Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali , e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonche' ((prevenzione e)) recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo mondo.(11)
-------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 10 agosto 2023, n. 105 , ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che la presente modifica produce effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.