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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/11/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
FA RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 576/2024 degli Affari Contenziosi
Civili promossa da:
(C.F. ), rappresentata, assistita e difesa, Parte_1 C.F._1 come da procura depositata separatamente dall'Avv. Fabrizio Giorgini del Foro di Roma e dall'Avv. Alessio Maselli ed elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avvocato Fabrizio Giorgini, sito in Roma, Via Giovanni Battista Tiepolo n.
21 attrice contro
con sede in 1102 CT Amsterdam (Paesi Bassi), Bijlmerdreef CP_1
106, e sede secondaria in Milano (MI) Viale Fulvio Testi n. 250 (C.F. e P. IVA n.
) iscritta presso la Camera di Commercio di Milano al n. 1446792, P.IVA_1 in persona dei Procuratori , nato a [...]-EE) Controparte_2 il 6.04.1971, (C. F. ), nata a [...] il CodiceFiscale_2 Parte_2
12.05.1973, (C. F. ), , nata a [...] C.F._3 Parte_3
(MI) il 28.06.1983, (C. F. ), nato a C.F._4 Parte_4
LL (CR) l' 1.02.1974, (C. F. ), muniti dei poteri ad C.F._5 essi conferiti con procura rilasciata il 25.07.2023 ed autenticata nelle firme dal candidato notaio quale vice del notaio Persona_1 [...] di Amsterdam in data 26 luglio 2023, munita di Apostille Persona_2 ai sensi della Convenzione dell'Aja in data 28 luglio 2023 al n. 18037 (doc. 1 fasc. monitorio di cui al doc. n. 1), unitamente alla traduzione in lingua italiana asseverata con giuramento davanti al Notaio con sede in Persona_3
Vaprio d'Adda, Collegio Notarile di Milano, con verbale al n. 18311 di repertorio, dell'1.08.2023, al n. 18312 repertorio e n. 9660 raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano - DP II il 2/08/2023 data al n. 79780 e debitamente iscritto nel Registro delle Imprese di Milano, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti conferita per atto del 01.02.2023, a ministero del
Notaio , Notaio con sede in Vaprio d'Adda, Collegio Notarile Persona_3 di Milano, Rep. 17436 – Racc. 9151, registrato a Milano – DP II il 01.02.2023 al n. 8162 (v. doc. n. 2),dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F.
- P.E.C. - FAX C.F._6 Email_1 nr. 0248011624), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Correggio
43, Milano. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 170 c.p.c., il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni in corso di procedimento al sopraindicato indirizzo PEC, con espressa richiesta di inserire il proprio nominativo nel sistema PCT del Tribunale di Ivrea;
convenuta opposta
oggetto: rapporto di finanziamento
conclusioni
Parte attrice: “nel merito: revocare il decreto ingiuntivo n. 15/2024 del Tribunale di Ivrea, stante l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per i motivi esposti in narrativa;
- sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di indeterminatezza delle condizioni economiche stabilite nei contratti di finanziamento per cui si controverte, e per l'effetto, in applicazione dell'art. 125 bis del TUB, condannare la “ a restituire al cliente tutti gli importi pagati dalla Sig.ra CP_1
a titolo di interessi e spese non dovute in base alla citata Parte_1 disposizione di legge, e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con quello eventuale residuo di CP_1
- sempre nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza di usura originaria dei contratti di finanziamento per cui si controverte relativamente alla pattuizione del tasso di mora e, per l'effetto, condannare la “ ” a restituire CP_1 alla Sig.ra le somme versate a titolo di interesse moratori in applicazione Pt_1 dell'art. 1815 c.c. e/o alla maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, operando la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. del credito dell'opponente con quello eventuale residuo di CP_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Con riserva di formulare istanze istruttorie in corso di causa”.
Parte convenuta: “Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per
l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 19.998,36, oltre CP_1 successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ La società ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Ivrea CP_1 decreto ingiuntivo n. 15/2024 pubblicato in data 5 gennaio 2024 e notificato in data 18 gennaio 2024, nei confronti di per il pagamento della Parte_1 somma capitale di € 19.998,36 oltre interessi e spese, a titolo di rimborso delle rate scadute e non pagate del contratto di finanziamento sottoscritto in data
24.11.2018.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1 deducendo l'indeterminatezza delle clausole negoziali del finanziamento de quo
(e in particolare del tasso di mora e del TAN) nonché la mancata pattuizione del regime di capitalizzazione del piano di ammortamento.
La società opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contestato le argomentazioni e difese avversarie chiedendone il rigetto;
Espletata la mediazione con esito negativo, concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed è stata rimessa in decisione senza istruttoria orale, in quanto documentale. § Sulla indeterminatezza del credito.
L'opposizione è infondata.
Risulta anzitutto provata l'esistenza del credito fatto valere da nei CP_1 confronti della debitrice ingiunta, alla luce della documentazione Parte_1 prodotta nel fascicolo monitorio (copia del contratto di finanziamento debitamente sottoscritto e l'estratto conto), integrata dalla convenuta al momento della sua costituzione nel giudizio di opposizione (i rendiconti periodici e i decreti di rilevazione dei tassi effettivi globali per il trimestre vigente alla data della stipula).
A fronte di tale produzione documentale, parte opponente non ha contestato, anzitutto, l'autenticità della sottoscrizione apposta sul contratto, l'effettiva erogazione dell'importo finanziato e il mancato pagamento di alcuni ratei di finanziamento e si è limitata a sollevare contestazioni di contenuto generico ed esplorativo.
Anzitutto, priva di pregio è la contestazione relativa alla indeterminatezza delle clausole del contratto di finanziamento, sollevata da parte attrice sull'assunto che, non essendo stata allegata al contratto una copia del piano di ammortamento originario, non sarebbe possibile verificare il criterio di capitalizzazione adottato per la determinazione del piano di restituzione del finanziamento.
La giurisprudenza di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. 15130/2024), secondo cui “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» non comporta la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità
(parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Nel caso di specie, dal contratto di finanziamento (prodotto come doc. 4 fasc. monitorio) sono chiaramente desumibili tali indicazioni, in particolare l'importo erogato (€ 25.000,00) e quello totale dovuto (€ 31893,64), il numero (84) e la composizione delle rate costanti di rimborso (€ 376,71), il Tan (6,95%) e il Taeg
(7,51%), con la conseguenza che il mutuatario aveva la possibilità di ricavare agevolmente l'importo totale del rimborso con una semplice sommatoria.
Analogalmente è infondata la contestazione circa l'indeterminatezza del tasso di interesse moratorio, avanzata da parte attrice sull'assunto che in contratto non sarebbe stata precisata l'effettiva misura percentuale del tasso applicato
(comprensiva di penali ulteriori spese poste a carico del cliente).
L'art. 6 del contratto, rubricato “interessi di mora”, prevede che: “
1. In caso di ritardato pagamento delle rate, il Cliente deve corrispondere alla oltre CP_3 all'importo delle rate non pagate, anche gli interessi di mora, calcolati dal giorno della scadenza fino al momento del pagamento, nella misura indicata nel documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” allegato al presente Contratto”.
Il modulo contenente le informazioni europee di base sul credito ai consumatori
(cd. IEBCC), prodotto come doc. n. 4 del fascicolo monitorio, ha previsto, nella sezione “costi in caso di ritardo nel pagamento” che “Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora pari al tasso applicato al finanziamento più 5 punti percentuali in ragione d'anno”.
Pertanto, considerato che il TAN era pari al 6,95% l'interesse di mora era determinabile nella percentuale del 11,95%.
L'obiezione sollevata dall'opponente per cui la percentuale numerica non comprenderebbe una serie di costi applicati al cliente appare generica dal momento che la parte non ha specificamente individuato quali sarebbero state le asserite voci di costo non conteggiate.
Parimenti generiche sono le contestazioni di indeterminatezza del Taeg e di usurarietà originaria del contratto di finanziamento, dal momento che le censure sono state sollevate da parte opponente senza adeguata allegazione delle ragioni poste a loro fondamento.
Per tutti questi motivi, in conclusione, l'opposizione deve essere respinta.
§ Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 e 26.000,01 (in ragione dell'importo del credito monitorio), liquidato il compenso in via omnicomprensiva (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11657 del
30/04/2024) applicati i valori medi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 576/2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 15/2024 emesso dal Tribunale di Ivrea in data 5 gennaio 2024;
2) condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite a favore della convenuta che liquida in € 5.077,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori.
Ivrea, 28.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa FA RO)