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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 211/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa
(P.IVA ), con sede in Olbia, via Farina, ang. via Parte_1 P.IVA_1
Bini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Paola
Tavera, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso l'indicato recapito di posta elettronica certificata Email_1
da considerarsi domicilio digitale a cui effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di
legge
appellante
CONTRO
Pagina 1 (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23 è legalmente domiciliata
appellata
e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
(C.F.: ) CP_3 P.IVA_4
C.F. ) CP_4 C.F._1
API – ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILAIRI - ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA (C.F.: ) P.IVA_5
appellati contumaci
All'udienza del 11/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “In via principale e nel merito: 1) riformare la sentenza
impugnata; 2) e ferma restando la statuizione relativa al difetto di legittimazione del
[...]
, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello Controparte_2
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3334/2021 emessa il 12.11.2021 dal Tribunale
ordinario di Cagliari Dr. Nicola Caschili nel procedimento R.G. n. 8961/2018, depositata in data
12.11.2021, rigettare tutte le domande proposte dalle parti attrici nei confronti della Parte_1
unipersonale; 3) vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere il gravame,
vinte anche le spese del grado di appello”.
Ragioni di fatto e di diritto
Pagina 2 L e il convennero in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la società (società di diritto Controparte_5 CP_6
inglese con sede in Londra, già cancellata dal registro delle imprese ma sottoposta a procedimento di restoration to the register of companies), (quale amministratore e socio unico della CP_4
Cont predetta società , la società unipersonale e l'associazione non riconosciuta CP_3 Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata nei loro confronti l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con cui la incorporata in , aveva ceduto alla l'intero patrimonio CP_8 CP_3 Parte_1
immobiliare costituito da numerosi immobili, nonché del successivo atto con cui la a Parte_1
sua volta, aveva trasferito una parte degli immobili alla associazione
[...]
Controparte_9
A sostegno della domanda l' attrice dedusse:
a) di essere creditrice di quale società incorporante di un importo CP_3 CP_8
complessivo di € 900.647,00, in forza di 52 cartelle di pagamento regolarmente notificate a CP_8
[...]
b) che la consapevole della esposizione debitoria, aveva proposto istanza di rateazione CP_8
ex art. 19 d.p.r. 602/1973, riconoscendo in tal modo il debito;
c) che con atto di compravendita a rogito notaio del 5 settembre 2014, rep. 13809 racc. 8870, Per_1
la amministrata da aveva ceduto a poco prima CP_8 Persona_2 Parte_1
costituita ed amministrata da l'intero patrimonio immobiliare, costituito da numerosi Persona_3
immobili in Olbia;
d) che siffatto atto la aveva privata dell'intera garanzia generica su cui poteva fare affidamento;
e) che l'atto di cessione era stato preordinato a sottrarre il patrimonio immobiliare alla garanzia generica dei creditori, in particolare di essa attrice, e che di tale finalità era ben consapevole anche la società acquirente, stanti i rapporti tra i rispettivi amministratori;
f) che, in ogni caso, la cessione aveva dissimulato un atto a titolo gratuito, in quanto il suo prezzo era costituito dall'accollo dei mutui ipotecari gravanti sugli immobili;
Pagina 3 g) che con successivo atto a rogito notaio del 9 luglio 2015 rep 14386 racc. 9349 la Per_1 Pt_1
Cont aveva ceduto alla associazione anch'essa appena costituita, quattro unità immobiliari di
[...]
quelle originariamente facenti capo alla CP_8
h) che anche questa successiva cessione non era opponibile al creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
Cont in quanto la risultava amministrata dal presidente il quale era altresì Parte_2
l'amministratore della società incorporante della debitrice di cui, inoltre, CP_3 CP_8
era stato l'amministratore al momento della incorporazione, e dunque a conoscenza dei debiti di
CP_8
Cont Si costituirono in giudizio l' e quale ex socio ed ex amministratore di CP_4 CP_3
, che, con difese sostanzialmente sovrapponibili, eccepirono:
[...]
a) in via preliminare:
- il difetto di legittimazione attiva dell' e del Controparte_10 [...]
in quanto soggetti non titolari del diritto di credito, invece riferibile alla CP_2 CP_1
; CP_1
- il difetto di legittimazione passiva di società peraltro già cancellata dal registro, e di CP_3
nei confronti del quale parte attrice non vantava alcun diritto;
Parte_2
b) nel merito:
- che stante l'onerosità del contratto di compravendita, il cui corrispettivo era rappresentato dall'accollo di mutuo, la domanda non era fondata in quanto non era stata provata la
Cont consapevolezza di e di i ledere le ragioni del creditore;
Parte_1
- che la onerosità del secondo atto di cessione era altresì confermata dalla domanda con cui Pt_1
Cont aveva chiesto con procedimento ex art. 702 bis c.p.c. la risoluzione del contratto con per
[...]
inadempimento dell' obbligazione di pagare il corrispettivo;
- che era stato nominato amministratore di solo successivamente alla Parte_2 CP_8
conclusione del primo atto di compravendita e che la in quel momento non era ancora stata CP_3
costituita, risultando pertanto essi del tutto estranei alla vicenda in esame.
Pagina 4 Si costituì, altresì, la la quale chiese il rigetto della domanda avversa ed eccepì: Parte_1
- che le prime 32 cartelle erano prescritte in quanto notificate oltre il quinquennio e che pertanto i relativi crediti erano estinti;
- che al momento dell'atto di cessione era titolare di patrimonio immateriale, costituito da CP_8
una certificazione SOA;
- che al momento dell'acquisto non aveva consapevolezza della esposizione debitoria di CP_8
La causa fu istruita con prova documentale.
Il Tribunale, con sentenza n. 3334/2021 pubblicata in data 12.11.2021, statuì nei seguenti termini:
“…definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile la domanda del per difetto di Controparte_2
legittimazione ad agire;
dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita a Controparte_1
rogito notaio del 5 settembre 2014, rep. 13809 racc. 8870, tra e Per_1 CP_8 Parte_1
dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita a Controparte_1
rogito notaio del 9 luglio 2015 rep 14386 racc. 9349 tra la società e Per_1 Parte_1
Cont l'associazione non riconosciuta
Cont Condanna e associazione non riconosciuta in solido al pagamento in CP_3 Parte_1
favore di delle spese legali che si liquidano in € 19.388,00 per Controparte_1
compenso di avvocato oltre accessori ed in € 1.686,00 per esborsi.
Compensa le spese tra le convenute ed il attore”. CP_2
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda:
1. preliminarmente, doveva darsi atto che l' aveva ottenuto il Controparte_10
16.10.2019 da parte della competente autorità il provvedimento di Restoration nel registro delle imprese britannico della società cancellata il quale determinava la reviviscenza CP_3
dell'ente societario cancellato al fine di consentire ai terzi l'esercizio dei diritti nei suoi confronti,
Pagina 5 risultando così integrato il contraddittorio nei confronti di una parte necessaria del processo, ovvero il debitore dante causa. Doveva, pertanto, darsi atto anche del fatto che la società CP_3
risultava costituita in giudizio e rappresentata dal suo (ultimo ed attuale) amministratore CP_4
costituitosi in qualità di “ex amministratore” sul presupposto della cancellazione della
[...]
società, quando invece, come precisato, la società risultava ricostituita;
2. doveva ritenersi fondata unicamente l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione ad agire del , in quanto, non essendo titolare del credito, esercitava Controparte_2
esclusivamente un'attività di controllo nei confronti delle agenzie fiscali da esso dipendenti;
3. l'eccezione di inesistenza di parte del credito dell'amministrazione attrice per intervenuta prescrizione doveva ritenersi infondata per mancata legittimazione della a sollevarla, Parte_1
siccome relativa ad un credito che l'erario vantava nei confronti di un terzo soggetto, la CP_3
quale incorporante di Doveva altresì rilevarsi l'impossibilità per il giudice ordinario di CP_8
valutare la prescrizione del credito, spettando la relativa pronuncia, previa impugnazione del debitore, alla giurisdizione tributaria;
4. doveva ritenersi integrato il presupposto dell'eventus damni, atteso che - per consolidata giurisprudenza - lo stesso ricorre non solo quando l'atto determini la perdita totale della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando comporti una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. 12678/2001), e che “l'onere di provare l'insussistenza di
tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per
questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni" (Cass. Civ. 1902/2015; Cass., Sez. 1^, 24 luglio
2003, n. 11471; Cass., Sez. 1^, 6 agosto 2004, n. 15257; Cass., Sez. 3^, 14 ottobre 2005, n. 19963;
Cass., Sez. 3^, 18 ottobre 2011, n. 21492). Conseguentemente, doveva ritenersi insignificante il rilievo effettuato dalla secondo cui la fosse titolare di una certificazione Parte_1 CP_8
SOA e che pertanto il suo patrimonio non fosse incapiente, in quanto “… la certificazione SOA,
quand'anche aggredibile dal terzo creditore – circostanza invero da dimostrare – non avrebbe
Pagina 6 avuto un valore idoneo a soddisfare la pretesa erariale, né tale prova è stata in alcun modo
fornita”;
5. quanto alla partecipatio della società doveva ritenersi irrilevante indagare la natura Parte_1
onerosa o gratuita dell'atto di cessione, essendo “…evidente comunque che [avesse] Parte_1
partecipato consapevolmente, o meglio [fosse] stata costituita appositamente per realizzare
l'intento pregiudizievole, in quanto entrambe le società [risultavano] collegate soggettivamente al
medesimo nucleo familiare ed oggettivamente dalla condivisione della sede legale”. Doveva,
infatti, osservarsi che: “a) le società al momento della cessione erano amministrate rispettivamente
dalle germane e da b) le società avevano la stessa sede sociale in Persona_2 Persona_4
Olbia, via Farina, angolo via Bini;
c) la società venne costituita pochi mesi prima della Pt_1
Cont compravendita;
d) le operazioni societarie di costituzione di e della associazione e Parte_1
gli atti di cessione in oggetto sono stati rogati dal medesimo notaio, evidentemente punto di
riferimento e professionista di fiducia dell'unico centro di interessi, costituito dalla famiglia
. Risultava, pertanto, evidente che l'atto di cessione fosse stato realizzato al fine esclusivo di Pt_1
sottrarre ai creditori di il patrimonio aggredibile, riparandolo in una nuova società appena CP_8
costituita, riferibile allo stesso gruppo familiare. Dunque, al momento di sottoscrivere il contratto definitivo, venditore e compratore erano bene a conoscenza della esposizione di nei CP_8
confronti dell'erario;
6. doveva, infine, ritenersi fondata la domanda di inefficacia del successivo atto di trasferimento tra
Cont ed risultando documentato che tra i due enti e la vi fossero tali e tanti legami Parte_1 CP_8
Cont da rendere verosimile la consapevolezza di di partecipare all'operazione fraudolenta di
sottrazione del patrimonio già di In particolare, doveva rilevarsi che fosse CP_8 CP_4
Cont stato il fulcro dell'operazione attraverso cui tramite aveva rilevato una parte del Parte_1
patrimonio di Infatti, il pur non avendo direttamente partecipato agli atti di CP_8 CP_4
cessione, era tuttavia figura centrale dell'operazione in un momento sia precedente la cessione da
Cont Cont ad sia successivo, con l'assunzione dell' amministrazione di dovendosi pertanto Pt_1
Pagina 7 ritenere che egli avesse beneficiato dell'operazione complessiva e che, pertanto, fosse bene a conoscenza della situazione debitoria di e della cessione del suo intero patrimonio in favore CP_8
di avendo rivestito la carica di amministratore di subito dopo che l'operazione di Parte_1 CP_8
Cont cessione era stata realizzata ed essendo al contempo dominus della costituita CP_9
appositamente per acquisire parte del patrimonio di transitato in di cui, poco CP_8 Parte_1
dopo il trasferimento, aveva acquisito anche in via di diritto la rappresentanza. Pertanto, doveva
Cont ritenersi che l momento di acquisire il patrimonio a titolo oneroso da non si trovasse in Pt_1
una condizione di buona fede, in quanto soggetto precostituito e preordinato a rilevare una parte del patrimonio già nella titolarità di CP_8
***
Avverso la sentenza n. 3334/2021 ha proposto appello la articolando due motivi di Parte_1
censura.
Si è costituita l' e ha resistito, chiedendo di respingere l'appello. Controparte_1
Non si sono costituiti il (citato nonostante la declaratoria Controparte_2
di difetto di legittimazione), la società (C.F. ) e CP_3 CP_4 C.F._2
Cont l'associazione non riconosciuta
In data 3 ottobre 2024, il nuovo difensore dell'appellante (costituito in data 9 luglio 2024) con Nota
di deposito documenti sopravvenuti ha depositato telematicamente i seguenti documenti: “quanto
alla Procedura esecutiva R.G. n. 191/2021: doc. a.: “Relazione di consulenza tecnica” del
09.10.2023 - R.G. 191/2021; doc. b.: Primo Rapporto Riepilogativo depositato in data 23.01.2024,
autorizzato dal G.E. in data 30.01.2024 – R.G. 191/2022; doc. c.: intervento del Controparte_1
05.04.2023 - R.G. 191/2021; quanto alla Procedura esecutiva R.G. n. 21/2022: doc. d.: Relazione
di Consulenza tecnica Perizia di stima del 22.01.2024 -R.G. 21/2022”.
***
Pagina 8 Con il primo motivo di censura la lamenta che il giudice di primo grado avrebbe Parte_1
errato nel ritenere che la prescrizione possa essere eccepita solo dal debitore e non da un terzo,
potendo il terzo che vi abbia interesse -nel caso di specie l'acquirente del bene appartenuto al debitore- far valere la prescrizione del credito. Parimenti errato sarebbe l'argomento per cui la maturata prescrizione del diritto azionato debba essere fatta valere dinanzi al giudice tributario,
assunto da ritenere infondato con riguardo all'ipotesi in cui a proporre l'eccezione, incidentalmente,
sia il terzo interessato, estraneo al rapporto tributario. Sarebbe infatti indubitabile che la controversia si ponga a valle della notifica della cartella di pagamento, e che, pertanto, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 34447/2019, aderendo all'interpretazione fornita dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 114/2018. Sarebbe poi ininfluente per il terzo il fatto che il debitore abbia riconosciuto il debito, trattandosi di ipotesi analoga alla rinunzia, come tale riconducibile alla previsione del comma 2 dell'art. 2939 c.c.
Inoltre non sarebbe dimostrato che la avesse chiesto una rateizzazione del debito, né tale CP_8
prova potrebbe scaturire dall'elenco degli asseriti pagamenti prodotto da parte attrice.
Sotto altro profilo, la notifica dell'avviso d'intimazione n. 10220159009613767000 del 22.10.2015
effettuata dall' alla sarebbe affetta da nullità e conseguentemente Controparte_11 CP_8
inidonea a produrre un effetto interruttivo della prescrizione, essendo stata effettuata ai sensi
dell'art. 140 c.p.c. in violazione del combinato disposto degli art. 140 c.p.c., art. 26, quarto comma,
del DPR n. 602/1973, e 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600/1973). In particolare, il messo notificatore nella relata di notifica aveva sbarrato la voce “depositandolo in Comune e affiggendo
all'albo l'avviso del deposito dopo aver constatato la irreperibilità del destinatario” pur non essendo indicati nell'atto da notificare l'identità, la qualità e l'indirizzo di domicilio fiscale del rappresentante dell'ente e, senza specificare che la notifica avveniva a tale titolo, aveva proceduto erroneamente ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la notifica avrebbe determinato, pertanto, la nullità/inesistenza della notifica stessa,
Pagina 9 causando conseguentemente la perdita di tutti gli eventuali effetti e/o diritti ad essa ricollegati
dalla Legge, tra cui l'interruzione della prescrizione.
Il motivo è infondato.
E' esatto il rilievo dell'appellata , secondo cui la in primo grado, non aveva Parte_1
contestato la sussistenza di una richiesta di rateizzazione da parte della società né la ritualità CP_8
della notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 legge esattoriale al fine di confutare la sussistenza di fatti interruttivi del decorso della prescrizione. Ebbene, ai fini che occupano il
Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla revocatoria degli atti di dismissione del patrimonio di CP_8
di cui l'odierna appellante si è resa cessionaria, a tacer d'altro, è sufficiente rilevare che l'elenco dei pagamenti ricevuti nelle more (doc. 3 attrice), stante il suo carattere ammissivo tale da far ritenere del tutto verosimile la attualità del credito in relazione al quale l' Controparte_1
ha domandato tutela revocatoria, attesti effettivamente la richiesta, non tempestivamente contestata,
di rateizzazione - di per sé interruttiva di un eventuale decorso della prescrizione, quest'ultima,
peraltro, riguardante solo parte, non meglio precisata, del credito (in arg. cfr. Cass. civ. sez. VI,
18/06/2018, n.16098). Agli effetti dell'interruzione della prescrizione deve poi considerarsi, come osservato dall'appellata, che la società debitrice, dal 1 novembre 2016 al 9 ottobre 2019, era stata
dissolved, con conseguente impossibilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2935 e 2942
c.c., di rivolgerle qualsiasi richiesto di pagamento, e pertanto in tale lasso di tempo la prescrizione non poteva correre. Peraltro: “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione
dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi
(nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo
verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione
ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.”
(Cass. Sez. U - , Ord. n. 26817 del 16/10/2024), né è dato comprendere in che modo e con quali effetti la prescrizione possa in questa sede essere eccepita incidentalmente dal soggetto che si afferma terzo interessato.
Pagina 10 Da ultimo e, tuttavia, in senso dirimente, la contestazione circa l'intervenuta prescrizione (come detto, di una sola parte del credito) non esclude comunque la possibilità di agire in revocatoria (cfr.
fra le più recenti, sulla nozione lata di credito, Cass. sez. 3, Ord. n. 28141 del 06/10/2023).
2. Con il secondo motivo di censura, l'appellante afferma che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, non sussisterebbero i presupposti per la dichiarazione di inefficacia degli atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Secondo l'appellante non sarebbe stato arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attrice. Infatti, i beni ceduti risulterebbero gravati da un mutuo di € 800.000,00 e relativa iscrizione ipotecaria di primo grado per l'importo di € 1.600.000,00 nonché iscrizione ipotecaria di primo grado di € 200.000,00. Per tale ragione, le garanzie dell'Agenzia di Riscossione non potrebbero ritenersi neppure in minima parte diminuite, essendo il credito rinveniente dal mutuo
ipotecario superiore al valore commerciale dei beni. Viceversa, l'atto di compravendita sarebbe stato funzionale a ridurre l'ammontare delle passività dell'alienante, fermo restando che la situazione di grave morosità sussistente in ordine ai ratei del mutuo ipotecario avrebbe, come in seguito avvenuto, determinato l'espropriazione del bene dato in garanzia con conseguente inutilità
anche della presente azione revocatoria.
Prosegue l'appellante sostenendo che, oltre a risultare totalmente assente il requisito dell'eventus
damni, la sussistenza dell'iscrizione ipotecaria e la grave morosità nel pagamento del debito che la stessa garantiva escluderebbero in radice che la compravendita fosse finalizzata, come si legge
acriticamente in sentenza, a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, al contrario emergendo la certezza che l'operazione per i creditori diversi da quello ipotecario fosse totalmente “neutra”.
Pertanto, la semmai, aveva la certezza che quei beni non sarebbero mai stati Parte_1
funzionali alla soddisfazione di alcun creditore se non del creditore privilegiato dall'ipoteca.
Né sussisterebbe l'elemento soggettivo, individuato nel rapporto di parentela tra le Sig.re
-rappresentante legale della e la Sig.ra - Persona_3 CP_8 Persona_2
Pagina 11 rappresentante legale della che, a parere del Tribunale fonderebbe "la dolosa Parte_1
preordinazione" volta a sottrarre ai creditori di il patrimonio aggredibile. CP_8
Il motivo, in tutte le sue articolazione, è infondato.
Esso introduce, fra l'altro, temi del tutto nuovi supportati dalla produzione della documentazione di recente formazione versata agli atti (cfr. appresso, punto 3).
Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo
Cass. civ. sez. III, 01/02/2024, n.3020) l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la ricorrenza dell'eventus damni. Quest'ultimo consiste nel pericolo attuale di un danno futuro dipendente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia generica del credito e per integrarne i presupposti non è necessario che ricorra una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore -ciò che è confermato dal fatto che l'azione revocatoria può
essere esperita anche quando il debitore si limiti a sostituire beni facilmente aggredibili con altri più difficili da sottoporre all'eventuale e futura azione esecutiva del creditore - né che il debitore si renda insolvente. In altri termini, l'azione revocatoria non richiede un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, derivante da uno stato effettivo di insolvenza del debitore, bastando anche il semplice pericolo di insolvenza, e, cioè, l'eventualità che il patrimonio del debitore non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito.
Per tale ragione, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore “… non
esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a
costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di
prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento
dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del
venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria" (cfr. Cass. 8/08/2018, n. 20671).
Nè è necessario che il creditore dimostri la concreta possibilità di soddisfazione del credito,
atteso che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del
Pagina 12 debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 16793/2015; Sez. 3, n. 11892/2016). Il
motivo è infondato.
Sono poi esatti i rilievi svolti dall' appellata, che ha fatto rilevare che taluni dei beni ceduti non risultano ipotecati (quelli distinti in catasto al foglio 30, mappali 1, 5, 7, 8 e 10 e al foglio 26,
mappale 19, indicati nella tabella a pagina 4 della memoria di replica).
3. Con le comparse conclusionali del 11.12.2014, parte appellante ha sostenuto che la cessione di cui trattasi non sarebbe effettuata a titolo gratuito, ma oneroso, siccome finalizzata a salvare gli
immobili dalla sorte certa derivante dall'impossibilità da parte di di onorare gli CP_8
impegni assunti negozialmente con il creditore ipotecario. Tale dato, secondo l'appellante sarebbe determinante, soprattutto considerato che la stessa appellata, al fine di rafforzare la propria posizione, nella comparsa di risposta aveva evidenziato come il valore complessivo dei beni fosse pari ad € 2.000.000,00 (due milioni/00), quando, invece, dalla documentazione prodotta da essa appellante in data 03.10.2024 emergerebbe chiaramente che il reale valore dei cespiti era stato valutato in sede esecutiva in poco più di € 400.000,00 (quattrocentomila/00), dunque, inferiore sensibilmente a quello dell'ipoteca (pari ad € 1.800.000,00). Nessun pregiudizio delle ragioni del creditore si configurerebbe dunque nel caso in esame rispetto all'operazione finanziaria posta in essere tra la e la Né sussisterebbe l'elemento soggettivo, individuato nel CP_8 Parte_1
rapporto di parentela tra le Sig.re -rappresentante legale della e la Sig.ra Persona_3 CP_8
-rappresentante legale della che, a parere del Tribunale Persona_2 Parte_1
Pagina 13 fonderebbe "la dolosa preordinazione" volta a sottrarre ai creditori di il patrimonio CP_8
aggredibile.
Nella stessa sede l'appellante ha poi sostenuto che i fatti sopravvenuti -in particolare le azioni esecutive immobiliari incardinate dal creditore ipotecario- dimostrerebbero incontrovertibilmente
che, neppure astrattamente, l'odierna appellata abbia subito un danno per effetto degli atti disposizione.
Parte appellata, con le repliche, nel lamentare che la controparte aveva proposto surrettiziamente
un nuovo motivo di gravame, relativo alla asserita onerosità dell'atto oggetto dell'azione
revocatoria, pur senza intendere accettare il contraddittorio ha a sua volta fatto rilevare che “l'atto
è a titolo gratuito perché l'alienante (e ciò vale tanto per l'alienazione da a CP_8 Pt_1
Cont quanto per quella da a , non solo, non percepisce alcunché dall'acquirente ma Pt_1
neppure si fa rimborsare la quota di mutuo che asserisce, nell'atto di alienazione, essere stata già
onorata (nell' alienazione da a euro 10.000 + 18.000 + 326.000; CP_8 Pt_1
Cont nell'alienazione da ad euro 450.000 + 50.000) e, addirittura, neppure consegue la Pt_1
liberazione verso il mutuante”.
Ora, è indubbio che le questioni sollevate, implicanti una critica ad altrettanti passaggi motivazionali della sentenza, avrebbero dovuto costituire specifici motivi di appello. E' pur vero che il giudice di primo grado aveva ritenuto di poco momento indagare la natura onerosa o
gratuita dell'atto di cessione, in quanto anche a voler ritenere che la cessione integrasse un atto a titolo oneroso, risultava “evidente comunque che [avesse] partecipato Parte_1
consapevolmente, o meglio [fosse] stata costituita appositamente per realizzare l'intento
pregiudizievole, in quanto entrambe le società [erano] collegate soggettivamente al medesimo
nucleo familiare ed oggettivamente dalla condivisione della sede legale” (cfr. sentenza impugnata).
Ma proprio per tale ragione l'appellante si sarebbe dovuta tempestivamente dolere di siffatta valutazione esponendo le proprie ragioni e conseguenziali richieste.
Pagina 14 Solo per completezza giova tuttavia ricordare che ai sensi dell'articolo 2901 c.c. quando l'atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Tale conoscenza può essere desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di affectio
societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza della consapevolezza in capo all'acquirente (Cass.
5359/2009; 17327/2011). L'apprezzamento di tali presunzioni è devoluto al giudice di merito ed è
incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 17327/2011; 11557/2008;
9367/2006; 15257/2004; 11916/2001; 7452/2000). Ebbene nella specie, come chiarito con estrema precisione dal primo giudice e non confutato efficacemente dall'appellante, la società alienante-
debitrice, era amministrata da mentre la società acquirente, CP_8 Per_2 Persona_2 Pt_1
dalla sorella le due società avevano inoltre la stessa sede sociale in Olbia, via
[...] Persona_3
Farina, angolo via Bini;
la era stata costituita pochi mesi prima della compravendita;
le Parte_1
Cont operazioni societarie di costituzione della e della associazione e gli atti di cessione Parte_1
in oggetto erano stati rogati dal medesimo notaio, evidentemente punto di riferimento e professionista di fiducia dell'unico centro di interessi, costituito dalla famiglia Centrale era Pt_1
stato, poi, il ruolo svolto nell'ambito della complessa operazione da così come Parte_2
descritto nella sentenza impugnata.
Da ultimo si evidenzia l'irrilevanza degli sviluppi delle azioni esecutive e delle valutazioni degli immobili effettuate ai fini esecutivi, di cui alla documentazione prodotta con nota di deposito in data 3 ottobre 2024.
Difatti: “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di
un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente,
nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del
Pagina 15 compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore
medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a
diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere
l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla
nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che
l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al
creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che
sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento
dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda
maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.” (sez. 3 - , Ord. n.
13172 del 25/05/2017) (il grassetto è di chi scrive).
Nella specie, attraverso le attuali produzioni l'appellante tende, contrariamente a quanto esprime il principio riportato, a dimostrare la correttezza dei propri assunti attraverso una valutazione a posteriori e sulla base degli sviluppi della procedura esecutiva. Per quanto sopra detto, tuttavia, tali sviluppi sono irrilevanti ai fini della valutazione per cui è causa, rendendo di conseguenza irrilevanti anche le produzioni in questione, seppur teoricamente ammissibili.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod.,
applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi per la trattazione/istruttoria stante la trascurabile attività svolta in tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
3334/2021, pubblicata in data 12.11.2021;
Pagina 16 2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 22.426,00 per compensi di avvocato,
oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di entrambe le appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 211/2022 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa
(P.IVA ), con sede in Olbia, via Farina, ang. via Parte_1 P.IVA_1
Bini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Paola
Tavera, per procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso l'indicato recapito di posta elettronica certificata Email_1
da considerarsi domicilio digitale a cui effettuare in via esclusiva ogni notificazione ai sensi di
legge
appellante
CONTRO
Pagina 1 (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari,
presso i cui uffici, in Cagliari, via Dante n. 23 è legalmente domiciliata
appellata
e
(C.F. Controparte_2 P.IVA_3
(C.F.: ) CP_3 P.IVA_4
C.F. ) CP_4 C.F._1
API – ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILAIRI - ASSOCIAZIONE NON
RICONOSCIUTA (C.F.: ) P.IVA_5
appellati contumaci
All'udienza del 11/10/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “In via principale e nel merito: 1) riformare la sentenza
impugnata; 2) e ferma restando la statuizione relativa al difetto di legittimazione del
[...]
, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello Controparte_2
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3334/2021 emessa il 12.11.2021 dal Tribunale
ordinario di Cagliari Dr. Nicola Caschili nel procedimento R.G. n. 8961/2018, depositata in data
12.11.2021, rigettare tutte le domande proposte dalle parti attrici nei confronti della Parte_1
unipersonale; 3) vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Dichiarare inammissibile e, comunque, respingere il gravame,
vinte anche le spese del grado di appello”.
Ragioni di fatto e di diritto
Pagina 2 L e il convennero in Controparte_1 Controparte_2
giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, la società (società di diritto Controparte_5 CP_6
inglese con sede in Londra, già cancellata dal registro delle imprese ma sottoposta a procedimento di restoration to the register of companies), (quale amministratore e socio unico della CP_4
Cont predetta società , la società unipersonale e l'associazione non riconosciuta CP_3 Parte_1
chiedendo che fosse dichiarata nei loro confronti l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con cui la incorporata in , aveva ceduto alla l'intero patrimonio CP_8 CP_3 Parte_1
immobiliare costituito da numerosi immobili, nonché del successivo atto con cui la a Parte_1
sua volta, aveva trasferito una parte degli immobili alla associazione
[...]
Controparte_9
A sostegno della domanda l' attrice dedusse:
a) di essere creditrice di quale società incorporante di un importo CP_3 CP_8
complessivo di € 900.647,00, in forza di 52 cartelle di pagamento regolarmente notificate a CP_8
[...]
b) che la consapevole della esposizione debitoria, aveva proposto istanza di rateazione CP_8
ex art. 19 d.p.r. 602/1973, riconoscendo in tal modo il debito;
c) che con atto di compravendita a rogito notaio del 5 settembre 2014, rep. 13809 racc. 8870, Per_1
la amministrata da aveva ceduto a poco prima CP_8 Persona_2 Parte_1
costituita ed amministrata da l'intero patrimonio immobiliare, costituito da numerosi Persona_3
immobili in Olbia;
d) che siffatto atto la aveva privata dell'intera garanzia generica su cui poteva fare affidamento;
e) che l'atto di cessione era stato preordinato a sottrarre il patrimonio immobiliare alla garanzia generica dei creditori, in particolare di essa attrice, e che di tale finalità era ben consapevole anche la società acquirente, stanti i rapporti tra i rispettivi amministratori;
f) che, in ogni caso, la cessione aveva dissimulato un atto a titolo gratuito, in quanto il suo prezzo era costituito dall'accollo dei mutui ipotecari gravanti sugli immobili;
Pagina 3 g) che con successivo atto a rogito notaio del 9 luglio 2015 rep 14386 racc. 9349 la Per_1 Pt_1
Cont aveva ceduto alla associazione anch'essa appena costituita, quattro unità immobiliari di
[...]
quelle originariamente facenti capo alla CP_8
h) che anche questa successiva cessione non era opponibile al creditore ai sensi dell'art. 2901 c.c.,
Cont in quanto la risultava amministrata dal presidente il quale era altresì Parte_2
l'amministratore della società incorporante della debitrice di cui, inoltre, CP_3 CP_8
era stato l'amministratore al momento della incorporazione, e dunque a conoscenza dei debiti di
CP_8
Cont Si costituirono in giudizio l' e quale ex socio ed ex amministratore di CP_4 CP_3
, che, con difese sostanzialmente sovrapponibili, eccepirono:
[...]
a) in via preliminare:
- il difetto di legittimazione attiva dell' e del Controparte_10 [...]
in quanto soggetti non titolari del diritto di credito, invece riferibile alla CP_2 CP_1
; CP_1
- il difetto di legittimazione passiva di società peraltro già cancellata dal registro, e di CP_3
nei confronti del quale parte attrice non vantava alcun diritto;
Parte_2
b) nel merito:
- che stante l'onerosità del contratto di compravendita, il cui corrispettivo era rappresentato dall'accollo di mutuo, la domanda non era fondata in quanto non era stata provata la
Cont consapevolezza di e di i ledere le ragioni del creditore;
Parte_1
- che la onerosità del secondo atto di cessione era altresì confermata dalla domanda con cui Pt_1
Cont aveva chiesto con procedimento ex art. 702 bis c.p.c. la risoluzione del contratto con per
[...]
inadempimento dell' obbligazione di pagare il corrispettivo;
- che era stato nominato amministratore di solo successivamente alla Parte_2 CP_8
conclusione del primo atto di compravendita e che la in quel momento non era ancora stata CP_3
costituita, risultando pertanto essi del tutto estranei alla vicenda in esame.
Pagina 4 Si costituì, altresì, la la quale chiese il rigetto della domanda avversa ed eccepì: Parte_1
- che le prime 32 cartelle erano prescritte in quanto notificate oltre il quinquennio e che pertanto i relativi crediti erano estinti;
- che al momento dell'atto di cessione era titolare di patrimonio immateriale, costituito da CP_8
una certificazione SOA;
- che al momento dell'acquisto non aveva consapevolezza della esposizione debitoria di CP_8
La causa fu istruita con prova documentale.
Il Tribunale, con sentenza n. 3334/2021 pubblicata in data 12.11.2021, statuì nei seguenti termini:
“…definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile la domanda del per difetto di Controparte_2
legittimazione ad agire;
dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita a Controparte_1
rogito notaio del 5 settembre 2014, rep. 13809 racc. 8870, tra e Per_1 CP_8 Parte_1
dichiara inefficace nei confronti di l'atto di compravendita a Controparte_1
rogito notaio del 9 luglio 2015 rep 14386 racc. 9349 tra la società e Per_1 Parte_1
Cont l'associazione non riconosciuta
Cont Condanna e associazione non riconosciuta in solido al pagamento in CP_3 Parte_1
favore di delle spese legali che si liquidano in € 19.388,00 per Controparte_1
compenso di avvocato oltre accessori ed in € 1.686,00 per esborsi.
Compensa le spese tra le convenute ed il attore”. CP_2
Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda:
1. preliminarmente, doveva darsi atto che l' aveva ottenuto il Controparte_10
16.10.2019 da parte della competente autorità il provvedimento di Restoration nel registro delle imprese britannico della società cancellata il quale determinava la reviviscenza CP_3
dell'ente societario cancellato al fine di consentire ai terzi l'esercizio dei diritti nei suoi confronti,
Pagina 5 risultando così integrato il contraddittorio nei confronti di una parte necessaria del processo, ovvero il debitore dante causa. Doveva, pertanto, darsi atto anche del fatto che la società CP_3
risultava costituita in giudizio e rappresentata dal suo (ultimo ed attuale) amministratore CP_4
costituitosi in qualità di “ex amministratore” sul presupposto della cancellazione della
[...]
società, quando invece, come precisato, la società risultava ricostituita;
2. doveva ritenersi fondata unicamente l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione ad agire del , in quanto, non essendo titolare del credito, esercitava Controparte_2
esclusivamente un'attività di controllo nei confronti delle agenzie fiscali da esso dipendenti;
3. l'eccezione di inesistenza di parte del credito dell'amministrazione attrice per intervenuta prescrizione doveva ritenersi infondata per mancata legittimazione della a sollevarla, Parte_1
siccome relativa ad un credito che l'erario vantava nei confronti di un terzo soggetto, la CP_3
quale incorporante di Doveva altresì rilevarsi l'impossibilità per il giudice ordinario di CP_8
valutare la prescrizione del credito, spettando la relativa pronuncia, previa impugnazione del debitore, alla giurisdizione tributaria;
4. doveva ritenersi integrato il presupposto dell'eventus damni, atteso che - per consolidata giurisprudenza - lo stesso ricorre non solo quando l'atto determini la perdita totale della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando comporti una maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. 12678/2001), e che “l'onere di provare l'insussistenza di
tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per
questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni" (Cass. Civ. 1902/2015; Cass., Sez. 1^, 24 luglio
2003, n. 11471; Cass., Sez. 1^, 6 agosto 2004, n. 15257; Cass., Sez. 3^, 14 ottobre 2005, n. 19963;
Cass., Sez. 3^, 18 ottobre 2011, n. 21492). Conseguentemente, doveva ritenersi insignificante il rilievo effettuato dalla secondo cui la fosse titolare di una certificazione Parte_1 CP_8
SOA e che pertanto il suo patrimonio non fosse incapiente, in quanto “… la certificazione SOA,
quand'anche aggredibile dal terzo creditore – circostanza invero da dimostrare – non avrebbe
Pagina 6 avuto un valore idoneo a soddisfare la pretesa erariale, né tale prova è stata in alcun modo
fornita”;
5. quanto alla partecipatio della società doveva ritenersi irrilevante indagare la natura Parte_1
onerosa o gratuita dell'atto di cessione, essendo “…evidente comunque che [avesse] Parte_1
partecipato consapevolmente, o meglio [fosse] stata costituita appositamente per realizzare
l'intento pregiudizievole, in quanto entrambe le società [risultavano] collegate soggettivamente al
medesimo nucleo familiare ed oggettivamente dalla condivisione della sede legale”. Doveva,
infatti, osservarsi che: “a) le società al momento della cessione erano amministrate rispettivamente
dalle germane e da b) le società avevano la stessa sede sociale in Persona_2 Persona_4
Olbia, via Farina, angolo via Bini;
c) la società venne costituita pochi mesi prima della Pt_1
Cont compravendita;
d) le operazioni societarie di costituzione di e della associazione e Parte_1
gli atti di cessione in oggetto sono stati rogati dal medesimo notaio, evidentemente punto di
riferimento e professionista di fiducia dell'unico centro di interessi, costituito dalla famiglia
. Risultava, pertanto, evidente che l'atto di cessione fosse stato realizzato al fine esclusivo di Pt_1
sottrarre ai creditori di il patrimonio aggredibile, riparandolo in una nuova società appena CP_8
costituita, riferibile allo stesso gruppo familiare. Dunque, al momento di sottoscrivere il contratto definitivo, venditore e compratore erano bene a conoscenza della esposizione di nei CP_8
confronti dell'erario;
6. doveva, infine, ritenersi fondata la domanda di inefficacia del successivo atto di trasferimento tra
Cont ed risultando documentato che tra i due enti e la vi fossero tali e tanti legami Parte_1 CP_8
Cont da rendere verosimile la consapevolezza di di partecipare all'operazione fraudolenta di
sottrazione del patrimonio già di In particolare, doveva rilevarsi che fosse CP_8 CP_4
Cont stato il fulcro dell'operazione attraverso cui tramite aveva rilevato una parte del Parte_1
patrimonio di Infatti, il pur non avendo direttamente partecipato agli atti di CP_8 CP_4
cessione, era tuttavia figura centrale dell'operazione in un momento sia precedente la cessione da
Cont Cont ad sia successivo, con l'assunzione dell' amministrazione di dovendosi pertanto Pt_1
Pagina 7 ritenere che egli avesse beneficiato dell'operazione complessiva e che, pertanto, fosse bene a conoscenza della situazione debitoria di e della cessione del suo intero patrimonio in favore CP_8
di avendo rivestito la carica di amministratore di subito dopo che l'operazione di Parte_1 CP_8
Cont cessione era stata realizzata ed essendo al contempo dominus della costituita CP_9
appositamente per acquisire parte del patrimonio di transitato in di cui, poco CP_8 Parte_1
dopo il trasferimento, aveva acquisito anche in via di diritto la rappresentanza. Pertanto, doveva
Cont ritenersi che l momento di acquisire il patrimonio a titolo oneroso da non si trovasse in Pt_1
una condizione di buona fede, in quanto soggetto precostituito e preordinato a rilevare una parte del patrimonio già nella titolarità di CP_8
***
Avverso la sentenza n. 3334/2021 ha proposto appello la articolando due motivi di Parte_1
censura.
Si è costituita l' e ha resistito, chiedendo di respingere l'appello. Controparte_1
Non si sono costituiti il (citato nonostante la declaratoria Controparte_2
di difetto di legittimazione), la società (C.F. ) e CP_3 CP_4 C.F._2
Cont l'associazione non riconosciuta
In data 3 ottobre 2024, il nuovo difensore dell'appellante (costituito in data 9 luglio 2024) con Nota
di deposito documenti sopravvenuti ha depositato telematicamente i seguenti documenti: “quanto
alla Procedura esecutiva R.G. n. 191/2021: doc. a.: “Relazione di consulenza tecnica” del
09.10.2023 - R.G. 191/2021; doc. b.: Primo Rapporto Riepilogativo depositato in data 23.01.2024,
autorizzato dal G.E. in data 30.01.2024 – R.G. 191/2022; doc. c.: intervento del Controparte_1
05.04.2023 - R.G. 191/2021; quanto alla Procedura esecutiva R.G. n. 21/2022: doc. d.: Relazione
di Consulenza tecnica Perizia di stima del 22.01.2024 -R.G. 21/2022”.
***
Pagina 8 Con il primo motivo di censura la lamenta che il giudice di primo grado avrebbe Parte_1
errato nel ritenere che la prescrizione possa essere eccepita solo dal debitore e non da un terzo,
potendo il terzo che vi abbia interesse -nel caso di specie l'acquirente del bene appartenuto al debitore- far valere la prescrizione del credito. Parimenti errato sarebbe l'argomento per cui la maturata prescrizione del diritto azionato debba essere fatta valere dinanzi al giudice tributario,
assunto da ritenere infondato con riguardo all'ipotesi in cui a proporre l'eccezione, incidentalmente,
sia il terzo interessato, estraneo al rapporto tributario. Sarebbe infatti indubitabile che la controversia si ponga a valle della notifica della cartella di pagamento, e che, pertanto, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite con la sentenza n. 34447/2019, aderendo all'interpretazione fornita dalla Corte
Costituzionale con la pronuncia n. 114/2018. Sarebbe poi ininfluente per il terzo il fatto che il debitore abbia riconosciuto il debito, trattandosi di ipotesi analoga alla rinunzia, come tale riconducibile alla previsione del comma 2 dell'art. 2939 c.c.
Inoltre non sarebbe dimostrato che la avesse chiesto una rateizzazione del debito, né tale CP_8
prova potrebbe scaturire dall'elenco degli asseriti pagamenti prodotto da parte attrice.
Sotto altro profilo, la notifica dell'avviso d'intimazione n. 10220159009613767000 del 22.10.2015
effettuata dall' alla sarebbe affetta da nullità e conseguentemente Controparte_11 CP_8
inidonea a produrre un effetto interruttivo della prescrizione, essendo stata effettuata ai sensi
dell'art. 140 c.p.c. in violazione del combinato disposto degli art. 140 c.p.c., art. 26, quarto comma,
del DPR n. 602/1973, e 60, primo comma, lettera e), del DPR n. 600/1973). In particolare, il messo notificatore nella relata di notifica aveva sbarrato la voce “depositandolo in Comune e affiggendo
all'albo l'avviso del deposito dopo aver constatato la irreperibilità del destinatario” pur non essendo indicati nell'atto da notificare l'identità, la qualità e l'indirizzo di domicilio fiscale del rappresentante dell'ente e, senza specificare che la notifica avveniva a tale titolo, aveva proceduto erroneamente ad effettuare la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. L'inosservanza delle disposizioni concernenti la notifica avrebbe determinato, pertanto, la nullità/inesistenza della notifica stessa,
Pagina 9 causando conseguentemente la perdita di tutti gli eventuali effetti e/o diritti ad essa ricollegati
dalla Legge, tra cui l'interruzione della prescrizione.
Il motivo è infondato.
E' esatto il rilievo dell'appellata , secondo cui la in primo grado, non aveva Parte_1
contestato la sussistenza di una richiesta di rateizzazione da parte della società né la ritualità CP_8
della notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 legge esattoriale al fine di confutare la sussistenza di fatti interruttivi del decorso della prescrizione. Ebbene, ai fini che occupano il
Collegio, chiamato a pronunciarsi sulla revocatoria degli atti di dismissione del patrimonio di CP_8
di cui l'odierna appellante si è resa cessionaria, a tacer d'altro, è sufficiente rilevare che l'elenco dei pagamenti ricevuti nelle more (doc. 3 attrice), stante il suo carattere ammissivo tale da far ritenere del tutto verosimile la attualità del credito in relazione al quale l' Controparte_1
ha domandato tutela revocatoria, attesti effettivamente la richiesta, non tempestivamente contestata,
di rateizzazione - di per sé interruttiva di un eventuale decorso della prescrizione, quest'ultima,
peraltro, riguardante solo parte, non meglio precisata, del credito (in arg. cfr. Cass. civ. sez. VI,
18/06/2018, n.16098). Agli effetti dell'interruzione della prescrizione deve poi considerarsi, come osservato dall'appellata, che la società debitrice, dal 1 novembre 2016 al 9 ottobre 2019, era stata
dissolved, con conseguente impossibilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2935 e 2942
c.c., di rivolgerle qualsiasi richiesto di pagamento, e pertanto in tale lasso di tempo la prescrizione non poteva correre. Peraltro: “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione
dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi
(nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo
verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione
ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.”
(Cass. Sez. U - , Ord. n. 26817 del 16/10/2024), né è dato comprendere in che modo e con quali effetti la prescrizione possa in questa sede essere eccepita incidentalmente dal soggetto che si afferma terzo interessato.
Pagina 10 Da ultimo e, tuttavia, in senso dirimente, la contestazione circa l'intervenuta prescrizione (come detto, di una sola parte del credito) non esclude comunque la possibilità di agire in revocatoria (cfr.
fra le più recenti, sulla nozione lata di credito, Cass. sez. 3, Ord. n. 28141 del 06/10/2023).
2. Con il secondo motivo di censura, l'appellante afferma che, contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, non sussisterebbero i presupposti per la dichiarazione di inefficacia degli atti ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Secondo l'appellante non sarebbe stato arrecato alcun pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attrice. Infatti, i beni ceduti risulterebbero gravati da un mutuo di € 800.000,00 e relativa iscrizione ipotecaria di primo grado per l'importo di € 1.600.000,00 nonché iscrizione ipotecaria di primo grado di € 200.000,00. Per tale ragione, le garanzie dell'Agenzia di Riscossione non potrebbero ritenersi neppure in minima parte diminuite, essendo il credito rinveniente dal mutuo
ipotecario superiore al valore commerciale dei beni. Viceversa, l'atto di compravendita sarebbe stato funzionale a ridurre l'ammontare delle passività dell'alienante, fermo restando che la situazione di grave morosità sussistente in ordine ai ratei del mutuo ipotecario avrebbe, come in seguito avvenuto, determinato l'espropriazione del bene dato in garanzia con conseguente inutilità
anche della presente azione revocatoria.
Prosegue l'appellante sostenendo che, oltre a risultare totalmente assente il requisito dell'eventus
damni, la sussistenza dell'iscrizione ipotecaria e la grave morosità nel pagamento del debito che la stessa garantiva escluderebbero in radice che la compravendita fosse finalizzata, come si legge
acriticamente in sentenza, a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, al contrario emergendo la certezza che l'operazione per i creditori diversi da quello ipotecario fosse totalmente “neutra”.
Pertanto, la semmai, aveva la certezza che quei beni non sarebbero mai stati Parte_1
funzionali alla soddisfazione di alcun creditore se non del creditore privilegiato dall'ipoteca.
Né sussisterebbe l'elemento soggettivo, individuato nel rapporto di parentela tra le Sig.re
-rappresentante legale della e la Sig.ra - Persona_3 CP_8 Persona_2
Pagina 11 rappresentante legale della che, a parere del Tribunale fonderebbe "la dolosa Parte_1
preordinazione" volta a sottrarre ai creditori di il patrimonio aggredibile. CP_8
Il motivo, in tutte le sue articolazione, è infondato.
Esso introduce, fra l'altro, temi del tutto nuovi supportati dalla produzione della documentazione di recente formazione versata agli atti (cfr. appresso, punto 3).
Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo
Cass. civ. sez. III, 01/02/2024, n.3020) l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la ricorrenza dell'eventus damni. Quest'ultimo consiste nel pericolo attuale di un danno futuro dipendente dalla lesione dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia generica del credito e per integrarne i presupposti non è necessario che ricorra una effettiva diminuzione del patrimonio del debitore -ciò che è confermato dal fatto che l'azione revocatoria può
essere esperita anche quando il debitore si limiti a sostituire beni facilmente aggredibili con altri più difficili da sottoporre all'eventuale e futura azione esecutiva del creditore - né che il debitore si renda insolvente. In altri termini, l'azione revocatoria non richiede un pregiudizio attuale e certo del creditore medesimo, derivante da uno stato effettivo di insolvenza del debitore, bastando anche il semplice pericolo di insolvenza, e, cioè, l'eventualità che il patrimonio del debitore non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito.
Per tale ragione, in materia di revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore “… non
esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a
costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di
prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento
dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del
venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria" (cfr. Cass. 8/08/2018, n. 20671).
Nè è necessario che il creditore dimostri la concreta possibilità di soddisfazione del credito,
atteso che l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del
Pagina 12 debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi (cfr. Cass. civ. Sez. 3, n. 16793/2015; Sez. 3, n. 11892/2016). Il
motivo è infondato.
Sono poi esatti i rilievi svolti dall' appellata, che ha fatto rilevare che taluni dei beni ceduti non risultano ipotecati (quelli distinti in catasto al foglio 30, mappali 1, 5, 7, 8 e 10 e al foglio 26,
mappale 19, indicati nella tabella a pagina 4 della memoria di replica).
3. Con le comparse conclusionali del 11.12.2014, parte appellante ha sostenuto che la cessione di cui trattasi non sarebbe effettuata a titolo gratuito, ma oneroso, siccome finalizzata a salvare gli
immobili dalla sorte certa derivante dall'impossibilità da parte di di onorare gli CP_8
impegni assunti negozialmente con il creditore ipotecario. Tale dato, secondo l'appellante sarebbe determinante, soprattutto considerato che la stessa appellata, al fine di rafforzare la propria posizione, nella comparsa di risposta aveva evidenziato come il valore complessivo dei beni fosse pari ad € 2.000.000,00 (due milioni/00), quando, invece, dalla documentazione prodotta da essa appellante in data 03.10.2024 emergerebbe chiaramente che il reale valore dei cespiti era stato valutato in sede esecutiva in poco più di € 400.000,00 (quattrocentomila/00), dunque, inferiore sensibilmente a quello dell'ipoteca (pari ad € 1.800.000,00). Nessun pregiudizio delle ragioni del creditore si configurerebbe dunque nel caso in esame rispetto all'operazione finanziaria posta in essere tra la e la Né sussisterebbe l'elemento soggettivo, individuato nel CP_8 Parte_1
rapporto di parentela tra le Sig.re -rappresentante legale della e la Sig.ra Persona_3 CP_8
-rappresentante legale della che, a parere del Tribunale Persona_2 Parte_1
Pagina 13 fonderebbe "la dolosa preordinazione" volta a sottrarre ai creditori di il patrimonio CP_8
aggredibile.
Nella stessa sede l'appellante ha poi sostenuto che i fatti sopravvenuti -in particolare le azioni esecutive immobiliari incardinate dal creditore ipotecario- dimostrerebbero incontrovertibilmente
che, neppure astrattamente, l'odierna appellata abbia subito un danno per effetto degli atti disposizione.
Parte appellata, con le repliche, nel lamentare che la controparte aveva proposto surrettiziamente
un nuovo motivo di gravame, relativo alla asserita onerosità dell'atto oggetto dell'azione
revocatoria, pur senza intendere accettare il contraddittorio ha a sua volta fatto rilevare che “l'atto
è a titolo gratuito perché l'alienante (e ciò vale tanto per l'alienazione da a CP_8 Pt_1
Cont quanto per quella da a , non solo, non percepisce alcunché dall'acquirente ma Pt_1
neppure si fa rimborsare la quota di mutuo che asserisce, nell'atto di alienazione, essere stata già
onorata (nell' alienazione da a euro 10.000 + 18.000 + 326.000; CP_8 Pt_1
Cont nell'alienazione da ad euro 450.000 + 50.000) e, addirittura, neppure consegue la Pt_1
liberazione verso il mutuante”.
Ora, è indubbio che le questioni sollevate, implicanti una critica ad altrettanti passaggi motivazionali della sentenza, avrebbero dovuto costituire specifici motivi di appello. E' pur vero che il giudice di primo grado aveva ritenuto di poco momento indagare la natura onerosa o
gratuita dell'atto di cessione, in quanto anche a voler ritenere che la cessione integrasse un atto a titolo oneroso, risultava “evidente comunque che [avesse] partecipato Parte_1
consapevolmente, o meglio [fosse] stata costituita appositamente per realizzare l'intento
pregiudizievole, in quanto entrambe le società [erano] collegate soggettivamente al medesimo
nucleo familiare ed oggettivamente dalla condivisione della sede legale” (cfr. sentenza impugnata).
Ma proprio per tale ragione l'appellante si sarebbe dovuta tempestivamente dolere di siffatta valutazione esponendo le proprie ragioni e conseguenziali richieste.
Pagina 14 Solo per completezza giova tuttavia ricordare che ai sensi dell'articolo 2901 c.c. quando l'atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore alienante e del terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore. Tale conoscenza può essere desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di affectio
societatis o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza della consapevolezza in capo all'acquirente (Cass.
5359/2009; 17327/2011). L'apprezzamento di tali presunzioni è devoluto al giudice di merito ed è
incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 17327/2011; 11557/2008;
9367/2006; 15257/2004; 11916/2001; 7452/2000). Ebbene nella specie, come chiarito con estrema precisione dal primo giudice e non confutato efficacemente dall'appellante, la società alienante-
debitrice, era amministrata da mentre la società acquirente, CP_8 Per_2 Persona_2 Pt_1
dalla sorella le due società avevano inoltre la stessa sede sociale in Olbia, via
[...] Persona_3
Farina, angolo via Bini;
la era stata costituita pochi mesi prima della compravendita;
le Parte_1
Cont operazioni societarie di costituzione della e della associazione e gli atti di cessione Parte_1
in oggetto erano stati rogati dal medesimo notaio, evidentemente punto di riferimento e professionista di fiducia dell'unico centro di interessi, costituito dalla famiglia Centrale era Pt_1
stato, poi, il ruolo svolto nell'ambito della complessa operazione da così come Parte_2
descritto nella sentenza impugnata.
Da ultimo si evidenzia l'irrilevanza degli sviluppi delle azioni esecutive e delle valutazioni degli immobili effettuate ai fini esecutivi, di cui alla documentazione prodotta con nota di deposito in data 3 ottobre 2024.
Difatti: “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di
un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente,
nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del
Pagina 15 compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore
medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a
diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere
l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla
nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che
l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al
creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che
sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento
dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda
maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito.” (sez. 3 - , Ord. n.
13172 del 25/05/2017) (il grassetto è di chi scrive).
Nella specie, attraverso le attuali produzioni l'appellante tende, contrariamente a quanto esprime il principio riportato, a dimostrare la correttezza dei propri assunti attraverso una valutazione a posteriori e sulla base degli sviluppi della procedura esecutiva. Per quanto sopra detto, tuttavia, tali sviluppi sono irrilevanti ai fini della valutazione per cui è causa, rendendo di conseguenza irrilevanti anche le produzioni in questione, seppur teoricamente ammissibili.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate entro lo scaglione di valore compreso tra € 520.001,00 e € 1.000.000,00, secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod.,
applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisionale e quelli minimi per la trattazione/istruttoria stante la trascurabile attività svolta in tale fase.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. Parte_1
3334/2021, pubblicata in data 12.11.2021;
Pagina 16 2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 22.426,00 per compensi di avvocato,
oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte di entrambe le appellanti,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 16 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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