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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/08/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
02.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2437/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Raudino
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., da propri funzionari
Resistente
OGGETTO: sospensione da inadempimento obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 ex art. 44 ter e quinquies del D.L. n. 44/2022 (come introdotto da art. 2 D.L. n. 172/2022).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere dipendente Parte_1 dell' , in forza presso la sede Provinciale di Ufficio Territoriale Controparte_1 CP_1
– inquadrato nella seconda area F6 – Ag. Fiscali a tempo indeterminato qualifica XABB, con contratto di lavoro subordinato;
- che, con atto del 28.2.2022 n. AOO. 0000831 a firma del
Cont Direttore Provinciale dell' di , il ricorrente, sprovvisto di valida certificazione CP_1
verde (prot. R.a.i. nr. 825 del 28.2.2022), veniva considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 28.2.2022, con privazione da tale data della retribuzione e di ogni compenso ed emolumento e interdizione all'accesso presso la struttura sede di lavoro;
- di aver contestato la legittimità di tale determinazione con atto dell'8.03.2022, perché assunta in violazione del DL 172/2021, rivendicando il proprio diritto a non sottoporsi ad un obbligo vaccinale per insussistenza dei presupposti, sia perché in ottime condizioni di salute sia
1 perché i sieri proposti per la vaccinazione non erano vaccini ma sostanze sperimentali che avrebbero potuto compromettere il suo buon stato di salute in assenza dei preventivi e necessari controlli che ne attestassero la utilità e fattibilità senza pericolo per la propria incolumità fisica;
- che, nonostante le contestazioni avanzate dal dipendente, il datore di lavoro ne aveva impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa, senza sottoporlo ad un regolare procedimento di accertamento di eventuali violazioni disciplinari, tali da giustificare la privazione dello stipendio e di ogni emolumento dal 28.02.2022 al 31.3.2022, per assenza ingiustificata ex D.L. 127/21, per la complessiva somma di € 2.030,15 (mediante trattenute mensili sullo stipendio a decorrere dal mese di giugno 2022 al febbraio 2023); - che il
Cont provvedimento di sospensione adottato dall' era illegittimo per mancato rispetto della procedura dettata dall'art. 1 comma 2 dell'art. 4 – ter del D.L. 44//2021 integrato dal D.L.
172/2021, il quale prevedeva l'obbligo di invito formale rivolto al dipendente, con assegnazione di giorni 5 per gli adempimenti previsti dal successivo comma 3 con termine di
20 giorni dalla data della comunicazione sopra detta per l'adempimento eventuale;
- che vi era stata anche la violazione da parte del datore di lavoro del regolamento UE 953/2021 e dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; - che il datore di lavoro aveva violato l'obbligo di adibire il lavoratore, sprovvisto di vaccinazione anti-Covid19, a mansioni diverse e senza decurtazione della retribuzione;
- che rivendicava il proprio diritto a non sottoporsi ad un obbligo vaccinale con sieri sperimentali che, in assenza di preventivi e necessari controlli sull'utilità e fattibilità senza pericolo per l'incolumità fisica del dipendente, ne avrebbero potuto compromettere il proprio buono stato di salute;
- che il proprio contratto di lavoro e il CCNL di categoria non contemplavano l'obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori per accedere al proprio posto di lavoro, prevedendo, al contrario, in caso di violazione disciplinare da parte di un dipendente, procedimenti disciplinari e sanzioni ben determinati e non derogabili e che, dunque, il ricorrente aveva diritto la pagamento della retribuzione illegittimamente non versata.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “accertare e dichiarare che il CCNL di categoria che regolamenta il rapporto di lavoro del ricorrente quale dipendente subordinato a tempo indeterminato dell' non Controparte_1 contempla l'obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori per accedere al proprio posto di lavoro e ancor meno ad obbligo vaccinale” e “Che in detto CCNL di categoria eventuali sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti sono analiticamente indicati ed inderogabili ed i procedimenti sanzionatori sono regolamentati e non derogabili”; 2)
“accertare e dichiarare che in violazione delle norme infra richiamate e del CCNL di
2 categoria parte resistente ha adottato un procedimento sanzionatorio nullo ed ha inflitto una sanzione disciplinare illegittima e non contrattualmente contemplata”; 3) ”accertarsi e dichiarare pertanto illegittima la sospensione del ricorrente dal lavoro a decorrere dal
28.02.2022 al 31.3.2022 e condannare il datore di lavoro resistente al pagamento e alla restituzione delle trattenute mensili dello stipendio in favore del ricorrente della retribuzione globale di fatto dal momento della sospensione sino al ripristino della stessa, nella misura indicata e documentata pari ad euro 2.030,15, oltre interessi e rivalutazione”
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Controparte_1
(in persona del Direttore Regionale pro-tempore), la quale
[...] Controparte_1
contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo, in particolare: - che, a seguito del controllo effettuato alle ore 11.30 del 28 febbraio 2022 da (dipendente della , incaricato delle Testimone_1 Parte_2
“verifiche della certificazione verde COVID-19 per utenza (c.d. 'green pass') e per dipendenti ante e over 50 anni (c.d. super green pass)” dalla Direttrice provinciale pro-tempore di con atto dispositivo n. 4/2022, n. 5895 R.U. del 31.01.2022, era emerso che la CP_1 certificazione verde del ricorrente era “non più valida (esito verifica colore rosso)”, giusta segnalazione acquisita al n. 825 R.I. del 28/02/2022 e, pertanto, al era stato inibito Pt_1
l'accesso alla sede dell'Ufficio di organica appartenenza;
- che la Direttrice provinciale pro- tempore di , come previsto dal DL 21 settembre 2021, n. 127 e tenuto conto delle CP_1
disposizioni fornite a tutto il personale dipendente le informazioni necessarie in materia e impartite le dovute indicazioni (atti dispositivi n. 37/2021, n. 82058 R.U. del 14.10.2021, n.
45/2021, n. 93359 R.U. del 30.11.2021, n. 53/2021, n. 102057 R.U. del 28.12.2021 e n.
4/2022, allegati sia al ricorso che alla memoria di costituzione), provvedeva a comunicare al
, con provvedimento n. 831 R.I. del 28/02/2022, di aver registrato la sua assenza Pt_1 ingiustificata, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, a partire dal giorno 28 febbraio 2022” ma con sospensione dalla retribuzione fino all'acquisizione di valida certificazione verde, dandone comunicazione, come previsto dalle disposizioni interne, anche alla resistente Direzione Regionale;
- che il provvedimento veniva confermato con nota n. 19002 R.U. del 15.03.2022, anche a seguito delle contestazioni mosse dal lavoratore;
- che, successivamente, la Direzione provinciale, avendo rilevato in data
04.04.2022 il possesso di una certificazione verde Covid-19 valida da parte del , gli Pt_1 comunicava l'interruzione del periodo di assenza ingiustificata con effetto immediato con nota n. 1160 R.I. del 04.04.2022, dandone comunicazione, come previsto dalle disposizioni interne, anche alla e, con nota n. 25821 R.U. del 04.04.2022, richiedeva Controparte_1
3 alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa “di non effettuare più le trattenute stipendiali”, stante che “Dalla data del 4 aprile 2022, la suddetta assenza ingiustificata è cessata”.
La resistente evidenziava, altresì, in diritto: - che il DL 21 settembre Controparte_1
2021, n. 127 (recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), convertito, con modificazioni, dalla l. 19 novembre 2021, n. 165, all'art. 1 (rubricato “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”), aveva introdotto l'obbligo per il “personale delle amministrazioni pubbliche […], ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2” del DL 22 aprile 2021, n. 525, “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni” ed era stato stabilito, per i datori di lavoro,
l'obbligo di “verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2” e di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle predette verifiche “anche a campione” - “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro”, nonché di individuare “con atto formale gli eventuali soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni”; - che, con il DL 7 gennaio 2022 n. 1 (recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”), l'art. 1 aggiungeva l'art.
4-quater al DL 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2021, n. 76 ed estendeva, a decorrere dalla sua entrata in vigore (08.01.2022) e fino al 15.06.2022, l'obbligo vaccinale ivi specificato “ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età [...]”, ovvero, per brevità, ai cittadini
“ultracinquantenni”, salvo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari emanate in materia dal Ministero della Salute;
- che, per effetto del nuovo art.
4-quinquies del DL n. 44/2021 - parimenti introdotto dall'art. 1 del DL n. 1/2022 - i lavoratori che avevano compiuto il cinquantesimo anno di età, o che lo avrebbero compiuto successivamente all'entrata in vigore del ripetuto suddetto DL n. 1/2022,
a decorrere dal 15.02.2022, “per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio
4 nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021”, ossia il c.d. “green pass rafforzato”; - che, dunque, dal
15.02.2022, la verifica del green pass doveva essere fatta in modalità “base” (attestante la guarigione dall'infezione o la vaccinazione o anche un valido esito negativo del tampone) per i lavoratori dipendenti con età anagrafica inferiore ai 50 anni, e in modalità “rafforzata”
(attestante esclusivamente la guarigione dall'infezione o la vaccinazione) per i lavoratori dipendenti con età anagrafica uguale o superiore ai 50 anni;
- che tuttavia tale modalità rafforzata veniva meno con il DL n. 24 del 24 marzo 2022 (art. 8 comma 6), entrato in vigore il 25.033.2022 e convertito, con modificazioni, dalla l. 19 maggio 2022, n. 52; - che il predetto comma 4 dell'art.
4-quinquies, statuiva che “I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. [...]”; - che, dunque, la
Direzione provinciale di aveva agito nel rispetto della normativa vigente e, difatti, a CP_1 seguito dell'esibizione da parte del Bulla in data 04.04.2022 di un valido certificato green pass, decretava, in pari data, la fine del periodo di assenza ingiustificata del lavoratore;
- che, inoltre, nessun rilievo avevano le contestazioni in ordine alla mancata previsione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenti sanzioni nel contratto di lavoro e nel CCNL di categoria;
- che,
Cont contrariamente a quanto asserito da controparte, l' non aveva disposto l'impugnato provvedimento di assenza ingiustificata dell'odierno ricorrente “in base al disposto dell'art.
4-ter, c. 3, dl 44/21”, bensì ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.
4-quinquies del DL n. 44/2021 nel testo all'epoca vigente;
- che le doglianze in ordine alla mancata possibilità di effettuare accertamenti sanitari prima dell'inoculazione del vaccino non potevano essere rivolte al datore di lavoro, che non aveva alcuna competenza in materia e si era limitato ad applicare la normativa vigente.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025.
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5 Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, non richiede la presenza soggetti diversi dai difensori, dalle parti, pubblico ministero dagli ausiliari del giudice… con il provvedimento cui sostituisce l'udienza giudice assegna un termine perentorio … per delle note. ciascuna parte costituita opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dalla Direzione
Provinciale dell' di , presso cui il ricorrente prestava servizio, a Controparte_1 CP_1 causa del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, ai sensi del Decreto-legge 6 agosto 2021,
n. 111, convertito in Legge 24 settembre 2021, n. 133, nonché del DL 21 settembre 2021, n.
127 (recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), convertito, con modificazioni, dalla l. 19 novembre 2021, n. 165, all'art. 1 (rubricato “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”) e del conseguente diritto del ricorrente alla retribuzione non corrisposta per effetto del provvedimento di assenza
Cont ingiustificata adottato dal di . CP_1
Il ricorrente, destinatario del provvedimento di sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento per diversi ordini di ragioni:
1. mancata previsione nel proprio contratto di lavoro e nel CCNL di categoria di alcun obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori per accedere al proprio posto di lavoro e rigidità delle sanzioni disciplinari applicabili al lavoratore;
2. mancato rispetto della procedura dettata dall'art. 1 comma 2 dell'art. 4 – ter del D.L.
44//2021 integrato dal D.L. 172/2021, il quale prevedeva l'obbligo di invito formale rivolto al dipendente, con assegnazione di giorni 5 per gli adempimenti previsti dal
6 successivo comma 3 con termine di 20 giorni dalla data della comunicazione sopra detta per l'adempimento eventuale;
3. violazione da parte del datore di lavoro del regolamento UE 953/2021, dell'art. 3 della
Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
4. mancata adibizione del lavoratore, sprovvisto di vaccinazione anti-covid19, a mansioni diverse e senza decurtazione della retribuzione.
Le doglianze del ricorrente si palesano tutte infondate.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il richiamo al proprio contratto di lavoro e al CCNL ai fini dell'individuazione dell'obbligo vaccinale è infondato, atteso che l'obbligo vaccinale è stato introdotto dalle richiamate normative emergenziali aventi carattere speciale ed eccezionale.
Ciò posto, per entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La questione oggetto del presente giudizio è regolata dalla normativa speciale, dettata dal
D.L. n. 44/2021 del 01.04.2021 e dal n. 172/2021 del 27.11.2021, introdotta durante la pandemia da Covid-19 per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento della diffusione del virus e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, soprattutto per le categorie più fragili, in termini di profilassi e di copertura vaccinale.
In particolare, l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario disponendo al comma 1 che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.” e
7 al comma 2 che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”.
Il medesimo articolo nei successivi commi ha disposto che “4. … le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi (degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma
2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi
i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6,
8 con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
Successivamente, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, rubricato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.
L'art. 1 del citato D.L ha, infatti, previsto che “al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la
Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. (…). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” ed, inoltre, che “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo
9 periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
A norma di quanto sopra, dunque, il possesso della certificazione verde (ad esclusione dei soggetti esentati) e la sua esibizione erano condizioni da soddisfare al momento dell'accesso al luogo di lavoro, in assenza delle quali il lavoratore doveva essere considerato assente ingiustificato senza alcuna possibilità di essere adibito a mansioni differenti né al lavoro agile.
Tale obbligo costituiva un preciso dovere di ciascun dipendente, a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.
Con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”), con l'art. 1 si aggiungeva l'art.
4-quater al DL 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, estendendo, a decorrere dalla sua entrata in vigore (08.01.2022) e fino al 15.06.2022, l'obbligo vaccinale anche ai cittadini
“ultracinquantenni”, salvo che in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari emanate in materia dal
Ministero della Salute;
inoltre, con il nuovo art.
4-quinquies del DL n. 44/2021 - parimenti introdotto dall'art. 1 del DL n. 1/2022 - i lavoratori che avevano compiuto il cinquantesimo anno di età, o che lo avrebbero compiuto successivamente all'entrata in vigore del ripetuto suddetto DL n. 1/2022, a decorrere dal 15.02.2022, “per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9 comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021”, ossia il c.d. “green pass rafforzato”; dunque, per tale categoria di cittadini la certificazione verde era valida solo in caso di vaccinazione o di guarigione da Covid 19 e non anche, come per i cittadini di età compresa tra i 35 e 50 anni, anche in caso di esito negativo del test anti Covid 19.
Semplificando, il DL n. 127 del 2021 e il DL 1/2022 hanno ampliato la platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione e hanno disposto una modalità rafforzata del controllo dei green pass per i cittadini ultracinquantenni, prevedendo per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni che l'atto di accertamento dell'inadempimento da parte del lavoratore pubblico doveva essere registrato quale assenza ingiustificata, con interdizione ai luoghi di lavoro e sospensione della retribuzione fino all'effettiva esibizione di valida certificazione verde.
10 Tali disposizioni sono state, tutte, inserite tra le misure in materia di tutela della salute adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valutata come
“pandemia” dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.
Come già osservato dal Giudice delle Leggi, “Il D.L. n. 44 del 2021, come convertito, in particolare, era volto, tra l'altro, a disciplinare in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite. … La relazione al D.L. n. 44 del 2021 affermava, così, che "in considerazione dei dati sulla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, in termini di numero di casi e dell'indice di trasmissibilità dell'infezione, nonché in relazione al tasso di occupazione delle strutture ospedaliere e dei reparti di terapia intensiva, è ormai evidente come la vaccinazione costituisca un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva". In prosieguo la relazione aggiungeva: "l'introduzione di un siffatto obbligo per le categorie professionali considerate nasce dalla constatazione che la vaccinazione degli operatori sanitari, unitamente alle altre misure di protezione collettiva e individuale per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle strutture sanitarie e negli studi professionali, ha valenza multipla: consente di salvaguardare l'operatore rispetto al rischio infettivo professionale, contribuisce a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e serve a difendere l'operatività dei servizi sanitari, garantendo la qualità delle prestazioni erogate, e contribuisce a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica"” (così, in motivazione,
Corte Cost. n.15/2023 cit.).
Tale orientamento deve essere condiviso anche con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni, in quanto, in linea di continuità con la ratio del D.L. n. 44/2021, il DL n.
127/2021, come convertito, ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale, quale strumento di salute pubblica e di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni rivolte alla comunità, estendendola di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, e ha ampliato la platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione.
La normativa emergenziale richiamata non risulta, inoltre, essere in contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria, atteso che, con la recente sentenza n. 15/2023 del
09.02.2023 (conforme anche alle successive nn. 156/2023 del 20.07.2023, 185/2023 del
05.10.203 e 186/2023 del 09.10.2023), la Corte Costituzionale, interrogata sui profili di costituzionalità concernenti l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
11 CO (in particolare degli artt. 4, commi 1, 4, 5 e 7; 4-bis, comma 1; e 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio
2021, n. 76, come rispettivamente introdotti e modificati, gli artt.
4-bis e 4-ter, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e successive modifiche) ha affermato che la scelta del legislatore finalizzata al contenimento della diffusione del virus non presenta irragionevolezza né può ritenersi sproporzionata alla luce della emergenza epidemiologica e delle risultanze scientifiche all'epoca disponibili, argomentando che “Giova preliminarmente ricordare che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l'imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)»
(sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018).(…) il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del
1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2
Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992).
E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la
12 sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
10.3.1.– Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali.
Invero, l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-
19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia».
L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino.
Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici.
Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli
Stati.
La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19).
Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente.(…) È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma
13 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito). È costante, infatti, nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione per cui il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32
Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte» (sentenze n. 5 del
2018 e n. 268 del 2017). Significative sono altresì le «acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n.
282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018).
Un intervento in tali ambiti, dunque, «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali –
a ciò deputati» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 8 del 2011), anche in ragione dell'«“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del
1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002).
Di tali presupposti risulta, del resto, essere stata pienamente consapevole l'autorità competente in materia. Si legge, infatti, nel Piano strategico nazionale dei vaccini approvato con il citato d.m. 12 marzo 2021, che «[L]e raccomandazioni [sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione] saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale e/o immunogenicità in diversi gruppi di età e fattori di rischio, sulla sicurezza della vaccinazione in diversi gruppi di età e gruppi a rischio, sull'effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, e sulla trasmissione o sulla protezione da forme gravi di malattia […]».
In applicazione di questi princìpi, la Corte Costituzionale ha attenzionato il costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico- sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, che ha investito l'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e della sicurezza, e ravvisata la coerenza con il dato medico-scientifico che ha attestato la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, ha ritenuto non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente,
14 atteso che “Già la sentenza n. 114 del 1998, infatti, ha chiarito che quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, «perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del
Co giudice».(…) gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti
Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.(…) In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico. 11.2. - Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”.
I Giudici della Consulta hanno poi precisato che “… la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81
15 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35
Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. È piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenze n. 125 del 2022, n. 59 del 2021 e n. 194 del 2018). Il che, per le ragioni esposte (supra, punti 11.1. e seguenti), deve escludersi”
Quanto alla sospensione dalla retribuzione per il lavoratore sospeso dal lavoro a causa del mancato adempimento all'obbligo vaccinale, i Giudici hanno precisato che “nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
16 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.
14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
I rilievi che precedono non trovano confutazione in sede di diritto comparato: difatti, la Corte
Costituzionale, al riguardo, ha sottolineato la tendenziale omogeneità della soluzione, adottata in altri Paesi, nel senso della obbligatorietà della vaccinazione legata a certe professioni, condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il Conseil d'État, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n. 457879 che, al paragrafo 12, ha sottolineato che, in caso di accertato inadempimento degli obblighi vaccinali, la sospensione del rapporto rappresenta “una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto al lavoro e al diritto alla tutela della salute”, in quanto si tratta di “scelta – che non riveste natura sanzionatoria – (ma) si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus” e, comunque, destinata a cessare al venir meno dell'inadempimento
17 dell'obbligo e, in ogni caso, dello stato di crisi epidemiologica. Peraltro, “L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
In questa prospettiva, nell'ottica del bilanciamento dei valori coinvolti, alla luce di una positiva valutazione della proporzionalità e ragionevolezza della scelta effettuata dal legislatore di imporre l'obbligo vaccinale (entro i limiti soggettivi e temporali vagliati criticamente dal Giudice delle Leggi) in rapporto al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus proprio attraverso la somministrazione dei vaccini, tenuto conto del contesto epidemiologico e dei dati scientifici acquisiti (ed attestanti, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale) i Giudici della Consulta hanno evidenziato che l'estensione dell'obbligo vaccinale anche agli operatori del settore scolastico (così come ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie o uffici pubblici) ha costituito attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2 in danno delle categorie più fragili.
Quanto all'eccepita violazione della normativa europea, si osserva come la direttiva della
Commissione Europea del 3.06.2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L. n. 125 del
2020, convertito in L. 159/2020, ha espressamente incluso il tra gli agenti Parte_3 biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. n. 81/2008.
Nella fattispecie in esame, è stato sospeso dal servizio con correlativa Parte_1
sospensione anche della retribuzione, a seguito del riscontro di non possesso della certificazione verde e della mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale imposto ex art. 4 quater DL n. 44/2021, a decorrere dal 28 febbraio 2022, e successivamente è stato riammesso in servizio, a partire dal 4 aprile 2022; la procedura adottata dall' Controparte_1
Direzione Provinciale di risulta essere legittima e adottata in conformità alla CP_1
18 normativa attinente il controllo sul possesso della certificazione verde;
inoltre, non risulta che il ricorrente si sia munito o abbia esibito all'amministrazione di appartenenza una delle certificazioni verdi di cui alla citata disciplina, nè abbia mai adempiuto, sebbene ultracinquantenne, all'obbligo vaccinale imposto dalla normativa stessa, o sia stato validamente esentato dal relativo obbligo;
difatti, lo stesso ha più volte evidenziato in ricorso di godere di ottime condizioni di salute e, dunque, non vi era alcuna motivazione che potesse giustificare una sua esenzione dal possesso e dall'esibizione del green pass.
Per completezza di trattazione giova osservare che i precedenti giurisprudenziali citati e prodotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda sono quasi tutti inconferenti nel caso in esame o sono stati oggetto di riforma nei successivi gradi di giudizio. In particolare, la sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 136/2023, vertente su questione pressoché analoga a quella in esame e che aveva accolto la prospettazione difensiva del ricorrente dichiarando
“illegittima la sospensione dal lavoro operata dalla parte resistente nel periodo … con ogni conseguenza normativa ed economica”, è stata riformata in appello con la sentenza n.
226/2024.
I Giudici della Corte d'Appello di L'Aquila hanno infatti precisato che “va osservato che le questioni afferenti l'obbligo vaccinale sono state, pressoché integralmente, affrontate e decise dalla Corte costituzionale, nel senso della manifesta infondatezza delle medesime, con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ribadendo la Consulta che l'art. 32 Cost. non è ostativo, anzi espressamente consente, l'adozione di leggi impositive di un trattamento sanitario (nella specie, vaccinazione). La Corte ha valutato la compatibilità di tale legge con la Carta fondamentale, tenuto conto dei seguenti criteri (Corte cost. n. 14/2023):«a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n.
210/1992)».
19 L'art. 32 Cost. postula infatti il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo
(anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività
(sentenze Corte Cost. n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). La tutela della salute implica poi «il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
La Corte costituzionale ha poi espressamente affermato che il legislatore, nel compiere la scelta di imporre l'obbligo vaccinale, si è attenuto a conoscenze medico scientifiche attendibili, fondate su dati medico-scientifici posti a disposizione dalle autorità di settore
(Corte cost. 14/2023 cons. dir. 9 e 10) evidenziando che “il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza”, dovendosi ritenere che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti”, non si sa con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale, rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso allo stesso «a fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque”
(sentenza n. 127 del 2022 e n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”.
20 La Corte d'Appello ha inoltre chiarito che “Poiché la vaccinazione è stata elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, si è imposto al datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, di adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Neppure può ritenersi che con la sospensione, il datore di lavoro abbia modificato unilateralmente il rapporto di lavoro, in quanto è stato dato corso ad un obbligo di legge. Il possesso della certificazione verde è in sostanza assimilabile a un onere, o comunque al doveroso ottenimento di un requisito essenziale per la prestazione dell'attività lavorativa, in relazione al quale rimane rispettata l'eventuale volontà del lavoratore di non ottenere il requisito, fermo restando che la certificazione verde è necessaria e anzi indispensabile per poter prestare l'attività lavorativa. La sospensione, in caso di mancato accesso alla certificazione verde, non costituisce, allora, sanzione per inottemperanza all'obbligo, ma soltanto un motivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, tipizzato normativamente. Al rifiuto legittimo della prestazione del lavoratore, consegue la sospensione del sinallagma contrattuale, rimanendo così sospesa anche la corresponsione della retribuzione, che pertanto non assume alcun carattere sanzionatorio.
Tale interpretazione ha integrato quel giusto contemperamento degli interessi in gioco, rispondendo a esigenze di equità sostanziale e di tutela della salute senza pregiudizio per i superiori interessi dell'amministrazione, attesa l'assenza dal servizio del dipendente e la conseguente non frequentazione dell'ambiente di lavoro da parte dello stesso.
… essendo pacifico tra le parti che l'appellato non aveva adempiuto all'obbligo vaccinale imposto agli ultracinquantenni e non era in possesso del green pass, legittimamente
21 l'amministrazione in data … ha proceduto alla sospensione del medesimo dal servizio e dalla retribuzione…”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento di sospensione dal servizio (e dalla retribuzione) adottato nei confronti del ricorrente risulta legittimo e non Parte_1 si profila, pertanto, alcun inadempimento da parte dell'amministrazione datrice di lavoro che ha agito in presenza di obblighi di legge che imponevano al datore di lavoro di vietare al lavoratore ultracinquantenne non vaccinato di accedere sul posto di lavoro, di svolgere l'attività lavorativa e di percepire la retribuzione e, per l'effetto, le domande di cui al ricorso vanno rigettate.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto che, al momento dell'instaurazione della presente controversia, le questioni esaminate erano oggetto di oscillante interpretazione nella giurisprudenza di merito composte solo a seguito dei successivi uniformi interventi nomofilattici della Suprema Corte e della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 01.08.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
22
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
02.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2437/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Raudino
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona del pro tempore,
[...] P.IVA_1 Controparte_2 rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., da propri funzionari
Resistente
OGGETTO: sospensione da inadempimento obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2 ex art. 44 ter e quinquies del D.L. n. 44/2022 (come introdotto da art. 2 D.L. n. 172/2022).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere dipendente Parte_1 dell' , in forza presso la sede Provinciale di Ufficio Territoriale Controparte_1 CP_1
– inquadrato nella seconda area F6 – Ag. Fiscali a tempo indeterminato qualifica XABB, con contratto di lavoro subordinato;
- che, con atto del 28.2.2022 n. AOO. 0000831 a firma del
Cont Direttore Provinciale dell' di , il ricorrente, sprovvisto di valida certificazione CP_1
verde (prot. R.a.i. nr. 825 del 28.2.2022), veniva considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, con decorrenza dal 28.2.2022, con privazione da tale data della retribuzione e di ogni compenso ed emolumento e interdizione all'accesso presso la struttura sede di lavoro;
- di aver contestato la legittimità di tale determinazione con atto dell'8.03.2022, perché assunta in violazione del DL 172/2021, rivendicando il proprio diritto a non sottoporsi ad un obbligo vaccinale per insussistenza dei presupposti, sia perché in ottime condizioni di salute sia
1 perché i sieri proposti per la vaccinazione non erano vaccini ma sostanze sperimentali che avrebbero potuto compromettere il suo buon stato di salute in assenza dei preventivi e necessari controlli che ne attestassero la utilità e fattibilità senza pericolo per la propria incolumità fisica;
- che, nonostante le contestazioni avanzate dal dipendente, il datore di lavoro ne aveva impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa, senza sottoporlo ad un regolare procedimento di accertamento di eventuali violazioni disciplinari, tali da giustificare la privazione dello stipendio e di ogni emolumento dal 28.02.2022 al 31.3.2022, per assenza ingiustificata ex D.L. 127/21, per la complessiva somma di € 2.030,15 (mediante trattenute mensili sullo stipendio a decorrere dal mese di giugno 2022 al febbraio 2023); - che il
Cont provvedimento di sospensione adottato dall' era illegittimo per mancato rispetto della procedura dettata dall'art. 1 comma 2 dell'art. 4 – ter del D.L. 44//2021 integrato dal D.L.
172/2021, il quale prevedeva l'obbligo di invito formale rivolto al dipendente, con assegnazione di giorni 5 per gli adempimenti previsti dal successivo comma 3 con termine di
20 giorni dalla data della comunicazione sopra detta per l'adempimento eventuale;
- che vi era stata anche la violazione da parte del datore di lavoro del regolamento UE 953/2021 e dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; - che il datore di lavoro aveva violato l'obbligo di adibire il lavoratore, sprovvisto di vaccinazione anti-Covid19, a mansioni diverse e senza decurtazione della retribuzione;
- che rivendicava il proprio diritto a non sottoporsi ad un obbligo vaccinale con sieri sperimentali che, in assenza di preventivi e necessari controlli sull'utilità e fattibilità senza pericolo per l'incolumità fisica del dipendente, ne avrebbero potuto compromettere il proprio buono stato di salute;
- che il proprio contratto di lavoro e il CCNL di categoria non contemplavano l'obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori per accedere al proprio posto di lavoro, prevedendo, al contrario, in caso di violazione disciplinare da parte di un dipendente, procedimenti disciplinari e sanzioni ben determinati e non derogabili e che, dunque, il ricorrente aveva diritto la pagamento della retribuzione illegittimamente non versata.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “accertare e dichiarare che il CCNL di categoria che regolamenta il rapporto di lavoro del ricorrente quale dipendente subordinato a tempo indeterminato dell' non Controparte_1 contempla l'obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori per accedere al proprio posto di lavoro e ancor meno ad obbligo vaccinale” e “Che in detto CCNL di categoria eventuali sanzioni disciplinari a carico dei dipendenti sono analiticamente indicati ed inderogabili ed i procedimenti sanzionatori sono regolamentati e non derogabili”; 2)
“accertare e dichiarare che in violazione delle norme infra richiamate e del CCNL di
2 categoria parte resistente ha adottato un procedimento sanzionatorio nullo ed ha inflitto una sanzione disciplinare illegittima e non contrattualmente contemplata”; 3) ”accertarsi e dichiarare pertanto illegittima la sospensione del ricorrente dal lavoro a decorrere dal
28.02.2022 al 31.3.2022 e condannare il datore di lavoro resistente al pagamento e alla restituzione delle trattenute mensili dello stipendio in favore del ricorrente della retribuzione globale di fatto dal momento della sospensione sino al ripristino della stessa, nella misura indicata e documentata pari ad euro 2.030,15, oltre interessi e rivalutazione”
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la Controparte_1
(in persona del Direttore Regionale pro-tempore), la quale
[...] Controparte_1
contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo, in particolare: - che, a seguito del controllo effettuato alle ore 11.30 del 28 febbraio 2022 da (dipendente della , incaricato delle Testimone_1 Parte_2
“verifiche della certificazione verde COVID-19 per utenza (c.d. 'green pass') e per dipendenti ante e over 50 anni (c.d. super green pass)” dalla Direttrice provinciale pro-tempore di con atto dispositivo n. 4/2022, n. 5895 R.U. del 31.01.2022, era emerso che la CP_1 certificazione verde del ricorrente era “non più valida (esito verifica colore rosso)”, giusta segnalazione acquisita al n. 825 R.I. del 28/02/2022 e, pertanto, al era stato inibito Pt_1
l'accesso alla sede dell'Ufficio di organica appartenenza;
- che la Direttrice provinciale pro- tempore di , come previsto dal DL 21 settembre 2021, n. 127 e tenuto conto delle CP_1
disposizioni fornite a tutto il personale dipendente le informazioni necessarie in materia e impartite le dovute indicazioni (atti dispositivi n. 37/2021, n. 82058 R.U. del 14.10.2021, n.
45/2021, n. 93359 R.U. del 30.11.2021, n. 53/2021, n. 102057 R.U. del 28.12.2021 e n.
4/2022, allegati sia al ricorso che alla memoria di costituzione), provvedeva a comunicare al
, con provvedimento n. 831 R.I. del 28/02/2022, di aver registrato la sua assenza Pt_1 ingiustificata, “senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, a partire dal giorno 28 febbraio 2022” ma con sospensione dalla retribuzione fino all'acquisizione di valida certificazione verde, dandone comunicazione, come previsto dalle disposizioni interne, anche alla resistente Direzione Regionale;
- che il provvedimento veniva confermato con nota n. 19002 R.U. del 15.03.2022, anche a seguito delle contestazioni mosse dal lavoratore;
- che, successivamente, la Direzione provinciale, avendo rilevato in data
04.04.2022 il possesso di una certificazione verde Covid-19 valida da parte del , gli Pt_1 comunicava l'interruzione del periodo di assenza ingiustificata con effetto immediato con nota n. 1160 R.I. del 04.04.2022, dandone comunicazione, come previsto dalle disposizioni interne, anche alla e, con nota n. 25821 R.U. del 04.04.2022, richiedeva Controparte_1
3 alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Siracusa “di non effettuare più le trattenute stipendiali”, stante che “Dalla data del 4 aprile 2022, la suddetta assenza ingiustificata è cessata”.
La resistente evidenziava, altresì, in diritto: - che il DL 21 settembre Controparte_1
2021, n. 127 (recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), convertito, con modificazioni, dalla l. 19 novembre 2021, n. 165, all'art. 1 (rubricato “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”), aveva introdotto l'obbligo per il “personale delle amministrazioni pubbliche […], ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2” del DL 22 aprile 2021, n. 525, “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni” ed era stato stabilito, per i datori di lavoro,
l'obbligo di “verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2” e di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle predette verifiche “anche a campione” - “prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro”, nonché di individuare “con atto formale gli eventuali soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni”; - che, con il DL 7 gennaio 2022 n. 1 (recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”), l'art. 1 aggiungeva l'art.
4-quater al DL 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2021, n. 76 ed estendeva, a decorrere dalla sua entrata in vigore (08.01.2022) e fino al 15.06.2022, l'obbligo vaccinale ivi specificato “ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età [...]”, ovvero, per brevità, ai cittadini
“ultracinquantenni”, salvo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari emanate in materia dal Ministero della Salute;
- che, per effetto del nuovo art.
4-quinquies del DL n. 44/2021 - parimenti introdotto dall'art. 1 del DL n. 1/2022 - i lavoratori che avevano compiuto il cinquantesimo anno di età, o che lo avrebbero compiuto successivamente all'entrata in vigore del ripetuto suddetto DL n. 1/2022,
a decorrere dal 15.02.2022, “per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio
4 nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021”, ossia il c.d. “green pass rafforzato”; - che, dunque, dal
15.02.2022, la verifica del green pass doveva essere fatta in modalità “base” (attestante la guarigione dall'infezione o la vaccinazione o anche un valido esito negativo del tampone) per i lavoratori dipendenti con età anagrafica inferiore ai 50 anni, e in modalità “rafforzata”
(attestante esclusivamente la guarigione dall'infezione o la vaccinazione) per i lavoratori dipendenti con età anagrafica uguale o superiore ai 50 anni;
- che tuttavia tale modalità rafforzata veniva meno con il DL n. 24 del 24 marzo 2022 (art. 8 comma 6), entrato in vigore il 25.033.2022 e convertito, con modificazioni, dalla l. 19 maggio 2022, n. 52; - che il predetto comma 4 dell'art.
4-quinquies, statuiva che “I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. [...]”; - che, dunque, la
Direzione provinciale di aveva agito nel rispetto della normativa vigente e, difatti, a CP_1 seguito dell'esibizione da parte del Bulla in data 04.04.2022 di un valido certificato green pass, decretava, in pari data, la fine del periodo di assenza ingiustificata del lavoratore;
- che, inoltre, nessun rilievo avevano le contestazioni in ordine alla mancata previsione dell'obbligo vaccinale e delle conseguenti sanzioni nel contratto di lavoro e nel CCNL di categoria;
- che,
Cont contrariamente a quanto asserito da controparte, l' non aveva disposto l'impugnato provvedimento di assenza ingiustificata dell'odierno ricorrente “in base al disposto dell'art.
4-ter, c. 3, dl 44/21”, bensì ai sensi dei commi 1 e 4 dell'art.
4-quinquies del DL n. 44/2021 nel testo all'epoca vigente;
- che le doglianze in ordine alla mancata possibilità di effettuare accertamenti sanitari prima dell'inoculazione del vaccino non potevano essere rivolte al datore di lavoro, che non aveva alcuna competenza in materia e si era limitato ad applicare la normativa vigente.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025.
*******
5 Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, non richiede la presenza soggetti diversi dai difensori, dalle parti, pubblico ministero dagli ausiliari del giudice… con il provvedimento cui sostituisce l'udienza giudice assegna un termine perentorio … per delle note. ciascuna parte costituita opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dalla Direzione
Provinciale dell' di , presso cui il ricorrente prestava servizio, a Controparte_1 CP_1 causa del mancato rispetto dell'obbligo vaccinale, ai sensi del Decreto-legge 6 agosto 2021,
n. 111, convertito in Legge 24 settembre 2021, n. 133, nonché del DL 21 settembre 2021, n.
127 (recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”), convertito, con modificazioni, dalla l. 19 novembre 2021, n. 165, all'art. 1 (rubricato “Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico”) e del conseguente diritto del ricorrente alla retribuzione non corrisposta per effetto del provvedimento di assenza
Cont ingiustificata adottato dal di . CP_1
Il ricorrente, destinatario del provvedimento di sospensione per inadempimento dell'obbligo vaccinale, ha lamentato l'illegittimità del provvedimento per diversi ordini di ragioni:
1. mancata previsione nel proprio contratto di lavoro e nel CCNL di categoria di alcun obbligo di sottoporsi a trattamenti sanitari obbligatori per accedere al proprio posto di lavoro e rigidità delle sanzioni disciplinari applicabili al lavoratore;
2. mancato rispetto della procedura dettata dall'art. 1 comma 2 dell'art. 4 – ter del D.L.
44//2021 integrato dal D.L. 172/2021, il quale prevedeva l'obbligo di invito formale rivolto al dipendente, con assegnazione di giorni 5 per gli adempimenti previsti dal
6 successivo comma 3 con termine di 20 giorni dalla data della comunicazione sopra detta per l'adempimento eventuale;
3. violazione da parte del datore di lavoro del regolamento UE 953/2021, dell'art. 3 della
Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;
4. mancata adibizione del lavoratore, sprovvisto di vaccinazione anti-covid19, a mansioni diverse e senza decurtazione della retribuzione.
Le doglianze del ricorrente si palesano tutte infondate.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il richiamo al proprio contratto di lavoro e al CCNL ai fini dell'individuazione dell'obbligo vaccinale è infondato, atteso che l'obbligo vaccinale è stato introdotto dalle richiamate normative emergenziali aventi carattere speciale ed eccezionale.
Ciò posto, per entrare nel merito delle ulteriori eccezioni sollevate dal ricorrente, giova ricostruire il quadro normativo di riferimento.
La questione oggetto del presente giudizio è regolata dalla normativa speciale, dettata dal
D.L. n. 44/2021 del 01.04.2021 e dal n. 172/2021 del 27.11.2021, introdotta durante la pandemia da Covid-19 per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento della diffusione del virus e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, soprattutto per le categorie più fragili, in termini di profilassi e di copertura vaccinale.
In particolare, l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario disponendo al comma 1 che “In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.” e
7 al comma 2 che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.”.
Il medesimo articolo nei successivi commi ha disposto che “4. … le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi (degli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario). Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-
CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma
2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.
6. Decorsi
i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6,
8 con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.
Successivamente, il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, rubricato “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.
L'art. 1 del citato D.L ha, infatti, previsto che “al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la
Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. (…). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute” ed, inoltre, che “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo
9 periodo non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominati”.
A norma di quanto sopra, dunque, il possesso della certificazione verde (ad esclusione dei soggetti esentati) e la sua esibizione erano condizioni da soddisfare al momento dell'accesso al luogo di lavoro, in assenza delle quali il lavoratore doveva essere considerato assente ingiustificato senza alcuna possibilità di essere adibito a mansioni differenti né al lavoro agile.
Tale obbligo costituiva un preciso dovere di ciascun dipendente, a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.
Con il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 (recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”), con l'art. 1 si aggiungeva l'art.
4-quater al DL 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, estendendo, a decorrere dalla sua entrata in vigore (08.01.2022) e fino al 15.06.2022, l'obbligo vaccinale anche ai cittadini
“ultracinquantenni”, salvo che in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari emanate in materia dal
Ministero della Salute;
inoltre, con il nuovo art.
4-quinquies del DL n. 44/2021 - parimenti introdotto dall'art. 1 del DL n. 1/2022 - i lavoratori che avevano compiuto il cinquantesimo anno di età, o che lo avrebbero compiuto successivamente all'entrata in vigore del ripetuto suddetto DL n. 1/2022, a decorrere dal 15.02.2022, “per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9 comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021”, ossia il c.d. “green pass rafforzato”; dunque, per tale categoria di cittadini la certificazione verde era valida solo in caso di vaccinazione o di guarigione da Covid 19 e non anche, come per i cittadini di età compresa tra i 35 e 50 anni, anche in caso di esito negativo del test anti Covid 19.
Semplificando, il DL n. 127 del 2021 e il DL 1/2022 hanno ampliato la platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione e hanno disposto una modalità rafforzata del controllo dei green pass per i cittadini ultracinquantenni, prevedendo per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni che l'atto di accertamento dell'inadempimento da parte del lavoratore pubblico doveva essere registrato quale assenza ingiustificata, con interdizione ai luoghi di lavoro e sospensione della retribuzione fino all'effettiva esibizione di valida certificazione verde.
10 Tali disposizioni sono state, tutte, inserite tra le misure in materia di tutela della salute adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, valutata come
“pandemia” dalla dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dell'11 marzo 2020, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.
Come già osservato dal Giudice delle Leggi, “Il D.L. n. 44 del 2021, come convertito, in particolare, era volto, tra l'altro, a disciplinare in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite. … La relazione al D.L. n. 44 del 2021 affermava, così, che "in considerazione dei dati sulla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, in termini di numero di casi e dell'indice di trasmissibilità dell'infezione, nonché in relazione al tasso di occupazione delle strutture ospedaliere e dei reparti di terapia intensiva, è ormai evidente come la vaccinazione costituisca un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva". In prosieguo la relazione aggiungeva: "l'introduzione di un siffatto obbligo per le categorie professionali considerate nasce dalla constatazione che la vaccinazione degli operatori sanitari, unitamente alle altre misure di protezione collettiva e individuale per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle strutture sanitarie e negli studi professionali, ha valenza multipla: consente di salvaguardare l'operatore rispetto al rischio infettivo professionale, contribuisce a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e serve a difendere l'operatività dei servizi sanitari, garantendo la qualità delle prestazioni erogate, e contribuisce a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica"” (così, in motivazione,
Corte Cost. n.15/2023 cit.).
Tale orientamento deve essere condiviso anche con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni, in quanto, in linea di continuità con la ratio del D.L. n. 44/2021, il DL n.
127/2021, come convertito, ha prorogato la durata dell'obbligo vaccinale, quale strumento di salute pubblica e di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni rivolte alla comunità, estendendola di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021, e ha ampliato la platea dei destinatari dell'obbligo di vaccinazione.
La normativa emergenziale richiamata non risulta, inoltre, essere in contrasto con la normativa costituzionale e comunitaria, atteso che, con la recente sentenza n. 15/2023 del
09.02.2023 (conforme anche alle successive nn. 156/2023 del 20.07.2023, 185/2023 del
05.10.203 e 186/2023 del 09.10.2023), la Corte Costituzionale, interrogata sui profili di costituzionalità concernenti l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
11 CO (in particolare degli artt. 4, commi 1, 4, 5 e 7; 4-bis, comma 1; e 4-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio
2021, n. 76, come rispettivamente introdotti e modificati, gli artt.
4-bis e 4-ter, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 e successive modifiche) ha affermato che la scelta del legislatore finalizzata al contenimento della diffusione del virus non presenta irragionevolezza né può ritenersi sproporzionata alla luce della emergenza epidemiologica e delle risultanze scientifiche all'epoca disponibili, argomentando che “Giova preliminarmente ricordare che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, l'imposizione di un trattamento sanitario, e di un obbligo vaccinale, in particolare, può ritenersi compatibile con l'art. 32 Cost., al ricorrere di tre presupposti: «a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza n. 307 del 1990); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992)»
(sentenza n. 258 del 1994; nello stesso senso, sentenza n. 5 del 2018).(…) il contemperamento del diritto alla salute del singolo (comprensivo del profilo negativo di non essere assoggettato a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con l'interesse della collettività costituisce il contenuto proprio dell'art. 32 Cost. (sentenze n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del
1990) e rappresenta una specifica concretizzazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2
Cost., nella quale si manifesta «la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 75 del 1992).
E la sentenza n. 218 del 1994 ha avuto modo di affermare che la tutela della salute implica anche il «dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la
12 sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
10.3.1.– Le misure approntate dal legislatore non possono, nel caso di specie, non essere valutate tenendo conto della situazione determinata da «un'emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari» (sentenza n. 37 del 2021). Peculiarità, si deve sottolineare, risultante anche e soprattutto dalle indicazioni formulate dai competenti organismi internazionali.
Invero, l'OMS, con la dichiarazione del 30 gennaio 2020, ha valutato l'epidemia da COVID-
19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
Successivamente, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, con la dichiarazione dell'11 marzo 2020, l'OMS ha valutato la situazione sanitaria come «pandemia».
L'OMS, la Commissione europea ed altri organismi internazionali si sono impegnati da subito per il coordinamento della ricerca scientifica e la successiva somministrazione del vaccino.
Già il 20 aprile 2020 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione volta a consentire che gli Stati agissero in modo unito e coordinato contro la pandemia, auspicando un rafforzamento della cooperazione internazionale finalizzata in particolare alla ricerca di trattamenti farmacologici specifici.
Il 19 maggio 2020 l'Assemblea dell'OMS ha invitato gli Stati membri a promuovere attività di ricerca volte alla scoperta di un vaccino da rendere disponibile alle popolazioni di tutti gli
Stati.
La Commissione europea, quindi, ha elaborato una strategia comune per l'impiego dei vaccini attraverso le Comunicazioni del 17 giugno 2020 (Strategia dell'Unione europea per i vaccini contro la Covid-19) e del 15 ottobre 2020 (Preparazione per le strategie di vaccinazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19).
Il Consiglio d'Europa ha poi approvato la risoluzione n. 2361/2021 del 27 gennaio 2021, relativa alla distribuzione e alla somministrazione dei vaccini, sottolineando la necessità della massima collaborazione fra gli Stati per assicurare una campagna vaccinale efficiente.(…) È importante sottolineare sin d'ora che l'obbligo di vaccinazione è stato gradualmente introdotto dal legislatore solo dopo alcuni mesi dall'avvio della campagna vaccinale di cui al citato piano, tenendo conto, evidentemente, della non completa adesione allo stesso nell'ambito delle categorie interessate. Il legislatore ha quindi reputato necessaria l'imposizione dell'obbligo «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza» (art. 4, comma
13 1, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito). È costante, infatti, nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione per cui il sindacato sulla non irragionevolezza della scelta del legislatore di incidere sul diritto fondamentale alla salute, anche sotto il profilo della libertà di autodeterminazione, va effettuato alla luce della concreta situazione sanitaria ed epidemiologica in atto. Invero, nelle ipotesi di conflitto tra i diritti contemplati dall'art. 32
Cost., la discrezionalità del legislatore «deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte» (sentenze n. 5 del
2018 e n. 268 del 2017). Significative sono altresì le «acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n.
282 del 2002)» (sentenza n. 5 del 2018).
Un intervento in tali ambiti, dunque, «non potrebbe nascere da valutazioni di pura discrezionalità politica dello stesso legislatore, bensì dovrebbe prevedere l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi – di norma nazionali o sovranazionali –
a ciò deputati» (sentenze n. 162 del 2014 e n. 8 del 2011), anche in ragione dell'«“essenziale rilievo” che, a questi fini, rivestono “gli organi tecnico-scientifici” (cfr. sentenza n. 185 del
1998); o comunque dovrebbe costituire il risultato di una siffatta verifica» (sentenza n. 282 del 2002).
Di tali presupposti risulta, del resto, essere stata pienamente consapevole l'autorità competente in materia. Si legge, infatti, nel Piano strategico nazionale dei vaccini approvato con il citato d.m. 12 marzo 2021, che «[L]e raccomandazioni [sui gruppi target a cui offrire la vaccinazione] saranno soggette a modifiche e verranno aggiornate in base all'evoluzione delle conoscenze e alle informazioni su efficacia vaccinale e/o immunogenicità in diversi gruppi di età e fattori di rischio, sulla sicurezza della vaccinazione in diversi gruppi di età e gruppi a rischio, sull'effetto del vaccino sull'acquisizione dell'infezione, e sulla trasmissione o sulla protezione da forme gravi di malattia […]».
In applicazione di questi princìpi, la Corte Costituzionale ha attenzionato il costante adeguamento della disciplina in esame all'andamento della situazione epidemiologico- sanitaria e all'evoluzione delle conoscenze medico-scientifiche, che ha investito l'efficacia della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 e della sicurezza, e ravvisata la coerenza con il dato medico-scientifico che ha attestato la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, ha ritenuto non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente,
14 atteso che “Già la sentenza n. 114 del 1998, infatti, ha chiarito che quando la scelta legislativa si fonda su riferimenti scientifici, «perché si possa pervenire ad una declaratoria di illegittimità costituzionale occorre che i dati sui quali la legge riposa siano incontrovertibilmente erronei o raggiungano un tale livello di indeterminatezza da non consentire in alcun modo una interpretazione ed una applicazione razionali da parte del
Co giudice».(…) gli stessi dati esposti nei rapporti dell' menzionati nell'ordinanza di rimessione, lungi dall'evidenziare la inutilità dei vaccini, dimostrano come, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino – intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati – sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale. «[I]n presenza di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque (sentenza n. 127 del 2022)», la decisione del legislatore di introdurre l'obbligo vaccinale in esame (nei limiti soggettivi e temporali di cui si è detto) non può, dunque, reputarsi irragionevole, in quanto è sorretta dalle indicazioni delle competenti
Autorità nazionali e sovranazionali alla luce della gravità della situazione che tale vaccinazione era destinata ad affrontare.
La scelta si è rivelata, altresì, ragionevolmente correlata al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus attraverso la somministrazione dei vaccini.(…) In base a tali considerazioni, l'imposizione di un obbligo vaccinale selettivo, come condizione di idoneità per l'espletamento di attività che espongono gli operatori ad un potenziale rischio di contagio, e dunque a tutela della salute dei terzi e della collettività, si connota quale misura sufficientemente validata sul piano scientifico. 11.2. - Può quindi affermarsi che le disposizioni qui censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”.
I Giudici della Consulta hanno poi precisato che “… la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81
15 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività.
12.2.– Il diritto fondamentale al lavoro, garantito nei principi enunciati dagli artt. 4 e 35
Cost., avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.
Non è dunque in discussione il diritto del lavoratore, esercente una professione sanitaria o operatore di interesse sanitario, o impiegato in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, che non abbia inteso assolvere all'obbligo vaccinale, di rendere la propria prestazione lavorativa. È piuttosto da verificare se il legislatore, disponendo la sospensione del lavoratore dal servizio fino all'assolvimento di detto obbligo, o fino al completamento del piano vaccinale nazionale, o ancora fino al termine stabilito dalla stessa normativa, pur nell'ampio margine di apprezzamento di cui dispone al fine di dettare i tempi ed i modi del bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost., abbia trascurato il rispetto dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza (sentenze n. 125 del 2022, n. 59 del 2021 e n. 194 del 2018). Il che, per le ragioni esposte (supra, punti 11.1. e seguenti), deve escludersi”
Quanto alla sospensione dalla retribuzione per il lavoratore sospeso dal lavoro a causa del mancato adempimento all'obbligo vaccinale, i Giudici hanno precisato che “nel meccanismo degli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, e sue successive modifiche, la mancata sottoposizione a vaccinazione ha determinato la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore ha rappresentato per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale.
L'effetto stabilito dalle norme censurate, secondo cui al lavoratore che decida di non sottoporsi alla vaccinazione non sono dovuti, nel periodo di sospensione, «la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati», giustifica, pertanto, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare (in misura non superiore alla metà dello stipendio, come, ad esempio, previsto per gli impiegati civili dello Stato dall'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957, e in altri casi dalla contrattazione collettiva), considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
16 14.3.– In sostanza, poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta.
14.4.– L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale a ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato. Questa interpretazione non può comunque dirsi costituzionalmente illegittima con riguardo al diverso trattamento riservato alle situazioni del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in base all'art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)”.
I rilievi che precedono non trovano confutazione in sede di diritto comparato: difatti, la Corte
Costituzionale, al riguardo, ha sottolineato la tendenziale omogeneità della soluzione, adottata in altri Paesi, nel senso della obbligatorietà della vaccinazione legata a certe professioni, condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il Conseil d'État, sezioni V e VI riunite, 28 gennaio 2022, n. 457879 che, al paragrafo 12, ha sottolineato che, in caso di accertato inadempimento degli obblighi vaccinali, la sospensione del rapporto rappresenta “una conciliazione non manifestamente squilibrata fra le esigenze costituzionali discendenti dal diritto al lavoro e al diritto alla tutela della salute”, in quanto si tratta di “scelta – che non riveste natura sanzionatoria – (ma) si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus” e, comunque, destinata a cessare al venir meno dell'inadempimento
17 dell'obbligo e, in ogni caso, dello stato di crisi epidemiologica. Peraltro, “L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
In questa prospettiva, nell'ottica del bilanciamento dei valori coinvolti, alla luce di una positiva valutazione della proporzionalità e ragionevolezza della scelta effettuata dal legislatore di imporre l'obbligo vaccinale (entro i limiti soggettivi e temporali vagliati criticamente dal Giudice delle Leggi) in rapporto al fine perseguito di ridurre la circolazione del virus proprio attraverso la somministrazione dei vaccini, tenuto conto del contesto epidemiologico e dei dati scientifici acquisiti (ed attestanti, soprattutto nella fase iniziale della campagna di vaccinazione, l'efficacia del vaccino - intesa quale riduzione percentuale del rischio rispetto ai non vaccinati - sia stata altamente significativa tanto nel prevenire l'infezione da SARS-CoV-2, quanto nell'evitare casi di malattia severa;
e come tale efficacia sia aumentata in rapporto al completamento del ciclo vaccinale) i Giudici della Consulta hanno evidenziato che l'estensione dell'obbligo vaccinale anche agli operatori del settore scolastico (così come ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie o uffici pubblici) ha costituito attuazione dell'art. 32 Cost., inteso quest'ultimo come comprensivo del dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, prevenendo il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2 in danno delle categorie più fragili.
Quanto all'eccepita violazione della normativa europea, si osserva come la direttiva della
Commissione Europea del 3.06.2020 n. 739/2020, recepita in Italia dall'art. 4 D.L. n. 125 del
2020, convertito in L. 159/2020, ha espressamente incluso il tra gli agenti Parte_3 biologici da cui è obbligatoria la protezione anche nell'ambiente lavorativo, in linea con quanto già previsto dal disposto generale di cui all'art. 2087 c.c. e dal TU in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, d.lgs. n. 81/2008.
Nella fattispecie in esame, è stato sospeso dal servizio con correlativa Parte_1
sospensione anche della retribuzione, a seguito del riscontro di non possesso della certificazione verde e della mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale imposto ex art. 4 quater DL n. 44/2021, a decorrere dal 28 febbraio 2022, e successivamente è stato riammesso in servizio, a partire dal 4 aprile 2022; la procedura adottata dall' Controparte_1
Direzione Provinciale di risulta essere legittima e adottata in conformità alla CP_1
18 normativa attinente il controllo sul possesso della certificazione verde;
inoltre, non risulta che il ricorrente si sia munito o abbia esibito all'amministrazione di appartenenza una delle certificazioni verdi di cui alla citata disciplina, nè abbia mai adempiuto, sebbene ultracinquantenne, all'obbligo vaccinale imposto dalla normativa stessa, o sia stato validamente esentato dal relativo obbligo;
difatti, lo stesso ha più volte evidenziato in ricorso di godere di ottime condizioni di salute e, dunque, non vi era alcuna motivazione che potesse giustificare una sua esenzione dal possesso e dall'esibizione del green pass.
Per completezza di trattazione giova osservare che i precedenti giurisprudenziali citati e prodotti dal ricorrente a sostegno della propria domanda sono quasi tutti inconferenti nel caso in esame o sono stati oggetto di riforma nei successivi gradi di giudizio. In particolare, la sentenza del Tribunale dell'Aquila n. 136/2023, vertente su questione pressoché analoga a quella in esame e che aveva accolto la prospettazione difensiva del ricorrente dichiarando
“illegittima la sospensione dal lavoro operata dalla parte resistente nel periodo … con ogni conseguenza normativa ed economica”, è stata riformata in appello con la sentenza n.
226/2024.
I Giudici della Corte d'Appello di L'Aquila hanno infatti precisato che “va osservato che le questioni afferenti l'obbligo vaccinale sono state, pressoché integralmente, affrontate e decise dalla Corte costituzionale, nel senso della manifesta infondatezza delle medesime, con le sentenze nn. 14 e 15 del 2023, ribadendo la Consulta che l'art. 32 Cost. non è ostativo, anzi espressamente consente, l'adozione di leggi impositive di un trattamento sanitario (nella specie, vaccinazione). La Corte ha valutato la compatibilità di tale legge con la Carta fondamentale, tenuto conto dei seguenti criteri (Corte cost. n. 14/2023):«a) “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale” (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili” (ivi); c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una “equa indennità” in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n.
210/1992)».
19 L'art. 32 Cost. postula infatti il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo
(anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri e quindi con l'interesse della collettività
(sentenze Corte Cost. n. 5 del 2018, n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). La tutela della salute implica poi «il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano ulteriormente con gli interessi essenziali della comunità, che possono richiedere la sottoposizione della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari».
La Corte costituzionale ha poi espressamente affermato che il legislatore, nel compiere la scelta di imporre l'obbligo vaccinale, si è attenuto a conoscenze medico scientifiche attendibili, fondate su dati medico-scientifici posti a disposizione dalle autorità di settore
(Corte cost. 14/2023 cons. dir. 9 e 10) evidenziando che “il principale dato medico-scientifico garantito dalle autorità istituzionali nazionali ed europee, preposte al settore, è costituito, fin dal momento dell'adozione della disposizione censurata e a tutt'oggi, dalla natura non sperimentale del vaccino e dalla sua efficacia, oltre che dalla sua sicurezza”, dovendosi ritenere che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero di casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021). Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti”, non si sa con quali criteri scelti. Appare evidente, dunque, in coerenza con il dato medico-scientifico che attesta la piena efficacia del vaccino e l'idoneità dell'obbligo vaccinale, rispetto allo scopo di ridurre la circolazione del virus, la non irragionevolezza del ricorso allo stesso «a fronte di “un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che può venire contratto da chiunque”
(sentenza n. 127 del 2022 e n. 171 del 2022), caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio”.
20 La Corte d'Appello ha inoltre chiarito che “Poiché la vaccinazione è stata elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, si è imposto al datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, di adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge. In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro. Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività. Neppure può ritenersi che con la sospensione, il datore di lavoro abbia modificato unilateralmente il rapporto di lavoro, in quanto è stato dato corso ad un obbligo di legge. Il possesso della certificazione verde è in sostanza assimilabile a un onere, o comunque al doveroso ottenimento di un requisito essenziale per la prestazione dell'attività lavorativa, in relazione al quale rimane rispettata l'eventuale volontà del lavoratore di non ottenere il requisito, fermo restando che la certificazione verde è necessaria e anzi indispensabile per poter prestare l'attività lavorativa. La sospensione, in caso di mancato accesso alla certificazione verde, non costituisce, allora, sanzione per inottemperanza all'obbligo, ma soltanto un motivo legittimo di rifiuto della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro, tipizzato normativamente. Al rifiuto legittimo della prestazione del lavoratore, consegue la sospensione del sinallagma contrattuale, rimanendo così sospesa anche la corresponsione della retribuzione, che pertanto non assume alcun carattere sanzionatorio.
Tale interpretazione ha integrato quel giusto contemperamento degli interessi in gioco, rispondendo a esigenze di equità sostanziale e di tutela della salute senza pregiudizio per i superiori interessi dell'amministrazione, attesa l'assenza dal servizio del dipendente e la conseguente non frequentazione dell'ambiente di lavoro da parte dello stesso.
… essendo pacifico tra le parti che l'appellato non aveva adempiuto all'obbligo vaccinale imposto agli ultracinquantenni e non era in possesso del green pass, legittimamente
21 l'amministrazione in data … ha proceduto alla sospensione del medesimo dal servizio e dalla retribuzione…”.
Alla luce di quanto sopra esposto, il provvedimento di sospensione dal servizio (e dalla retribuzione) adottato nei confronti del ricorrente risulta legittimo e non Parte_1 si profila, pertanto, alcun inadempimento da parte dell'amministrazione datrice di lavoro che ha agito in presenza di obblighi di legge che imponevano al datore di lavoro di vietare al lavoratore ultracinquantenne non vaccinato di accedere sul posto di lavoro, di svolgere l'attività lavorativa e di percepire la retribuzione e, per l'effetto, le domande di cui al ricorso vanno rigettate.
Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio, tenuto conto che, al momento dell'instaurazione della presente controversia, le questioni esaminate erano oggetto di oscillante interpretazione nella giurisprudenza di merito composte solo a seguito dei successivi uniformi interventi nomofilattici della Suprema Corte e della Corte
Costituzionale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.07.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 01.08.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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