Sentenza 28 marzo 2006
Massime • 1
Il decreto della corte d'appello che, pronunciandosi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108, rigetti il reclamo proposto dal debitore protestato avverso il provvedimento del presidente del tribunale di diniego dell'istanza di riabilitazione, avanzata dallo stesso debitore, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Difatti, seppure preordinato all'attuazione di un interesse dalla stessa norma (art. 17, primo comma, legge cit.) definito come diritto, detto decreto non richiede altro che la verifica giudiziale delle condizioni cui la legge condiziona la riabilitazione, e, non essendo destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti, non ha alcuna attitudine al giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2006, n. 7020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7020 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
sig. LB CO, elettivamente domiciliato in ROMA, via Archimede 132, presso l'avv. PELLICANÒ Antonino, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in margine al ricorso;
- ricorrente -
contro la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI REGGIO CALABRIA;
- intimata -
avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria, depositato in data 24 marzo 2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza dal Consigliere Dott. RORDORF Renato;
udito l'avv. Antonino PELLICANÒ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. CO LB, ad oltre un anno di distanza dal protesto di nove assegni bancari da lui emessi, per il complessivo importo di L.. 250.000.000, in date comprese tra il 10 marzo ed il 31 luglio 2001, si è rivolto al presidente del Tribunale di Locri per ottenere la riabilitazione ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 17. Il ricorso è stato rigettato, sul presupposto che l'istituto della riabilitazione previsto nell'anzidetta norma si riferisca unicamente al protesto dei titoli cambiali, e non anche degli assegni bancari. Il sig. LB ha proposto reclamo alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, che però lo ha rigettato con decreto emesso il 24 marzo 2003. Ha osservato infatti la Corte calabra che, pur dovendosi riconoscere che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, l'invocata riabilitazione è astrattamente riferibile anche al protesto di assegni bancari, essa nondimeno è consentita solo in caso di protesto di un singolo titolo, purché sia poi trascorso un anno senza ulteriori protesti ed il credito portato dal titolo sia stato, ancorché tardivamente, soddisfatto. Nel caso di specie, trattandosi invece del protesto di una pluralità di assegni, la Corte ha escluso che la riabilitazione potesse esser disposta. Avverso tale decreto il sig. LB propone ora ricorso straordinario per Cassazione, assumendo la violazione della citata L. n. 108 del 1996, art. 17, che - suo dire - dovrebbe viceversa essere interpretato nel senso dell'ammissibilità della riabilitazione anche in caso di protesto di una pluralità di titoli contestualmente emessi o aventi comunque la medesima causale.
Il ricorso è stato notificato alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Reggio Calabria, che non ha però svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già infatti in più occasioni avuto modo di rilevare - ed anche di recente - come il decreto della Corte d'Appello che, pronunciandosi in camera di consiglio ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 17, comma 3, rigetti il reclamo proposto dal debitore protestato avverso il provvedimento del presidente del tribunale di diniego dell'istanza di riabilitazione, avanzata dallo stesso debitore, non è impugnabile per Cassazione con il mezzo straordinario previsto dall'art. 111 Cost. Seppure preordinato all'attuazione di un interesse dalla norma stessa (il comma 1) definito come diritto, quel decreto non richiede altro che la verifica giudiziale delle condizioni cui la legge condiziona la riabilitazione, e - a differenza del provvedimento emesso in esito al reclamo proposto, ai sensi del comma 4, da un diverso interessato avverso il decreto che la riabilitazione abbia disposto - non è destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti. Esso non ha, conseguentemente, alcuna attitudine al giudicato, e si sottrae perciò al regime del ricorso per Cassazione (cfr. Cass., 24 settembre 2004, n. 19235, e Cass. 6 dicembre 2004, n. 22789). Da tale orientamento, conforme ad un consolidato indirizzo cui questa Corte si ispira in tutti i casi di provvedimenti privi di carattere decisorio, nel senso dianzi chiarito, non vi è motivo di discostarsi nel presente caso.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006