TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 352 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VENTALORO LUCA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. VENTALORO LUCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate in udienza, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali potranno esercitare la Per_1 responsabilità genitoriale singolarmente, e avrà residenza presso la madre a cui è prevalentemente affidata, in Rimini (RN), Via Dario Campana n. 76/A.
La casa familiare con tutti gli arredi rimarrà in uso alla figlia minore con la madre collocataria, Per_1 peraltro unica proprietaria dell'immobile.
Il signor lascerà la casa familiare a trasferirà altrove la propria residenza. Pt_1
2. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla Salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che lo vorrà, previo consenso della Per_1 madre, e comunque anche secondo un calendario concordato che lo stesso dovrà comunicare alla Pt_1 in anticipo mese per mese. Pt_2
Il calendario dovrà contemplare almeno un fine settimana - sabato e domenica - ed almeno altri 10 giorni nell'arco del mese, possibilmente diluiti nelle varie settimane.
Si auspica altresì che al più presto il signor possa dotarsi di un'abitazione in cui potere ricevere la Pt_1 figlia e farla pernottare presso di sé.
4. Il padre signor contribuirà al mantenimento della figlia versando alla moglie una somma Pt_1 Per_1 mensile di €. 300,00 oltre ad aggiornamento Istat.
Contribuirà anche al 50% delle spese straordinarie per la figlia, intendendo quelle mediche, scolastiche, hobbies, sport e tempo libero, così come individuate dal protocollo in uso al Tribunale di Rimini.
5. Circa le vacanze di Natale, il padre avrà tre giorni anche non continuativi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno della vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, nonché il 31 dicembre,
l'1 gennaio e l'Epifania.
Avrà due giorni anche non continuativi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno la S.S.
Pasqua e il Lunedi dell'Angelo.
6. Circa le vacanze estive del periodo 1 luglio - 31 agosto, possono essere concordate in quindici giorni anche non continuativi ma divisibili in settimane, e compatibilmente con il lavoro svolto;
visto pagina 2 di 3 l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti extra regionali o extra nazionali.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi detti spostamenti.
Viene concordato che entro la data del 15 giugno di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro.
7. I genitori prestano il reciproco consenso per l'espatrio e per il rilascio del passaporto;
8. I genitori reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
9. I genitori reciprocamente si impegnano a comunicarsi il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse dei figli;
10. Spese legali compensate.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia nati dall'unione il 10.07.2019 si attengano alle condizioni concordi Per_1 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. VENTALORO LUCA (C.F. ) C.F._2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._3 dell'Avv. VENTALORO LUCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/02/2025 con il quale e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le relative questioni economiche;
Per_1
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate in udienza, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori i quali potranno esercitare la Per_1 responsabilità genitoriale singolarmente, e avrà residenza presso la madre a cui è prevalentemente affidata, in Rimini (RN), Via Dario Campana n. 76/A.
La casa familiare con tutti gli arredi rimarrà in uso alla figlia minore con la madre collocataria, Per_1 peraltro unica proprietaria dell'immobile.
Il signor lascerà la casa familiare a trasferirà altrove la propria residenza. Pt_1
2. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla Salute, dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia tutte le volte che lo vorrà, previo consenso della Per_1 madre, e comunque anche secondo un calendario concordato che lo stesso dovrà comunicare alla Pt_1 in anticipo mese per mese. Pt_2
Il calendario dovrà contemplare almeno un fine settimana - sabato e domenica - ed almeno altri 10 giorni nell'arco del mese, possibilmente diluiti nelle varie settimane.
Si auspica altresì che al più presto il signor possa dotarsi di un'abitazione in cui potere ricevere la Pt_1 figlia e farla pernottare presso di sé.
4. Il padre signor contribuirà al mantenimento della figlia versando alla moglie una somma Pt_1 Per_1 mensile di €. 300,00 oltre ad aggiornamento Istat.
Contribuirà anche al 50% delle spese straordinarie per la figlia, intendendo quelle mediche, scolastiche, hobbies, sport e tempo libero, così come individuate dal protocollo in uso al Tribunale di Rimini.
5. Circa le vacanze di Natale, il padre avrà tre giorni anche non continuativi durante le festività natalizie, alternando di anno in anno il giorno della vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, nonché il 31 dicembre,
l'1 gennaio e l'Epifania.
Avrà due giorni anche non continuativi durante le festività pasquali, alternando di anno in anno la S.S.
Pasqua e il Lunedi dell'Angelo.
6. Circa le vacanze estive del periodo 1 luglio - 31 agosto, possono essere concordate in quindici giorni anche non continuativi ma divisibili in settimane, e compatibilmente con il lavoro svolto;
visto pagina 2 di 3 l'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti extra regionali o extra nazionali.
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi detti spostamenti.
Viene concordato che entro la data del 15 giugno di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro.
7. I genitori prestano il reciproco consenso per l'espatrio e per il rilascio del passaporto;
8. I genitori reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole.
9. I genitori reciprocamente si impegnano a comunicarsi il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse dei figli;
10. Spese legali compensate.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
a) dispone che e nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale nei confronti della figlia nati dall'unione il 10.07.2019 si attengano alle condizioni concordi Per_1 di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3