Sentenza 9 luglio 2013
Massime • 1
Plurime, attendibili e convergenti dichiarazioni di collaboranti di giustizia che si limitino ad affermare la generica appartenenza di un soggetto ad un'associazione di stampo mafioso sono idonee a configurare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'emissione di una misura cautelare solo quando almeno una di esse indichi specifici atti o comportamenti che, se pure non necessariamente forniti di autonoma rilevanza penale, comunque siano indicativi del consapevole apporto dell'accusato al perseguimento degli interessi della consorteria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2013, n. 38117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38117 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 09/07/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1168
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 23680/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FU ES N. IL 12/12/1971;
avverso l'ordinanza n. 2816/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 23/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
Udito il difensore Avv. Cerreti che insiste nelle conclusioni di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. SC Cesare, per il tramite del fiduciario, propone ricorso per Cassazione avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame ex art 309 c.p.p., con la quale è stata data conferma alla O.C.C., emessa dal Gip presso il medesimo Tribunale ai danni del SC;
ciò limitatamente alla contestazione ex art. 416 bis c.p. (essendo stata invece negata la gravità indiziaria quanto alla ulteriore contestazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 aggravata L. n. 203 del 2001, ex art. 7 di cui al capo B della rubrica).
2. Al SC, in particolare, viene addebitata l'intraneità alla associazione denominata clan Gallo - Cavalieri, attiva in diversi settori illeciti, controllando la stessa talune zone del territorio di Torre Annunziata in contrapposizione al clan Gionta- Franzua, operativo nella medesima area territoriale di pertinenza illecita . Segnatamente il ruolo ascritto al ricorrente nel motivare del tribunale del riesame trova conferma nelle propalazioni dei collaboranti IE US e SQ, Di NO US e LU LE.
3. Tre i motivi di ricorso.
3.1 Con il primo si lamenta violazione di legge avuto riguardo all'art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p. nonché omessa motivazione . Secondo la difesa le dichiarazioni dei collaboranti sono tutte sovrapponibili tra loro ma mancano di una specifica indicazione dei comportamenti da ascrivere all'indagato dai quali ricavare un significativo e consapevole apporto al conseguimento degli, interessi del sodalizio. Segnala al fine la difesa che il ricorrente è incensurato e non vi sarebbe prova di contatti con altri sodali diversi dal cognato;
del resto, in esito all'arresto ed alla successiva perquisizione domiciliare, non è stato rinvenuto nella disponibilità di armi. La Corte non ha risposto a tali osservazioni difensive, ne' al sollecito quanto all'assenza di spunti investigativi a riscontro delle dichiarazioni dei collaboranti, approfondimento impedito dalla estrema celerità tra la data nella quale dette dichiarazioni sono state acquisite e quella afferente la emissione della ordinanza di custodia.
3.2 Con il secondo motivo si denunzia violazione della L. n. 82 del 1991, art. 16 quater e ss. mm.. Le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero tutte successive al termine di 180 giorni indicato dalla norma in epigrafe assertivamente violata.
3.3 Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge avuto riguardo all'art. 110 c.p.. Nessuno dei collaboranti ha specificato quale ruolo, diverso da quello di guardaspalle del cognato, sia riferibile al ricorrente. Il Tribunale, poggiandosi acriticamente sulle dette propalazioni ha omesso di operare una verifica dei presupposti, oggettivi e soggettivi, utili alla dimostrazione della partecipazione associativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso merita la declaratoria di inammissibilità.
5. I motivi primo e terzo interessano, sotto i diversi profili della violazione di legge e della compiutezza dell'apparato argomentativo sotteso alla decisione impugnata, il tema della gravità indiziaria quanto alla contestata ipotesi associativa ex art. 416 bis c.p.p., nel caso radicata nel ritenere del Tribunale del riesame, esclusivamente in ragione delle diverse propalazioni accusatone dei collaboranti già segnalati in narrativa.
Sul punto osserva il Collegio come proprio la giurisprudenza di questa stessa Corte segnalata dalla difesa a supporto dei motivi in questione (segnatamente la sentenza n. 40520/2011 resa da questa stessa sezione) si ponga a sostegno della correttezza della decisione impugnata avuto riguardo ad entrambe i profili in contestazione. In particolare, va condiviso l'orientamento in forza al quale la mera convergenza di plurime attendibili dichiarazioni che attestino la conosciuta appartenenza al sodalizio criminoso di un determinato soggetto finisce per configurare la gravità indiziaria imposta dall'art. 273 c.p.p. solo quando almeno una di tali attendibili dichiarazioni indichi specifici comportamenti/fatti che possano ritenersi, sul piano logico, significativi di un consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio e che debbono essere oggetto di specifica motivazione proprio in ordine a tale loro significatività. Ne viene che è solo il riferimento a condotte/comportamenti/fatti specifici (sia evidente, condotte/comportamenti/fatti che certo non necessariamente debbono avere autonoma rilevanza penale, ma tuttavia debbono significare appunto una forma, o un indizio logico, di consapevole intento di contribuire al perseguimento degli interessi del sodalizio) che consente di sciogliere - anche sul mero piano della gravità indiziaria - il dubbio afferente la rilevanza penale del ruolo svolto e, quindi, di ben delineare la qualificazione giuridica adeguata di un tale accertato ruolo (in tali termini pedissequamente l'arresto sopra citato).
5.1 Il Tribunale ha fatto compiuto e corretto buon governo di tali principi.
Nella motivazione della decisione impugnata viene evidenziato che, dei diversi collaboranti che hanno riferito della intraneità del SC, IE SQ, soggetto all'apice della detta organizzazione, ha individuato il ricorrente come guardaspalle del cognato, ZO CA (camminava armato accanto al suddetto) precisando altresì che il SC ne avrebbe favorito la latitanza. Si ribadisce, poi, che il ruolo di guardaspalle viene pedissequamente confermato da tutti gli altri collaboranti citati. IE US, in particolare, ha ulteriormente precisato che era intenzione del ZO CA vendicare l'omicidio del padre e che per questa ragione i due (CA ed il ricorrente) camminavano armati;
evidenzia inoltre, propalando un dato di evidente interesse per l'accertamento che qui occupa la Corte, che, sempre per decisione dello CA, il ricorrente percepiva dal clan un regolare stipendio (500 Euro), in linea peraltro con tutti gli altri soggetti appartenenti al sottogruppo del cognato.
5.2 Risultano in coerenza puntualmente evidenziati in motivazione una serie di elementi circostanziati (uno su tutti il riferimento allo stipendio percepito dal gruppo) che danno adeguato conto, anche oltre il piano della mera gravità indiziaria, del coinvolgimento del ricorrente nelle dinamiche del gruppo di riferimento, indirizzando coerentemente la valutazione dei dati acquisiti in termini di consapevole ed efficace partecipazione associativa, in coerenza alla contestazione cautelare mossa.
Da qui la manifesta infondatezza dei citati primo e terzo motivo di ricorso.
6. Il secondo motivo di doglianza si è rivelato inammissibile per più ragioni.
Prescindendo dal fatto che la doglianza non risulta sollevata innanzi al Tribunale del riesame (si lamenta in ricorso una asserita violazione di legge e non un difetto di motivazione), va rimarcato che la affermata violazione di legge presupponeva a monte la affermazione verbale nonché la comprova documentale della rispettiva data di inizio della collaborazione dei diversi dichiaranti, pena l'inammissibilità della lagnanza in ragione della palese non autosufficienza del gravame in parte qua. E nel caso, mentre con riferimento al dichiarante LU, il ricorso reca una indicazione, solo labiale, della data di instaurazione della relativa collaborazione, non altrimenti comprovata ne' evincibile aliunde dal tenore della motivazione, quanto agli altri collaboranti, le cui dichiarazioni costituiscono peraltro il nucleo essenziale della prospettazione accusatoria, la violazione dei termini indicata in ricorso risulta supportata da una generica e non altrimenti dettagliata affermazione in forza al quale nella specie le relative dichiarazioni sarebbero state rese oltre i 180 giorni dalla data di inizio della collaborazione. Indicazione questa, non precisata neppure labialmente. Da qui la radicale inammissibilità del motivo in esame.
7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma, determinata in dispositivo, liquidata in via equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013