Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
RE P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
in composizione monocratica in persona del giudice designato Dott. Alfonso Piccialli, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 5180 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 riservata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.10.2024 e vertente
tra la , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Parte_1
Ibello elett.te domiciliato in Latina, Via Malta n. 7, giusta procura in atti;
-Attore opponente
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Adelindo Maragoni elett.te Controparte_1
domiciliato in Terracina, Via G. Antonelli n. 2, giusta procura in atti;
-Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1168/2019 del 4.07.2019 emesso nel procedimento civile iscritto al R.G.A.C. n.3513/2019;
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note conclusionali e rispettivi scritti difensivi ritualmente depositati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare che il giudizio origina dall'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe con il quale è stato ingiunto alla Parte_1 il pagamento della somma di €5.165,67 oltre interessi di mora ed accessori di legge.
Tale decreto era stato emesso per il complessivo importo di cui alla parcella professionale dell'Arch. del 12.11.2018, asseverata dall'Ordine Controparte_1
committente S.r.l. Automotive.
L' incarico di cui è causa secondo l' esposizione del ricorrente in monitorio aveva avuto ad oggetto l' ottenimento di un permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato da adibire ad esposizione e vendita di autoveicoli, in ampliamento a quello esistente nel quale veniva dalla stessa svolta l' attività dell' Parte_1
Nel formulare l'opposizione la S.r.l. Automotive eccepiva: l'insussistenza del credito in quanto assumeva mai intercorso alcun rapporto contrattuale con il ricorrente, ma esclusivamente con l'Ing. prospettando l'avvenuto integrale pagamento di CP_2 quest'ultimo per l'incarico -solo- ad Egli affidato;
l'infondatezza del credito poiché non provato l'affidamento dell'incarico, le specifiche attività affidate, la pattuizione del corrispettivo nonché l'avvenuta esecuzione di tali specifiche attività. Pertanto, preliminarmente si opponeva alla concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. opposto e nel merito chiedeva revocare il d.i. ingiuntivo emesso, con vittoria di spese e compenso professionale, come per legge. Costituitasi l'opposto, impugnava e contestava ogni avversa doglianza e chiedeva confermarsi il d.i. opposto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, come per legge. All'udienza figurata del 19.05.2020, a mezzo di note di trattazione autorizzate, parte opposta chiedeva, preliminarmente l'acquisizione al fascicolo monitorio e della documentazione versata in atti nel corso del procedimento, nel merito l'emissione delle ordinanze ex art. 210 cpc, in riferimento alla documentazione fiscale e contabile della S.r.l. Automotive rispetto al rapporto di mandato intervenuto tra la stessa e l'Ing. ovvero CP_2
disporsi gli accertamenti a mezzo di GF, e la nomina di CTU sui quesiti spiegati alla pag. 7 della suddetta comparsa di costituzione e risposta, oltre che concedersi termini di cui all'art.183 cpc, co. 6° c.p.c., per la compiuta articolazione delle istanze istruttorie. Parte opponente, d'altra parte, la concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. insistendo, al contempo, nell'opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto. Con provvedimento del 19.05.2020 il G.I. ordinava alla cancelleria l'acquisizione del fascicolo monitorio e concedeva i termini dei cui all'art.183, co. 6° c.p.c., a decorrere dal 1.07.2020, rinviando l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 28.01.2021 ore 9:30. All'udienza del 28.01.2021 le parti riportandosi ai rispettivi scritti difensivi chiedevano l'ammissione dei mezzi istruttori, e parte opposta, oltre ad eccepire la tardività del deposito della seconda memoria ex art. 183 co. 6°, prospettava l'incapacità del teste Ing. CP_2 ai sensi dell'art. 246 c.p.c., in quanto avente un interesse legittimante la partecipazione al presente giudizio. Parte opponente contestava le avverse eccezioni.
Il giudice, a scioglimento della riserva accoglieva l'eccezione di tardività esposta da parte opponente in riferimento alla memoria di cui all'art.183, 6° co. n.2, depositata dall'opponente, ritenendola tardiva, ed abilitava l'opposto alla prova per testi dell'Ing.
non ravvisando alcuna incapacità del teste indicato. Pertanto, in CP_2 accoglimento dei richiesti mezzi istruttori, rinviava per l'interpello del legale rappresentante della società attrice e per la prova per testi, all'udienza del 08.07.2021 ore 10:10. All'udienza del 08.07.2021 le parti chiedevano congiuntamente il rinvio dell'udienza che, pertanto, veniva fissata al 24.02.2022 ore 10:15, per i medesimi incombenti e, nel corso di quest'ultima, veniva escusso per interpello il Sig. Parte_2
legale rappresentante della società opponente. Inoltre con specifica
[...] eccezione pate opposta chiedeva parzialmente revocarsi l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori e parte opponente rilevava la tardività di tale richiesta poiché non proposta contiguamente ovvero alla prima udienza successiva, rilevando che era intercorsa, nel mentre, una precedente udienza, seppur di mero rinvio. Con provvedimento del 26.02.2022 il Giudice, ai sensi dell'art. 177 c.p.c., in parziale revoca dell'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori del 28.01.2022, ammetteva la prova per testi richiesta da parte opponente sui capitoli D) ed E) della seconda memoria di cui all'art 183 6° co. c.p.c. e rinviava per la prova per testi all'udienza dell'8.11.2022 ore 10:00, abilitando parte opponente alla prova contraria. All'udienza del 8.11.2022, verificata la regolarità della citazione dei testi ammessi, il giudice rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 13.04.2023, dando atto della mancata comparizione dei testi, rappresentando che in caso di mancata comparizione, in assenza di legittimo impedimento, sarebbe stato disposto l'accompagnamento coattivo ed una sanzione di €400,00. Pertanto, rinviava alla su detta data per l'espletamento delle escussioni testimoniali. All'udienza del 13.4.2023 veniva escusso il teste Ing. ed all'esito l'udienza veniva rinviata al 12.12.2023, Controparte_2 ore 10.15, per l'escussione degli altri testi ammessi. Nel corso della citata udienza veniva escusso il Sig. ed all'esito, terminata l'istruzione probatoria Testimone_1
orale, le parti, congiuntamente, chiedevano disporsi rinvio per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice, preso atto della richiesta rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024, in trattazione scritta, autorizzando il deposito di note in sostituzione dell'udienza in presenza, fino a tale data, nel corso della quale le parti concludevano come da rispettive note depositate: parte opponete per l'accoglimento dell'opposizione ed il rigetto di ogni avversa domanda;
parte opposta, riproponendo tutte le richieste istruttorie non ammesse concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto. Entrambe le parti chiedevano disporsi i termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.. Con provvedimento, all'esito dell'udienza su detta, il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione la tratteneva in riserva, assegnando alle parti i temini di cui all'art. 190 c.p.c., nel rispetto dei quali le parti depositavano comparsa conclusionale e repliche.
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c. con l'opposizione a decreto ingiuntivo viene introdotto un procedimento a cognizione piena, nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 7020/2019).
Nel procedimento a cognizione piena trovano applicazione le regole generali di ripartizione dell'onere della prova con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a questi provare nel merito i fatti costitutivi del diritto di credito, mentre sull'opponente grava l'onere di constare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. In riferimento alla fattispecie, il sorgere del diritto al compenso presuppone l'esistenza di un contratto d'opera professionale validamente stipulato, la cui disciplina è dettata agli artt. 2230 e ss. c.c.. E, nell'ambito dei rapporti di prestazione d'opera professionale e azione del professionista finalizzata ad ottenere il compenso, la giurisprudenza ha precisato: “Nei giudizi aventi ad oggetto
l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cass. n. 21522/2019).
Inoltre, in linea con l'onere probatorio incombente sull'attore in senso sostanziale, ai sensi dell'art. 2967 c.c., la giuriprudenza della S.C., ha affermato, in più occasioni, la possibilità per il professionista di esporre prova della ricezione dell'incarico affidatogli, e della sua accettazione, con prova per testi, ma anche per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, e finanche a mezzo di fatca concludentia, precisando che per detta costatazione giudiziale, il professionista non può limitarsi a dimostrare la mera presentazione, ovvero il deposito, dei documenti presso gli uffici della Pubblica amministrazione, ma deve anche fornire l'evidenza “della volontà del committente di avvalersi della sua attività e della sua opera,” (cfr. Cass. Sent. n.
23957 del 2013). Graverà quindi sul professionista opposto l'onere di provare non solo il titolo contrattuale su cui si fonda la domanda di accertamento del credito, ma anche le specifiche attività poste in essere.
Passando ora ad esaminare le eccezioni di parte opponente in riferimento all'eccepita l'insussistenza del credito, in quanto assumeva mai intercorso alcun rapporto contrattuale con il ricorrente, e quella di l'infondatezza del credito poiché non provato l'affidamento dell'incarico, che vanno esaminate congiuntamente in quanto attengono entrambe alla prova della fonte dell'obbligazione, deve rilevarsi quanto segue.
Va osservato che nel fascicolo monitorio parte opposta ha versato in atti il progetto di ampliamento dell'immobile per esposizione e vendita auto sito in via Pontinia Km.
104+500 (doc. nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 fascicolo monitorio). Detto progetto, recante nel frontespizio sia l'intestazione dell'Ing. che quella dell'Arch. CP_2 CP_1
presenta le rispettive firme e timbri, oltre che il timbro della
[...] [...]
e la sigla del suo rappresentante legale. Parte_1
Ciò costatato, occorre rilevare che detta documentazione viene citata espressamente e corredata all'istanza presentata al SUAP del Comune di Terracina recante protocollo n. 08993, del 28.11.2005, che veniva depositata proprio dalla S.r.l. Automotive, al fine, si legge, di ottemperare alla richiesta di documentazione, di cui alla nota prot. n.06873
VII/SUAP del 22.12.2004 del Comune di Terracina.
Con ciò può affermarsi che la non può dirsi estranea dalla Parte_1 conoscenza dell'opera eseguita sia dall'Ing. e, per tabulas, dall'Arch. CP_2 [...]
CP_1
Tale assunto è pacificamente ammesso dalla opponente, in quanto dalla stessa viene assunto che la suddetta attività, di cui vi è prova, è' stata posta in essere in virtù però di una collaborazione (interna) avvenuta tra l'Ing. e l'Arch. CP_2 CP_1
Ad avviso di questo giudicante, diversamente, che tale attività, sia frutto di un incarico diretto tra il professionista ed il committente è suffragato dal pagamento della in favore dell' arch. della somma di € 2560,00. Parte_1 Controparte_1 di cui alla fattura del 24.10.2008, che l' opposto ha dedotto essergli stato corrisposto a titolo di mero acconto.
L' opponente sul punto deduce che tale pagamento sia avvenuto a seguito di direttiva del CP_2
Sul punto, va rilevato che la cronologia delle scansioni procedimentali per l' ottenimento della variante in oggetto, è compatibile con la tesi dell' opposto, ovvero conferimento di tale somma a titolo di mero acconto in relazione ad un incarico diretto tra l' opponente e l' opposto, piuttosto che con quella sostenuta dall' Parte_1
di un pagamento del corrispettivo su indicazione del ( in forza di una CP_2 delegazione di pagamento), in ordine ad una collaborazione diretta tra quest' ultimo e rispetto alla quale l' opponente sarebbe estranea. CP_1
Invero, è incontestato che l' opera professionale di cui l' opposto ha chiesto il pagamento sia alla base della deliberazione del Consiglio Comunale n.34-VI del
31.07.2013 con la quale veniva quindi approvata la variante al PRG del Comune di
Terracina: dunque, è inverosimile che la committente abbia saldato le prestazioni di un collaboratore del professionista di cui si è avvalso ben prima della conclusione dell' iter amministrativo e burocratico della pratica conferita e dunque del buon esito dell' incarico conferito ed ancor prima che si fosse saldato il corrispettivo del professionista direttamente incaricato.
In ogni caso, non si comprende per quale ragione, in assenza di un incarico diretto la committente avrebbe dovuto pagare direttamente il mero ausiliario e CP_1
collaboratore del soggetto incaricato, trattandosi di un rapporto al quale era estranea.
Peraltro, manca in atti alcuna prova del pagamento del corrispettivo in favore del da parte dell' opposta ( sia di acconti che del saldo del corrispettivo), così CP_2 come manca qualsiasi allegazione in merito al pagamento da parte di quest' ultimo dell' arch. qualora suo collaboratore così come sostenuto dall' opponente. CP_1
Ed invero, il coinvolgimento dell'Arch.Del Monte, che viene in risalto dalla prova per testi resa dal Sig. il quale riferisce che presente “fuori la sala di Testimone_1 attesa dell'Ing. , ha avuto modo di assistere ad una discussione tra i CP_2 professionisti in merito alla gestione dell'incarico professionale: “ricordo che l'Ing. diceva che avrebbe potuto accelerare la pratica sulla variante”. CP_2
Tale deposizione, se pur non prova il conferimento espresso dell'incarico da parte della al , limitandosi a provare l'avvenuta Parte_1 CP_1
collaborazione tra i professionisti, tuttavia letta alla luce del complessivo quadro istruttorio, consente di ritenere provato, quanto meno un conferimento per “facta concludentia”, in forza dell' effettivo svolgimento incarico, corroborato dalla circostanza che l' opponente si è comunque avvalsa dell' opera professionale dell'
Architetto ovvero, la progettazione relativa alla richiesta della Variante CP_1
Urbanistica, e schede allegate, effettuata in collaborazione con il CP_2
ottenendo la variante richiesta.
In merito alla quantificazione del corrispettivo, in assenza di contestazioni specifiche degli onorari richiesti, opinati dal Consiglio Professionale di appartenenza, trattandosi di incarico congiunto ed in assenza di prova in merito ad una concreta ripartizione delle attività effettivamente svolte da entrambi i professionisti, deve presumersi uno svolgimento congiunto con conseguente ripartizione al 50% del corrispettivo dovuto, come in effetti richiesto.
Pertanto, in applicazione dei richiamati principi normativi e giurisprudenziali alla fattispecie, può ritenersi provato che il contratto di prestazione professionale sia intercorso direttamente tra la e l'Arch. e, per quanto Parte_1 CP_1
su rilevato e dedotto, ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite in ragione della particolare controvertibilità delle questioni affrontate in fatto, ai sensi dell' art 92 cpc., meritano integrale compensazione.
PQM
il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l' effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Compensa le spese di causa.
Latina, 20.01.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfonso Piccialli