Articolo 70 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
Articolo 69Articolo 71
Versione
28 dicembre 1978
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Versione
1 marzo 1980
Art. 70. (Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione)

Con effetto dal 1 gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unita' sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalita', nonche' i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.
Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della difesa, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) l'organizzazione dell'Associazione dovra' essere ristrutturata in conformita' del principio volontaristico della Associazione stessa;
2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalita' statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle societa' di Croce rossa nazionali;
3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarieta' del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;
4) le cariche dovranno essere gratuite e dovra' esserne prevista l'elettivita' da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7 , 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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