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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/05/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ha pronunciato, scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 198/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Petito, elettivamente domiciliata come in atti Parte_1
appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Testa, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'odierna udienza, l'appellante, benché anteriormente costituito, non è comparso, non depositando, nel termine assegnato, le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. II Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n 126/2024 in data 18.06.2024, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata il 31.08.2022 con la quale a Parte_1
era stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.000,00, a titolo di sanzioni amministrative, oltre
[...]
pagina 1 di 2 ad € 6,60 per spese, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n, 463/1983, convertito nella l. n.
638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
2. Per la riforma della suddetta sentenza ha proposto appello . Parte_2
Fissata, con decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c., l'udienza di discussione, e sostituita la stessa con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con termine fino al 09.05.2025, l'appellante non depositava dette note, detto omesso deposito da ritenersi equiparato alla mancata comparizione alla udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348, co.2, c.p.c.
********************
3. Rileva la Corte che l'impugnazione è improcedibile, ai sensi del 2° comma dell'art.348 c.p.c., stante la mancata comparizione dell'appellante, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con obbligo di relativa declaratoria immediata, ex art. 436 bis c.p.c.
A carico della parte non comparsa vanno poste le spese di lite in favore dell'appellato, regolarmente costituitosi, da liquidarsi come da dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto appello, ex art. 13, co 1 quater, D.P.R.
115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n 126/2024 del Tribunale di Larino -Giudice del lavoro - del 18.06.2024, proposto con ricorso qui depositato il 18.12.2024 da nei confronti di in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara improcedibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto appello, ex art. 13, co 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Campobasso, 23.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ha pronunciato, scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 198/2024 R.G. Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Petito, elettivamente domiciliata come in atti Parte_1
appellante
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Testa, CP_1
elettivamente domiciliato come in atti appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'odierna udienza, l'appellante, benché anteriormente costituito, non è comparso, non depositando, nel termine assegnato, le note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. II Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n 126/2024 in data 18.06.2024, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione notificata il 31.08.2022 con la quale a Parte_1
era stato ingiunto il pagamento della somma di € 18.000,00, a titolo di sanzioni amministrative, oltre
[...]
pagina 1 di 2 ad € 6,60 per spese, per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n, 463/1983, convertito nella l. n.
638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali.
2. Per la riforma della suddetta sentenza ha proposto appello . Parte_2
Fissata, con decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c., l'udienza di discussione, e sostituita la stessa con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con termine fino al 09.05.2025, l'appellante non depositava dette note, detto omesso deposito da ritenersi equiparato alla mancata comparizione alla udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348, co.2, c.p.c.
********************
3. Rileva la Corte che l'impugnazione è improcedibile, ai sensi del 2° comma dell'art.348 c.p.c., stante la mancata comparizione dell'appellante, nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con obbligo di relativa declaratoria immediata, ex art. 436 bis c.p.c.
A carico della parte non comparsa vanno poste le spese di lite in favore dell'appellato, regolarmente costituitosi, da liquidarsi come da dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto appello, ex art. 13, co 1 quater, D.P.R.
115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n 126/2024 del Tribunale di Larino -Giudice del lavoro - del 18.06.2024, proposto con ricorso qui depositato il 18.12.2024 da nei confronti di in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara improcedibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il proposto appello, ex art. 13, co 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Campobasso, 23.05.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella
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