Sentenza 18 luglio 2002
Massime • 1
Con riferimento al rapporto lavorativo contrattualizzato dei dipendenti postali, il contratto collettivo del 26 novembre 1994 ha previsto un nuovo sistema di inquadramento del personale. Con riguardo a tale nuovo sistema, che ha assegnato ad un'unica area operativa il personale già appartenente alla quarta, quinta e sesta categoria, facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata, risulta viziata da insufficiente motivazione la sentenza di merito che riconosca il diritto del dipendente assegnato dopo la stipulazione del contratto collettivo a mansioni superiori della ex quinta categoria, in cui era in precedenza inquadrato, a ottenere in via definitiva l'inquadramento nella qualifica superiore senza verificare, adeguatamente esaminando le clausole contrattuali, se all'interno dell'area operativa le diverse posizioni retributive concretino vere e proprie qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2002, n. 10462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10462 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
POSTE ITALIANE SPA, in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa, n. 190, presso l'avv. Concetta Marrari, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OR SO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittoria Colonna, n. 18, presso l'avv. Elio Benigni, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di S. Angelo del Lombardi n. 126 in data 16 maggio 2000 (R.G. 12/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.5.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Concetta Marrari;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di S. Angelo del Lombardi ha confermato, respingendo l'appello della SpA Poste Italiane, la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento della domanda proposta dalla dipendente SO RO per il riconoscimento che le mansioni svolte nel periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo 26.11.1994 corrispondevano, ai fini dell'inquadramento previsto dal contratto, a quelle proprie della ex 5^ categoria e non a quelle della ex 4^ nella quale era inquadrata in precedenza, con il conseguente diritto all'assegnazione alla posizione retributiva corrispondente alla ex 5^ categoria.
Il Tribunale ha accertato, mediante prova per testimoni espletata nel giudizio di appello, l'effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti a quelle proprie dell'ex 5^ categoria. Ha, quindi, ritenuto che il c.c.n.l., sebbene avesse previsto l'inserimento in un'unica, area di inquadramento, denominata area operativa, dei dipendenti già appartenenti alla 4^, 5^ e 6^, aveva poi differenziato non solo le corrispondenti posizioni retributive, ma anche i livelli professionali rispettivi.
Conseguentemente, ha giudicato infondata l'argomentazione dell'appellante secondo cui il concetto di "mansione superiore" operava soltanto tra aree diverse ma non per le mansioni comprese all'interno di una sola area, dovendo, invece, trovare applicazione l'art. 2103 c.c. in presenza di qualifiche sostanzialmente diverse. Per la cassazione della sentenza ricorre con unico, complesso, motivo la SpA Poste Italiane, che ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso SO RO.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza della questione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente con riferimento al contenuto generico della procura apposta a margine del ricorso.
È sufficiente, al riguardo, richiamare il principio di diritto secondo il quale, nel caso in cui la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione (principale o incidentale) - per essersi fatto uso di timbri predisposti per altre evenienze o per essere impiegate formule generiche - mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude di per sè ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 c.p.c. (Cass., sez. un., 10 aprile 2000, n. 108) 2. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione c/o falsa applicazione: dell'art. 2103 c.c, degli art. 1362, 1363 ss. c.c. e 12 disp. prel. al c.c. in relazione agli art. 41, 43, 44, 46 e 55 c.c.n.l.; difetto di motivazione per contraddittorietà e insufficienza.
3. Si assume che il sistema di inquadramento dei dipendenti aveva ricevuto nella negoziazione collettiva un assetto tale da differenziare le diverse professionalità esclusivamente per aree, alla stregua di apposita e generale declaratoria di un profilo professionale unico per tutti gli appartenenti all'area stessa, profilo che per l'area operativa, comprendeva sia contenuti meramente esecutivi, sia contenuti di autonomia operativa.
4. Si sostiene che l'esigenza di conservare i livelli retributivi in precedenza acquisiti aveva determinato la differenziazione delle posizioni, appunto esclusivamente retributive, corrispondenti, per l'area operativa, alle ex categorie 4^, 5^, e 6^, mentre era stata espressamente contemplata la fungibilità orizzontale e verticale di tutto il personale, con la sola salvezza dei requisiti previsti per lo svolgimento di attività tecniche.
5. Si precisa che era sì prevista, all'interno dell'area operativa una progressione verso le posizioni retributive superiori, ma si trattava di una progressione resa assolutamente indipendente dalle mansioni svolte (tutte equivalenti) e legata, invece, in funzione premiale, al patrimonio di professionalità del singolo lavoratore da accertare secondo determinate procedure da concordare con i sindacati.
6. Si conclude rilevando che il Tribunale non aveva tenuto conto della chiara volontà espressa dalle parti collettive, finendo per considerare ancora operante la differenziazione del personale per categorie, dal momento che aveva preso in considerazione esclusivamente il periodo di lavoro svoltosi nella vigenza del contratto;
per tale periodo, infatti, attribuire rilievo al fatto che le mansioni corrispondessero a quelle della ex 5^ categoria, significava ignorare la soppressione del sistema pubblicistico di inquadramento nelle categorie e la nuova disciplina negoziale degli inquadramenti, attribuendo di conseguenza una posizione economica che era del tutto svincolata dallo svolgimento delle mansioni comprese nell'area e considerandola arbitrariamente una vera e propria qualifica.
7. La Corte giudica fondato il ricorso.
È pacifico che il contratto collettivo, in vigore dal 26 novembre 1994 per i dipendenti dell'azienda postale, aveva previsto un nuovo sistema di inquadramento del personale ripartito su quattro aree, assegnando, in particolare, ad un'unica "Area operativa" il personale già appartenente alla 4^, 5^ e 6^ categoria regime pubblicistico e facendo corrispondere a ciascuna delle categorie una posizione retributiva differenziata. Precisavano al riguardo le clausole contrattuali (in particolare, art. 37 e 40) che le differenti posizioni retributive - con un sistema di progressione dall'una all'altra basata sull'esperienza lavorativa e su accertamenti di professionalità - non costituivano posizioni giuridiche diversificate collegate a mansioni differenti, concretando assegnazione di mansioni superiori soltanto quelle corrispondenti ad un'area diversa (superiore) a quella di inquadramento.
8. Con riguardo a questa classificazione dei dipendenti postali, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo, sia pure incidentalmente, di affermare, con esclusivo riguardo al periodo lavorativo svoltosi successivamente al 26 novembre 1994 (di cd. "privatizzazione sostanziale" del rapporto di lavoro), la necessità di verificare, nel nuovo sistema di classificazione del personale, se realmente alle tre posizioni retributive differenziate all'interno dell'area operativa non corrispondessero distinti profili professionali;
che se, invece, così fosse risultato, la norma inderogabile dell'art. 2103 c.c. non avrebbe consentito all'autonoma collettiva di considerare equivalenti, agli effetti dell'inquadramento, mansioni diverse, ciascuna corrispondente ad un differente livello retributivo. Infatti, una volta che la stessa autonomia collettiva abbia espresso un sistema in forza del quale la progressione da una posizione ad altra non comporta soltanto un aumento retributivo ma anche un mutamento dei contenuti professionali della prestazione, non ha poi il potere di escludere gli effetti collegati dall'art. 2103 c.c. allo svolgimento di mansioni proprie del livello retributivo superiore (da considerare, nella sostanza, vere e proprie qualifiche).
9. Orbene, sul piano dei principi giuridici, la sentenza impugnata non si è discostata da tale impostazione, sulla cui base ha riconosciuto il diritto della lavoratrice ad una vera e propria qualifica superiore, denominata dal contratto in termini di seconda posizione retributiva;
ma è sul terreno dell'accertamento di fatto dell'assetto negoziale voluto dalle parti che le critiche della ricorrente sono pienamente fondate.
10. Invano, infatti, si cercherebbe nella motivazione un'indagine appropriata in ordine alle disposizioni del contratto collettivo idonee a suffragare tale conclusione.
Come esattamente deduce la ricorrente, il Tribunale si è in sostanza limitato a verificare che vi era stato, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo, lo svolgimento di fatto di mansioni corrispondenti a quelle proprie della ex 5^ categoria da parte di dipendente già inquadrato nella ex 4^ categoria.
11. Al contrario, doveva aversi riguardo esclusivo al nuovo sistema di classificazione per poter affermare che alle tre, distinte, posizioni retributive, corrispondessero, secondo il contratto, distinti profili professionali verticalmente ordinati. Ciò, invero, si trova affermato nella motivazione, nella parte in cui si dice che "non v'è dubbio che all'interno delle aree permangono rilevanti differenze tra le mansioni che in concreto vengono richieste ai lavoratori, con profonde differenziazioni sia per quanto riguarda le mansioni sia per quanto riguarda l'aspetto retributivo, e che corrispondono al vecchio inquadramento nelle ex 4^, 5^ e 6^ Cat.", ritenendo ciò dimostrato dalla previsione di diverse posizioni retributive interne all'arca, ma senza fondare tale conclusione sull'esame completo e logicamente coerente della clausole contrattuali.
12. Per giungere ad affermare che, ad onta degli aspetti formali, nella nuova classificazione era stata in realtà conservata la distinzione tra le mansioni corrispondenti alle precedenti categorie, occorreva, innanzi tutto, accertare se le parti avessero previsto distinti profili professionali ovvero un unico profilo professionale per tutti gli appartenenti all'area operativa (spiegando adeguatamente il significato da attribuire all'adozione di una declaratoria unica e alla previsione di fungibilità e surrogabilità tra i dipendenti appartenenti all'area).
13. Al riguardo, valorizzare la circostanza che le mansioni svolte in precedenza fossero state di fatto conservate dai dipendenti nella vigenza del nuovo sistema di classificazione, non è conforme ai precetti del diritto e della logica.
Non è contestato che nella stessa area di inquadramento siano state accorpate mansioni di diverso livello professionale (tanto è vero che il Tribunale riferisce della previsione contrattuale relativa alla fungibilità anche "verticale" delle mansioni). Ma la contrattazione collettiva ben può compiere tale operazione, considerando formalmente equivalenti e retribuendo identicamente mansioni di contenuto professionale diverso (dovendosi escludere l'esistenza di un principio inderogabile di parità di trattamento, idoneo a consentire un sindacato di ragionevolezza: cft. Cass., sez. un., 29 maggio 1993, n. 6030; 17 maggio 1996, n. 4570). Ed allora, nella situazione descritta, è ben comprensibile che il datore di lavoro, anche per evitare possibili dequalificazioni professionali (certamente concepibili tra mansioni comprese all'interno di uno stesso livello di inquadramento: cfr. Cass. 10 agosto 1999, n. 8577), abbia conservato tendenzialmente i medesimi compiti ai dipendenti.
14. Più in particolare, nel ragionamento del Tribunale assume rilievo centrale l'esistenza di posizioni retributive differenziate all'interno dell'area.
Sarebbe stato però necessario, per ritenerle delle vere e proprie qualifiche, ricostruire l'intenzione dei contraenti siccome espressa nel senso di far corrispondere a ciascuna posizione retributiva distinti profili professionali.
Soprattutto, meritavano adeguate riposte, del tutto omesse, le argomentazione dell'azienda secondo cui l'assegnazione delle diverse posizioni retributive rispondeva a due diversi criteri: il primo imposto dal regime transitorio, in quando si dovevano continuare a mantenere differenziati i livelli retributivi acquisiti in precedenza;
il secondo concernente il funzionamento a regime, secondo il quale la progressione nelle posizioni retributive rappresentava una carriera puramente economica.
In ordine a questo secondo aspetto, il Tribunale ha preso in esame la previsione contrattuale secondo cui la progressione nelle posizioni retributive sarebbe avvenuta per accertamento professionale e valutazione dell'esperienza lavorativa, ma senza indagarne il significato e senza giustificare la conclusione, necessariamente implicita nella ricostruzione operata, che il conseguimento di una posizione economica superiore dovesse comportare l'assegnazione a mansioni diverse e superiori.
15. Vì è ancora un elemento di contraddizione notevole nella motivazione della sentenza impugnata.
Il Tribunale ha esaminato il contenuto del "Documento riepilogativo" in tema di inquadramento del maggio 1995, nella parte in cui dettatava i criteri di attuazione graduale dell'istituto della fungibilità, rilevando che la fungibilità e surrogabilità erano state previste senza limiti tra le mansioni classificate come di 5^ categoria e quelle di 6^ categoria, mentre doveva essere evitata tra le dette mansioni e quelle proprio della 4^ categoria. Ne ha desunto la sostanziale ultra-attività degli inquadramenti basati sulle categorie.
Al contrario, la circostanza verificata dal Tribunale sarebbe stata idonea a dimostrare che, malgrado la differenziazione retributiva, nessuna distinzione poteva più farsi tra i contenuti professionali delle mansioni già corrispondenti alla 6^ e della 5^ categoria. Quanto poì alla posizione dei dipendenti già inquadrati nella ex 4^ categoria, il termine "evitare" induce piuttosto a pensare ad un programma organizzativo del datore di lavoro in fase di prima attuazione del nuovo sistema di classificazione, nella prospettiva già delineata al punto n. 13, non essendo argomento sufficiente per escludere, tra l'altro, che un dipendente neoassunto per l'area operativa con la prima posizione retributiva non potesse essere assegnato a mansioni diverse da quelle già svolte dai dipendenti dell'ex 4^ categoria senza acquisire il diritto ad una posizione retributiva superiore.
16. In conclusione, il Tribunale ha ritenuto che alle posizioni retributive differenziate all'interno dell'area corrispondessero in realtà mansioni diverse e che, quindi, le dette posizione sostanziassero delle vere e proprie qualifiche.
Di conseguenza, ha affermato - correttamente, come si è detto, sul piano del diritto - che questa disciplina degli inquadramenti non consentisse alle parti collettive di escludere l'operatività dell'art. 2103 c.c. L'accertamento di fatto, logicamente pregiudiziale all'applicazione del principio di diritto, presenta, però, i vizi di motivazione omessa e insufficiente, per non clausole contrattuali onde verificare se consentissero di collegare determinate mansioni alle diverse posizioni retributive, sancendo in pratica l'ultra-attività del sistema di inquadramento precedente, nonché contraddittoria, per avere utilizzato, a sostegno della decisione, argomentazioni inidonee sotto il profilo logico giuridico.
17. Si impone, pertanto, la cassazione con rinvio della sentenza impugnata perché si proceda in un nuovo giudizio al necessario esame delle disposizioni del contratto collettivo al fine di verificare se all'interno dell'area operativa, le diverse posizioni retributive concretassero vere e propria qualifiche in quanto collegate a mansioni di diverso livello professionale.
18. La causa è rinviata alla Corte di appello di Salerno, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2002