Ordinanza cautelare 23 settembre 2022
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00113/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2022, proposto da:
NA EB, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ader – Agenzia delle Entrate – Riscossione non costituita in giudizio
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- dell’intimazione di pagamento n. 01920219000315422000 per l’importo di € 15.970,32
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AG - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 686 del 23 settembre 2022;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa AU O' e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 13 luglio 2022 e depositato in data 19 luglio 2022, la ricorrente impugna l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003154 22000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’importo complessivo di € 15.970,32 a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione per la campagna 2008/2009.
2. La parte ricorrente espone di essere produttrice di latte fresco bovino e di operare da molti anni nel settore della zootecnia e della commercializzazione del prodotto lattiero – caseario e ricorda che “ in ambito CE la commercializzazione del latte è sottoposta, sin dal 1984, ad un regime di contingentamento della produzione, il c.d. regime quote latte ”.
In tale veste è stata recentemente destinataria di “ un sollecito di pagamento di cartelle di pagamento finalizzato alla procedura coattiva esecutiva e di riscossione ”.
Nello specifico le è stato notificato il provvedimento impugnato.
3. Le censure articolate nei confronti del provvedimento impugnato possono così sintetizzarsi:
a) l’intimazione di pagamento impugnata sarebbe affetta da nullità per difetto di motivazione, limitandosi a richiamare la cartella di pagamento su cui si basa senza però allegarla.
Vi sarebbe un’evidente limitazione del diritto di difesa, non essendo neppure esplicitato di quale credito venga richiesto il pagamento, potendo solo supporre che si tratti di multe per prelievo supplementare, considerato l’Ente e l’attività svolta dal ricorrente.
Non sarebbe neppure possibile identificare la campagna lattiera non essendovi alcun riferimento o cenno sul punto;
b) vi sarebbe la violazione degli artt. 8 ter, quater, quinquies della L. n. 33 del 2009 essendo illegittimamente chiesti gli interessi, senza alcuna indicazione delle modalità di conteggio degli stessi sotto il profilo del dies a quo della pretesa e dei tassi applicati. La quota di interessi moratori sarebbe macroscopicamente errata, con vertiginosi aumenti degli stessi, anche per non corretta applicazione dei tassi di interesse previsti dalla normativa eurounitaria, oltre a non essere specificato né il periodo di decorrenza del tasso di interesse né la campagna lattiera cui fare riferimento per il conteggio degli stessi;
c) la parte ricorrente, che non ha mai superato la propria QRI, non avrebbe ricevuto da AGEA alcuna comunicazione di imputazione di prelievo e, pertanto, la pretesa qui azionata sarebbe prescritta per decorso del termine quadriennale, ovvero del termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., o comunque del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
d) la normativa nazionale in materia di calcolo del prelievo supplementare si pone in contrasto con la normativa eurounitaria e vi è una palese violazione da parte del mandante dell’Agente della Riscossione delle statuizioni delle sentenze della Corte di Giustizia UE di data 27 giugno 2029 (Sezione VII 27 giugno 2019 nella causa C-348/18) e del Consiglio di Stato nn. 7726/2019 e 7734/2019 nonché di tutti i successivi arresti del Consiglio di Stato coerenti con tale dictum della Corte UE. Per l’effetto, nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto. Vi sarebbe anche la “ falsità ” dell’intera poderosa mole dei dati produttivi digitalizzati ed utilizzati nel SIAN e nel Registro Nazionale dei debiti. Lo stesso TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza n. 184 del 2020, mai impugnata e passata in giudicato, ha annullato l’intimazione di prelievo supplementare relativa all’annata 2002/2003, proprio in virtù dell’illegittimità per contrasto con la normativa eurounitaria dei meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di rimborso del prelievo in eccesso;
e) l’iscrizione a ruolo sarebbe nulla per carenza di motivazione non essendo consentito al ricorrente verificare con esattezza il calcolo matematico effettuato da AG per determinare l’ammontare del prelievo supplementare ancora dovuto. Sulla base dell’atto impugnato non sarebbe possibile conoscere se gli importi iscritti a ruolo siano stati indicati in cartella al netto dei contributi PAC dovuti alla parte ricorrente, ma non versati perchè recuperati per compensazione in pagamento delle somme dovute per prelievo quote latte.
4. AG si è costituita in giudizio con memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque l’esigenza di disporre di un congruo lasso di tempo per consentire agli Uffici di provvedere a tutte le ricerche necessarie ad individuare le vicende giudiziarie pregresse e gli atti inviati al ricorrente, riservando di svolgere difese più compiute all’esito di tale approfondimento.
5. ADER, ritualmente intimata, non si è costituita.
6. In vista della camera di consiglio del 21 settembre 2022 AG depositava memoria e documenti e la ricorrente, a propria volta, depositava documenti.
7. All’esito della camera di consiglio del 21 settembre 2022 interveniva ordinanza cautelare n. 686 del 23 settembre 2022 la quale rigettava l’istanza cautelare per difetto del requisito dell’attualità del periculum in mora .
In particolare, veniva rilevato come la ricorrente non avesse dimostrato di avere ricevuto atti di esecuzione coattiva del provvedimento impugnato né comprovato l’esistenza di diversi profili di danno grave e irreparabile, anche in ragione dell’esiguità della somma oggetto dell’intimazione.
8. In data 2 novembre 2022 e, successivamente, in data 1 ottobre 2025, in vista dell’udienza pubblica del 6 novembre 2025, AG depositava documenti tra cui una relazione nella quale veniva evidenziato come con sentenza n. 7703/2024 il TAR Lazio avesse annullato l’imputazione di prelievo relativa alla campagna lattiera 2008/2009, disponendo il ricalcolo da parte di AG.
Quest’ultima stava procedendo in tal senso.
Sempre nella relazione AG chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, ricordando altresì come la pendenza del giudizio, nonché la notifica dell’intimazione impugnata e della sottesa cartella di pagamento avessero impedito la decorrenza della prescrizione.
9. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.
Oggetto del ricorso
10. Anche ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, è opportuno richiamare brevemente l’oggetto del presente ricorso.
11. Oggetto del presente ricorso è l’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003154 22000 relativa alla cartella di pagamento n. 300 2018 000000925 400, con la quale è stato chiesto il pagamento della somma di € 15. 970,32 a titolo di “ prelievi latte ”, “ interessi ”, nonché “ oneri di riscossione ” per l’annata lattiero casearia 2008/2009.
Esito dei precedenti contenziosi
12. Come ricordato proprio dalla stessa AG, con riferimento all’annata lattiero casearia di cui all’intimazione impugnata è intervenuta sentenza del TAR Lazio, Sez. V Stralcio, 18 aprile 2024 n. 7703 (R.G. 10525/2009) che, in accoglimento del ricorso, proposto dalla ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, ha annullato per contrasto con il diritto eurounitario la comunicazione AG avente ad oggetto “ Regime quote latte - Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2008/2009 e contestuale comunicazione prelievo imputato ”, con “ conseguente necessità per l’Amministrazione di procedere ad una complessiva attività di rideterminazione del prelievo supplementare dovuto ”
Intervenuto annullamento degli atti presupposti
13. L’intervenuto annullamento degli atti presupposti all’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio ne determina l’illegittimità derivata, trattandosi di atto di riscossione conseguenziale che trovava il proprio fondamento negli atti annullati dalla decisione sopra richiamata.
14. L’obbligo di ricalcolo statuito e comunque derivante dalla sentenza sopra richiamata, intervenuta con riferimento all’annata 2008/2099 di cui all’intimazione sopra richiamata, comporta necessariamente la caducazione di tutti gli atti della serie procedimentale.
15. Come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie “ L’annullamento dell’atto accertativo – quale portato giuridico dell’invalidità caducante – travolge anche gli atti successivi che lo presuppongono. L’invalidità caducante si verifica allorquando il provvedimento annullato in sede giurisdizionale costituisce il presupposto unico ed imprescindibile dei successivi atti consequenziali, esecutivi e meramente confermativi, sicché il suo venir meno travolge automaticamente gli atti successivi specificamente collegati al provvedimento presupposto. L'effetto caducante si produce quando tra i due atti vi sia un rapporto di presupposizione - consequenzialità immediata, diretta e necessaria, nel senso che l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente in assenza di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti ” (cfr. in questi termini ex multis C. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2024 n. 6695).
16. Nel caso di specie è stato tempestivamente impugnato non solo il c.d. atto a valle, intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, deducendo specificamente l’invalidità degli atti presupposti, ma anche gli atti di prelievo che costituivano l’unico presupposto dello stesso, con conseguente invalidità del provvedimento di riscossione qui impugnato.
17. In applicazione dei sopra riportati principi discende l’illegittimità della intimazione di pagamento impugnata per invalidità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
18. AG stessa, in considerazione della decisione del TAR Lazio Sez. V Stralcio, 18 aprile 2024 n. 7703 ha dichiarato che “ sta procedendo al discarico ” della cartella n. 300 2018 000000925 400.
Proprio con riferimento a ciò, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale richiesta non può, però, essere accolta.
Deve rilevarsi, infatti, come, pur a fronte dell’annullamento degli atti presupposti e la dichiarazione sopra riportata, non risulti in giudizio l’intervenuto discarico dell’atto impugnato.
19. Pertanto, il ricorso deve essere deciso nel merito e, conseguentemente, accolto essendo fondato il quarto motivo dello stesso.
L’eccezione di prescrizione
20. Deve essere, poi, scrutinata l’eccezione di prescrizione formulata con il terzo motivo di ricorso.
La sua eventuale fondatezza farebbe venire meno l’obbligo di ricalcolo da parte di AG.
Quest’ultima, peraltro, starebbe procedendo allo stesso, come plurime volte ricordato.
Tale eccezione è, però, infondata sia per quanto riguarda il capitale che gli interessi.
21. A questo proposito, va osservato come la pendenza e la definizione del giudizio relativo agli atti presupposti di cui all’intimazione di pagamento n. 019 2021 90003154 22000 e che ha determinato l’illegittimità derivata della stessa, comporta l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata con conseguente infondatezza del terzo motivo di ricorso.
22. In particolare, può affermarsi che, in conseguenza del giudizio concluso con la sentenza del TAR Lazio, Sez. IV Stralcio, 18 aprile 2024 n. 7703 (R.G. 10525/2009) la prescrizione è stata interrotta e permanentemente sospesa.
23. Sull’interruzione e sull’effetto sospensivo permanente della prescrizione in conseguenza della pendenza di azioni giudiziarie, si richiama quanto già affermato in giurisprudenza: “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere; e ciò anche nei casi in cui il giudizio amministrativo non si concluda con una decisione sul merito, ma con una dichiarazione di estinzione per perenzione (che il ricorrente solo poteva evitare; art. 82 c.p.a.), non potendosi applicare in questo caso l’art. 2945, comma 3, c.c. giacché, tra l’altro, il procedimento analogico richiede la coincidenza di ratio nelle due fattispecie considerate, e la ratio della citata norma è, indiscutibilmente, quella di non favorire il creditore inerte – senza contare che solo il ricorrente può evitare la perenzione. La logica dell’art. 2945, comma 3, c.c. è quella di non avvantaggiare il creditore inerte che attivi un giudizio e poi, potendolo evitare, lo fa estinguere ” (cfr. C. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2025 n. 2086; C. Stato Sez. VI 27 dicembre 2023 n. 11168).
24. Deve, poi, osservarsi che tale effetto si è protratto sino al 18 aprile 2024.
Ciò rende, pertanto, inammissibile per carenza di interesse il terzo motivo di ricorso per quanto riguarda il termine di prescrizione sia con riferimento al capitale che agli interessi.
25. In ogni caso, dovrà tenersi conto anche dei periodi di sospensione di cui all’art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e di cui alla normativa connessa all’emergenza ID (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).
26. Pertanto, nessuna prescrizione può ritenersi maturata né con riferimento al capitale né con riferimento agli interessi.
27. In considerazione del mancato accoglimento dell’eccezione di prescrizione deve essere conseguentemente scrutinato anche il secondo motivo di ricorso.
L’obbligo di ricalcolo che grava su AGEA non fa venir meno l’interesse al motivo in oggetto che non può, pertanto, essere assorbito.
28. Il motivo in questione è, però, infondato e deve essere rigettato.
29. In primo luogo, deve osservarsi come l’intimazione di pagamento impugnata espliciti nel dettaglio il fondamento del credito azionato (cfr. pag. 3 doc. 1 ricorrente).
A questo proposito, può ricordarsi come, per giurisprudenza consolidata, l’atto di intimazione debba ritenersi sufficientemente motivato quando contempli puntualmente l’indicazione delle annate di riferimento del prelievo intimato e della somma dovuta a titolo di capitale ed interessi (cfr. TAR Lazio, Sez. V, 28 febbraio 2024 n.3938; C. Stato, Sez. III, 12 luglio 2021 n. 5281). Gli interessi, infatti, sono determinati secondo regole fissate per legge e la decorrenza è ricavabile dall’art. 30 DPR n. 602/1973, per cui nessuna illustrazione del calcolo degli interessi è dovuta (cfr C. Stato, Sez. VI 19 marzo 2024 n.2635).
30. Infine la tesi dell’azienda ricorrente, secondo la quale vi sarebbe stato un vertiginoso aumento degli interessi di mora, oltre ad essere genericamente formulata, è smentita dalla semplice lettura degli atti impugnati.
31. Possono, invece, essere assorbiti per pregiudizialità logica gli altri motivi di ricorso.
32. In ogni caso, per mera completezza espositiva, può rilevarsi come il primo motivo dovrebbe, comunque, ritenersi infondato, mentre il quinto sarebbe inammissibile, oltreché infondato.
33. Con specifico riferimento al primo motivo, va evidenziato come la mancata allegazione della presupposta cartella, non determini l’illegittimità dell’intimazione di pagamento, dato che quest’ultima assolve solamente alla funzione di sollecito e di atto interruttivo della prescrizione.
Il rinvio alla cartella di pagamento e la riproduzione di alcune informazioni di dettaglio sul debito forniscono all’intimazione di pagamento un supporto adeguato, garantendo il livello di motivazione richiesto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (cfr. TAR Brescia, Sez. II, 31 agosto 2023, n. 687).
Parte ricorrente, oltretutto, non ha neppure affermato o dedotto di non avere ricevuto la cartella esattoriale cui si riferisce l’intimazione, limitandosi solo genericamente a prospettare un vizio di motivazione del tutto inconfigurabile, come sopra evidenziato.
34. Quanto al quinto motivo di ricorso, come già ricordato, lo stesso sarebbe comunque, in primo luogo, inammissibile per la genericità con la quale è formulato.
Tale motivo dovrebbe ritenersi, altresì, infondato essendo privo di un adeguato supporto probatorio in ordine al presupposto dell’intervenuta compensazione. Sotto tale ultimo profilo, infatti, appare sufficiente ricordare come per giurisprudenza consolidata «[l]a dichiarazione di intervenuta compensazione è possibile solo se l’importo degli aiuti PAC trattenuti sia individuato in modo certo (v. CS Sez. II 23 agosto 2019 n. 5858). La compensazione deve quindi essere dedotta in giudizio mediante inequivoche attestazioni provenienti dagli organismi pagatori regionali, o essere accertata nei confronti degli stessi previa integrazione del contraddittorio. Se non adeguatamente documentata, la compensazione con gli aiuti PAC rimane un argomento generico, non opponibile nella procedura di recupero del prelievo supplementare. Lo stesso vale per gli importi eventualmente versati nel corso delle procedure di rateizzazione» (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 gennaio 2023, n. 50 )” (cfr. in termini TAR Lazio, Sez. V, 28 febbraio 2024 n. 3938).
Conclusioni
36. Conclusivamente deve accogliersi il quarto motivo di ricorso con conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata per illegittimità derivata dagli atti presupposti, annullati in sede giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario.
37. Alla luce delle sopra esposte ragioni, deve essere annullata l’intimazione di pagamento impugnata, fermo restando il riesercizio del potere da parte di AG e la conseguente attività di rideterminazione.
Sulle spese del presente grado di giudizio
38. La peculiarità del contenzioso e l’intervenuto annullamento degli atti presupposti nel corso del giudizio, oltre alla soccombenza in punto di prescrizione, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) lo accoglie nei termini di cui in motivazione;
b) dispone la compensazione delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RO, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
AU O', Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU O' | MA RO |
IL SEGRETARIO