Articolo 2 della Legge 12 agosto 1993, n. 311
Articolo 1
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4 settembre 1993
Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell' articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 .
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 17 del D.L. n. 3/1993 (Disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attuazione di nuovi uffici giudiziari) e' il seguente:
"Art. 17. - 1. Nell' art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94 , dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
'2-bis. Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1992, la data di inizio del funzionamento delle corti di assise di cui al comma 1'.
2. I termini indicati negli articoli 11, comma 2 , e 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , sono fissati al 31 gennaio 1993".
Entrata in vigore il 4 settembre 1993