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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4608/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/10/2024 da:
1) nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1 residente in [...]
e
2) nato a Osvaldo Cruz in [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) residente in [...], n. 5, PORCIA C.F._2
Entrambi assistiti e rappresentati dall'Avv. ZANUTEL SABRINA presso la quale hanno eletto domicilio telematico.
i quali hanno contratto matrimonio il 27/10/1984, trascritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1984 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GODEGA DI SANT'URBANO (TV) in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
- n. il 07/05/1986 Persona_1
- n. il 12/12/1987 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- I signori e vivranno separati con l'obbligo del CP_1 Parte_1 mutuo e reciproco rispetto;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al loro mantenimento;
- A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, la signora CP_1
acquisterà la quota della proprietà della casa coniugale del signor
[...] Parte_1
Si precisa che le disposizioni patrimoniali sono funzionali e necessarie alla
[...] risoluzione della crisi coniugale e pertanto i coniugi chiedono sin d'ora, in relazione alla seguente attribuzione patrimoniale l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e n. 202 del 2003 come confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/e in data 16.03.2000 nonché dallo studio CNN n. 67/99/T in data
16.07.1999.
Il signor C.F. nato ad [...]_1 C.F._3
(Brasile) il 01.02.1957 e residente a [...] si impegna a cedere, trasferire in proprietà ed attribuire alla signora C.F. nata a [...] C.F._1
Conegliano (TV) il 10.07.1956 e residente a [...] che accetta, ad ogni effetto di legge, la quota della giusta metà indivisa, attualmente allo stesso intestata, delle unità immobiliari site nel Comune di Porcia (PN) via Della Senta n. 5, e precisamente:
• appartamento al primo piano con autorimessa e cantina pertinenziali così censiti:
Comune di Porcia – Catasto Fabbricati
Foglio 7 Mappale 2333, sub. 3, Via Della Senta, piano 1, categoria A/2, classe 2, vani 8,
R.C. euro 908,96;
Foglio 7 Mappale 2333, sub. 6, Via Della Senta, piano S1, categoria C/2, classe 1, mq 7,
R.C. euro 11,21
Foglio 7 Mappale 2333, sub. 10, Via Della Senta, piano S1, categoria C/6, classe 1, mq 19,
R.C. euro 28,46
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un Notaio, scelto dalla signora e con CP_1 oneri a carico della stessa, entro e non oltre centoventi (120) giorni dalla comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Pordenone.
A fronte della cessione della quota di ½ degli immobili sopra descritti i coniugi concordano che
l'acquirente signora versi al venditore signor l'importo di euro CP_1 Parte_1
120.000,00.
- La signora (C.F. trasferirà la proprietà esclusiva CP_1 C.F._1 dell'autovettura Ford targata DB082WY al signor (C.F. Parte_1
) che diventerà unico proprietario. La suddetta formalità è esente dal C.F._3 pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74- Circolare 49/E 17/04/2000.
- Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno dichiarato che non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le domande svolte con il presente ricorso o domande connesse.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
che hanno contratto matrimonio il 27/10/1984 presso il comune di GODEGA DI
[...]
SANT'URBANO (TV).
• Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
• Nulla sulle spese.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GODEGA DI SANT'URBANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno
1984, n. 25, parte II, serie A) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Pordenone, il 21/1/25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente.
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10/10/2024 da:
1) nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._1 residente in [...]
e
2) nato a Osvaldo Cruz in [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) residente in [...], n. 5, PORCIA C.F._2
Entrambi assistiti e rappresentati dall'Avv. ZANUTEL SABRINA presso la quale hanno eletto domicilio telematico.
i quali hanno contratto matrimonio il 27/10/1984, trascritto al n. 25, Parte II, Serie A, Anno 1984 del registro degli atti di matrimonio del Comune di GODEGA DI SANT'URBANO (TV) in comunione legale dei beni.
con i seguenti figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
- n. il 07/05/1986 Persona_1
- n. il 12/12/1987 Persona_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
- I signori e vivranno separati con l'obbligo del CP_1 Parte_1 mutuo e reciproco rispetto;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al loro mantenimento;
- A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, la signora CP_1
acquisterà la quota della proprietà della casa coniugale del signor
[...] Parte_1
Si precisa che le disposizioni patrimoniali sono funzionali e necessarie alla
[...] risoluzione della crisi coniugale e pertanto i coniugi chiedono sin d'ora, in relazione alla seguente attribuzione patrimoniale l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e n. 202 del 2003 come confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 49/e in data 16.03.2000 nonché dallo studio CNN n. 67/99/T in data
16.07.1999.
Il signor C.F. nato ad [...]_1 C.F._3
(Brasile) il 01.02.1957 e residente a [...] si impegna a cedere, trasferire in proprietà ed attribuire alla signora C.F. nata a [...] C.F._1
Conegliano (TV) il 10.07.1956 e residente a [...] che accetta, ad ogni effetto di legge, la quota della giusta metà indivisa, attualmente allo stesso intestata, delle unità immobiliari site nel Comune di Porcia (PN) via Della Senta n. 5, e precisamente:
• appartamento al primo piano con autorimessa e cantina pertinenziali così censiti:
Comune di Porcia – Catasto Fabbricati
Foglio 7 Mappale 2333, sub. 3, Via Della Senta, piano 1, categoria A/2, classe 2, vani 8,
R.C. euro 908,96;
Foglio 7 Mappale 2333, sub. 6, Via Della Senta, piano S1, categoria C/2, classe 1, mq 7,
R.C. euro 11,21
Foglio 7 Mappale 2333, sub. 10, Via Della Senta, piano S1, categoria C/6, classe 1, mq 19,
R.C. euro 28,46
Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un Notaio, scelto dalla signora e con CP_1 oneri a carico della stessa, entro e non oltre centoventi (120) giorni dalla comparizione personale delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Pordenone.
A fronte della cessione della quota di ½ degli immobili sopra descritti i coniugi concordano che
l'acquirente signora versi al venditore signor l'importo di euro CP_1 Parte_1
120.000,00.
- La signora (C.F. trasferirà la proprietà esclusiva CP_1 C.F._1 dell'autovettura Ford targata DB082WY al signor (C.F. Parte_1
) che diventerà unico proprietario. La suddetta formalità è esente dal C.F._3 pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 19 Legge 6/3/1987, n. 74- Circolare 49/E 17/04/2000.
- Spese compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno dichiarato che non pendono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le domande svolte con il presente ricorso o domande connesse.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 primo comma c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara la separazione personale dei coniugi e CP_1 Controparte_2
che hanno contratto matrimonio il 27/10/1984 presso il comune di GODEGA DI
[...]
SANT'URBANO (TV).
• Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
• Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
• Nulla sulle spese.
• Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GODEGA DI SANT'URBANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno
1984, n. 25, parte II, serie A) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Pordenone, il 21/1/25
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa