Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2006, n. 7020
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Sentenza 28 marzo 2006

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Il decreto della corte d'appello che, pronunciandosi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108, rigetti il reclamo proposto dal debitore protestato avverso il provvedimento del presidente del tribunale di diniego dell'istanza di riabilitazione, avanzata dallo stesso debitore, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Difatti, seppure preordinato all'attuazione di un interesse dalla stessa norma (art. 17, primo comma, legge cit.) definito come diritto, detto decreto non richiede altro che la verifica giudiziale delle condizioni cui la legge condiziona la riabilitazione, e, non essendo destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti, non ha alcuna attitudine al giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2006, n. 7020
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7020
    Data del deposito : 28 marzo 2006

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