Ordinanza collegiale 12 dicembre 2024
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 19/06/2025, n. 12111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12111 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 12111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12010/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12010 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D.B. Ingegneria Dell’Immagine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Pirrottina, Giovanni Maiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Poste LI Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
GR PO ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Luigi Quaranta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento di aggiudicazione a GR PO ER S.r.l. della “Gara_18724 - Procedura Aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la Fornitura e allestimento di elementi di segnaletica e comunicazione per gli uffici postali sul territorio nazionale – Progetto Polis” - CIG B08DD74183 – CUP J59J21014170008, e degli altri atti, meglio indicati nel ricorso.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.3.2025:
del certificato di verifica di conformità ex art. 116 del D.lgs. n. 36/2023, non avendo Poste, alla luce delle risultanze, provveduto ad estendere le verifiche post stipula alla conformità del macchinario proposto,
per l’accoglimento di domanda risarcitoria per equivalente, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con bando di gara pubblicato in data 28.2.2024 e finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR, Poste LI S.p.a. indiceva una procedura aperta “per la fornitura e l’allestimento di elementi di segnaletica e comunicazione per gli uffici postali sul territorio nazionale Progetto Polis”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tra i requisiti tecnici “minimi”, il Capitolato Tecnico prescriveva in capo agli offerenti il possesso di almeno una macchina serigrafica del tipo tradizionale in grado di stampare formati maggiori di 70x100 cm; veniva previsto un punteggio aggiuntivo di 10 punti per la disponibilità di una macchina che stampasse formati uguali/maggiori di 200x120 cm.
La gara veniva aggiudicata al GR PO ER S.r.l. (con 97,917 punti); al secondo posto in graduatoria si collocava DB Ingegneria (97,887 punti): determinante risultava il punteggio aggiuntivo (10 punti) ottenuto per il possesso della macchina serigrafica offerta dall’aggiudicataria (n. 1 Rm RI 200x120 cm semiautomatica Ecoprint anno di produzione ed acquisto 2013; Matricola: 1352603/19) dichiarata idonea alla stampa in formato pari a 200x120 cm.
La ricorrente contesta l’aggiudicazione con un unico motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 (in riferimento a informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, relativamente a criteri di valutazione); violazione dell’art. 57, comma 4, lett. i), della direttiva UE n. 24/2014; violazione e falsa applicazione della legge di gara (capitolato d’oneri, art. 3 e all. 6, sub criterio C.2.); violazione dell’art. 108 del D.lgs. n. 36/2023; violazione dell’art. 87, comma 3 e dell’allegato II.8 al D.lgs. n. 36/2023. Errata valutazione dei requisiti tecnici dei macchinari ed errore nell’assegnazione del punteggio. Difetto di istruttoria. Violazione della par condicio, del principio di leale collaborazione, del risultato e della fiducia. Violazione dell’art. 97 Cost.
In particolare si contestava le caratteristiche della macchina serigrafica offerta, ritenute non corrispondenti alle dichiarazioni prodotte in sede di gara.
Si costituivano in giudizio Poste LI SP e la controinteressata GR PO ER RL (GP RL) per resistere all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 6.12.2024 la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Con ordinanza collegiale n. 22432 del 12.12.2024, preso atto della citata rinuncia, il Tribunale ordinava di integrare il contraddittorio nei confronti dell’amministrazione centrale titolare dell’intervento previsto nel PNRR, individuata nel Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. 68/2022, conv. L. n. 108/22; il contraddittorio veniva ritualmente integrato.
Si costituiva in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l’Avvocatura dello Stato.
Con i motivi aggiunti notificati e depositati in data 7 marzo 2025 la ricorrente impugnava l’attestazione rilasciata da Poste LI in ordine alla conformità dei prodotti stampati da GP RL, anche per il tramite della macchina serigrafica della RM RI Srl dichiarata in gara; veniva poi proposta domanda di risarcimento per equivalente.
All’udienza pubblica del 19 marzo 2025 veniva disposto rinvio della trattazione per garantire alle parti resistenti i termini a difesa.
All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, basata sull’avvenuta erogazione della prestazione oggetto di gara, avendo la ricorrente manifestato comunque un interesse a fini risarcitori.
Va respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Ministero costituito, in quanto la legittimazione di quest’ultimo discende direttamente dall’art. 12 bis del d.l. 68/2022, conv. L. n. 108/2022, che qualifica come parti necessarie, nelle relative controversie le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, come è quello per cui è causa.
Nel merito la ricorrente, con il presente gravame, deduce che la macchina serigrafica presentata sarebbe carente del requisito tecnico necessario per ottenere il punteggio premiale rappresentato dalla capacità di stampare formati 200x120 cm.
La censura non ha pregio.
Ai fini della comprova della disponibilità del suddetto macchinario l’impresa doveva produrre (allegato 6 al capitolato speciale d’oneri, recante “Criteri di attribuzione punteggi dell’offerta tecnica”, punto C.2, lett. b):
- un'attestazione resa da soggetto terzo (Revisore contabile o Società di Revisione o Presidente del Collegio sindacale) da cui risultasse il modello, la marca e il titolo (proprietà, leasing, comodato d’uso gratuito) dei macchinari dichiarati in capo all’Impresa partecipante;
- una dichiarazione resa dal produttore della macchina che ne attesti la capacità di stampa nei formati indicati corredata da una dichiarazione attestante la conformità all’originale della citata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’aggiudicataria ha documentato la capacità della macchina serigrafica allegando alla propria offerta tecnica tutto quanto richiesto dall’Allegato 6, come da atti depositati in giudizio (dichiarazione del revisore contabile identificando il macchinario tramite numero di matricola (1352603/19), produttore (RM RI Srl) e anno di acquisto; l’attestazione delle caratteristiche tecniche della macchina serigrafica n. matricola 1352603/19 resa dal produttore RM RI Srl, in cui è specificata la capacità di stampare formati 200x120; la dichiarazione di conformità all’originale della dichiarazione resa dal produttore RM RI, corredata dalla foto del medesimo apparecchio).
La controinteressata ha dunque adempiuto in maniera precisa agli obblighi documentali e dichiarativi imposti dalla lex specialis, che da soli rispondono a ragionevoli criteri di certezza e obiettività.
In senso contrario non può valere la copia depositata di un messaggio di posta elettronica, quindi privo di sottoscrizione, di un impiegato di una società venditrice di prodotti serigrafica, che riferisce in relazione alla medesima macchina, di una capacità di formato per massimo 120*160 cm; si tratta di un messaggio, totalmente fuori contesto, di risposta ad una semplice richiesta di informazioni della ricorrente, proveniente da soggetto privo di qualificazione, non riferibile alla specifica macchina offerta in gara e in generale non destinato ad attestare una specifica qualità della medesima.
Non ha rilievo neanche la mancata menzione di tale capacità nel catalogo vendite della società produttrice, posto che le omissioni o incompletezze del catalogo, strumento di mera promozione commerciale e di natura esemplificativa, non hanno alcuna valenza certificativa tenuto in ogni caso anche conto che la macchina oggetto dell’offerta aggiudicata è una fuori serie, costruita apponendo modifiche all’apparecchio standard (attestazione del produttore, doc. n. 14 di parte controinteressata).
È infine priva di rilevanza la circostanza che in una gara trascorsa il requisito in oggetto non sia stato adeguatamente documentato, per svista, negligenza o altro motivo; tale mancanza non impedisce nella gara attuale alla ricorrente, che si sia munita degli atti e delle certificazioni richieste, di attestare la capacità di stampa per cui si discute nei termini richiesti dalla disciplina di gara.
Va poi dato rilevato che, dopo l’aggiudicazione, la capacità di stampa è stata oggetto di verifica di conformità da parte dell’Amministrazione ove è stato accertato, a seguito di collaudo, che “la ditta ha fornito gli elaborati grafici dei prodotti in bando di gara” (certificato di verifica dell’11.4.2025).
Vanno quindi respinti i motivi aggiunti posto che, contrariamente a quanto contestato con gli stessi, la conformità dei macchinari proposti in offerta è stata valutata dall’amministrazione con riferimento alla loro funzionalità e dunque alla capacità di stampa dei macchinari forniti.
Tali risultanze emergono peraltro dal verbale notarile del 18.3.2025 da cui risultano le misure tecniche del macchinario (il piano di stampa 140x220 cm) e il formato di stampa (120x200 cm) come dichiarato dal produttore.
Alla luce dell’acquisizione documentale deve essere quindi disattesa la richiesta istruttoria di verificazione o consulenza tecnica, in quanto la cognizione dei fatti di causa è desumibile con ragionevole certezza già dalle risultanze documentali in atti.
In conclusione la domanda impugnatoria deve essere respinta, stante l’infondatezza delle censure proposte; per le medesime ragioni, considerata la legittimità dell’operato dell’amministrazione, va respinta la domanda risarcitoria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Possono essere compensate con il Ministero costituito stante la limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Poste italiane Spa e GR PO ER S.r.l., liquidate in euro 3.000, oltre accessori di legge, per ciascuna parte. Compensate con il Ministero costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO