Art. 48.
Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali , e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonche' ((prevenzione e)) recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.(11)
-------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente modifica produce effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.
Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali , e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonche' ((prevenzione e)) recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.(11)
-------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente modifica produce effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.