Versione
28 dicembre 1978
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1 marzo 1980
1 marzo 1980
Art. 70. (Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione)
Con effetto dal 1 gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unita' sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalita', nonche' i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere ristrutturata in conformita' del principio volontaristico della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalita' statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle societa' di Croce rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarieta' del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovra' esserne prevista l'elettivita' da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7 , 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".
Con effetto dal 1 gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unita' sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalita', nonche' i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere ristrutturata in conformita' del principio volontaristico della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalita' statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle societa' di Croce rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarieta' del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovra' esserne prevista l'elettivita' da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7 , 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".
Commentario • 1
- 1. Croce Rossa Italiana: approvato il nuovo statutoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2005 · 1.3843429
Giurisprudenza • 18
- 1. Corte Cost., sentenza 25/02/1988, n. 213Provvedimento: […] Al contrario, secondo la ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe stabilito espressamente l'inapplicabilità della norma impugnata dalla provincia ricorrente, violando così l'art. 70 della legge n. 833 del 1978 in riferimento all'art. 76 Cost.Leggi di più...
- st. t.a.a. (d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19.·
- sent. 213/88. province autonome·
- formazione professionali·
- disciplina dei requisiti·
- d.p.r. 31 luglio 1980, n. 613, art. 11, terzo comma.·
- competenze legislative·
- non fondatezza della questione.·
- omessa clausola espressa della competenza provinciale