Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2015, n. 31618
CASS
Sentenza 14 gennaio 2015

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In tema di reati urbanistici, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 17 comma primo lett. b), n.1 e 2 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014), deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso, non è più necessario il permesso di costruire.

Commentario1

  • 1Per un tramezzo ci vuole il permesso di costruire?
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 aprile 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2015, n. 31618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31618
Data del deposito : 14 gennaio 2015

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