Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di provvedimenti resi sulla denunzia di irregolarità nella gestione di una società ex art. 2409 cod. civ. (nella specie, provvedimento di ispezione della società), i decreti pronunciati dalla Corte di appello a seguito di reclami avverso le statuizioni del tribunale sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso. Essi sono perciò privi del requisito della decisorietà e dell'attitudine ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale, con la conseguenza che quand'anche non altrimenti impugnabili, detti decreti non sono suscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VA LOSAVIO - Presidente -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SIMOD SpA, LI AO, RA MA LA, LD UB, IN NO, quali amministratori della SIMOD SpA;
TT VA, CO DG, US AN, quali sindaci della SIMOD SpA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO TREMONTI e GIAMAO MARDEGAN, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA;
- intimati -
avverso il decreto della Corte d'Appello di VENEZIA, depositato il 05/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/10/2001 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Di Gravio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con decreto del 28 - 30 luglio 1999 il Tribunale di Padova, pronunziando in un procedimento promosso dal P.M. ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. a seguito di una verifica della Guardia di Finanza.,
dispose l'ispezione dell'amministrazione della società SIMOD s.p.a. e nominò un ispettore giudiziario.
La società SIMOD, nonché PA GL, RI LA RA, LD AL, DI RT, VA SE, GA NC e AN US, quali amministratori e sindaci della stessa SIMOD s.p.a., proposero reclamo alla Corte d'appello di Venezia contro il suddetto provvedimento. Ma la Corte territoriale, con decreto depositato il 5 ottobre 1999, considerato che gli atti con finalità istruttorie adottati nell'allibito del procedimento ex art. 2409 cod. civ. non hanno carattere definitivo e dunque non sono immediatamente impugnabili (salva la facoltà delle parti di chiederne la revoca allo stesso giudice che li ha emessi), dichiarò inammissibile il reclamo.
Contro il decreto ora indicato SIMOD s.p.a., nonché PA GL, RI LA RA, LD AL ed DI RT (quali amministratori), e VA SE, AR NC e AN US (quali sindaci della società medesima) hanno proposto ricorso straordinario per cassazione... ai sensi dell'art. 111 Cost., affidato ad un unico articolato motivo illustrato con memoria.
Gli intimati (Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova) non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione
Con l'unico mezzo di cassazione i ricorrenti - richiamata, in punto di ammissibilità dell'impugnazione, la pronunzia di questa Corte n. 3127 del 16 marzo 1993 - adducono violazione degli artt. 2409 c.c., 103 disp. att. c.c., 7.338 c.p.c., 742 bis c.p.c., 739 c.p.c.
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato perché contrastante tanto con l'interpretazione letterale, quanto con quella sistematica delle norme citate.
Invero, l'art. 2409 c.c. non distinguerebbe tra provvedimenti istruttori e provvedimenti decisori. Per tutti l'art. 103 disp. att. c.c. stabilirebbe l'adozione con la forma del decreto, onde dovrebbe ritenersi che questo, in difetto di deroghe, segua la regola generale della reclamabilità immediata (ex art. 742 bis in relazione all'art. 739 c.p.c.).. Inoltre il provvedimento d'ispezione avrebbe carattere inquisitorio, e non già istruttorio in senso proprio, e sarebbe suscettibile di sacrificare direttamente diritti della società.
L'art. 738, terzo comma, c.p.c., poi, prevedendo la possibilità per il giudice di assumere informazioni, contemplerebbe nel procedimenti camerali una "fase istruttoria", la quale potrebbe assumere maggiore o minore carattere "inquisitorio" secondo il tipo di procedimento. Quello ex art. 2409 c.c, sarebbe retto dal principio dell'iniziativa di parte e del contraddittorio, onde il relativo potere del giudice dovrebbe ritenersi "affievolito" e limitato alla disponibilità d'ufficio delle prove. Il detto potere, quindi, andrebbe esercitato prima dell'emissione di ogni provvedimento, compreso quello d'ispezione, che non farebbe parte della fase istruttoria del procedimento camerale de quo, ma sarebbe ad essa successivo ed andrebbe perciò adottato dopo tale fase, essendo suscettibile di sacrificare direttamente importanti diritti (alla riservatezza e patrimoniali) della società.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di provvedimenti resi sulla denunzia d'irregolarità nella gestione di una società (art. 2409 c.c.), i decreti pronunciati dalla Corte d'appello a seguito di reclamo avverso le statuizioni del Tribunale non possono formare oggetto di ricorso per cassazione, ancorché ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, perché essi sono atti di volontaria giurisdizione e non assumono carattere contenzioso, neppure quando contengono la revoca degli amministratori e/o dei sindaci. Si tratta di provvedimenti assunti nell'interesse della società ad una corretta amministrazione, che si esauriscono in misure cautelari e provvisorie. Essi, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non pronunciano al riguardo per definire un conflitto tra parti contrapposte con attitudine ad acquistare autorità di giudicato (tra le più recenti, cfr. Cass., 24 novembre 2000, n. 15173; 16 giugno 2000, n. 8226; 18 aprile 2000. n. 5001: 26 giugno 1998, n. 6315; 9 ottobre 1997, n. 9636). Il collegio condivide questo orientamento, al quale intende dare continuità. Nè esso è infirmato dal richiamo alla sentenza di questa Corte n. 3127 del 1993, superata dalla Giurisprudenza successiva.
Infatti, con indirizzo ormai costante, si è precisato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione sussiste anche nell'ipotesi in cui il giudice di secondo grado si sia pronunziato per l'inammissibilità del proposto reclamo, in quanto le censure relative ad asserite inosservanze di norme regolanti la procedura non possono fruire di strumenti processuali diversi da quelli previsti per le doglianze relative al merito del giudizio, avuto riguardo alla funzione strumentale (rispetto alla definizione del procedimento) svolta dalle norme processuali, dirette a disciplinare i presupposti, i tempi ed i modi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice (così Cass., 24 novembre 2000, n. 15173, in motivazione, e giurisprudenza ivi richiamata). E si è chiarito che, se i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2409 c.c. non hanno il carattere della decisorietà (necessario affinché possa essere proposto il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.), tale carattere non diventa ravvisabile soltanto perché il decreto abbia pronunziato sulla sussistenza dei "diritti processuali" coinvolti (Cass., n. 11729 del 1998 e giurisprudenza ivi richiamata).
La tesi secondo cui la negazione in via pregiudiziale del reclamo (in quanto sia pronunciata in violazione di legge) costituirebbe provvedimento definitivo, perché non soggetto a sua volta a reclamo, e tale provvedimento sarebbe lesivo in via definitiva di situazione giuridica processuale, qualificabile come diritto, non persuade. Infatti, il provvedimento d'inammissibilità del reclamo avverso un atto (peraltro non conclusivo) del procedimento non può acquisire caratteri di definitività e decisorietà che vengono negati agli atti terminali del procedimento stesso (la medesima sentenza n. 3127 del 1993 li definisce "atti di volontaria giurisdizione, privi del carattere contenzioso perché diretti ad assicurare una corretta amministrazione nell'interesse della società", come tali inidonei ad incidere su posizioni di diritto soggettivo e quindi insuscettibili di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.). Nè sembra che si possa pervenire a diversa conclusione sul rilievo che la lesione sarebbe arrecata ad una situazione giuridica processuale, dovendosi replicare che quella (asserita) lesione riguarda una situazione giuridica strumentale rispetto al procedimento al quale inerisce, dalle cui caratteristiche è qualificata.
Dalle considerazioni esposte consegue l'inammissibilità del ricorso. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002