Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00476/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2025, proposto da AR US, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Picone, Simona Fulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n.182;
per l'ottemperanza
alla sentenza n.1394/2024 del Tribunale di Agrigento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. UC DI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso la ricorrente ha chiesto di dare esecuzione al giudicato formato sulla sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Agrigento ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito il pagamento della somma di euro 2.695,02, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti.
L'Amministrazione resistente non avrebbe dato attuazione al predetto provvedimento.
Parte ricorrente ha, altresì, chiesto la nomina di un Commissario ad acta, affinché provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero.
Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il Collegio rileva come, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, considerato che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti dell’8 agosto 2025.
Risultano, inoltre, espletati gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza, atteso che:
i) la sentenza risulta notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 14 aprile 2025;
ii) il ricorso in ottemperanza è stato notificato all’ente in data 20 agosto 2025, successivamente al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996.
La domanda deve pertanto essere accolta e, conseguentemente, deve essere ordinato all’Amministrazione resistente di dare integrale esecuzione al provvedimento in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate nei limiti precisati in ricorso, insieme con gli accessori ivi individuati e computati ai sensi di legge, pagamento che dovrà avere luogo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
Il Collegio nomina sin d'ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento medesimo, il quale dovrà attivarsi per l'esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora alla scadenza del termine indicato l’amministrazione non abbia ancora adempiuto.
Il medesimo commissario dovrà adottare ogni misura idonea a consentire il dovuto pagamento alla ricorrente degli importi indicati nel provvedimento in epigrafe entro l'ulteriore termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies,comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta):
- ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del Dipartimento medesimo, il quale provvederà a dare esecuzione al titolo in motivazione nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta della ricorrente;
- condanna l’amministrazione resistente a rimborsare in favore della ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 500,00 (euro cinquecento/00), per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO UN, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
UC DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC DI | CO UN |
IL SEGRETARIO