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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 05/12/2024, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1899/2022 R.G., alla quale è stata riunita la n. 1931/2022 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marino Parte_1
-RICORRENTE-
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avvocato Ilario Antonio Sorace
-RESISTENTE-
oggetto: malattia professionale – indennizzo/rendita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, il ricorrente in epigrafe ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola per sentir dichiarare il carattere professionale delle patologie da cui è affetto e meglio descritte in atti, essendo le stesse state causate dalle attività, dapprima di fabbro, svolta per oltre 15 anni, e poi di operaio-manovale, espletata per un anno, con le modalità di tempo e di luogo meglio specificate in ricorso, nonché per sentir conseguentemente condannare l' alla costituzione di una rendita - o in via CP_1
1 subordinata alla corresponsione di un indennizzo - in misura corrispondente alla propria inabilità.
Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'improponibilità in parte qua CP_1
della domanda, in quanto in sede amministrativa erano state denunciate come pretese malattie professionali soltanto talune patologie, e nel merito insistendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello più recente, recante n. di r.g.
1931/2022, acquisita la documentazione offerta dalle parti, esperite le prove orali per come richieste e ammesse, espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità in parte qua della domanda avanzata dall' assicuratore. CP_1
Sul punto, è giusto il caso di osservare che l'assicurato, nella denuncia all' non CP_1 ha l'onere di qualificare la malattia per cui chiede tutela, ma solo di descrivere i sintomi che avverte (Cass. 23533/16). Sicché la domanda giudiziale deve ritenersi proponibile se la malattia accertata in giudizio, seppur non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata (Cass. 5600/1997: “L'art. 53 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 non prevede un obbligo dell'assicurato di qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive soltanto che alla denuncia sia allegata una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata e di quella rilevata dal medico certificatore;
ne consegue che non può essere considerata nuova, sia in sede di procedura amministrativa che in sede giudiziaria, una domanda di prestazione assicurativa per una malattia professionale la quale, ancorché non coincidente con quella denunciata, rientri pur sempre nel quadro della sintomatologia allegata e sia relativa alla lavorazione dedotta, trattandosi in tal caso di mera qualificazione sub specie iuris del fatto costitutivo allegato, consentita, in sede giudiziaria, anche al giudice d'appello, previo esperimento, se necessario, di nuova consulenza.”).
2 2.2. Nel merito, l'escussione testimoniale ha confermato che parte ricorrente ha svolto dapprima l'attività di “fabbro” e successivamente quella di operaio-manovale con modalità di tempo e di luogo sostanzialmente corrispondenti a quelle descritte dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo (cfr. dichiaraz. testimoniali verb. d'ud. del
25.01.2024).
Disposta CTU medico-legale (bozza inviata dal CTU alle parti in data 13.07.2024), con procedimento logico immune da vizi, che questo giudice condivide, il consulente tecnico d'ufficio è giunto alla conclusione che vi è nesso eziologico tra l'attività lavorativa e le patologie riportate dal ricorrente - “Lombalgia persistente con episodi ricorrenti di sciatalgia sinistra da instabilità vertebrale ed ernie discali L3-L4, L4-L5 e L5-S1, operato. Cervicalgia da spondilo unco artrosi, discopatie multiple. Ipoacusia bilaterale neurosensoriale di grado medio, maggiore per le alte frequenze con picco massimo 4000 hz come da trauma acustico cronico - concludendo per il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 20% derivante dalle patologie sofferte, che si inquadrano come dipendenti in termini eziologici con l'attività lavorativa espletata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (cfr. ampiamente elaborato peritale).
Alla stregua delle superiori considerazioni, ritiene il Tribunale che le patologie accertate in capo alla parte ricorrente siano derivate da causa di lavoro, con conseguente diritto della predetta parte all'indennizzo in rendita ex art. 13 D.lgs. 38/2000 nella misura complessiva del 20%.
L' resistente va, quindi, condannato al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 20%.
Considerato che l'art. 16, comma 6, l. 412/91 ha introdotto il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione per i crediti verso soggetti gestori di forma di previdenza e di assistenza, sulla prestazione economica de qua, in quanto sorta successivamente al
31.12.1991, va computata la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (cfr. C. Cost. 196/1993. La previsione di legge in esame, da ultimo, è stata confermata dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 37/2018, con applicazione dei valori minimi, tenuto conto della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza
3 sociale) e del valore della causa (scaglione 5.201 – 26.000 €), con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c.. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara, in conseguenza della malattia professionale accertata, il diritto di parte ricorrente all'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 20%;
2) condanna, conseguentemente, l' a corrispondere a parte ricorrente CP_1
l'indennizzo in rendita per le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica nella misura del 20%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei scaduti, come per legge;
3) Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € CP_1
2.697,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario del ricorrente;
4) Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Paola, 05.12.2024.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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