnando le seguenti e testuali CP_1 CP_2
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, rigettare le domande attrici perché
inammissibili e/o infondate e/o per qualsiasi altra statuizione. Spese rifuse”. (cfr. conclusioni rassegnate in pagina 5 di 19 comparsa e non modificate per non avere la difesa depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI
n. 1 c.p.c.).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa dei convenuti deduceva che:
- secondo le allegazioni di parte attrice, si può affermare che i signori e CP_1
vrebbero effettuato “promesse” di conferimenti nella CP_2 Parte_3
- Si trattava e si tratta di conferimenti che però non sono stati formalizzati nelle forme previste dall'art. 2464 c.c.
- Ne consegue che anche la non poteva e non può considerare e far valere l'impegno Parte_1
dei signori ome credito sorto e tantomeno esigibile. CP_1
- Semmai tale condizione avrebbe potuto essere raggiunta solo se la società avesse contestualmente deliberato un aumento del capitale sociale, con l'attribuzione ai convenuti di corrispondente partecipazione nel capitale sociale.
- Con la scrittura privata del 13.7.2007 (cfr. all. 3 fascicolo attrice) le parti convennero nel paragrafo VI, lettera a), pagina 7, che qualora i crediti del ramo aziendale non fossero stati incassati entro i 12 mesi successivi al conferimento stesso, la conferente Parte_3
(nella clausola contrattuale denominata semplicemente “ ) e/o i signori CP_1 CP_1
e (nella clausola contrattuale indicati con il termine “Soci”) erano obbligati, CP_2
entro i successivi 30 giorni ad acquistare i crediti stessi al loro valore nominale…versando la somma corrispondente a AR (e non a 21); Pt_1
- la clausola era da ritenersi nulla, quanto al conferimento;
la per esigere il versamento Pt_1
dai signori e avrebbe dovuto entro il 13.07.2008 (ossia entro i 12 mesi CP_1 CP_2
successivi al conferimento) proporre ai convenuti “l'acquisto del credito” nell'unica forma possibile ossia l'aumento del capitale sociale della in subordine all'ipotesi Parte_1
precedente avrebbero dovuto versare la somma corrispondente a AR (e non a . Pt_1
- Da ciò conseguiva anche il difetto di legittimazione sostanziale di ad agire;
Pt_1
- Si trattava -quindi- a tutti gli effetti di “crediti” che non erano nemmeno sorti o che avrebbero potuto assurgere a valore legale solo se per atto pubblico (art. 2463 cc) vi fosse stata una variazione e/o modifica dell'atto costitutivo prima della e poi della Parte_3 Pt_1
[...]
- A nulla rileva il fatto che i bilanci hanno tralaticiamente riportato le poste, in quanto i bilanci non hanno potuto di per sé convalidare un atto radicalmente nullo. Vero è che i bilanci sono pagina 6 di 19 stati firmati anche dai convenuti fino a quando formalmente amministratori, ma la loro firma è
avvenuta sulla fiducia atteso che i signor e on hanno mai esercitato CP_1 CP_2
alcun potere effettivo di amministratori.
- I convenuti si occupavano solo della produzione (tanto che erano dipendenti della 21): il Pt_1
vero e solo amministratore era il sig. Parte_4
- Sotto altro punto di vista, si eccepisce come difetti totalmente la “causa” dell'impegno che i convenuti avrebbero assunto e/o si possa al più parlare di “donazione” o “promessa di donazione” radicalmente nulla per difetto di forma.
- E che fosse una partita solo formale era riconosciuto anche dai vertici AR, che era la società che controllava e dirigeva Parte_1
- A distanza di anni, la ha formalizzato richieste di pagamento, invero un po' Pt_1
inaspettate, visto il contesto.
- La signora dando fondo ai suoi risparmi (e con l'aiuto del fratello) versò €. CP_2
60.000,00 e pensava che con tale versamento la posizione sua e del fratello potesse essere definita.
- All'epoca non esaminò la questione dal punto di vista legale ma ora, entrambi, si ritrovano a far fronte alle richieste (ingiuste ed illegittime di 21) Pt_1
- La signora è disponibile a versare, pro bono pacis, la somma di €. 10.857,80 a CP_2
definizione del rapporto, con spese compensate.
- Il sig. empre e solo pro bono pacis è disponibile ad una integrazione della CP_1
somma, ma non certo può arrivare alle cifre rivendicate infondatamente da parte attrice.
- Sempre per scrupolo contesta la richiesta di interessi, anche in ragione che non si trattava di credito commerciale, ma di credito al più “condionzato” a presupposti non verificatisi.
- I prospetti allegati ai bilanci non risultavano far parte dei fascicoli formalmente approvati e depositati al Registro Imprese, tanto che gli stessi non erano richiamati né nel bilancio né nella nota integrativa né nei verbali di approvazione e non erano stati firmati dai convenuti.
- Si trattava -quindi- di documenti aggiunti successivamente e non opponibili ai convenuti.
Alla prima udienza del 13/07/2023 – su richiesta- venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (la difesa attorea ha provveduto al deposito di tutte e tre le memorie;
parte convenuta ha depositato solamente le memorie di cui ai nn. 2 e 3; si evidenzia che la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. risulta essere stata depositata per ben tre volte). pagina 7 di 19 Alla successiva udienza del 11/01/2024 la difesa di parte attrice alla udienza del 11/01/2024 ha rinunciato agli atti ex art. 306 c.p.c. esclusivamente nei confronti della convenuta a CP_2
seguito dell'accordo transattivo raggiunto in sede stragiudiziale;
a spese compensate;
l'avv. Ortini e la parte personalmente presente hanno accettato la rinuncia a spese compensate. Entrambi i procuratori hanno chiesto -quindi- disporsi l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale fra l'attore e la convenuta (cfr. verbale di udienza). CP_2
Pertanto, con ordinanza emessa fuori udienza in data 24/01/2024 è stata dichiarata ex art. 306 c.p.c.
l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale instaurato fra la società attrice e la convenuta a spese compensate come d'accordo; il giudizio -quindi- è proseguito CP_2
esclusivamente fra la società attrice e il convenuto . CP_1
Con la citata ordinanza il G.I. ha rigettato tutte le richieste istruttorie avanzate dalla difesa di parte convenuta per le causali di cui in motivazione (che ivi si richiamano e confermano integralmente); non ha ammesso la CTU richiesta dalla difesa attorea perché non utile né necessaria per la causali di cui in motivazione (cfr. ordinanza in atti che ivi si conferma integralmente con conseguente rigetto della richiesta di ammissione della CTU reiterata dalla difesa attorea in sede di udienza di p.c.; vedasi conclusioni rassegnate in separato foglio depositato in data 18/09/2024 e rigetto della istanza reiterata anche dalla difesa di parte convenuta sempre in sede di pc).
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito la domanda attorea svolta nei confronti di è fondata e come tale deve essere accolta. CP_1
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Dalla documentazione versata in atti risulta dimostrato l'esistenza del credito della società attrice nei confronti di nella misura complessiva di E. 369.818,00 ivi rivendicata (vedasi corpo CP_1
dell'atto di citazione mentre il riferimento al maggiore importo indicato nelle conclusioni è frutto di mero errore materiale della difesa attorea).
In particolare, risulta accertato che:
- Con verbale di assemblea totalitaria, redatto dal Notaio, Dott. , in data 13.07.2007 Persona_1
(Repertorio n. 105.171 - Raccolta n. 12.701) la società ha aumentato il capitale Parte_1
sociale da € 20.000,00 a € 90.000,00, consentendo l'ingresso di un nuovo socio (cfr. doc. n. 1 e 49
fasc. att.);
- Il nuovo socio, sottoscriveva il capitale sociale per E. 27.000,00 mediante il Parte_3
conferimento della azienda di pelletteria sita a Camerano alla Via dell'Industria n. 11 come pagina 8 di 19 meglio descritta nella relazione peritale redatta ex art. 2465 c.c. (pure ivi prodotta sub doc, n.
2);
- tra i crediti ceduti dalla alla (neo costituita) società vi erano Parte_3 Parte_1
anche quelli vantati dalla cedente nei confronti di ( all'epoca era CP_1 CP_1
legale rappresentante della nonché socio della stessa come emerge dalla Parte_3
visura camerale depositata dall'attrice sub doc. n. 27. Inoltre ha assunto CP_1
all'interno di la carica di amministratore delegato (iscrizione CCIAA del Parte_1
07.08.2007), poi di consigliere delegato (iscrizione presso la CCIAA del 22.09.2010) e, infine, di presidente del consiglio di amministrazione (iscrizione CCIAA del 15.03.2012). Dal 25.09.2007
al 09.05.2018 è stato anche socio della società In data 29.05.2018 CP_1 Parte_1
ha cessato le proprie cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di CP_1
consigliere della società inoltre, in pari data, è stata iscritta presso la CCIAA la Parte_1
cessione delle quote sociali in dei convenuti (a favore del socio Gilmar Divisione Parte_1
Industria s.p.a.); cfr. docc. 04 e 26 fasc. att.);
- in particolare, nella relazione di stima redatta ex art. 2465 c.c. (ivi depositata dalla difesa attorea sub doc. 2), viene attestata l'esistenza di crediti a favore di (e, quindi, Parte_3
per effetto del conferimento a favore di come si dirà meglio infra ex art. 2559 c.c.): Parte_1
- verso quale amministratore per la somma di € 100.000,00 (a titolo di conto CP_1
anticipi del compenso, si veda pagina 23 e penultima voce a fine pagina 36 nell'elenco di bilancio); - verso quale socio per la somma di € 356.900,00 (si veda pagina 24 e a CP_1
fine pagina 36 nell'elenco di bilancio);
- in particolare, il su citato credito viene così descritto nel bilancio della società: “Trattasi di un credito verso il socio derivante dall'impegno dallo stesso preso nei confronti della società di CP_1
versare la complessiva somma di E. 356.900,00 al fine di poter meglio pianificare da un punto di vista
finanziario i futuri investimenti. Tale somma dovrà essere pagata alla società entro 5 anni dalla data del
conferimento”;
- Con scrittura privata 13.07.2007 (doc. 03 fasc. att.), contestuale all'aumento di capitale sociale,
in proprio e quale legale rappresentante della società ha CP_1 Parte_3
garantito a favore di e di Gilmar Divisione Industria s.p.a. (socio di maggioranza Parte_1
di l'esistenza, la correttezza e la congruità di tutte le partite contabili ed i beni Parte_1
(materiali ed immateriali) descritti nell' predetto ivi compreso il credito per cui è causa;
pagina 9 di 19 - (che ha sottoscritto la citata scrittura sia in proprio nella veste di socio che in CP_1
quella di legale rappresentante della società ha garantito l'esistenza del suo Parte_3
debito nei confronti della società ammontante ad € 356.900,00 e ad E. 100.000,00 (vedasi allegato B della citata scrittura);
- I debiti del convenuto verso - e, quindi, per effetto del conferimento verso Parte_3
- sono stati puntualmente registrati nella contabilità di come emerge Parte_1 Parte_1
dai verbali di CdA relativi alle proposte di bilancio annuale, dal dettaglio dei crediti in bilancio, dai mastrini e dai verbali delle assemblee in cui i soci hanno approvato i bilanci annuali dal 2008 al 2022 (ns. docc. 05-18; nei bilanci dal 2007 al 2018 il debito di è CP_1
stato registrato in contabilità alle voci “credito verso amministratore” e “Credito verso il socio
; nei bilanci 2019 – 2021, dopo la cessazione di ogni carica sociale e la cessione CP_1
della quota sociale di partecipazione in il debito di è stato registrato Parte_1 CP_1
in contabilità in maniera cumulativa, accorpando i valori delle due voci precedenti nell'unica voce “crediti verso ex socio;
vedasi doc. da 28 a 44 depositati in allegato alla CP_1
memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.);
- Il debito di quale amministratore di ha subito la seguente CP_1 Parte_3
evoluzione, puntualmente registrata nella e nel bilancio della società: al 12.07.2007 è registrato il credito di € 122.418,00 a favore di (ns. doc. 05), - in data 14.03.2008 Parte_1 CP_1
ha pagato a con assegno € 100.000,00, così che residuavano insoluti € 22.418,00 (ns. Parte_1
doc. 05), - in data 06.08.2009 ha pagato € 7.000,00 per compensazione salari e CP_1
stipendi dovuti da così che residuavano insoluti € 15.418,00 (ns. doc. 06; Parte_1
circostanze mai contestate dal convenuto).
- Il debito di quale socio di società è rimasto immutato a € CP_1 Parte_3
356.900,00.
- Dal 2019 ha aggregato contabilmente i debiti di in un unico importo Parte_1 CP_1
di € 372.318,00 (15.418,00 + 356.900,00) a titolo di “crediti verso ex socio , che CP_1
quest'ultimo ha pagato parzialmente con bonifico bancario di € 2.500,00, accreditato a favore di in data 09.04.2020, riducendo, quindi, la somma dovuta a € 369.818,00 (il cui Parte_1
pagamento si reclama nel presente giudizio;
cfr. docc. 16 e 17 fasc. att.; i su citati versamenti parziali non sono stati mai contestati dalla difesa del convenuto la quale non ha neppure mai specificato a quale altro titolo siano stati effettuati). pagina 10 di 19 Orbene ciò accertato in fatto è bene -in via preliminare- rammentare in diritto che il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa.
La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 cod. civ., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'"universitas" e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta., Presupposto della cessione del credito, in tal caso, e la sua inerenza alla gestione dell'azienda, mentre - ricorrendo tale presupposto - un ostacolo al trasferimento può derivare solo dalla volontà contraria delle parti del contratto di cessione d'azienda. Il carattere personale del rapporto, ostativo al trasferimento in capo al cessionario, è menzionato, invece, solo dall'art. 2558 c.c.,
che disciplina la sorte dei contratti ciò si spiega in considerazione del ruolo che in essi può assumere il fattore personale della prestazione (cfr. fra le tante Cass. 2006 n. 13676; Cass. n. 20415 del 2018; Cass.
27 marzo 1996 n. 2714, 9 settembre 1978 n. 4094, 13 luglio 1973 n. 2031, 22 gennaio 1972 n. 171; si tratta di una cessione "ex lege": Cass. 5 maggio 1995 n. 4873; (Cass. 25 luglio 1978 n. 3723; Cass. 12 aprile
2001 n. 5495).
L'art. 2559 c.c. “Crediti relativi all'azienda ceduta” recita: “la cessione dei crediti relativi alla azienda ceduta,
anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona
fede all'alienante”.
Da quanto sopra discende -quindi ed in primo luogo- che la società è divenuta titolare del Parte_1
credito vantato dalla società conferente ( nei confronti di e dunque Parte_3 CP_1
legittimata all'azione.
Il credito vantato dalla società ed ivi azionato è stato oggetto di riconoscimento da parte del con CP_1
la scrittura del 2007 (con la quale ne garantisce addirittura la esistenza) ma ancor prima predisponendo ed approvando l'atto di conferimento dell'azienda in favore della società Parte_1
(effettuata sulla base della relazione di stima eseguita dal professionista incaricato dal predetto nella quale se ne dava atto della relativa esistenza e consistenza) e poi successivamente con la predisposizione e approvazione dei relativi bilanci (nella duplice veste di amministratore e socio) nei quali il su citato credito è stato inserito.
Come è noto l'art. 1988 c.c. dispone che "la ricognizione di un debito dispensa colui a favore dal quale è fatta
dall'onere di provare il rapporto fondamentale" e "l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. pagina 11 di 19 La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (cfr. anche in motivazione fra le tante Cass. n. 31818 del 2024).
Nel caso di specie la difesa del -che non ha mai contestato l'assunzione della relativa CP_1
obbligazione in favore della non ha dimostrato l'inesistenza del debito o la sua Parte_3
invalidità e/o estinzione.
A tal riguardo è del tutto inconferente il richiamo a quanto contenuto nel paragrafo VI, lettera a),
pagina 7 della scrittura del 2007.
Infatti le parti dopo aver garantito la validità e l'esistenza dei crediti di cui agli allegati A e B e precisato che sarebbero stati incassati alle scadenze previste precisavano (testualmente) che “qualora i
crediti del ramo aziendale non fossero stati incassati entro i 12 mesi successivi al conferimento stesso, la
conferente (nella clausola contrattuale denominata semplicemente ) e/o i signori Parte_3 CP_1
nella clausola contrattuale indicati con il termine “Soci”) erano obbligati, CP_1 CP_2
entro i successivi 30 giorni, ad acquistare i crediti stessi al loro valore nominale…versando la somma
corrispondente a AR”.
Appare evidente che la suddetta obbligazione non riguardava il credito per cui è causa per la riscossione del quale era stata prevista la scadenza di 5 anni (e non 12 mesi) dal conferimento (tanto che la suddetta obbligazione non è stata mai pretesa ma al contrario la sig.ra - che aveva CP_2
assunto simile impegno nei confronti della società- ha provveduto al versamento – sebbene mediante pagamenti parziali- delle relative somme promesse alla società; ugualmente dicasi per il sig. CP_1
che ha provveduto ad eseguire pagamenti parziali l'ultimo dei quali con bonifico del 2020).
[...]
Il riconoscimento del debito – secondo i principi espressi dall'art. 1988 c.c. e la mancanza di prova di elementi contrari- rende superfluo anche procedere alla qualificazione del rapporto sottostante.
Comunque -a tal fine- è bene evidenziare che l'impegno diretto del socio a erogare CP_1
somme a favore della società dal medesimo partecipata (nell'importo di E. 356.900,00) costituisce una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., di cui la società può giovarsi.
La citata promessa di pagamento è stata effettuata dal socio espressamente “al fine di CP_1
poter meglio pianificare da un punto di vista finanziario i futuri investimenti”.
pagina 12 di 19 Come è noto anche la promessa di pagamento -come la ricognizione di un debito- dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Entrambe sono infatti disciplinate dal medesimo art. 1988 c.c. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Quindi anche la promessa di pagamento produce l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito in deroga ai principi generali (“dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il
rapporto fondamentale”).
Inoltre, dalla dichiarazione sopra riportate emerge che la natura dell'impegno assunto dal socio CP_1
sia qualificabile come promessa di pagamento di somme da versare alla società a fondo
[...]
perduto.
Come è noto ben possono i soci obbligarsi a versare nelle casse sociali risorse a titolo gratuito ed a fondo perduto.
In tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina
(conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale).
Ai fini della qualificazione dei versamenti effettuati dal socio a favore della società occorre avere riguardo all'esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.
In mancanza di una chiara manifestazione di volontà, occorre avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci.
I versamenti a fondo perduto sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso;
vanno, quindi, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento). L'apporto del socio produce l'acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, da assimilare al capitale di rischio, cui pagina 13 di 19 vanno equiparate agli effetti sostanziali;
la riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha dunque di regola carattere disponibile, ma una eventuale distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio (i versamenti a fondo perduto si distinguono dai 1) conferimenti, dai 2) finanziamenti dei soci e dai 3) versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale. I primi sono apporti di capitale di rischio, che entrano a comporre il capitale sociale nominale, esattamente ad essi corrispondente;
possono essere, pertanto, restituiti ai soci in forma di residui post liquidazione, quando siano stati previamente soddisfatti tutti i debiti sociali (artt. 2350, 2492 c.c.), oppure nel corso della vita della società, in presenza di una riduzione del capitale reale cd. per esuberanza, ove ne ricorrano i presupposti (art. 2445 c.c.). Come si è chiarito
(Cass., sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22659), in nessun modo può dirsi che, con il contratto di società o con i successivi conferimenti in sede di aumento del capitale, sorga un diritto soggettivo di credito del socio alla restituzione del conferimento: si tratta invece di partecipazione al rischio d'impresa, cui è
esposto il capitale versato dal socio (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758). I secondi sono mutui ex artt. 1813
ss. c.c., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti. Il regime dei finanziamenti dei soci, previsto dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio (crediti sottochirografari, in quanto da rimborsare dopo gli altri creditori, ma prima dei soci). I finanziamenti cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione, quindi dopo la restituzione anche dei prestiti anomali;
il finanziamento è solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento (tanto
è vero che apposita disciplina di legge, quale l'art. 182-quater I. fall., ed ora art. 102 d.lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, ha potuto sottrarre alla regola della postergazione, ed anzi rendere prededucibili, i finanziamenti effettuati dai soci in vista di un concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione dei debiti, così come per i finanziamenti di coloro che, dapprima terzi, siano diventati soci in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione) (cfr. Cass. 29 luglio 2015, n.
16049). Si è precisato (Cass. 15 maggio 2019, n. 12994) che il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale: la quale, però, non opera una "riqualificazione" del prestito, da finanziamento a conferimento pagina 14 di 19 con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti: «Il legislatore,
tra le tecniche disponibili al riguardo, ha escluso invero la riqualificazione del prestito ed optato per la postergazione: non muta ex lege la causa della dazione, che resta quella del mutuo (art. 1813 c.c.) e non diventa causa di conferimento (art. 2343 c.c.)». Nell'ultima categoria, la dazione del denaro è
finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. Si è parlato di una riserva "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate (Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314). Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito in sostanza, una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre,
ove l'aumento non intervenga, vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento,
sebbene semplicemente perché la fattispecie programmata l'aumento di capitale - non si è perfezionata
(così Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186). Dunque, va precisato che, perché la "dazione" del socio sia ricondotta a tale categoria, è necessario che la subordinazione ad un aumento di capitale sia chiara ed inequivoca, mediante l'indicazione ex ante di elementi sufficientemente specifici e dettagliati, i quali inducano a ritenere effettivamente convenuta tra i soci l'effettuazione non di un versamento tout court a favore delle casse sociali, ma di un versamento avente titolo e causa concreta proprio nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, che, sebbene meramente rinviato rispetto al momento della dazione materiale della somma, sia nondimeno sin dall'inizio volto, secondo la complessiva operazione programmata dai soci, ad aumentare la rispettiva quota di partecipazione sociale, in termini assoluti. Ciò, per il principio generale di determinatezza o determinabilità ex art. 1346 c.c., secondo cui deve essere sempre individuabile con sufficiente certezza l'oggetto del contenuto precettivo di un accordo negoziale. Le sole parole usate non sono, dunque, di per sé esaustive, ben potendo un versamento essere denominato, nei documenti societari e contabili, come eseguito "in conto futuro aumento del capitale sociale", ma non essere affatto, nel contempo, accompagnato da quegli indici di dettaglio (ad es., il termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, ma anche altre caratteristiche dello stesso), che soli qualificano la dazione come da ricondurre alla categoria in esame. pagina 15 di 19 In tal caso, pertanto, l'iscrizione in bilancio avviene sempre come riserva, e non come finanziamento soci;
ma, perché sorga pure l'obbligo restitutorio condizionato, dovrà, altresì, essere evidenziato che l'apporto è suscettibile di restituzione ai soci in virtù dell'effetto risolutorio riconnesso a tale tipo di apporto, per tale profilo dunque avvenuto in modo non definitivo (a differenza degli altri versamenti).
Orbene nel caso in esame la promessa di pagamento del socio è stata effettuata senza CP_1
alcuna previsione del diritto a rimborso ed era espressamente finalizzata alla pianificazione di futuri investimenti finanziari della società.
Ciò trova oggettiva conferma sia nell'inserimento della posta in bilancio (sia della che della Parte_3
predisposti dallo stesso nella veste di amministratore oltre che di socio di entrambe le Pt_1 CP_1
società come sopra accertato) fra i crediti della società sia nella intenzione delle parti espressamente consacrata nella scrittura del luglio del 2007 che nel comportamento successivamente tenuto dalle parti (appare doveroso precisare che il termine di cinque anni previsto per il versamento della somma promessa era il termine massimo a partire dal 13/07/2007ovvero dalla data del conferimento da intendersi riferito al conferimento del ramo di azienda e non certo al conferimento soci che non era stato eseguito trattandosi di promessa di pagamento a fondo perduto come già detto).
Quindi ed in conclusione risulta accertato il credito della società attrice nella misura di € 356.900,00
con conseguente condanna del convenuto al pagamento della su citata somma in favore della Pt_1
[...]
Risulta dovuta alla società anche la restante somma di E. 12.918,00 (ovvero E. 15.418,00 – E. 2.500,00)
quale saldo e residuo del credito appostato come “amministratore conto anticipi” (e mai contestato dalla difesa di parte convenuta le cui allegazioni e deduzioni difensive non solo sono state generiche ma sono risultate irrilevanti e comunque non dimostrate).
Sulla somma complessiva di E. € 369.818,00 (che il convenuto deve essere condannato a versare alla società attrice, somma espressamente richiesta ed indicata come dovuta nel corpo dell'atto di citazione mentre erroneamente nelle conclusioni rassegnate in citazione veniva indicata la diversa somma di E.
372.318,00) sono dovuti gli interessi nella seguente misura:
quanto alla somma di E. 356.900,00 sono dovuti gli legali ex art. 1284 comma 1 c.c. (ma diversamente da quanto richiesto) dalla data di scadenza del termine quinquennale previsto per il versamento promesso ovvero dal 14/07/2012 (5 anni dal 13/07/2007) al 15/02/2023 (giorno prima la notifica dell'atto di citazione) e nella misura maggiorata di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 16/02/2023 (data di notifica dell'atto di citazione) al saldo, come richiesto. pagina 16 di 19 Sulla somma di E. 12.918,00 sono dovuti gli interessi legali di mora dal 12/05/2022 (vedasi lettera depositata sub doc. n. 25; mentre quella precedente del 2018 depositata sub doc. n. 24 non contiene la specifica del credito richiesto) al 15/02/2023 (giorno prima la notifica dell'atto di citazione) e nella misura maggiorata di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 16/02/2023 (data di notifica dell'atto di citazione) al saldo, come richiesto.
Le SS.UU. della Suprema Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In
mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.
Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario. Per
giungere alla conclusione sopra riassunta la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449/24 ha articolato un sillogismo così riassumibile: a) per stabilire se gli interessi “maggiorati” ex art. 1284, comma quarto,
c.c., siano dovuti anche nel silenzio del dispositivo, bisogna accertare se essi siano un effetto
“automatico” della mora, oppure richiedano un accertamento del giudice;
b) gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedono un accertamento del giudice;
c)
ergo, in mancanza di una pronuncia ad hoc nel titolo esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi. L'affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è
desunta dalle SS.UU. da tre rilievi: a) gli interessi maggiorati dipendono dalla natura dell'obbligazione, dal momento che per alcuni tipi di obbligazione la loro spettanza “è
controvertibile”; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
b) gli interessi maggiorati sono dovuti “se le parti non ne hanno stabilito la misura”: spetta dunque al giudice, prima di condannare al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi;
c) gli interessi maggiorati sono dovuti “dalla domanda”, ma l'identificazione del momento della domanda può essere anch'essa oggetto d'un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un A.T.P..
Sulla base di questi rilievi le SS.UU. hanno concluso che gli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284,
quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titolo pagina 17 di 19 esecutivo contenga una pronuncia ad hoc (cfr. anche in motivazione Cass. 2025 n. 3499; Cass. 2014 n.
19015).
Orbene nel caso di specie la debenza degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 comma IV c.c.
(espressamente oggetto di richiesta da parte della società attrice) risulta dovuta dalla data di notifica dell'atto di citazione sussistendone i relativi presupposti in quanto:
- nella promessa di pagamento non era stata espressamente indicata la misura degli interessi;
- la promessa di pagamento costituisce ex art. 1173 c.c. fonte di obbligazione e quindi trattasi di un rapporto che rientra nell'alveo applicativo della citata disposizione (sul punto si richiama la sentenza della S. C. di Cass. del 2023 n. 61 nella quale si afferma che: “ la disposizione di cui
all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le
obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per
il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del
pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è
stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il
vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la
previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite:
si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha
lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che
prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le
obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono,
inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio
degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le
obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa
limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni”. La S.C. quindi ritiene – con orientamento che ivi si condivide- che l'art. 1284 comma IV c.c. è quindi applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici,
quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle come è ai sensi dell'art. valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino ad E. 520 mila) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo della fase
“trattazione/istruzione” viene ridotta del 30%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. 823/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
la domanda attorea perché fondata per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONDANNA
al pagamento in favore della società attrice – per i titoli e per le causali di cui in CP_1
motivazione- della complessiva somma di € 369.818,00 oltre agli interessi nella seguente misura: sulla somma di E. 356.900,00 gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 14/07/2012 al 15/02/2023 e nella misura maggiorata di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 16/02/2023 al saldo;
sulla somma di E. 12.918,00
gli interessi legali di mora dal 12/05/2022 al 15/02/2023 e nella misura maggiorata di cui all'art. 1284
comma 4 c.c. dal 16/02/2023 al saldo;
CONDANNA
al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che si liquidano – per le CP_1
causali di cui in motivazione- in E. 19.333,70 a titolo di compenso professionale, oltre ad E. 2455,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso generale, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29/04/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1173 c.c. la promessa di pagamento);
- pertanto rientra nell'alveo applicativo anche il credito relativo al compenso di amministratore.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in favore della società attrice come da dispositivo ex Dm 55/2014 (valori medi ed in via equitativa in assenza di nota spese) avuto riguardo al pagina 18 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Gabriella Pompetti Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Federica Minervini Giudice
dott. Andrea Marani Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado di merito al n. 823/2023 R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 26/09/2024, scaduti in data 16/12/2024 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c.
(ante riforma Cartabia) e promossa da:
(C.F.-P.I. – PEC , con sede legale in Rimini, Via Saffi, Parte_1 P.IVA_1 Email_1
9, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor (C.F. Parte_2
), nato a [...] il [...], residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Casanti Filippo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Rimini, Via Giovanni Petruzzi, 11/13, come da procura allegata all'atto di citazione notificato in data 16/02/2023 e depositato in data 13/02/2023;
-attrice-
CONTRO
(cf ), nato a [...] [...] ed ivi residente in CP_1 CodiceFiscale_2
via Palombare n. 2, rappresentato e difeso dall'avv. GUERRINO in forza di procura speciale rilasciata pagina 1 di 19 rispettivamente in data 27.3.2023 e allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13/07/2023;
-convenuto-
OGGETTO: “richiesta pagamento somma”
CONCLUSIONI
Alla udienza del 26/09/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/02/2023 la società conveniva in Parte_1
giudizio i sig.ri e rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “NEL CP_1 CP_2
MERITO - accertare e dichiarare che e sono debitori di rispettivamente CP_2 CP_1 Parte_1
della somma di € 10.857,80 e E. 372.318,00, o delle maggiori o minori somme accertate in corso di causa, per le
ragioni specificate in narrativa;
condannare e al pagamento a favore di CP_2 CP_1 Parte_1
rispettivamente della somma di € 10.857,80 ( e 372.318,00 , o delle maggiori o CP_2 CP_1
minori somme accertate in corso di causa, per le ragioni specificate in narrativa, oltre interessi nella misura di
cui all'art. 1284, 1° c., c.c. dal 13.07.2007 alla data di notifica della presente domanda giudiziale e nella misura
di cui all'art. 1284, 4° c., c.c. dalla domanda giudiziale (notifica del presente atto di citazione ai convenuti) al
saldo” (cfr. conclusioni rassegnate in citazione e non modificate con la memoria depositata ex art. 183
comma VI n. 1 c.p.c.).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa della società attrice in fatto deduceva che:
- con verbale di assemblea totalitaria, redatto dal Notaio, Dott. , in data 13.07.2007 Persona_1
(Repertorio n. 105.171 - Raccolta n. 12.701) la società ha aumentato il capitale Parte_1
sociale da € 20.000,00 a € 90.000,00, consentendo l'ingresso di un nuovo socio;
- Il nuovo socio, ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale pari ad E. Parte_3
27.000,00 mediante conferimento dell'azienda sita nel Comune di Camerano alla Via
dell'Industria n. 11 come da perizia redatta ex art. 2465 c.c. dal rag. Persona_2
- Oggetto del conferimento è stata l'azienda di pelletteria facente capo a Parte_3
- è stato amministratore di dal 1988 al 2007, amministratore CP_1 Parte_3
unico dal 17.03.1988 al 19.02.1999 - amministratore delegato dal 18.09.2000 al 18.10.2005 -
presidente CdA dal 15.12.2003 al 13.07.2007 - consigliere dal 25.10.2006 al 13.07.2007 -
pagina 2 di 19 liquidatore dal 13.07.2007, come emergeva dalla visura camerale storica depositata sub doc. n.
27;
- e erano anche soci della predetta società (vedasi sempre doc. n. 27); CP_1 CP_2
- Il resto del capitale sociale era stato sottoscritto e versato dai soci preesistenti.
- A seguito dell'operazione di aumento il capitale sociale di è risultato così Parte_1
suddiviso: - € 54.000,00 a Gilmar Divisione Industria s.p.a. - € 4.500,00 a - € Parte_4
4.500,00 a - € 27.000,00 a Parte_5 Parte_3
- Dopo l'aumento del capitale sociale e sono stati nominati consiglieri CP_1 CP_2
di (iscrizione CCIAA del 24.07.2007); Parte_1
- ha assunto all'interno di la carica di amministratore delegato CP_1 Parte_1
(iscrizione CCIAA del 07.08.2007), poi di consigliere delegato (iscrizione presso la CCIAA del
22.09.2010) e, infine, di presidente del consiglio di amministrazione (iscrizione CCIAA del
15.03.2012);
- Dal 25.09.2007 al 09.05.2018 e ciascuno in proprio, sono stati soci CP_1 CP_2
della società Parte_1
- In data 29.05.2018 LI ha cessato la propria carica di consigliere e ha CP_1 CP_1
cessato le proprie cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di consigliere della società Parte_1
- inoltre, in pari data, è stata iscritta presso la CCIAA la cessione delle quote sociali in Pt_1
dei convenuti (a favore del socio Gilmar Divisione Industria s.p.a.);
[...]
- La relazione tecnica di stima ex art. 2465 c.c. dell'azienda conferita attestava l'esistenza di crediti a favore di (e, quindi, per effetto del conferimento a favore di Parte_3 Pt_1
: - verso quale amministratore per la somma di € 100.000,00 (a titolo di
[...] CP_1
compenso, si veda pagina 23 e penultima voce a fine pagina 36 nell'elenco di bilancio); verso quale socio per la somma di € 356.900,00 (si veda pagina 24 e a fine pagina 36 CP_1
nell'elenco di bilancio); - verso quale socia per la somma di € 73.100,00 (si veda CP_2
pagina 24 ed inizio pagina 37 nell'elenco di bilancio);
- Con scrittura privata 13.07.2007 (ns. doc. 03), contestuale all'aumento di capitale sociale, CP_1
in proprio e quale legale rappresentante della società e in
[...] Parte_3 CP_2
proprio, hanno garantito a favore di e di Gilmar Divisione Industria s.p.a. (socio di Parte_1
pagina 3 di 19 maggioranza di l'esistenza, la correttezza e la congruità di tutte le partite contabili Parte_1
ed i beni (materiali ed immateriali) descritti nel predetto.
- In tali dichiarazioni di garanzia (ns. doc. 03) sono richiamati i crediti di nei Parte_1
confronti: - dell'amministratore di (si veda la voce Parte_3 CP_1
“Amministratore conto Anticipi”), per € 100.000,00; - dei soci in proprio per € CP_1
356.900,00 e per € 73.100,00, come descritto nell'Allegato B recante “Altri Crediti”; CP_2
- Successivamente, a far data dal 25.09.2007 e (in proprio) hanno CP_1 CP_2
acquistato la quota di partecipazione di nel capitale sociale di Parte_3 Parte_1
(ns. docc. 04)
- i debiti dei convenuti verso - e, quindi, per effetto del conferimento verso Parte_3
- sono stati puntualmente registrati nella contabilità di Parte_1 Parte_1
- a tal fine, si producono i verbali di CdA relativi alle proposte di bilancio annuale, il dettaglio dei crediti in bilancio, i mastrini ed i verbali delle assemblee in cui i soci hanno approvato i bilanci annuali dal 2008 al 2022 (ns. docc. 05-18).
- LI ha progressivamente ridotto il proprio debito, in quanto: - ha pagato la somma di CP_1
€ 2.242,00 in data 08.06.2018 per compensazione con un controcredito a titolo di salari e stipendi per la prestazione resa a favore di (si veda pag. 29 del ns. doc. 15); ha Parte_1
pagato la somma di € 60.000,00 tramite assegno bancario n. 3763160982-09 di RE 3 ,
emesso in data 30.11.2018 (ns. doc. 19);
- attualmente, il debito residuo di ammonta a € 10.857,80 (73.100,00 – 2.242,20 – CP_2
60.000,00) (ns. docc. 02, 03, da 05 a 19 e 21).
- Nei bilanci dal 2007 al 2018 il debito di è stato registrato in contabilità alle voci CP_1
“crediti verso amministratore” e “crediti verso socio;
CP_1
- Nei bilanci 2019 – 2021, dopo la cessazione di ogni carica sociale e la cessione della quota sociale di partecipazione in il debito di è stato registrato in Parte_1 CP_1
contabilità in maniera cumulativa, accorpando i valori delle due voci precedenti nell'unica voce “crediti verso ex socio;
CP_1
- Come già scritto, il debito di era all'origine così composto: - quale amministratore CP_1
di € 100.000,00 a titolo di “conto anticipi” del compenso (si veda pagina 23 e Parte_3
penultima voce a fine pagina 36 nell'elenco di bilancio), - quale socio di € Parte_3
356.900,00 (si veda pagina 24 e a fine pagina 36 nell'elenco di bilancio). pagina 4 di 19 - Il debito di quale amministratore di ha subito la seguente CP_1 Parte_3
evoluzione, puntualmente registrata nella contabilità e nel bilancio:
- al 12.07.2007 è registrato il credito di € 122.418,00 a favore di (ns. doc. 05), Pt_1 Parte_1
- in data 14.03.2008 ha pagato a con assegno € 100.000,00, così che CP_1 Parte_1
residuavano insoluti € 22.418,00 (ns. doc. 05),
- in data 06.08.2009 ha pagato € 7.000,00 per compensazione salari e stipendi CP_1
dovuti da così che residuavano insoluti € 15.418,00 (ns. doc. 06). Parte_1
- Il debito di quale socio di società è rimasto immutato a € CP_1 Parte_3
356.900,00.
- Dal 2019 ha aggregato contabilmente i debiti di in un unico importo Parte_1 CP_1
di € 372.318,00 (15.418,00 + 356.900,00) a titolo di “Credito verso ex socio , che CP_1
quest'ultimo ha pagato parzialmente con bonifico bancario di € 2.500,00, accreditato a favore di in data 09.04.2020, riducendo, quindi, la somma dovuta a € 369.818,00 (il cui Parte_1
pagamento si reclama nel presente giudizio) (ns. docc. 16 e 17).
- A fronte di quanto esposto, vanta attualmente un credito di € 10.857,80 nei Parte_1
confronti di e un credito di € 369.818,00 [(356.900,00 + 15.418,00) - 2.500,00] nei CP_2
confronti di CP_1
- In forza delle qualifiche sociali rivestite i convenuti hanno partecipato alle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed all'assemblea dei soci di approvando le proposte Parte_1
di bilancio ed il bilancio medesimo di ciascun anno, ove erano espressamente registrati e contabilizzati come ancora aperti e dovuti i crediti reclamati nel presente giudizio (ns. docc. 05-
14), così attuando un riconoscimento espresso di debito.
- Gli stessi pagamenti parziali, effettuati nel corso degli anni dai convenuti, rivestono una valenza ricognitiva del maggior debito.
- Con lettere 31.10.2018 e 11.05.2022 (ns. docc. 23, 24 e 25) ha invitato i convenuti a Parte_1
provvedere al pagamento delle somme dovute, senza ricevere alcun adesivo riscontro.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13/07/2023 (ovvero alla prima udienza) si costituivano (tardivamente) i convenuti e rassegnando le seguenti e testuali CP_1 CP_2
conclusioni: “Voglia il Tribunale di Ancona, contrariis reiectis, rigettare le domande attrici perché
inammissibili e/o infondate e/o per qualsiasi altra statuizione. Spese rifuse”. (cfr. conclusioni rassegnate in pagina 5 di 19 comparsa e non modificate per non avere la difesa depositato la memoria di cui all'art. 183 comma VI
n. 1 c.p.c.).
In sintesi e per quanto d'interesse la difesa dei convenuti deduceva che:
- secondo le allegazioni di parte attrice, si può affermare che i signori e CP_1
vrebbero effettuato “promesse” di conferimenti nella CP_2 Parte_3
- Si trattava e si tratta di conferimenti che però non sono stati formalizzati nelle forme previste dall'art. 2464 c.c.
- Ne consegue che anche la non poteva e non può considerare e far valere l'impegno Parte_1
dei signori ome credito sorto e tantomeno esigibile. CP_1
- Semmai tale condizione avrebbe potuto essere raggiunta solo se la società avesse contestualmente deliberato un aumento del capitale sociale, con l'attribuzione ai convenuti di corrispondente partecipazione nel capitale sociale.
- Con la scrittura privata del 13.7.2007 (cfr. all. 3 fascicolo attrice) le parti convennero nel paragrafo VI, lettera a), pagina 7, che qualora i crediti del ramo aziendale non fossero stati incassati entro i 12 mesi successivi al conferimento stesso, la conferente Parte_3
(nella clausola contrattuale denominata semplicemente “ ) e/o i signori CP_1 CP_1
e (nella clausola contrattuale indicati con il termine “Soci”) erano obbligati, CP_2
entro i successivi 30 giorni ad acquistare i crediti stessi al loro valore nominale…versando la somma corrispondente a AR (e non a 21); Pt_1
- la clausola era da ritenersi nulla, quanto al conferimento;
la per esigere il versamento Pt_1
dai signori e avrebbe dovuto entro il 13.07.2008 (ossia entro i 12 mesi CP_1 CP_2
successivi al conferimento) proporre ai convenuti “l'acquisto del credito” nell'unica forma possibile ossia l'aumento del capitale sociale della in subordine all'ipotesi Parte_1
precedente avrebbero dovuto versare la somma corrispondente a AR (e non a . Pt_1
- Da ciò conseguiva anche il difetto di legittimazione sostanziale di ad agire;
Pt_1
- Si trattava -quindi- a tutti gli effetti di “crediti” che non erano nemmeno sorti o che avrebbero potuto assurgere a valore legale solo se per atto pubblico (art. 2463 cc) vi fosse stata una variazione e/o modifica dell'atto costitutivo prima della e poi della Parte_3 Pt_1
[...]
- A nulla rileva il fatto che i bilanci hanno tralaticiamente riportato le poste, in quanto i bilanci non hanno potuto di per sé convalidare un atto radicalmente nullo. Vero è che i bilanci sono pagina 6 di 19 stati firmati anche dai convenuti fino a quando formalmente amministratori, ma la loro firma è
avvenuta sulla fiducia atteso che i signor e on hanno mai esercitato CP_1 CP_2
alcun potere effettivo di amministratori.
- I convenuti si occupavano solo della produzione (tanto che erano dipendenti della 21): il Pt_1
vero e solo amministratore era il sig. Parte_4
- Sotto altro punto di vista, si eccepisce come difetti totalmente la “causa” dell'impegno che i convenuti avrebbero assunto e/o si possa al più parlare di “donazione” o “promessa di donazione” radicalmente nulla per difetto di forma.
- E che fosse una partita solo formale era riconosciuto anche dai vertici AR, che era la società che controllava e dirigeva Parte_1
- A distanza di anni, la ha formalizzato richieste di pagamento, invero un po' Pt_1
inaspettate, visto il contesto.
- La signora dando fondo ai suoi risparmi (e con l'aiuto del fratello) versò €. CP_2
60.000,00 e pensava che con tale versamento la posizione sua e del fratello potesse essere definita.
- All'epoca non esaminò la questione dal punto di vista legale ma ora, entrambi, si ritrovano a far fronte alle richieste (ingiuste ed illegittime di 21) Pt_1
- La signora è disponibile a versare, pro bono pacis, la somma di €. 10.857,80 a CP_2
definizione del rapporto, con spese compensate.
- Il sig. empre e solo pro bono pacis è disponibile ad una integrazione della CP_1
somma, ma non certo può arrivare alle cifre rivendicate infondatamente da parte attrice.
- Sempre per scrupolo contesta la richiesta di interessi, anche in ragione che non si trattava di credito commerciale, ma di credito al più “condionzato” a presupposti non verificatisi.
- I prospetti allegati ai bilanci non risultavano far parte dei fascicoli formalmente approvati e depositati al Registro Imprese, tanto che gli stessi non erano richiamati né nel bilancio né nella nota integrativa né nei verbali di approvazione e non erano stati firmati dai convenuti.
- Si trattava -quindi- di documenti aggiunti successivamente e non opponibili ai convenuti.
Alla prima udienza del 13/07/2023 – su richiesta- venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI nn. 1, 2 e 3 c.p.c. (la difesa attorea ha provveduto al deposito di tutte e tre le memorie;
parte convenuta ha depositato solamente le memorie di cui ai nn. 2 e 3; si evidenzia che la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. risulta essere stata depositata per ben tre volte). pagina 7 di 19 Alla successiva udienza del 11/01/2024 la difesa di parte attrice alla udienza del 11/01/2024 ha rinunciato agli atti ex art. 306 c.p.c. esclusivamente nei confronti della convenuta a CP_2
seguito dell'accordo transattivo raggiunto in sede stragiudiziale;
a spese compensate;
l'avv. Ortini e la parte personalmente presente hanno accettato la rinuncia a spese compensate. Entrambi i procuratori hanno chiesto -quindi- disporsi l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale fra l'attore e la convenuta (cfr. verbale di udienza). CP_2
Pertanto, con ordinanza emessa fuori udienza in data 24/01/2024 è stata dichiarata ex art. 306 c.p.c.
l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale instaurato fra la società attrice e la convenuta a spese compensate come d'accordo; il giudizio -quindi- è proseguito CP_2
esclusivamente fra la società attrice e il convenuto . CP_1
Con la citata ordinanza il G.I. ha rigettato tutte le richieste istruttorie avanzate dalla difesa di parte convenuta per le causali di cui in motivazione (che ivi si richiamano e confermano integralmente); non ha ammesso la CTU richiesta dalla difesa attorea perché non utile né necessaria per la causali di cui in motivazione (cfr. ordinanza in atti che ivi si conferma integralmente con conseguente rigetto della richiesta di ammissione della CTU reiterata dalla difesa attorea in sede di udienza di p.c.; vedasi conclusioni rassegnate in separato foglio depositato in data 18/09/2024 e rigetto della istanza reiterata anche dalla difesa di parte convenuta sempre in sede di pc).
Orbene ciò sinteticamente ma doverosamente riportato e passando all'esame del merito la domanda attorea svolta nei confronti di è fondata e come tale deve essere accolta. CP_1
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Dalla documentazione versata in atti risulta dimostrato l'esistenza del credito della società attrice nei confronti di nella misura complessiva di E. 369.818,00 ivi rivendicata (vedasi corpo CP_1
dell'atto di citazione mentre il riferimento al maggiore importo indicato nelle conclusioni è frutto di mero errore materiale della difesa attorea).
In particolare, risulta accertato che:
- Con verbale di assemblea totalitaria, redatto dal Notaio, Dott. , in data 13.07.2007 Persona_1
(Repertorio n. 105.171 - Raccolta n. 12.701) la società ha aumentato il capitale Parte_1
sociale da € 20.000,00 a € 90.000,00, consentendo l'ingresso di un nuovo socio (cfr. doc. n. 1 e 49
fasc. att.);
- Il nuovo socio, sottoscriveva il capitale sociale per E. 27.000,00 mediante il Parte_3
conferimento della azienda di pelletteria sita a Camerano alla Via dell'Industria n. 11 come pagina 8 di 19 meglio descritta nella relazione peritale redatta ex art. 2465 c.c. (pure ivi prodotta sub doc, n.
2);
- tra i crediti ceduti dalla alla (neo costituita) società vi erano Parte_3 Parte_1
anche quelli vantati dalla cedente nei confronti di ( all'epoca era CP_1 CP_1
legale rappresentante della nonché socio della stessa come emerge dalla Parte_3
visura camerale depositata dall'attrice sub doc. n. 27. Inoltre ha assunto CP_1
all'interno di la carica di amministratore delegato (iscrizione CCIAA del Parte_1
07.08.2007), poi di consigliere delegato (iscrizione presso la CCIAA del 22.09.2010) e, infine, di presidente del consiglio di amministrazione (iscrizione CCIAA del 15.03.2012). Dal 25.09.2007
al 09.05.2018 è stato anche socio della società In data 29.05.2018 CP_1 Parte_1
ha cessato le proprie cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di CP_1
consigliere della società inoltre, in pari data, è stata iscritta presso la CCIAA la Parte_1
cessione delle quote sociali in dei convenuti (a favore del socio Gilmar Divisione Parte_1
Industria s.p.a.); cfr. docc. 04 e 26 fasc. att.);
- in particolare, nella relazione di stima redatta ex art. 2465 c.c. (ivi depositata dalla difesa attorea sub doc. 2), viene attestata l'esistenza di crediti a favore di (e, quindi, Parte_3
per effetto del conferimento a favore di come si dirà meglio infra ex art. 2559 c.c.): Parte_1
- verso quale amministratore per la somma di € 100.000,00 (a titolo di conto CP_1
anticipi del compenso, si veda pagina 23 e penultima voce a fine pagina 36 nell'elenco di bilancio); - verso quale socio per la somma di € 356.900,00 (si veda pagina 24 e a CP_1
fine pagina 36 nell'elenco di bilancio);
- in particolare, il su citato credito viene così descritto nel bilancio della società: “Trattasi di un credito verso il socio derivante dall'impegno dallo stesso preso nei confronti della società di CP_1
versare la complessiva somma di E. 356.900,00 al fine di poter meglio pianificare da un punto di vista
finanziario i futuri investimenti. Tale somma dovrà essere pagata alla società entro 5 anni dalla data del
conferimento”;
- Con scrittura privata 13.07.2007 (doc. 03 fasc. att.), contestuale all'aumento di capitale sociale,
in proprio e quale legale rappresentante della società ha CP_1 Parte_3
garantito a favore di e di Gilmar Divisione Industria s.p.a. (socio di maggioranza Parte_1
di l'esistenza, la correttezza e la congruità di tutte le partite contabili ed i beni Parte_1
(materiali ed immateriali) descritti nell' predetto ivi compreso il credito per cui è causa;
pagina 9 di 19 - (che ha sottoscritto la citata scrittura sia in proprio nella veste di socio che in CP_1
quella di legale rappresentante della società ha garantito l'esistenza del suo Parte_3
debito nei confronti della società ammontante ad € 356.900,00 e ad E. 100.000,00 (vedasi allegato B della citata scrittura);
- I debiti del convenuto verso - e, quindi, per effetto del conferimento verso Parte_3
- sono stati puntualmente registrati nella contabilità di come emerge Parte_1 Parte_1
dai verbali di CdA relativi alle proposte di bilancio annuale, dal dettaglio dei crediti in bilancio, dai mastrini e dai verbali delle assemblee in cui i soci hanno approvato i bilanci annuali dal 2008 al 2022 (ns. docc. 05-18; nei bilanci dal 2007 al 2018 il debito di è CP_1
stato registrato in contabilità alle voci “credito verso amministratore” e “Credito verso il socio
; nei bilanci 2019 – 2021, dopo la cessazione di ogni carica sociale e la cessione CP_1
della quota sociale di partecipazione in il debito di è stato registrato Parte_1 CP_1
in contabilità in maniera cumulativa, accorpando i valori delle due voci precedenti nell'unica voce “crediti verso ex socio;
vedasi doc. da 28 a 44 depositati in allegato alla CP_1
memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.);
- Il debito di quale amministratore di ha subito la seguente CP_1 Parte_3
evoluzione, puntualmente registrata nella e nel bilancio della società: al 12.07.2007 è registrato il credito di € 122.418,00 a favore di (ns. doc. 05), - in data 14.03.2008 Parte_1 CP_1
ha pagato a con assegno € 100.000,00, così che residuavano insoluti € 22.418,00 (ns. Parte_1
doc. 05), - in data 06.08.2009 ha pagato € 7.000,00 per compensazione salari e CP_1
stipendi dovuti da così che residuavano insoluti € 15.418,00 (ns. doc. 06; Parte_1
circostanze mai contestate dal convenuto).
- Il debito di quale socio di società è rimasto immutato a € CP_1 Parte_3
356.900,00.
- Dal 2019 ha aggregato contabilmente i debiti di in un unico importo Parte_1 CP_1
di € 372.318,00 (15.418,00 + 356.900,00) a titolo di “crediti verso ex socio , che CP_1
quest'ultimo ha pagato parzialmente con bonifico bancario di € 2.500,00, accreditato a favore di in data 09.04.2020, riducendo, quindi, la somma dovuta a € 369.818,00 (il cui Parte_1
pagamento si reclama nel presente giudizio;
cfr. docc. 16 e 17 fasc. att.; i su citati versamenti parziali non sono stati mai contestati dalla difesa del convenuto la quale non ha neppure mai specificato a quale altro titolo siano stati effettuati). pagina 10 di 19 Orbene ciò accertato in fatto è bene -in via preliminare- rammentare in diritto che il conferimento di un'azienda individuale in una società di persone o di capitali costituisce una cessione d'azienda, la quale comporta per legge la cessione dei crediti relativi all'esercizio di essa.
La cessione dell'azienda, a norma dell'art. 2559 cod. civ., ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l'"universitas" e senza necessità di una specifica pattuizione nell'atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell'azienda ceduta., Presupposto della cessione del credito, in tal caso, e la sua inerenza alla gestione dell'azienda, mentre - ricorrendo tale presupposto - un ostacolo al trasferimento può derivare solo dalla volontà contraria delle parti del contratto di cessione d'azienda. Il carattere personale del rapporto, ostativo al trasferimento in capo al cessionario, è menzionato, invece, solo dall'art. 2558 c.c.,
che disciplina la sorte dei contratti ciò si spiega in considerazione del ruolo che in essi può assumere il fattore personale della prestazione (cfr. fra le tante Cass. 2006 n. 13676; Cass. n. 20415 del 2018; Cass.
27 marzo 1996 n. 2714, 9 settembre 1978 n. 4094, 13 luglio 1973 n. 2031, 22 gennaio 1972 n. 171; si tratta di una cessione "ex lege": Cass. 5 maggio 1995 n. 4873; (Cass. 25 luglio 1978 n. 3723; Cass. 12 aprile
2001 n. 5495).
L'art. 2559 c.c. “Crediti relativi all'azienda ceduta” recita: “la cessione dei crediti relativi alla azienda ceduta,
anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona
fede all'alienante”.
Da quanto sopra discende -quindi ed in primo luogo- che la società è divenuta titolare del Parte_1
credito vantato dalla società conferente ( nei confronti di e dunque Parte_3 CP_1
legittimata all'azione.
Il credito vantato dalla società ed ivi azionato è stato oggetto di riconoscimento da parte del con CP_1
la scrittura del 2007 (con la quale ne garantisce addirittura la esistenza) ma ancor prima predisponendo ed approvando l'atto di conferimento dell'azienda in favore della società Parte_1
(effettuata sulla base della relazione di stima eseguita dal professionista incaricato dal predetto nella quale se ne dava atto della relativa esistenza e consistenza) e poi successivamente con la predisposizione e approvazione dei relativi bilanci (nella duplice veste di amministratore e socio) nei quali il su citato credito è stato inserito.
Come è noto l'art. 1988 c.c. dispone che "la ricognizione di un debito dispensa colui a favore dal quale è fatta
dall'onere di provare il rapporto fondamentale" e "l'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”. pagina 11 di 19 La ricognizione di debito non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi che si traduce nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (cfr. anche in motivazione fra le tante Cass. n. 31818 del 2024).
Nel caso di specie la difesa del -che non ha mai contestato l'assunzione della relativa CP_1
obbligazione in favore della non ha dimostrato l'inesistenza del debito o la sua Parte_3
invalidità e/o estinzione.
A tal riguardo è del tutto inconferente il richiamo a quanto contenuto nel paragrafo VI, lettera a),
pagina 7 della scrittura del 2007.
Infatti le parti dopo aver garantito la validità e l'esistenza dei crediti di cui agli allegati A e B e precisato che sarebbero stati incassati alle scadenze previste precisavano (testualmente) che “qualora i
crediti del ramo aziendale non fossero stati incassati entro i 12 mesi successivi al conferimento stesso, la
conferente (nella clausola contrattuale denominata semplicemente ) e/o i signori Parte_3 CP_1
nella clausola contrattuale indicati con il termine “Soci”) erano obbligati, CP_1 CP_2
entro i successivi 30 giorni, ad acquistare i crediti stessi al loro valore nominale…versando la somma
corrispondente a AR”.
Appare evidente che la suddetta obbligazione non riguardava il credito per cui è causa per la riscossione del quale era stata prevista la scadenza di 5 anni (e non 12 mesi) dal conferimento (tanto che la suddetta obbligazione non è stata mai pretesa ma al contrario la sig.ra - che aveva CP_2
assunto simile impegno nei confronti della società- ha provveduto al versamento – sebbene mediante pagamenti parziali- delle relative somme promesse alla società; ugualmente dicasi per il sig. CP_1
che ha provveduto ad eseguire pagamenti parziali l'ultimo dei quali con bonifico del 2020).
[...]
Il riconoscimento del debito – secondo i principi espressi dall'art. 1988 c.c. e la mancanza di prova di elementi contrari- rende superfluo anche procedere alla qualificazione del rapporto sottostante.
Comunque -a tal fine- è bene evidenziare che l'impegno diretto del socio a erogare CP_1
somme a favore della società dal medesimo partecipata (nell'importo di E. 356.900,00) costituisce una promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., di cui la società può giovarsi.
La citata promessa di pagamento è stata effettuata dal socio espressamente “al fine di CP_1
poter meglio pianificare da un punto di vista finanziario i futuri investimenti”.
pagina 12 di 19 Come è noto anche la promessa di pagamento -come la ricognizione di un debito- dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. Entrambe sono infatti disciplinate dal medesimo art. 1988 c.c. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
Quindi anche la promessa di pagamento produce l'effetto di invertire l'onere della prova dell'esistenza del debito in deroga ai principi generali (“dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il
rapporto fondamentale”).
Inoltre, dalla dichiarazione sopra riportate emerge che la natura dell'impegno assunto dal socio CP_1
sia qualificabile come promessa di pagamento di somme da versare alla società a fondo
[...]
perduto.
Come è noto ben possono i soci obbligarsi a versare nelle casse sociali risorse a titolo gratuito ed a fondo perduto.
In tema di società di capitali, le dazioni di denaro dei soci in favore della società possono essere effettuate per finalità tra loro molto diverse, a cui risponde una diversità di disciplina
(conferimenti, finanziamenti, versamenti a fondo perduto o in conto capitale, versamenti in conto futuro aumento di capitale).
Ai fini della qualificazione dei versamenti effettuati dal socio a favore della società occorre avere riguardo all'esame della volontà negoziale delle parti e la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.
In mancanza di una chiara manifestazione di volontà, occorre avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci.
I versamenti a fondo perduto sono privi della natura del mutuo, in quanto non ne è pattuito il diritto al rimborso;
vanno, quindi, iscritti nel passivo dello stato patrimoniale tra le riserve, che l'assemblea può discrezionalmente utilizzare, con le ordinarie modalità, per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale, imputandole a ciascun socio proporzionalmente alla partecipazione al capitale sociale (senza che occorra obbligatoriamente tener conto del soggetto che abbia operato il versamento, proprio in ragione dell'inesistenza vuoi di un credito alla restituzione delle somme, vuoi di una anticipata dazione a titolo di conferimento). L'apporto del socio produce l'acquisizione definitiva al patrimonio della società delle somme versate, da assimilare al capitale di rischio, cui pagina 13 di 19 vanno equiparate agli effetti sostanziali;
la riserva così formata, al pari delle riserve ordinarie o facoltative per la quota eccedente la riserva legale, ha dunque di regola carattere disponibile, ma una eventuale distribuzione non costituisce un diritto soggettivo del socio (i versamenti a fondo perduto si distinguono dai 1) conferimenti, dai 2) finanziamenti dei soci e dai 3) versamenti finalizzati ad un futuro aumento del capitale. I primi sono apporti di capitale di rischio, che entrano a comporre il capitale sociale nominale, esattamente ad essi corrispondente;
possono essere, pertanto, restituiti ai soci in forma di residui post liquidazione, quando siano stati previamente soddisfatti tutti i debiti sociali (artt. 2350, 2492 c.c.), oppure nel corso della vita della società, in presenza di una riduzione del capitale reale cd. per esuberanza, ove ne ricorrano i presupposti (art. 2445 c.c.). Come si è chiarito
(Cass., sez. un., 23 ottobre 2006, n. 22659), in nessun modo può dirsi che, con il contratto di società o con i successivi conferimenti in sede di aumento del capitale, sorga un diritto soggettivo di credito del socio alla restituzione del conferimento: si tratta invece di partecipazione al rischio d'impresa, cui è
esposto il capitale versato dal socio (Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758). I secondi sono mutui ex artt. 1813
ss. c.c., derivanti da un contratto a forma libera tra il socio e la società, che vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci, i quali hanno diritto alla restituzione nei termini convenuti. Il regime dei finanziamenti dei soci, previsto dagli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., secondo cui essi sono postergati ove concessi in una situazione di squilibrio patrimoniale, non ne muta la natura di finanziamenti e non li trasforma in apporti assimilati al capitale di rischio (crediti sottochirografari, in quanto da rimborsare dopo gli altri creditori, ma prima dei soci). I finanziamenti cd. anomali restano prestiti e non divengono apporti di capitale, i quali ultimi verranno rimborsati solo all'esito della liquidazione, quindi dopo la restituzione anche dei prestiti anomali;
il finanziamento è solo subordinatamente restituibile, onde la causa resta quella di finanziamento (tanto
è vero che apposita disciplina di legge, quale l'art. 182-quater I. fall., ed ora art. 102 d.lgs. 12 gennaio
2019, n. 14, ha potuto sottrarre alla regola della postergazione, ed anzi rendere prededucibili, i finanziamenti effettuati dai soci in vista di un concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione dei debiti, così come per i finanziamenti di coloro che, dapprima terzi, siano diventati soci in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione) (cfr. Cass. 29 luglio 2015, n.
16049). Si è precisato (Cass. 15 maggio 2019, n. 12994) che il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale: la quale, però, non opera una "riqualificazione" del prestito, da finanziamento a conferimento pagina 14 di 19 con esclusione del diritto al rimborso, ma incide sull'ordine di soddisfazione dei crediti: «Il legislatore,
tra le tecniche disponibili al riguardo, ha escluso invero la riqualificazione del prestito ed optato per la postergazione: non muta ex lege la causa della dazione, che resta quella del mutuo (art. 1813 c.c.) e non diventa causa di conferimento (art. 2343 c.c.)». Nell'ultima categoria, la dazione del denaro è
finalizzata a liberare il debito da sottoscrizione di un futuro aumento del capitale sociale mediante successiva rinuncia, che il socio porrà in essere dopo la deliberazione assembleare di aumento e la sua sottoscrizione. Si è parlato di una riserva "personalizzata" o "targata", in quanto di esclusiva pertinenza dei soci che abbiano effettuato il versamento in relazione all'entità delle somme da ciascuno erogate (Cass. 24 luglio 2007, n. 16393; Cass. 19 marzo 1996, n. 2314). Ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato: non a titolo di rimborso di somma data a mutuo, ma per essere venuta successivamente meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito in sostanza, una funzione oggettiva di credito è da escludere dinanzi a versamenti in conto di un futuro aumento di capitale, visto che essi, ove l'aumento intervenga, vanno a confluire automaticamente in esso, mentre,
ove l'aumento non intervenga, vanno sì restituiti, ma non perché eseguiti a titolo di finanziamento,
sebbene semplicemente perché la fattispecie programmata l'aumento di capitale - non si è perfezionata
(così Cass. 3 dicembre 2018, n. 31186). Dunque, va precisato che, perché la "dazione" del socio sia ricondotta a tale categoria, è necessario che la subordinazione ad un aumento di capitale sia chiara ed inequivoca, mediante l'indicazione ex ante di elementi sufficientemente specifici e dettagliati, i quali inducano a ritenere effettivamente convenuta tra i soci l'effettuazione non di un versamento tout court a favore delle casse sociali, ma di un versamento avente titolo e causa concreta proprio nella partecipazione al capitale sociale mediante un futuro conferimento, che, sebbene meramente rinviato rispetto al momento della dazione materiale della somma, sia nondimeno sin dall'inizio volto, secondo la complessiva operazione programmata dai soci, ad aumentare la rispettiva quota di partecipazione sociale, in termini assoluti. Ciò, per il principio generale di determinatezza o determinabilità ex art. 1346 c.c., secondo cui deve essere sempre individuabile con sufficiente certezza l'oggetto del contenuto precettivo di un accordo negoziale. Le sole parole usate non sono, dunque, di per sé esaustive, ben potendo un versamento essere denominato, nei documenti societari e contabili, come eseguito "in conto futuro aumento del capitale sociale", ma non essere affatto, nel contempo, accompagnato da quegli indici di dettaglio (ad es., il termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, ma anche altre caratteristiche dello stesso), che soli qualificano la dazione come da ricondurre alla categoria in esame. pagina 15 di 19 In tal caso, pertanto, l'iscrizione in bilancio avviene sempre come riserva, e non come finanziamento soci;
ma, perché sorga pure l'obbligo restitutorio condizionato, dovrà, altresì, essere evidenziato che l'apporto è suscettibile di restituzione ai soci in virtù dell'effetto risolutorio riconnesso a tale tipo di apporto, per tale profilo dunque avvenuto in modo non definitivo (a differenza degli altri versamenti).
Orbene nel caso in esame la promessa di pagamento del socio è stata effettuata senza CP_1
alcuna previsione del diritto a rimborso ed era espressamente finalizzata alla pianificazione di futuri investimenti finanziari della società.
Ciò trova oggettiva conferma sia nell'inserimento della posta in bilancio (sia della che della Parte_3
predisposti dallo stesso nella veste di amministratore oltre che di socio di entrambe le Pt_1 CP_1
società come sopra accertato) fra i crediti della società sia nella intenzione delle parti espressamente consacrata nella scrittura del luglio del 2007 che nel comportamento successivamente tenuto dalle parti (appare doveroso precisare che il termine di cinque anni previsto per il versamento della somma promessa era il termine massimo a partire dal 13/07/2007ovvero dalla data del conferimento da intendersi riferito al conferimento del ramo di azienda e non certo al conferimento soci che non era stato eseguito trattandosi di promessa di pagamento a fondo perduto come già detto).
Quindi ed in conclusione risulta accertato il credito della società attrice nella misura di € 356.900,00
con conseguente condanna del convenuto al pagamento della su citata somma in favore della Pt_1
[...]
Risulta dovuta alla società anche la restante somma di E. 12.918,00 (ovvero E. 15.418,00 – E. 2.500,00)
quale saldo e residuo del credito appostato come “amministratore conto anticipi” (e mai contestato dalla difesa di parte convenuta le cui allegazioni e deduzioni difensive non solo sono state generiche ma sono risultate irrilevanti e comunque non dimostrate).
Sulla somma complessiva di E. € 369.818,00 (che il convenuto deve essere condannato a versare alla società attrice, somma espressamente richiesta ed indicata come dovuta nel corpo dell'atto di citazione mentre erroneamente nelle conclusioni rassegnate in citazione veniva indicata la diversa somma di E.
372.318,00) sono dovuti gli interessi nella seguente misura:
quanto alla somma di E. 356.900,00 sono dovuti gli legali ex art. 1284 comma 1 c.c. (ma diversamente da quanto richiesto) dalla data di scadenza del termine quinquennale previsto per il versamento promesso ovvero dal 14/07/2012 (5 anni dal 13/07/2007) al 15/02/2023 (giorno prima la notifica dell'atto di citazione) e nella misura maggiorata di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 16/02/2023 (data di notifica dell'atto di citazione) al saldo, come richiesto. pagina 16 di 19 Sulla somma di E. 12.918,00 sono dovuti gli interessi legali di mora dal 12/05/2022 (vedasi lettera depositata sub doc. n. 25; mentre quella precedente del 2018 depositata sub doc. n. 24 non contiene la specifica del credito richiesto) al 15/02/2023 (giorno prima la notifica dell'atto di citazione) e nella misura maggiorata di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 16/02/2023 (data di notifica dell'atto di citazione) al saldo, come richiesto.
Le SS.UU. della Suprema Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In
mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.
Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario. Per
giungere alla conclusione sopra riassunta la sentenza delle Sezioni Unite n. 12449/24 ha articolato un sillogismo così riassumibile: a) per stabilire se gli interessi “maggiorati” ex art. 1284, comma quarto,
c.c., siano dovuti anche nel silenzio del dispositivo, bisogna accertare se essi siano un effetto
“automatico” della mora, oppure richiedano un accertamento del giudice;
b) gli interessi maggiorati non sono dovuti ope legis per il solo fatto della mora, ma richiedono un accertamento del giudice;
c)
ergo, in mancanza di una pronuncia ad hoc nel titolo esecutivo giudiziale quegli interessi non possono essere pretesi. L'affermazione secondo cui gli interessi maggiorati ex art. 1284, quarto comma, c.c., non sono un effetto automatico della mora, ma richiedono pur sempre un accertamento del giudice, è
desunta dalle SS.UU. da tre rilievi: a) gli interessi maggiorati dipendono dalla natura dell'obbligazione, dal momento che per alcuni tipi di obbligazione la loro spettanza “è
controvertibile”; spetta dunque al giudice accertare se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione degli interessi moratori maggiorati;
b) gli interessi maggiorati sono dovuti “se le parti non ne hanno stabilito la misura”: spetta dunque al giudice, prima di condannare al relativo pagamento, accertare se vi sia o meno inter partes un valido patto di interessi;
c) gli interessi maggiorati sono dovuti “dalla domanda”, ma l'identificazione del momento della domanda può essere anch'essa oggetto d'un accertamento giudiziale, ad esempio nel caso in cui il giudizio di cognizione sia preceduto da una istanza di sequestro o da un A.T.P..
Sulla base di questi rilievi le SS.UU. hanno concluso che gli interessi al saggio maggiorato ex art. 1284,
quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titolo pagina 17 di 19 esecutivo contenga una pronuncia ad hoc (cfr. anche in motivazione Cass. 2025 n. 3499; Cass. 2014 n.
19015).
Orbene nel caso di specie la debenza degli interessi nella misura prevista dall'art. 1284 comma IV c.c.
(espressamente oggetto di richiesta da parte della società attrice) risulta dovuta dalla data di notifica dell'atto di citazione sussistendone i relativi presupposti in quanto:
- nella promessa di pagamento non era stata espressamente indicata la misura degli interessi;
- la promessa di pagamento costituisce ex art. 1173 c.c. fonte di obbligazione e quindi trattasi di un rapporto che rientra nell'alveo applicativo della citata disposizione (sul punto si richiama la sentenza della S. C. di Cass. del 2023 n. 61 nella quale si afferma che: “ la disposizione di cui
all'art. 1284, comma 4, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le
obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per
il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del
pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è
stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il
vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la
previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite:
si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha
lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che
prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le
obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono,
inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio
degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le
obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa
limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni”. La S.C. quindi ritiene – con orientamento che ivi si condivide- che l'art. 1284 comma IV c.c. è quindi applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici,
quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle come è ai sensi dell'art. valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino ad E. 520 mila) e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza di attività istruttoria l'importo della fase
“trattazione/istruzione” viene ridotta del 30%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. 823/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
ACCOGLIE
la domanda attorea perché fondata per le causali di cui in motivazione;
per l'effetto,
CONDANNA
al pagamento in favore della società attrice – per i titoli e per le causali di cui in CP_1
motivazione- della complessiva somma di € 369.818,00 oltre agli interessi nella seguente misura: sulla somma di E. 356.900,00 gli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 14/07/2012 al 15/02/2023 e nella misura maggiorata di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. dal 16/02/2023 al saldo;
sulla somma di E. 12.918,00
gli interessi legali di mora dal 12/05/2022 al 15/02/2023 e nella misura maggiorata di cui all'art. 1284
comma 4 c.c. dal 16/02/2023 al saldo;
CONDANNA
al pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che si liquidano – per le CP_1
causali di cui in motivazione- in E. 19.333,70 a titolo di compenso professionale, oltre ad E. 2455,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso generale, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 29/04/2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Gabriella Pompetti
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1173 c.c. la promessa di pagamento);
- pertanto rientra nell'alveo applicativo anche il credito relativo al compenso di amministratore.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano in favore della società attrice come da dispositivo ex Dm 55/2014 (valori medi ed in via equitativa in assenza di nota spese) avuto riguardo al pagina 18 di 19