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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/08/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R E P UB B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 3330/2024 R.G., avente ad oggetto: noleggio (opposizione a decreto ingiuntivo n. 599/2024)
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Giannotti, giusta TE procura in atti
attore opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dall'avv. Pierleo Marraffa, giusta procura in atti
convenuta opposta
CP_2
Conclusioni di parte attrice opponente: “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto per essere al contrario competente il Tribunale di Latina e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2024 nei confronti dell'opponente; - in via principale, accertare
e dichiarare per le ragioni sopra indicate che nessuna somma è dovuta e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2024 nei confronti dell'opponente;
- in via subordinata, rideterminare la minor somma eventualmente dovuta. Con vittoria delle spese di lite.”
Conclusioni di parte convenuta opposta: “In via principale, dichiarare la improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione in ragione della validità della clausola solve et repete, e quindi rigettare l'opposizione con consequenziale
1 condanna alle spese di causa per l'opponente, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
ii. In subordine, nell'eventualità improbabile che il
Giudice ritenga di non dichiarare immediatamente la improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto in virtù dei motivi esposti nel presente atto;
iii. Nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto con consequenziale condanna alle spese di causa per l'opponente, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
iv. In subordine, nella non creduta ipotesi in cui il Giudicante ritenesse di non confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente a pagare all'opposta l'importo di € 11.775,45, con gli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs.
n.231/02 computati dalla data di esigibilità di ciascuna fattura e sino al soddisfo, oltre le spese di causa. v. In ogni caso, condannare l'opponente alle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato l'8.7.2024, ha proposto TE opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 599/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Taranto il 15.05.2024 e notificato il 29.05.2024, con cui gli è stato ingiunto di pagare, in solido con la nella qualità Controparte_3 di legale rappresentante pro tempore della stessa società, la somma di € 12.662,39, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria, in favore della a titolo di corrispettivo per il noleggio a freddo dei beni indicati CP_1 nei contratti nr. 23CTR-02255 del 02.05.2023 e nr. 23CTR-03602 del 05.07.2023, eseguito come da documenti di trasporto allegati ed a fronte del quale la società locatrice ha emesso le fatture elettroniche nr. 23NOL006283 del 14.07.2023, nr.
23NOL007114 del 31.07.2023, nr. 23NOL007115 del 31.07.2023, nr.
23NOL008228 del 31.08.2023 e nr. 23NOL008735 del 30.09.2023, rimaste insolute nonostante i solleciti di pagamento ed il riconoscimento del debito.
L'opponente non ha contestato né l'esistenza del titolo contrattuale, né
l'esecuzione della prestazione, cui era obbligata la società ingiungente, ma ha sostanzialmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere obbligato in solido con la s.r.l. unipersonale di cui è amministratore
2 e socio unico, ma di aver sottoscritto i contratti di noleggio solo nella qualità di legale rappresentante della società locataria e non in quanto persona fisica, da cui l'inopponibilità nei suoi confronti delle clausole generali (anche queste sottoscritte nella prefata qualità) ed in particolare quelle riguardanti la garanzia personale del legale rappresentante in caso di inadempimento, il solve et repete ed il foro convenzionalmente ed esclusivamente competente;
ha dunque dedotto l'incompetenza per territorio del Tribunale di Taranto in favore del foro del consumatore (Tribunale di Latina), la carenza dei presupposti di cui agli artt. 633
e 634 cpc, stante l'inidoneità delle fatture elettroniche a sostituire la certificazione notarile, ai fini della concessione del decreto ingiuntivo, oltre che l'insussistenza dell'obbligo di adempiere con il proprio patrimonio e prima di opporre eccezioni;
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 cpc.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha contestato i motivi della avversa opposizione, adducendo la piena validità delle richiamate condizioni generali di contratto, in virtù della duplice sottoscrizione del ai sensi degli artt. 1341 TE
e 1342 c.c., che -nella dichiarata qualità- ha accettato di offrire le ulteriori garanzie di adempimento, tenuto conto che lo stesso è socio unico ed amministratore della società, nonché la piena legittimità del decreto ingiuntivo, sia per la competenza del giudice adito, sia per la sussistenza dei requisiti previsti per l'emissione; ha, dunque, insistito per l'improcedibilità della domanda per effetto della clausola solve et repete e, nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ha chiesto la conferma dello stesso.
Nessuna delle parti ha avanzato ulteriori istanze istruttorie, oltre le prove documentali già prodotte a corredo degli atti introduttivi, né le parti sono comparse personalmente alla prima udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, terzo comma cpc, nella vigente formulazione.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, è stata fissata l'udienza per la rimessione in decisione, ai sensi all'art. 281 quinquies primo comma, cpc, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nel primo termine di cui all'art. 189 cpc, come in epigrafe riportate.
3 -----o0o-----
L'opposizione è fondata sotto un unico ed assorbente profilo.
In termini generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il Giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni formulate ex adverso; in tale giudizio, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe sulla parte che fa valere un qualsiasi diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Ed invero, nel giudizio de quo, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, mentre, in termini sostanziali, è il creditore ad avere la veste di attore, con i conseguenti oneri probatori, a fronte dell'opponente-convenuto cui compete di addurre eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito;
di talché le difese con cui l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o la non azionabilità del credito non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano delle eccezioni, per le quali sussiste l'onere della prova, secondo i consueti canoni processuali.
Nella fattispecie, sono incontestati i titoli contrattuali intercorsi tra le parti ovvero i due contratti di noleggio “a freddo” (senza operatore) di macchinari, così come non è contestata la consegna e l'avvenuto utilizzo dei beni per il tempo pattuito, come da documenti di trasporto allegati dalla società locatrice, datati 2.5.2023 e
5.7.2023, rispettivamente collegati ai contratti in pari data e corrispondenti alle indicazioni di cui alle fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo.
Quanto all'eccezione di inidoneità delle fatture elettroniche ad integrare i requisiti per l'emissione dell'ingiunzione opposta, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, peraltro da ultimo avallata dalla pronuncia del Tribunale di Milano (sentenza n. 12/2025), secondo cui “il nuovo art. 634 comma 2 cpc, modificato dal recentissimo d.lgs. 31 ottobre 2024 n.164, (c.d. “correttivo” alla Riforma Cartabia) ha chiarito che «per
i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall ». Anche Controparte_4
4 prima della novella, la stessa conclusione era stata raggiunta da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. lav., 12.4.2023, n.
418; Trib. Bergamo, 16.3.2023, n. 546; Trib. Verona, 29.11.2019). Infatti, il
Sistema di Interscambio, che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili: non semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come
l' . Coerentemente, l'art.1, comma 3- ter d.lgs. 5 agosto 2015, Controparte_4
n.127 esonera i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt.23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633. Ne deriva che «per tali soggetti, deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2 c.p.c., ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare».
Pertanto, il decreto ingiuntivo è da considerarsi legittimamente reso sotto il profilo dei requisiti di cui agli artt. 633 e 634 cpc.
I restanti motivi di opposizione sono essenzialmente connessi alla eccepita carenza di legittimazione passiva, che va dunque previamente affrontata.
L'attore, infatti, nega di essere responsabile in solido per le obbligazioni nascenti dai contratti di noleggio intercorsi tra la (società locatrice) e la CP_1 [...]
(società locataria), affermando di aver apposto la propria firma - anche ai CP_3 sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. - nella sola qualità di legale rappresentante della e, per l'effetto, di aver impegnato unicamente CP_3 la società unipersonale di capitali di cui è amministratore, non assumendo, in quanto persona fisica, alcun obbligo nascente dai contratti sia per quel che riguarda il pagamento del corrispettivo pattuito, compresa la clausola del solve et repete, sia in ordine al foro di competenza esclusiva, tanto che in via preliminare ha eccepito anche l'incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria in favore del foro del consumatore, individuato nel Tribunale di Latina;
sostiene, pertanto, che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso nei soli confronti della che non ha proposto opposizione. Controparte_3
5 Quanto alla garanzia invocata dalla società ingiungente nei confronti di TE
, persona fisica, vale la pena premettere che, secondo recente giurisprudenza
[...] di legittimità, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare
è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (Cass. civ.
Sez. 3 n. 6444 -11/03/2025) e che “i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte;
sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo contemperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto” (Cass. civ. Sez. 2 n. 656 – 10.1.2025).
Nella fattispecie, la clausola n. 10.2 presente in entrambi i contratti a specificazione della clausola n. 10 intitolata “Garanzie del credito” stabilisce testualmente: “Al fine di maggiormente garantire il credito del locatore, il rappresentante legale del locatario risultante dalla visura C.C.I.A.A., così come identificato, si obbliga personalmente e solidalmente con la società che rappresenta al pagamento degli importi derivanti dal contratto di noleggio regolato dalle presenti condizioni generali di noleggio….”.
Entrambi i contratti si compongono di un modulo d'ordine ove, oltre alle condizioni della proposta contrattuale irrevocabile (descrizione e valore dei beni locati, durata del noleggio, calcolo e modalità di pagamento del corrispettivo, sede di utilizzo) sono riportati i dati del cliente/locatario ovvero la seguente dicitura:
“ - P. IVA - SEDE LEGALE Controparte_5 P.IVA_1
S.P. MARITTIMA II KM 7 , 04014 PONTINIA (LT) TEL 0773-18.88.422, e di moduli contenenti le condizioni generali di contratto. Tutti i moduli recano in calce solo il timbro della società locataria, sul quale è sovrapposta la firma di TE
(non avendola egli disconosciuta); nel caso dei moduli prestampati
[...] contenenti le clausole generali di contratto, il timbro e la firma sono stati
6 duplicemente apposti con la medesima modalità sotto la dicitura “TIMBRO E
FIRMA (leggibile) DEL CLIENTE -rappresentante legale o soggetto autorizzato alla firma”, anche ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c.
Orbene, stante al tenore letterale della clausola, tenuto conto che la parte locataria
è una società di capitali, pur se s.r.l. unipersonale, e pertanto con responsabilità limitata ai conferimenti (in questo caso interamente versati come prescritto per la specifica tipologia), è chiaro che la clausola di garanzia del credito avrebbe richiesto la firma per accettazione di in proprio, quale persona TE fisica e soggetto distinto rispetto alla persona giuridica contraente.
Giova infatti ricordare - in adesione alla costante giurisprudenza di merito sul punto (Trib. Ancona n. 349/2021 e n. 545/2020; Trib. Firenze 24.5.2019; Trib.
Bologna n. 362/2016) - che nel nostro ordinamento, un soggetto per potersi definire
“coobbligato” deve essere parte di un contratto e, quindi, beneficiario della controprestazione pattuita, mentre in nessuna disposizione normativa si rinviene la figura del coobbligato nel senso inteso dalla difesa di parte opposta, ovvero di un soggetto che, pur non essendo parte del contratto principale, né garante, sarebbe comunque responsabile in solido dell'adempimento delle obbligazioni della parte contrattuale. Ed invero, la solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione, che si presume ex lege in presenza di pluralità di debitori (art. 1294 c.c.) può trovare fonte direttamente nella legge (così nel caso del socio della snc rispetto ai debiti sociali ai sensi dell'art. 2291 c.c.), in atto illecito (si pensi all'ipotesi di cui all'art. 2055
c.c. in caso di concorso di più soggetti nell'illecito extracontrattuale) od in apposito titolo contrattuale, mentre la fonte della obbligazione solidale può essere la stessa per i vari soggetti condebitori, ovvero trovare titolo in atto diverso rispetto a quello da cui sorge l'obbligazione principale. Ovviamente, ai fini della distinzione tra obbligo solidale per unicità o diversità di titolo è del tutto indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in atto diverso rispetto a quello principale ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale, cioè in un documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti, che sia, quindi, rappresentativo dei due contratti distinti: sul punto la legge non impone alcun obbligo di forma.
In ambito contrattuale, in sostanza o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di
7 questo. Non è, invece, prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che, cioè, pur non essendo parte, e quindi titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.
In tal caso, infatti, ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina. Non può immaginarsi una figura ibrida tra la parte ed il garante. In realtà, escluso che il coobbligato sia parte del contratto (in questo caso di noleggio), lo stesso non può che avere il sostanziale ruolo di garante.
Nella fattispecie, dunque, trattandosi di società di capitali, dotata di autonoma personalità giuridica, non sussiste alcuna identificazione tra il legale rappresentante della società e la persona fisica che materialmente ricopre tale ruolo. Anzi, proprio la natura della società locataria conferisce senso alla garanzia che, se prestata con sottoscrizione in proprio dall'opponente, avrebbe affiancato il patrimonio di quest'ultimo a quello del debitore principale per garantirne l'adempimento nei confronti del creditore, causa tipica, questa, del negozio fideiussorio volto, appunto, a rafforzare l'interesse del creditore all'attuazione del suo diritto attraverso l'estensione della garanzia patrimoniale, oltre che ai beni del debitore principale, ex art. 2740 c.c., anche ai beni del fideiussore, la cui obbligazione nei confronti del creditore è, però, accessoria a quella del debitore principale.
In questo caso, non si evince – neppure mediane il ricorso ad ulteriori criteri ermeneutici - la volontà dell'opponente di vincolarsi come garante, atteso che in tutti i moduli di cui si compone il contratto viene esclusivamente indicata ed individuata la come cliente locataria, mentre il nominativo di CP_3 [...]
appare solo nella firma dal medesimo apposta sul timbro della società TE nella qualità di legale rappresentante della stessa.
Alla stregua di tanto, è solo la s.r.l. locataria ad essere parte dei contratti azionati dalla società locatrice e, dunque, l'unico soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi dai medesimi nascenti, in quanto unica beneficiaria della pattuita controprestazione, dacché il contestuale contratto di fideiussione manca del fondamentale requisito dell'accordo intercorso con il garante, al quale non sarà di conseguenza opponibile neppure la clausola del solve et repete.
8 Non è pregnante il riferimento di parte opposta al fatto che il legale rappresentante, in quanto identificabile con lo stesso socio unico e amministratore della società, debba essere considerato garante e coobbligato in forza dell'unica firma apposta, peraltro in questo caso inequivocabilmente riferita alla sola persona giuridica, proprio perché – trattandosi di autonomo negozio fideiussorio – necessitava di specifica accettazione e sottoscrizione da parte del garante persona fisica, previa identificazione dello stesso.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato nei soli confronti dell'obbligato in solido, odierno opponente.
Accertata la natura della clausola invocata dalla società ingiungente a garanzia del credito, non appare invece fondata l'eccezione di incompetenza per territorio.
E' stato chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite che “Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale
(CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in Per_1 causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore CP_6 persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass. civ. Sez. U n. 5868 - 27/02/2023).
Nella fattispecie, la fideiussione è strettamente connessa con l'attività professionale svolta dalla società rappresentata dal e, laddove sottoscritta TE dal stesso in proprio, sarebbe stata funzionale a garantire l'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito della stessa attività, con conseguente esclusione del foro del consumatore ed applicazione del foro territoriale convenzionale, designato chiaramente dalle parti contrattuali come esclusivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura della controversia e dell'attività svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale;
scaglione € 5200.01 - € 26.000,00) con applicazione dei valori
9 minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'infondatezza di alcune eccezioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo, proposta con atto di citazione da TE
nei confronti della così dispone:
[...] CP_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca nei soli confronti di
[...]
il decreto ingiuntivo n. 599/2024, emesso dal Tribunale di TE
Taranto il 15.05.2024;
- rigetta la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti di CP_1
; TE
- rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente;
- condanna la società opposta a rifondere all'opponente le spese del giudizio, liquidate in complessivi € 1844,00, di cui € 1698,50 per compensi ed €
145,50 per esborsi, oltre 15% r.f.s.g ed oneri di legge.
Così deciso in Taranto il 6.8.2025
Il Giudice On. – Lucia Santoro
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