Art. 3. (( PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
((2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale su istanza dell'azienda, da formularsi contestualmente alle richieste di proroga, dispone, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) delle relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo familiare ove spettanti)). ((4)) 3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427. 4. L'ente appaltante o l'azienda che avrebbe potuto prevedere l'evento di cui al comma 1 …
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